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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 entrambe residenti in [...];
RESISTENTI - contumaci -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “emettere sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui, da ultimo, alla sentenza n. 938/2012 indicata in narrativa, con revoca dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne , ormai economicamente CP_1
indipendente, e posto finora a carico del SI. con soggetto percipiente la SI.ra Controparte_3 [...]
. Con vittoria delle spese di causa”. P_
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 28.10.1984 con e Controparte_2 che dall'unione è nata (il 14.6.1994) la IG attualmente maggiorenne, nonché i figli CP_1
e (nati entrambi il 20/12/1986, anch'essi maggiorenni ma già economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti).
Ha altresì aggiunto che:
- con sentenza non definitiva n. 945/2011 il Tribunale della Spezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con successiva sentenza definitiva n. 938/2012 veniva -tra l'altro- disposto, a carico del ricorrente, l'onere di contribuire al mantenimento della IG
pari a € 450,00 mensili per il mantenimento della IG;
CP_1 CP_1
- la IG avrebbe ereditato nel 2010, direttamente e lei sola, per testamento del CP_1
nonno materno, la nuda proprietà di un immobile che poi, con la madre usufruttuaria, sarebbe stato rivenduto per acquistare la piena proprietà dell'appartamento dove attualmente vive.
- successivamente (nel 2020), avrebbe anche ricevuto in legato, dalla nonna materna, CP_1
la nuda proprietà di un appartamento con box a Monterosso, oltre a vari terreni (in parte poi venduti); sarebbe anche stata nominata erede (nuovamente lei sola) di tutti gli altri beni;
- la IG, ora trentenne, si è laureata nell'estate 2020 alla Università Statale di Milano all'esito di un corso di Lingue straniere e rapporti internazionali e che dopo la laurea avrebbe lavorato
(sebbene a tempo determinato, per almeno sei mesi l'anno) dapprima presso la Questura della
Spezia, poi in Agenzia Pratiche doganali, poi ancora presso e attualmente CP_4 presterebbe servizio presso un locale cittadino “La Casina” il cui contratto di lavoro, dopo la prima scadenza, sarebbe stato confermato almeno fino al 31/12/2024 come dalla stessa IG
riferito al padre;
- sono risultati vani i tentativi di addivenire a un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio che prevedessero la revoca dell'assegno di mantenimento della IG.
pag. 2 di 6 Ha pertanto chiesto pronunciarsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IG
maggiorenne atteso che dopo la sentenza di divorzio e il conseguimento del titolo di laurea, la IG
ha ormai reperito svariati e successivi contratti di lavoro dipendente che, almeno dal 2021, CP_1 le avrebbero consentito di avere un proprio reddito (seppure non continuativo), e comunque di percepire indennità di disoccupazione.
All'udienza del 13.3.2025, le convenute -pur ritualmente notificate- non si sono costituite. Ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), il
Giudice relatore ha fatto precisare a parte ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e , Controparte_2 Controparte_5
ritualmente notificate ma non costituitesi.
La domanda è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Si premette che la mancata costituzione di entrambe le convenute risulterebbe ex se sufficiente ai fini del decidere con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre e in favore di , mercé - appunto - l'assenza di contro domande e/o opposizioni sul punto da parte di IG CP_1
ed ex coniuge (giacché rimaste contumaci).
Ad ogni modo, si rileva la sussistenza anche nel merito dei presupposti per la revoca del predetto contributo economico tenuto conto, come da costante giurisprudenza, che:
- in sede di divorzio, i provvedimenti di carattere economico sono emessi rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati;
- la modifica delle condizioni di divorzio può essere richiesta in ogni momento al mutare delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dei figli, al sopravvenire cioè di giustificati motivi, che consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati;
- la revoca del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento impone un accertamento di fatto del caso concreto. Tale obbligo non cessa in presenza di un qualsiasi impiego in quanto l'indagine deve ispirarsi a criteri di relatività e tenere conto delle occupazioni e del percorso scolastico,
universitario e post-universitario del figlio, nonché dell'effettiva situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria pag. 3 di 6 formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari.
Tuttavia, e in ogni caso, l'obbligo assistenziale del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
- “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni
attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto
o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. civ., ord. n. 40282/2021);
- “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio
a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17183/2020);
Ciò posto, deve considerarsi che - allo stato e nel caso di specie - : CP_1
- successivamente alla sentenza di divorzio è risultata destinataria di beni pervenuti in eredità, in aggiunta a quelli già ricevuti nel 2010;
- dopo la laurea ha sempre svolto una certa attività lavorativa, seppur con contratti a tempo determinato, anche in settori diversi tra loro, così mostrando una capacità di adattamento al mercato del lavoro e di “appetibilità” da parte di diversi datori di lavoro, percependo le connesse retribuzioni e/o le indennità di disoccupazione per i periodi di assenza dal lavoro. Oggigiorno, peraltro, lo svolgimento di attività lavorativa con contratti a tempo determinato non implica più, necessariamente, un'instabilità e/o una precarietà lavorativa, anche alla luce della normativa in materia circa la conversione a tempo indeterminato dei contratti e/o comunque della possibilità
di percepire indennità di disoccupazione;
- mantiene inalterata la propria capacità lavorativa: del resto, nulla di particolare in senso contrario è stato né provato né dedotto mercé la mancata costituzione in giudizio di entrambe le resistenti, le quali hanno così manifestato - in concreto - una posizione di totale disinteresse a replicare alla domanda di revoca del mantenimento e di implicita rinuncia a opporre eventuali eccezioni o comunque a evidenziare una differente situazione di fatto;
pag. 4 di 6 - può ormai ritenersi (tenuto anche conto dell'età: , ad ora, ha quasi 30 anni), CP_1
economicamente indipendente o comunque, in concreto, nelle condizioni di poter sufficientemente sopperire alle proprie normali eSIenze di vita;
- rimane impregiudicato in futuro, in caso di una situazione di bisogno economico e in presenza dei relativi presupposti di legge, il suo diritto di richiedere al padre la corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 433 c.c.
Di talché, può essere accolta la domanda del ricorrente, con conseguente revoca dell'obbligo – posto a suo carico – di corrispondere il contributo al mantenimento in via indiretta per la IG, mercé i fatti sopravvenuti ut supra evidenziati.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente e la IG , vengono tra loro integralmente CP_1
compensate, tenuto conto che nel presente giudizio parte necessaria risulta essere soltanto la SI.ra P_
e non anche la IG (che è parte eventuale e che peraltro non si è nemmeno costituita). CP_1
Nei rapporti tra il ricorrente e la SI.ra , invece, le spese di lite – che vengono liquidate secondo P_ lo scaglione di competenza, ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00, con applicazione della tabella n. 2, come modificata da D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non tenuta) e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa – tenuto conto della necessità di una pronuncia in punto di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG, si ritiene di compensarle per metà, con condanna della SI.ra al pagamento in favore del ricorrente P_ dell'ulteriore metà (ciò in quanto la SI.ra , diversamente dalla IG, è parte necessaria del P_ giudizio e sarebbe potuta addivenire a ricorso congiunto con il ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n. 938/2012, emessa dal Tribunale della Spezia in data 11.12.2012, fermo il resto, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_5
- revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere la somma di € 450,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento in via indiretta della IG , nonché il 50% Controparte_5
delle spese straordinarie di quest'ultima;
pag. 5 di 6 - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_5
- compensa per la metà le spese processuali del presente giudizio tra e Parte_1 P_
, condannando alla refusione in favore di dell'ulteriore
[...] Controparte_2 Parte_1 metà;
- liquida le intere spese processuali tra e in € 2.906,00 per Parte_1 Controparte_2 compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a controparte della metà di dette spese. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 27.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 entrambe residenti in [...];
RESISTENTI - contumaci -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “emettere sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui, da ultimo, alla sentenza n. 938/2012 indicata in narrativa, con revoca dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne , ormai economicamente CP_1
indipendente, e posto finora a carico del SI. con soggetto percipiente la SI.ra Controparte_3 [...]
. Con vittoria delle spese di causa”. P_
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/11/2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 28.10.1984 con e Controparte_2 che dall'unione è nata (il 14.6.1994) la IG attualmente maggiorenne, nonché i figli CP_1
e (nati entrambi il 20/12/1986, anch'essi maggiorenni ma già economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti).
Ha altresì aggiunto che:
- con sentenza non definitiva n. 945/2011 il Tribunale della Spezia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con successiva sentenza definitiva n. 938/2012 veniva -tra l'altro- disposto, a carico del ricorrente, l'onere di contribuire al mantenimento della IG
pari a € 450,00 mensili per il mantenimento della IG;
CP_1 CP_1
- la IG avrebbe ereditato nel 2010, direttamente e lei sola, per testamento del CP_1
nonno materno, la nuda proprietà di un immobile che poi, con la madre usufruttuaria, sarebbe stato rivenduto per acquistare la piena proprietà dell'appartamento dove attualmente vive.
- successivamente (nel 2020), avrebbe anche ricevuto in legato, dalla nonna materna, CP_1
la nuda proprietà di un appartamento con box a Monterosso, oltre a vari terreni (in parte poi venduti); sarebbe anche stata nominata erede (nuovamente lei sola) di tutti gli altri beni;
- la IG, ora trentenne, si è laureata nell'estate 2020 alla Università Statale di Milano all'esito di un corso di Lingue straniere e rapporti internazionali e che dopo la laurea avrebbe lavorato
(sebbene a tempo determinato, per almeno sei mesi l'anno) dapprima presso la Questura della
Spezia, poi in Agenzia Pratiche doganali, poi ancora presso e attualmente CP_4 presterebbe servizio presso un locale cittadino “La Casina” il cui contratto di lavoro, dopo la prima scadenza, sarebbe stato confermato almeno fino al 31/12/2024 come dalla stessa IG
riferito al padre;
- sono risultati vani i tentativi di addivenire a un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio che prevedessero la revoca dell'assegno di mantenimento della IG.
pag. 2 di 6 Ha pertanto chiesto pronunciarsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della IG
maggiorenne atteso che dopo la sentenza di divorzio e il conseguimento del titolo di laurea, la IG
ha ormai reperito svariati e successivi contratti di lavoro dipendente che, almeno dal 2021, CP_1 le avrebbero consentito di avere un proprio reddito (seppure non continuativo), e comunque di percepire indennità di disoccupazione.
All'udienza del 13.3.2025, le convenute -pur ritualmente notificate- non si sono costituite. Ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), il
Giudice relatore ha fatto precisare a parte ricorrente le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e , Controparte_2 Controparte_5
ritualmente notificate ma non costituitesi.
La domanda è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Si premette che la mancata costituzione di entrambe le convenute risulterebbe ex se sufficiente ai fini del decidere con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre e in favore di , mercé - appunto - l'assenza di contro domande e/o opposizioni sul punto da parte di IG CP_1
ed ex coniuge (giacché rimaste contumaci).
Ad ogni modo, si rileva la sussistenza anche nel merito dei presupposti per la revoca del predetto contributo economico tenuto conto, come da costante giurisprudenza, che:
- in sede di divorzio, i provvedimenti di carattere economico sono emessi rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti e, pertanto, possono essere modificati;
- la modifica delle condizioni di divorzio può essere richiesta in ogni momento al mutare delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dei figli, al sopravvenire cioè di giustificati motivi, che consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati;
- la revoca del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento impone un accertamento di fatto del caso concreto. Tale obbligo non cessa in presenza di un qualsiasi impiego in quanto l'indagine deve ispirarsi a criteri di relatività e tenere conto delle occupazioni e del percorso scolastico,
universitario e post-universitario del figlio, nonché dell'effettiva situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria pag. 3 di 6 formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari.
Tuttavia, e in ogni caso, l'obbligo assistenziale del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
- “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni
attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto
o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. civ., ord. n. 40282/2021);
- “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio
a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. civ., ord.
n. 17183/2020);
Ciò posto, deve considerarsi che - allo stato e nel caso di specie - : CP_1
- successivamente alla sentenza di divorzio è risultata destinataria di beni pervenuti in eredità, in aggiunta a quelli già ricevuti nel 2010;
- dopo la laurea ha sempre svolto una certa attività lavorativa, seppur con contratti a tempo determinato, anche in settori diversi tra loro, così mostrando una capacità di adattamento al mercato del lavoro e di “appetibilità” da parte di diversi datori di lavoro, percependo le connesse retribuzioni e/o le indennità di disoccupazione per i periodi di assenza dal lavoro. Oggigiorno, peraltro, lo svolgimento di attività lavorativa con contratti a tempo determinato non implica più, necessariamente, un'instabilità e/o una precarietà lavorativa, anche alla luce della normativa in materia circa la conversione a tempo indeterminato dei contratti e/o comunque della possibilità
di percepire indennità di disoccupazione;
- mantiene inalterata la propria capacità lavorativa: del resto, nulla di particolare in senso contrario è stato né provato né dedotto mercé la mancata costituzione in giudizio di entrambe le resistenti, le quali hanno così manifestato - in concreto - una posizione di totale disinteresse a replicare alla domanda di revoca del mantenimento e di implicita rinuncia a opporre eventuali eccezioni o comunque a evidenziare una differente situazione di fatto;
pag. 4 di 6 - può ormai ritenersi (tenuto anche conto dell'età: , ad ora, ha quasi 30 anni), CP_1
economicamente indipendente o comunque, in concreto, nelle condizioni di poter sufficientemente sopperire alle proprie normali eSIenze di vita;
- rimane impregiudicato in futuro, in caso di una situazione di bisogno economico e in presenza dei relativi presupposti di legge, il suo diritto di richiedere al padre la corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 433 c.c.
Di talché, può essere accolta la domanda del ricorrente, con conseguente revoca dell'obbligo – posto a suo carico – di corrispondere il contributo al mantenimento in via indiretta per la IG, mercé i fatti sopravvenuti ut supra evidenziati.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente e la IG , vengono tra loro integralmente CP_1
compensate, tenuto conto che nel presente giudizio parte necessaria risulta essere soltanto la SI.ra P_
e non anche la IG (che è parte eventuale e che peraltro non si è nemmeno costituita). CP_1
Nei rapporti tra il ricorrente e la SI.ra , invece, le spese di lite – che vengono liquidate secondo P_ lo scaglione di competenza, ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00, con applicazione della tabella n. 2, come modificata da D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (poiché non tenuta) e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa – tenuto conto della necessità di una pronuncia in punto di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG, si ritiene di compensarle per metà, con condanna della SI.ra al pagamento in favore del ricorrente P_ dell'ulteriore metà (ciò in quanto la SI.ra , diversamente dalla IG, è parte necessaria del P_ giudizio e sarebbe potuta addivenire a ricorso congiunto con il ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. n. 938/2012, emessa dal Tribunale della Spezia in data 11.12.2012, fermo il resto, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_5
- revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere la somma di € 450,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento in via indiretta della IG , nonché il 50% Controparte_5
delle spese straordinarie di quest'ultima;
pag. 5 di 6 - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_5
- compensa per la metà le spese processuali del presente giudizio tra e Parte_1 P_
, condannando alla refusione in favore di dell'ulteriore
[...] Controparte_2 Parte_1 metà;
- liquida le intere spese processuali tra e in € 2.906,00 per Parte_1 Controparte_2 compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a controparte della metà di dette spese. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 27.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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