Articolo 2 del Codice del Terzo settore
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 agosto 2017
Art. 2. Principi generali 1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente