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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 443/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 136 del 23.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di Bologna e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Natale Alessandro Parte_3
Missineo ed elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.
– appellato Email_1 posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella sentenza impugnata, “Con ricorso Parte_3 domandava: “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti sei, per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale
ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti 15,35 (9,95 + 6 - 0,60) per il profilo di assistente amministrativo o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per
l'effetto condannare il e comunque tutti i Parte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”
Il Tribunale, nella resistenza del così statuiva: “1) condanna il CP_1
al riconoscimento in favore del ricorrente – Parte_1 nelle graduatorie nelle quali lo stesso è inserito – di 6 punti per il servizio militare di leva svolto non in corso di rapporto;
2) compensa le spese di lite”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa
Corte, come da rilievo officioso dell'eccezione compiuto in udienza, la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i c.d. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellato, ossia tutti coloro che avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente, dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice di prime cure.
Nel verbale dell'udienza celebrata dinanzi al Tribunale, tra l'altro, si legge:
“Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
rileva che non sono stati chiamati i controinteressati”.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che
“quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario,
2 non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche
d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (v., ex multis, Cass. n.
18127/2013 e n. 3678/2009).
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellato. Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di collaboratore scolastico. Come si è già avuto modo di precisare (Corte Appello
Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019), “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n.
14914/2008)”.
Nel caso qui in esame, in primo grado non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro
3 che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione impugnata.
4. Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
5. Le spese di questo grado del giudizio, tenuto conto della complessità della materia e dell'esistenza di precedenti di segno favorevole alla generale impostazione dell'appellato, sono compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia, si evidenzia che non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102
c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 443/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 136 del 23.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di Bologna e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Natale Alessandro Parte_3
Missineo ed elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.
– appellato Email_1 posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella sentenza impugnata, “Con ricorso Parte_3 domandava: “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti sei, per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale
ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti 15,35 (9,95 + 6 - 0,60) per il profilo di assistente amministrativo o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per
l'effetto condannare il e comunque tutti i Parte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”
Il Tribunale, nella resistenza del così statuiva: “1) condanna il CP_1
al riconoscimento in favore del ricorrente – Parte_1 nelle graduatorie nelle quali lo stesso è inserito – di 6 punti per il servizio militare di leva svolto non in corso di rapporto;
2) compensa le spese di lite”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa
Corte, come da rilievo officioso dell'eccezione compiuto in udienza, la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i c.d. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellato, ossia tutti coloro che avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente, dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice di prime cure.
Nel verbale dell'udienza celebrata dinanzi al Tribunale, tra l'altro, si legge:
“Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
rileva che non sono stati chiamati i controinteressati”.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che
“quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario,
2 non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche
d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (v., ex multis, Cass. n.
18127/2013 e n. 3678/2009).
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellato. Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di collaboratore scolastico. Come si è già avuto modo di precisare (Corte Appello
Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019), “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n.
14914/2008)”.
Nel caso qui in esame, in primo grado non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro
3 che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione impugnata.
4. Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
5. Le spese di questo grado del giudizio, tenuto conto della complessità della materia e dell'esistenza di precedenti di segno favorevole alla generale impostazione dell'appellato, sono compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia, si evidenzia che non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102
c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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