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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 144/2014 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/2014 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30 ottobre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Caraglia , c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
( Eredi di , c.f.: )
[...] Persona_1 C.F._2 elett.te dom.to alla VIA BUONARROTI, 5 MELFI, presso lo studio dell'Avv. PERNA MAURIZIO, c.f.: , dai quali sono C.F._3 tapp.ti e difesi in virtù di procura agli atti
- CONVENUTI
Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..). Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10/09/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.01.2014 l'attore Parte_1 ha convenuto innanzi al Tribunale di Potenza il signor Persona_1 chiedendo la condanna “al pagamento, per i motivi in narrativa, della somma di euro 33.038, 79 oltre IVA al 10%, interessi legali e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo o in quella misura minore che sarà dichiarata dall'adito Giudice, il tutto nei limiti della sua competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Con comparsa depositata in data 13.05.2014 si è costituito
[...]
, chiedendo al Giudicante di “accertare e dichiarare che i lavori Per_1
edili eseguiti dall'impresa edile non sono stati eseguiti a regola Parte_1 d'arte e per l'effetto riconoscere alla ditta l'importo di Parte_1 euro 20.950,81 emergente dalla somma richiesta di euro 33.038,79 meno euro (11595+492,40) (che è l'importo necessario per la rimozione dei vizi e delle difformità)”.
L'attore ha dedotto di aver realizzato per conto di lavori Persona_1 di ristrutturazione del villino di sua proprietà, sito in Melfi (PZ), Contrada Incoronata, meglio descritti al punto 1) dell'atto di citazione.
Il convenuto ha opposto presunti vizi e difformità delle opere realizzate, tuttavia ammettendo un debito di euro 20.950,81 per il quale l'attore ha chiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno prodotto una propria consulenza tecnica.
Il processo è stato istruito con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Medio tempore, a seguito della notifica dell'ordinanza ex art. 186 BIS c.p.c.,
ha pagato la somma di euro 20.950,81 e Persona_1 Parte_1
ha emesso fattura n. 1/2015 (All. 1), anticipando altresì l'imposta
[...] di registro della medesima ordinanza (All. 2).
Durante il processo vi sono state trattative tese al bonario componimento della controversia, tutte fallite. L'Avv. Rosa CUTOLO ha rinunziato al mandato ed è stata sostituita dallo scrivente Avv. Pierluigi CARAGLIA.
L'attore ha rifiutato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudicante.
Successivamente è stata disposta CTU tecnica.
Il CTU ha formulato a sua volta una proposta conciliativa che l'attore ha rifiutato, non ritenendola satisfattiva, ed ha depositato il proprio elaborato peritale in uno ai suoi allegati, incluse le risposte alle osservazioni delle parti.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.04.2025. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.04.2025 il procuratore costituito di ne ha dichiarato la morte ed il Persona_1 Giudicante, all'esito della stessa udienza, ha dichiarato l'interruzione del processo.
- 2 -
Il signor ha depositato ricorso in riassunzione contro Parte_1 gli eredi di in data 30.04.2025 ed il Giudicante ha Persona_1 disposto la prosecuzione del giudizio rinviando all'udienza del 11.07.2025.
In data 09.07.2025 si sono costituiti gli eredi di signori Persona_1
(coniuge superstite), e Controparte_3 CP_1 CP_2
(figli).
[...]
All'udienza del 11.07.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ridotti ex art. 190, comma 2 c.p.c.
1. Del principio di non contestazione
In primo luogo occorre rilevare che In fase istruttoria iniziale, si evidenzia che, con Ordinanza resa in data 20/01/25, il Giudice all'epoca procedente ha disposto, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., il pagamento provvisorio della somma di € 20.950,81, a fronte della complessiva pretesa attorea pari ad € 33.038,79. Infatti Nel costituirsi nel presente giudizio il signor non ha Per_1 contestato né il preventivo né il consuntivo prodotti dall'attore in relazione a quantità di lavori e/o materiali e/o prezzi e/o costo della manodopera, limitandosi ad eccepire presunti vizi dei lavori realizzati in economia, a quantificarne il costo e ad opporli in compensazione decurtandone l'importo dal totale della domanda attorea, chiedendo al Giudicante di “accertare e dichiarare che i lavori edili eseguiti dall'impresa edile non sono Parte_1 stati eseguiti a regola d'arte e per l'effetto riconoscere alla ditta Parte_1 l'importo di euro 20.950,81 emergente dalla somma richiesta di
[...] euro 33.038,79 meno euro (11595+492,40) (che è l'importo necessario per la rimozione dei vizi e delle difformità)”
Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità ritengono che:
“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.10.15, n. 19709; Cass. civ., Sez. I, 27.02.08, n.5191; Cass. civ. Sez. Lav., 22.12.05, n.28381; Corte d'Appello di Salerno n. 438/2022).
- 3 -
Conseguentemente, ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico e dunque non bisognoso di prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 4.11.21, n. 31837; Cass. civ., sez III, 27.02.20, n. 5429; Cass. civ., sez. III, 6.10.15, n. 19896).
Le contestazioni sollevate dal convenuto riguardano i lavori realizzati in economia e, più precisamente quelli elencati a pag. 3, n. 1) – 7) della relazione a firma dell'Ing. i quali, a suo dire, non sarebbero stati Tes_1
“eseguiti a regola d'arte e che costituiscono l'oggetto della sua eccezione di compensazione: trattasi di contestazione “qualitativa” e non “quantitativa”, nel senso che il convenuto non si duole del fatto che l'attore non avrebbe realizzato i lavori previsti, né delle ore lavorative necessarie a realizzarli, né dei prezzi applicati dall'attore per la manodopera, bensì del fatto che tali lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte. Inoltre, nel formulare la sua eccezione di compensazione, il convenuto è partito proprio dai conteggi dell'attore, decurtando dalla somma di euro 33.038,79 oggetto della domanda attorea la somma di euro 12.087,40 che sarebbe quella stimata per rimuovere i presunti vizi delle opere realizzate in economia.
2. Dell'eccezione di compensazione per presunti vizi delle opere realizzate
Circa i presunti vizi opposti in compensazione dal convenuto il CTU, dopo aver esperito sopralluogo ed aver attentamente letto gli atti di causa, in particolare la relazione del CTP di parte convenuta, ha concluso riferendo testualmente che “si rileva che non vi sono stati difetti di realizzazione dei lavori eseguiti e che le contestazioni sollevate dalla parte convenuta non si riferiscono ai lavori realizzati”, confermando interamente quanto già opposto dall'attore. Il giudizio del CTU non è mutato a seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, a cui il nominati CTUa pag. 50 della consulenza ha così risposto:
“In questa sede si ribadisce che, per i lavori non eseguiti a regola d'arte ed i relativi danni causati, il sottoscritto ha accertato che, per quanto riguarda le infiltrazioni al piano di sottotetto, le infiltrazioni nella camera da letto matrimoniale, le infiltrazioni nel piano garage con danni ai cantonali e la pittura esterna sulla parete a valle, essi non derivano da una cattiva esecuzione dei lavori in oggetto. Si ribadisce, infine, che alcune lavorazioni previste nel preventivo sottoscritto tra le parti non erano complete. Infatti, la pittura delle superfici metalliche non prevedeva la preventiva pulizia e l'applicazione della pittura antiruggine. Inoltre, l'applicazione di una mano
- 4 -
di guaina liquida sulla pavimentazione dei balconi e della terrazza rappresenta una soluzione provvisoria e di breve durata per evitare infiltrazioni”.
Pertanto, acclarato anche dal CTU che non vi sono vizi e che quelli dedotti dal CTP del convenuto sono dovuti ad altre cause e non hanno alcuna connessione causale con i lavori eseguiti da , la Parte_1 domanda di quest'ultimo va integralmente accolta per complessivi euro 33.038,79 oltre IVA al 10%, interessi legali e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo, alla luce del principio di non contestazione posto alla base dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. adottata dal precedente giudice istruttore.
Pertanto parte convenuta è debitrice della somma residua pari ad euro 13.992,60 oltre IVA al 10%, ed interessi legali dalla data di consegna dei lavori al soddisfo (euro 33.038,79 netti oggetto di domanda – euro 19.046,19 netti di cui all'ordinanza del 20.01.2015).
L'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. testualmente riconosce dovuti sulla somma ivi ingiunta gli interessi legali dalla data della consegna dei lavori fino all'effettivo soddisfo: pertanto, trattandosi di debito di valuta e non di valore in quanto di matrice contrattuale, deve in questa sede confermarsi il calcolo degli interessi effettuato dal precedente giudice istruttore, che sono dovuti ove non siano stati già saldati per effetto della suddetta ordinanza interinale.
Le spese di CTU, come liquidate in apposito decreto che precede, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei parametri medi, considerato il valore della domanda integralmente accolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 così provvede: CP_4
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma residua pari ad euro 13.992,60 oltre IVA al 10%, ed interessi legali dalla data di consegna dei lavori al soddisfo , nonché agli interessi sulla somma oggetto dell'ordinanza
- 5 -
ex art. 186 bis c.p.c. come in questa calcolati, ove non siano stati già saldati.
2) Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite ( CU euro 518,00+ euro 27,00 Marca da Bollo) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 06 Novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/2014 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30 ottobre 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Caraglia , c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
( Eredi di , c.f.: )
[...] Persona_1 C.F._2 elett.te dom.to alla VIA BUONARROTI, 5 MELFI, presso lo studio dell'Avv. PERNA MAURIZIO, c.f.: , dai quali sono C.F._3 tapp.ti e difesi in virtù di procura agli atti
- CONVENUTI
Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..). Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10/09/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.01.2014 l'attore Parte_1 ha convenuto innanzi al Tribunale di Potenza il signor Persona_1 chiedendo la condanna “al pagamento, per i motivi in narrativa, della somma di euro 33.038, 79 oltre IVA al 10%, interessi legali e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo o in quella misura minore che sarà dichiarata dall'adito Giudice, il tutto nei limiti della sua competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Con comparsa depositata in data 13.05.2014 si è costituito
[...]
, chiedendo al Giudicante di “accertare e dichiarare che i lavori Per_1
edili eseguiti dall'impresa edile non sono stati eseguiti a regola Parte_1 d'arte e per l'effetto riconoscere alla ditta l'importo di Parte_1 euro 20.950,81 emergente dalla somma richiesta di euro 33.038,79 meno euro (11595+492,40) (che è l'importo necessario per la rimozione dei vizi e delle difformità)”.
L'attore ha dedotto di aver realizzato per conto di lavori Persona_1 di ristrutturazione del villino di sua proprietà, sito in Melfi (PZ), Contrada Incoronata, meglio descritti al punto 1) dell'atto di citazione.
Il convenuto ha opposto presunti vizi e difformità delle opere realizzate, tuttavia ammettendo un debito di euro 20.950,81 per il quale l'attore ha chiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno prodotto una propria consulenza tecnica.
Il processo è stato istruito con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Medio tempore, a seguito della notifica dell'ordinanza ex art. 186 BIS c.p.c.,
ha pagato la somma di euro 20.950,81 e Persona_1 Parte_1
ha emesso fattura n. 1/2015 (All. 1), anticipando altresì l'imposta
[...] di registro della medesima ordinanza (All. 2).
Durante il processo vi sono state trattative tese al bonario componimento della controversia, tutte fallite. L'Avv. Rosa CUTOLO ha rinunziato al mandato ed è stata sostituita dallo scrivente Avv. Pierluigi CARAGLIA.
L'attore ha rifiutato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudicante.
Successivamente è stata disposta CTU tecnica.
Il CTU ha formulato a sua volta una proposta conciliativa che l'attore ha rifiutato, non ritenendola satisfattiva, ed ha depositato il proprio elaborato peritale in uno ai suoi allegati, incluse le risposte alle osservazioni delle parti.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.04.2025. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.04.2025 il procuratore costituito di ne ha dichiarato la morte ed il Persona_1 Giudicante, all'esito della stessa udienza, ha dichiarato l'interruzione del processo.
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Il signor ha depositato ricorso in riassunzione contro Parte_1 gli eredi di in data 30.04.2025 ed il Giudicante ha Persona_1 disposto la prosecuzione del giudizio rinviando all'udienza del 11.07.2025.
In data 09.07.2025 si sono costituiti gli eredi di signori Persona_1
(coniuge superstite), e Controparte_3 CP_1 CP_2
(figli).
[...]
All'udienza del 11.07.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ridotti ex art. 190, comma 2 c.p.c.
1. Del principio di non contestazione
In primo luogo occorre rilevare che In fase istruttoria iniziale, si evidenzia che, con Ordinanza resa in data 20/01/25, il Giudice all'epoca procedente ha disposto, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., il pagamento provvisorio della somma di € 20.950,81, a fronte della complessiva pretesa attorea pari ad € 33.038,79. Infatti Nel costituirsi nel presente giudizio il signor non ha Per_1 contestato né il preventivo né il consuntivo prodotti dall'attore in relazione a quantità di lavori e/o materiali e/o prezzi e/o costo della manodopera, limitandosi ad eccepire presunti vizi dei lavori realizzati in economia, a quantificarne il costo e ad opporli in compensazione decurtandone l'importo dal totale della domanda attorea, chiedendo al Giudicante di “accertare e dichiarare che i lavori edili eseguiti dall'impresa edile non sono Parte_1 stati eseguiti a regola d'arte e per l'effetto riconoscere alla ditta Parte_1 l'importo di euro 20.950,81 emergente dalla somma richiesta di
[...] euro 33.038,79 meno euro (11595+492,40) (che è l'importo necessario per la rimozione dei vizi e delle difformità)”
Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità ritengono che:
“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.10.15, n. 19709; Cass. civ., Sez. I, 27.02.08, n.5191; Cass. civ. Sez. Lav., 22.12.05, n.28381; Corte d'Appello di Salerno n. 438/2022).
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Conseguentemente, ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico e dunque non bisognoso di prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 4.11.21, n. 31837; Cass. civ., sez III, 27.02.20, n. 5429; Cass. civ., sez. III, 6.10.15, n. 19896).
Le contestazioni sollevate dal convenuto riguardano i lavori realizzati in economia e, più precisamente quelli elencati a pag. 3, n. 1) – 7) della relazione a firma dell'Ing. i quali, a suo dire, non sarebbero stati Tes_1
“eseguiti a regola d'arte e che costituiscono l'oggetto della sua eccezione di compensazione: trattasi di contestazione “qualitativa” e non “quantitativa”, nel senso che il convenuto non si duole del fatto che l'attore non avrebbe realizzato i lavori previsti, né delle ore lavorative necessarie a realizzarli, né dei prezzi applicati dall'attore per la manodopera, bensì del fatto che tali lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte. Inoltre, nel formulare la sua eccezione di compensazione, il convenuto è partito proprio dai conteggi dell'attore, decurtando dalla somma di euro 33.038,79 oggetto della domanda attorea la somma di euro 12.087,40 che sarebbe quella stimata per rimuovere i presunti vizi delle opere realizzate in economia.
2. Dell'eccezione di compensazione per presunti vizi delle opere realizzate
Circa i presunti vizi opposti in compensazione dal convenuto il CTU, dopo aver esperito sopralluogo ed aver attentamente letto gli atti di causa, in particolare la relazione del CTP di parte convenuta, ha concluso riferendo testualmente che “si rileva che non vi sono stati difetti di realizzazione dei lavori eseguiti e che le contestazioni sollevate dalla parte convenuta non si riferiscono ai lavori realizzati”, confermando interamente quanto già opposto dall'attore. Il giudizio del CTU non è mutato a seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, a cui il nominati CTUa pag. 50 della consulenza ha così risposto:
“In questa sede si ribadisce che, per i lavori non eseguiti a regola d'arte ed i relativi danni causati, il sottoscritto ha accertato che, per quanto riguarda le infiltrazioni al piano di sottotetto, le infiltrazioni nella camera da letto matrimoniale, le infiltrazioni nel piano garage con danni ai cantonali e la pittura esterna sulla parete a valle, essi non derivano da una cattiva esecuzione dei lavori in oggetto. Si ribadisce, infine, che alcune lavorazioni previste nel preventivo sottoscritto tra le parti non erano complete. Infatti, la pittura delle superfici metalliche non prevedeva la preventiva pulizia e l'applicazione della pittura antiruggine. Inoltre, l'applicazione di una mano
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di guaina liquida sulla pavimentazione dei balconi e della terrazza rappresenta una soluzione provvisoria e di breve durata per evitare infiltrazioni”.
Pertanto, acclarato anche dal CTU che non vi sono vizi e che quelli dedotti dal CTP del convenuto sono dovuti ad altre cause e non hanno alcuna connessione causale con i lavori eseguiti da , la Parte_1 domanda di quest'ultimo va integralmente accolta per complessivi euro 33.038,79 oltre IVA al 10%, interessi legali e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo, alla luce del principio di non contestazione posto alla base dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. adottata dal precedente giudice istruttore.
Pertanto parte convenuta è debitrice della somma residua pari ad euro 13.992,60 oltre IVA al 10%, ed interessi legali dalla data di consegna dei lavori al soddisfo (euro 33.038,79 netti oggetto di domanda – euro 19.046,19 netti di cui all'ordinanza del 20.01.2015).
L'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. testualmente riconosce dovuti sulla somma ivi ingiunta gli interessi legali dalla data della consegna dei lavori fino all'effettivo soddisfo: pertanto, trattandosi di debito di valuta e non di valore in quanto di matrice contrattuale, deve in questa sede confermarsi il calcolo degli interessi effettuato dal precedente giudice istruttore, che sono dovuti ove non siano stati già saldati per effetto della suddetta ordinanza interinale.
Le spese di CTU, come liquidate in apposito decreto che precede, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei parametri medi, considerato il valore della domanda integralmente accolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 così provvede: CP_4
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma residua pari ad euro 13.992,60 oltre IVA al 10%, ed interessi legali dalla data di consegna dei lavori al soddisfo , nonché agli interessi sulla somma oggetto dell'ordinanza
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ex art. 186 bis c.p.c. come in questa calcolati, ove non siano stati già saldati.
2) Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per spese di lite ( CU euro 518,00+ euro 27,00 Marca da Bollo) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 06 Novembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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