Articolo 34 del Codice del Terzo settore
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Versione
3 agosto 2017
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11 settembre 2018
Art. 34. Ordinamento ed amministrazione 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, ((dagli enti associati.)) . Si applica l' articolo 2382 del codice civile .
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2397, secondo comma, del codice civile , non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Entrata in vigore il 11 settembre 2018
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