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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. ZI Petrelli Consigliere rel dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 767/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15/01/2025, promossa da:
( , quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'Hotel Miramare di Pacella Lucia, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI QU, presso il cui studio in Tuglie (LE), via Trieste n. 42,
è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tommasi, presso il cui studio in Lecce, via Zanardelli n. 99, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Controparte_2
1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 23.03.2009, l'Hotel Miramare di
(d'ora innanzi per brevità anche solo l'Hotel) ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2009 emesso dal Tribunale di Lecce – Sez. Dist. di Gallipoli in favore di
[...] per euro 328.495,60 oltre Controparte_4 accessori, ottenuto da quest'ultima società a fronte del mancato pagamento delle opere eseguite, in virtù del contratto di appalto siglato dalle odierne parti in causa, presso l'hotel Miramare.
L'opponente, in particolare, ha disconosciuto la firma apposta in calce al contratto di appalto e sui documenti allegati e ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di risposta si è costituita la Controparte_4
d'ora innanzi, per brevità, indicata come o società
[...] CP_4 opposta) che ha eccepito la tardività del disconoscimento operato
2 dalla controparte e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'odierno giudizio è stato poi riunito, con ordinanza dell'8.08.2011, quello rubricato al n. 179/2010 r.g., con il quale l'hotel opponente ha convenuto la s.n.c. opposta, nonché i soci personalmente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale per l'incompleta ed inesatta esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto del 7.09.2007. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il giudizio è stato interrotto per la morte di uno dei due procuratori costituiti per l'opponente e di poi riassunto dall'altro difensore, Avv. QU. La causa è stata istruita a mezzo di
CTU grafologica ed interrogatorio formale del marito dell'opponente, munito di procura speciale, nonché di . Assegnato Controparte_4 alla scrivente in data 10.11.2017, all'udienza del 6.02.2020 il giudizio
è stato trattenuto per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rimesso sul ruolo al fine di interloquire con i procuratori delle parti circa l'accordo sul prezzo del contratto di appalto, considerato il deposito in atti di due accordi, recanti medesima data e contenuto, ad eccezione del prezzo, all'udienza del
25.02.2021 le parti hanno preso posizione su detta questione e la causa, a scioglimento di riserva, è stata rinviata al 2.12.2021 per p.c.
e, di poi, al 14.04.2022 ove è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
Con sentenza n. 2369/2022, pubblicata il 01.08.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nelle cause riunite nn. 4000256/2009 r.g. e 179/2010 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvedeva a) Rigettava
l'opposizione avverso il d.i. n. 24/2009 emesso dal Tribunale di Lecce- sez. dist. di Gallipoli in favore di b) Rigettava ogni Controparte_4 altra domanda;
c) Condanna l'hotel Miramare alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_4 Controparte_2 CP_4
, liquidate in euro 20.000,00 complessive oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CAP come per legge;
d) Poneva definitivamente le spese di CTU grafologica a carico dell'hotel Miramare con diritto di rivalsa della anche parziale in caso di anticipo. Controparte_4
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_5
e , nonostante la regolarità della Controparte_2 Controparte_4 notifica, sono rimasti contumaci.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 115, 1° comma, sia in relazione agli artt. 194, 1° comma, 195, 3° comma e 197 C.P.C. che agli artt. 214, e 215 n.2
C.P.C. e tutti in relazione all'art.342 nn.1 e 2 C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”, l'appellante denuncia una presunta violazione di legge e dei principi del giusto processo, sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto autentiche le firme apposte sui documenti contrattuali e contabili prodotti dalla società omettendo di Controparte_4 considerare i vizi della consulenza tecnica d'ufficio e l'illegittimità del procedimento di verificazione delle scritture. In particolare,
l'appellante ribadisce che la propria sottoscrizione sui documenti
“contratto di appalto”, “elenco opere”, “verbale di consegna lavori”,
“riepilogo acconti” e “resoconto lavori effettuati” sarebbe apocrifa, e che la CTU grafologica disposta in primo grado sarebbe nulla per
4 violazione degli artt. 194, 195 e 197 c.p.c., in quanto il consulente si sarebbe sottratto ai chiarimenti richiesti e avrebbe tardato nel deposito della relazione.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevata la tardività del disconoscimento di firma, eccezione che, come correttamente dedotto dalla difesa appellata, era già stata sollevata in primo grado e che trova riscontro negli atti. Dalla sequenza cronologica emerge, infatti, che i documenti di cui l'appellante ha disconosciuto la sottoscrizione nel 2010 erano stati più volte prodotti e portati a sua conoscenza in procedimenti precedenti: dapprima nell'accertamento tecnico preventivo introdotto nel gennaio
2009, poi nel giudizio monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo n. 24/2009, infine nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la non aveva mai disconosciuto alcuna firma, limitandosi a Pt_1 contestare la quantificazione del saldo. Solo a distanza di oltre un anno dalla prima produzione dei documenti — e, dunque, tardivamente —
l'appellante ha effettuato il disconoscimento. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scrittura privata prodotta in un precedente giudizio tra le stesse parti e non disconosciuta nelle forme di legge deve ritenersi riconosciuta anche in successivo giudizio, in forza del giudicato interno formatosi sul punto
(cfr. Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11866).
Ne consegue, ai sensi degli artt. 214 e 215, n. 2, c.p.c., che le firme devono ritenersi ritualmente riconosciute, con la conseguente piena utilizzabilità delle relative scritture, non potendo la parte attiva procedere a un disconoscimento tardivo dopo averne per lungo tempo tollerato la presenza nel processo senza rilievi.
Anche a voler superare il rilievo di tardività, il merito dell'eccezione di falsità risulta privo di fondamento. Il giudice di primo grado, con motivazione puntuale e logicamente coerente, ha ritenuto pienamente attendibile la consulenza tecnica grafologica espletata nel corso del giudizio, la quale ha accertato con chiarezza la provenienza autografa delle firme apposte sui documenti contestati. Le osservazioni critiche mosse dall'appellante non appaiono idonee a scalfire la tenuta logica
5 e metodologica della perizia, che risulta correttamente svolta nel contraddittorio delle parti, con acquisizione di saggi grafici comparativi della , nonché di altre scritture di provenienza Pt_1 certa, anche provenienti dalla stessa appellante. Le doglianze dell'appellante circa una presunta violazione degli artt. 194, 195 e 197
c.p.c. sono prive di fondamento, non essendo emerso alcun concreto pregiudizio al contraddittorio o all'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro, le osservazioni critiche mosse alla relazione sono state formulate solo con la comparsa conclusionale, e come tali devono ritenersi tardive e, dunque, inammissibili, poiché sottratte al confronto processuale.
Quanto al dedotto ritardo nel deposito della relazione peritale, si osserva che il termine di cui all'art. 195, terzo comma, c.p.c. ha natura meramente ordinatoria, sicché il suo eventuale superamento non comporta la nullità della consulenza, ma può rilevare solo ai fini della riduzione del compenso del consulente (art. 52, comma 2, d.P.R.
115/2002). L'appellante, del resto, non ha neppure indicato in concreto quale termine sarebbe stato violato, né in che misura il ritardo avrebbe inciso sul contraddittorio.
È inoltre priva di rilievo la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe reso i chiarimenti all'udienza del 7 maggio 2013, poiché dagli atti risulta che egli ha successivamente fornito chiarimenti in altra udienza, così che l'attività peritale si è svolta in modo completo e regolare, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto autentiche le sottoscrizioni contestate e pienamente attendibile la consulenza grafologica, immune da vizi logici o processuali.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere integralmente rigettato, con conferma della valutazione espressa dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
6 e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99; 112; 115, 1° comma, 187, 189 e 277 C.P.C., in relazione all'art.342 nn.1 e 2 C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 99, 112, 115, 187, 189 e 277 c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato i documenti denominati
“riepilogo acconti” e “resoconto lavori effettuati”, entrambi datati 18 ottobre 2008, e che avrebbe omesso di ammettere e completare le prove orali già disposte, così impedendo di accertare l'effettivo svolgimento dei lavori e la veridicità dei conteggi. Secondo la Pacella, tali documenti sarebbero stati sottoscritti in circostanze fraudolente, perché la firma sarebbe stata carpita dal sig. con Controparte_4 artifici e raggiri, senza che ella avesse avuto la consapevolezza di riconoscere un debito residuo. L'appellante assume inoltre che il
Tribunale avrebbe trascurato la natura fittizia e simulata del contratto di appalto, che sarebbe stato predisposto al solo fine di ottenere un finanziamento bancario di importo superiore al valore reale dei lavori.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la Corte osserva che il Tribunale ha fornito una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici, chiarendo come la documentazione in questione non costituisse fonte autonoma di obbligazione, ma avesse soltanto valore ricognitivo del credito derivante dal contratto di appalto, la cui sottoscrizione era stata ritenuta autentica a seguito della CTU grafologica. Il giudice di primo grado ha, in particolare, evidenziato che, anche qualora le firme sui documenti del 18 ottobre 2008 fossero state apposte in buona fede o con leggerezza, la loro eventuale inattendibilità non avrebbe avuto rilievo decisivo, essendo risultato provato in modo pieno l'esistenza del contratto e del rapporto obbligatorio da esso derivante.
Va poi evidenziato che le doglianze dell'appellante circa la pretesa fraudolenza con cui i documenti sarebbero stati sottoscritti restano del tutto generiche e prive di riscontro probatorio. L'assunto secondo cui la avrebbe firmato i documenti su insistenza del , Pt_1 CP_4
7 nella convinzione che si trattasse di carte dirette al direttore dei lavori, non trova alcuna conferma negli atti e appare smentito dalla sequenza dei fatti, giacché la stessa appellante ha sottoscritto documenti analoghi in più occasioni e in momenti distanti tra loro, senza mai sollevare eccezioni o riserve. È pacifico, infatti, che già in data 13 giugno 2008 la Pacella aveva firmato il verbale di consegna lavori, e che il 18 ottobre successivo aveva sottoscritto un ulteriore resoconto dei lavori eseguiti, nel quale veniva indicato il saldo ancora dovuto in
€ 328.495,60. Tale comportamento, protratto nel tempo e mai accompagnato da tempestive contestazioni, contraddice in modo evidente l'ipotesi di una sottoscrizione carpita con dolo o sorpresa.
Quanto al dedotto mancato completamento dell'istruttoria, la censura
è parimenti infondata. L'ordinanza del 22 febbraio 2016, con la quale era stata ammessa la prova testimoniale, è stata successivamente superata da provvedimenti successivi (in particolare dall'ordinanza del
18 ottobre 2018) con cui il giudice di primo grado, ritenendo la causa matura per la decisione, ha legittimamente disposto la precisazione delle conclusioni. Non sussiste, dunque, la lamentata violazione degli artt. 115, 187 e 189 c.p.c., avendo il Tribunale esercitato correttamente il proprio potere di direzione del processo e ritenuto superflua un'attività istruttoria che si sarebbe risolta in una mera reiterazione di allegazioni già smentite dagli atti e dalla consulenza tecnica.
Infine, del tutto nuova e tardiva si rivela la censura di simulazione e nullità del contratto d'appalto. Tale questione non era stata proposta nel giudizio di primo grado, e risulta introdotta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, l'allegazione si rivela priva di fondamento: non è stato indicato quale sarebbe il contratto dissimulato, né fornito alcun elemento oggettivo da cui inferire la pretesa finalità illecita o fraudolenta dell'accordo. Peraltro, anche a voler ipotizzare un'azione di simulazione parziale, la stessa risulterebbe ampiamente prescritta, essendo trascorsi oltre quindici anni dalla stipula (2008) alla proposizione dell'appello (2023).
Gli atti di causa dimostrano piuttosto l'esistenza di due diversi preventivi riferiti a interventi di diversa entità, e che le parti diedero
8 esecuzione al contratto di importo maggiore (euro 740.000,00), come confermato dalla mole dei lavori effettivamente realizzati, dai documenti contrattuali sottoscritti dalla e dalle risultanze Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, le censure articolate con il secondo motivo si fondano su mere affermazioni di principio, prive di riscontro probatorio e, in larga parte, nuove e inammissibili. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto provato il credito vantato dalla avendo escluso CP_4 qualsiasi vizio o nullità del contratto e qualsiasi attendibilità delle contestazioni tardivamente sollevate dalla committente.
Il secondo motivo deve pertanto essere integralmente rigettato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99; 112; 115, 1° comma, 187, 189 e 277 C.P.C., in relazione agli artt. 1223 e segg. e 2043 e segg. C.C. ed il tutto in relazione all'art.342 nn.1 e 2. C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ”, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere un adeguato esame della domanda risarcitoria proposta nel giudizio n. 179/2010 R.G., incorrendo in un'errata valutazione delle risultanze probatorie e nell'ingiustificato recepimento dell'accertamento tecnico preventivo espletato in altra sede. Secondo la tesi di parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe attribuito all'ATP un valore dirimente, senza considerare la genericità dei quesiti, la parzialità degli accertamenti e le successive doglianze mosse dall'attrice; inoltre, avrebbe trascurato di disporre ulteriori indagini tecniche e di valutare le prove orali già ammesse, così precludendo un accertamento compiuto delle gravi difformità e dei danni asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione dell'appalto.
Il motivo è infondato.
9 Va preliminarmente osservato che l'accertamento tecnico preventivo, richiesto dalla stessa a breve distanza dalla consegna dei lavori, Pt_1 fu espletato nel pieno contraddittorio tra le parti e prese a oggetto proprio i vizi e le difformità allora denunciate. Le conclusioni dell'ausiliare, che quantificarono in misura pressoché trascurabile le irregolarità riscontrate (€ 1.280,00, a fronte dei complessivi €
25.000,00 lamentati dalla committente), vennero all'epoca accettate senza rilievi sostanziali né istanze di rinnovo o integrazione. Solo in sede di successivo giudizio ordinario, l'odierna appellante ha prospettato un numero sensibilmente più ampio di difetti e ha quantificato il preteso pregiudizio in misura abnorme rispetto a quella originariamente denunciata, senza tuttavia offrire alcun elemento obiettivo atto a giustificare tale radicale mutamento di prospettiva.
La valutazione operata dal Tribunale risulta, pertanto, corretta nel ritenere che le nuove contestazioni si riferissero a difformità che, se realmente sussistenti, avrebbero dovuto essere immediatamente percepite al momento della consegna dell'opera, e che comunque non risultano suffragate da alcun mezzo istruttorio attendibile. In tale contesto, il verbale di consegna lavori del 13 giugno 2008 — la cui autenticità è stata accertata mediante consulenza grafologica — assume rilievo decisivo, attestando la piena accettazione dell'opera da parte della committente e determinando, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la liberazione dell'appaltatore per i vizi palesi o facilmente riconoscibili.
Né risulta allegato, né tanto meno dimostrato, che tali vizi fossero occulti o dolosamente celati, condizioni che sole avrebbero potuto legittimare la successiva denuncia.
Quanto all'asserita inadeguatezza dell'ATP, essa non risulta comprovata: la relazione tecnica, che il giudice ha fatto propria, è lineare, coerente e priva di vizi logici, e la decisione di non disporre una nuova consulenza o l'escussione dei testi ammessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può ritenere la causa matura per la decisione quando le prove già acquisite risultino sufficienti a fondare il convincimento. L'appellante, per contro, si è limitata a riproporre in appello valutazioni di parte e rilievi di natura
10 meramente soggettiva, senza indicare concreti errori tecnici o circostanze di fatto idonee a scalfire l'attendibilità delle conclusioni peritali.
Né può trovare accoglimento la domanda risarcitoria per la dedotta contrazione dei ricavi dell'attività alberghiera. Nessun elemento documentale o testimoniale è stato offerto per dimostrare l'effettiva chiusura della struttura, la durata di tale sospensione o il nesso eziologico con l'operato dell'appaltatore. Le perizie di parte prodotte, prive di riscontri oggettivi e di dati contabili, non hanno valore probatorio, mentre dalle stesse allegazioni dell'appellante risulta che l'albergo riaprì e tornò operativo già nell'estate del 2008, circostanza incompatibile con l'asserita perdita di esercizio protratta negli anni successivi.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il Tribunale abbia violato i principi di cui agli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., avendo correttamente valutato le risultanze istruttorie e congruamente motivato il rigetto della domanda risarcitoria. L'appello, in questa parte, si traduce in una mera rilettura dei fatti di causa e delle prove già vagliate in primo grado, senza che siano prospettate effettive omissioni istruttorie o vizi logici della sentenza impugnata.
Pertanto, anche il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Contraddittorietà ed erroneità della sentenza, per violazione di legge, nella parte in cui ha condannato l'Hotel Miramare al pagamento delle spese di lite a favore della , l'appellante censura la sentenza Controparte_4 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a suo esclusivo carico le spese del giudizio, lamentando la violazione del principio di soccombenza e invocando la compensazione, almeno parziale, in ragione dell'asserita “reciproca soccombenza” tra le parti.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la quale ha affermato la possibilità per il
11 giudice di compensare le spese pure in ipotesi di soccombenza totale, qualora ricorrano situazioni analogamente rilevanti.
La censura non è fondata.
In primo luogo, va osservato che la sentenza appellata si è conformata al principio di diritto espresso dall'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza, costituendo tale regola l'attuazione del principio di causalità: esse devono gravare su chi, con la propria azione o difesa, ha dato causa alla lite o ne ha reso necessario lo svolgimento. Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_4 confermando la fondatezza del credito vantato dalla società appaltatrice, e ha parimenti disatteso le domande risarcitorie e restitutorie formulate dall'opponente nel giudizio riunito. La decisione, dunque, ha determinato una soccombenza totale e unilaterale della , mentre nessuna domanda autonoma della Pt_1 controparte è stata rigettata o dichiarata infondata.
È priva di pregio, pertanto, la tesi difensiva secondo la quale la sentenza di primo grado avrebbe dovuto riconoscere una “reciproca soccombenza” in ragione del rigetto di una pretesa “riconvenzionale” formulata dalla La società opposta non ha introdotto CP_4 alcuna domanda nuova o distinta rispetto a quella già fatta valere con il ricorso monitorio, avendo semplicemente reiterato, in via subordinata e a fini di economia processuale, la richiesta di conferma del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Tale istanza non può qualificarsi come autonoma domanda riconvenzionale e, una volta confermato il decreto opposto, essa è rimasta assorbita nel riconoscimento giudiziale della legittimità del credito.
Ne consegue che non sussiste alcuna reciproca soccombenza, ma soltanto la piena soccombenza dell'appellante, che ha visto respinte tutte le proprie domande ed eccezioni, sia nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo sia nel giudizio di risarcimento danni, poi riunito.
In tale contesto, l'applicazione rigorosa del principio di cui all'art. 91
c.p.c. era non solo legittima ma doverosa, non potendo il giudice di
12 primo grado disporre discrezionalmente la compensazione in assenza di circostanze oggettivamente eccezionali.
Né può soccorrere, in senso favorevole all'appellante, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Tale pronuncia, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui limitava eccessivamente il potere di compensazione, ma ha ribadito che la deroga al principio di soccombenza può operare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve puntualmente indicare nella motivazione.
Nel caso di specie, la non ha dedotto né dimostrato l'esistenza Pt_1 di siffatte ragioni: la causa non presenta questioni di particolare novità giuridica o complessità fattuale, né si è verificato un mutamento giurisprudenziale in grado di giustificare una diversa ripartizione delle spese. Si è trattato, piuttosto, di una controversia di natura essenzialmente probatoria, in cui l'opponente ha resistito a un credito fondato su documentazione chiara e su verificazione peritale, senza riuscire a fornire elementi concreti a sostegno delle proprie tesi.
Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti, di legge o di equità, per disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Per tutte le ragioni esposte, il quarto motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che risulta conforme a diritto, logicamente motivata e pienamente proporzionata all'esito della lite.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle Controparte_4
13 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. ZI Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. ZI Petrelli Consigliere rel dott. Carolina Elia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 767/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15/01/2025, promossa da:
( , quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'Hotel Miramare di Pacella Lucia, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI QU, presso il cui studio in Tuglie (LE), via Trieste n. 42,
è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tommasi, presso il cui studio in Lecce, via Zanardelli n. 99, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Controparte_2
1
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 23.03.2009, l'Hotel Miramare di
(d'ora innanzi per brevità anche solo l'Hotel) ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2009 emesso dal Tribunale di Lecce – Sez. Dist. di Gallipoli in favore di
[...] per euro 328.495,60 oltre Controparte_4 accessori, ottenuto da quest'ultima società a fronte del mancato pagamento delle opere eseguite, in virtù del contratto di appalto siglato dalle odierne parti in causa, presso l'hotel Miramare.
L'opponente, in particolare, ha disconosciuto la firma apposta in calce al contratto di appalto e sui documenti allegati e ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di risposta si è costituita la Controparte_4
d'ora innanzi, per brevità, indicata come o società
[...] CP_4 opposta) che ha eccepito la tardività del disconoscimento operato
2 dalla controparte e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
All'odierno giudizio è stato poi riunito, con ordinanza dell'8.08.2011, quello rubricato al n. 179/2010 r.g., con il quale l'hotel opponente ha convenuto la s.n.c. opposta, nonché i soci personalmente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale per l'incompleta ed inesatta esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto del 7.09.2007. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il giudizio è stato interrotto per la morte di uno dei due procuratori costituiti per l'opponente e di poi riassunto dall'altro difensore, Avv. QU. La causa è stata istruita a mezzo di
CTU grafologica ed interrogatorio formale del marito dell'opponente, munito di procura speciale, nonché di . Assegnato Controparte_4 alla scrivente in data 10.11.2017, all'udienza del 6.02.2020 il giudizio
è stato trattenuto per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rimesso sul ruolo al fine di interloquire con i procuratori delle parti circa l'accordo sul prezzo del contratto di appalto, considerato il deposito in atti di due accordi, recanti medesima data e contenuto, ad eccezione del prezzo, all'udienza del
25.02.2021 le parti hanno preso posizione su detta questione e la causa, a scioglimento di riserva, è stata rinviata al 2.12.2021 per p.c.
e, di poi, al 14.04.2022 ove è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
Con sentenza n. 2369/2022, pubblicata il 01.08.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nelle cause riunite nn. 4000256/2009 r.g. e 179/2010 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvedeva a) Rigettava
l'opposizione avverso il d.i. n. 24/2009 emesso dal Tribunale di Lecce- sez. dist. di Gallipoli in favore di b) Rigettava ogni Controparte_4 altra domanda;
c) Condanna l'hotel Miramare alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_4 Controparte_2 CP_4
, liquidate in euro 20.000,00 complessive oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CAP come per legge;
d) Poneva definitivamente le spese di CTU grafologica a carico dell'hotel Miramare con diritto di rivalsa della anche parziale in caso di anticipo. Controparte_4
3 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_5
e , nonostante la regolarità della Controparte_2 Controparte_4 notifica, sono rimasti contumaci.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 115, 1° comma, sia in relazione agli artt. 194, 1° comma, 195, 3° comma e 197 C.P.C. che agli artt. 214, e 215 n.2
C.P.C. e tutti in relazione all'art.342 nn.1 e 2 C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”, l'appellante denuncia una presunta violazione di legge e dei principi del giusto processo, sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto autentiche le firme apposte sui documenti contrattuali e contabili prodotti dalla società omettendo di Controparte_4 considerare i vizi della consulenza tecnica d'ufficio e l'illegittimità del procedimento di verificazione delle scritture. In particolare,
l'appellante ribadisce che la propria sottoscrizione sui documenti
“contratto di appalto”, “elenco opere”, “verbale di consegna lavori”,
“riepilogo acconti” e “resoconto lavori effettuati” sarebbe apocrifa, e che la CTU grafologica disposta in primo grado sarebbe nulla per
4 violazione degli artt. 194, 195 e 197 c.p.c., in quanto il consulente si sarebbe sottratto ai chiarimenti richiesti e avrebbe tardato nel deposito della relazione.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevata la tardività del disconoscimento di firma, eccezione che, come correttamente dedotto dalla difesa appellata, era già stata sollevata in primo grado e che trova riscontro negli atti. Dalla sequenza cronologica emerge, infatti, che i documenti di cui l'appellante ha disconosciuto la sottoscrizione nel 2010 erano stati più volte prodotti e portati a sua conoscenza in procedimenti precedenti: dapprima nell'accertamento tecnico preventivo introdotto nel gennaio
2009, poi nel giudizio monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo n. 24/2009, infine nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la non aveva mai disconosciuto alcuna firma, limitandosi a Pt_1 contestare la quantificazione del saldo. Solo a distanza di oltre un anno dalla prima produzione dei documenti — e, dunque, tardivamente —
l'appellante ha effettuato il disconoscimento. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scrittura privata prodotta in un precedente giudizio tra le stesse parti e non disconosciuta nelle forme di legge deve ritenersi riconosciuta anche in successivo giudizio, in forza del giudicato interno formatosi sul punto
(cfr. Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11866).
Ne consegue, ai sensi degli artt. 214 e 215, n. 2, c.p.c., che le firme devono ritenersi ritualmente riconosciute, con la conseguente piena utilizzabilità delle relative scritture, non potendo la parte attiva procedere a un disconoscimento tardivo dopo averne per lungo tempo tollerato la presenza nel processo senza rilievi.
Anche a voler superare il rilievo di tardività, il merito dell'eccezione di falsità risulta privo di fondamento. Il giudice di primo grado, con motivazione puntuale e logicamente coerente, ha ritenuto pienamente attendibile la consulenza tecnica grafologica espletata nel corso del giudizio, la quale ha accertato con chiarezza la provenienza autografa delle firme apposte sui documenti contestati. Le osservazioni critiche mosse dall'appellante non appaiono idonee a scalfire la tenuta logica
5 e metodologica della perizia, che risulta correttamente svolta nel contraddittorio delle parti, con acquisizione di saggi grafici comparativi della , nonché di altre scritture di provenienza Pt_1 certa, anche provenienti dalla stessa appellante. Le doglianze dell'appellante circa una presunta violazione degli artt. 194, 195 e 197
c.p.c. sono prive di fondamento, non essendo emerso alcun concreto pregiudizio al contraddittorio o all'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro, le osservazioni critiche mosse alla relazione sono state formulate solo con la comparsa conclusionale, e come tali devono ritenersi tardive e, dunque, inammissibili, poiché sottratte al confronto processuale.
Quanto al dedotto ritardo nel deposito della relazione peritale, si osserva che il termine di cui all'art. 195, terzo comma, c.p.c. ha natura meramente ordinatoria, sicché il suo eventuale superamento non comporta la nullità della consulenza, ma può rilevare solo ai fini della riduzione del compenso del consulente (art. 52, comma 2, d.P.R.
115/2002). L'appellante, del resto, non ha neppure indicato in concreto quale termine sarebbe stato violato, né in che misura il ritardo avrebbe inciso sul contraddittorio.
È inoltre priva di rilievo la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe reso i chiarimenti all'udienza del 7 maggio 2013, poiché dagli atti risulta che egli ha successivamente fornito chiarimenti in altra udienza, così che l'attività peritale si è svolta in modo completo e regolare, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto autentiche le sottoscrizioni contestate e pienamente attendibile la consulenza grafologica, immune da vizi logici o processuali.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere integralmente rigettato, con conferma della valutazione espressa dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
6 e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99; 112; 115, 1° comma, 187, 189 e 277 C.P.C., in relazione all'art.342 nn.1 e 2 C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 99, 112, 115, 187, 189 e 277 c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato i documenti denominati
“riepilogo acconti” e “resoconto lavori effettuati”, entrambi datati 18 ottobre 2008, e che avrebbe omesso di ammettere e completare le prove orali già disposte, così impedendo di accertare l'effettivo svolgimento dei lavori e la veridicità dei conteggi. Secondo la Pacella, tali documenti sarebbero stati sottoscritti in circostanze fraudolente, perché la firma sarebbe stata carpita dal sig. con Controparte_4 artifici e raggiri, senza che ella avesse avuto la consapevolezza di riconoscere un debito residuo. L'appellante assume inoltre che il
Tribunale avrebbe trascurato la natura fittizia e simulata del contratto di appalto, che sarebbe stato predisposto al solo fine di ottenere un finanziamento bancario di importo superiore al valore reale dei lavori.
Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la Corte osserva che il Tribunale ha fornito una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici, chiarendo come la documentazione in questione non costituisse fonte autonoma di obbligazione, ma avesse soltanto valore ricognitivo del credito derivante dal contratto di appalto, la cui sottoscrizione era stata ritenuta autentica a seguito della CTU grafologica. Il giudice di primo grado ha, in particolare, evidenziato che, anche qualora le firme sui documenti del 18 ottobre 2008 fossero state apposte in buona fede o con leggerezza, la loro eventuale inattendibilità non avrebbe avuto rilievo decisivo, essendo risultato provato in modo pieno l'esistenza del contratto e del rapporto obbligatorio da esso derivante.
Va poi evidenziato che le doglianze dell'appellante circa la pretesa fraudolenza con cui i documenti sarebbero stati sottoscritti restano del tutto generiche e prive di riscontro probatorio. L'assunto secondo cui la avrebbe firmato i documenti su insistenza del , Pt_1 CP_4
7 nella convinzione che si trattasse di carte dirette al direttore dei lavori, non trova alcuna conferma negli atti e appare smentito dalla sequenza dei fatti, giacché la stessa appellante ha sottoscritto documenti analoghi in più occasioni e in momenti distanti tra loro, senza mai sollevare eccezioni o riserve. È pacifico, infatti, che già in data 13 giugno 2008 la Pacella aveva firmato il verbale di consegna lavori, e che il 18 ottobre successivo aveva sottoscritto un ulteriore resoconto dei lavori eseguiti, nel quale veniva indicato il saldo ancora dovuto in
€ 328.495,60. Tale comportamento, protratto nel tempo e mai accompagnato da tempestive contestazioni, contraddice in modo evidente l'ipotesi di una sottoscrizione carpita con dolo o sorpresa.
Quanto al dedotto mancato completamento dell'istruttoria, la censura
è parimenti infondata. L'ordinanza del 22 febbraio 2016, con la quale era stata ammessa la prova testimoniale, è stata successivamente superata da provvedimenti successivi (in particolare dall'ordinanza del
18 ottobre 2018) con cui il giudice di primo grado, ritenendo la causa matura per la decisione, ha legittimamente disposto la precisazione delle conclusioni. Non sussiste, dunque, la lamentata violazione degli artt. 115, 187 e 189 c.p.c., avendo il Tribunale esercitato correttamente il proprio potere di direzione del processo e ritenuto superflua un'attività istruttoria che si sarebbe risolta in una mera reiterazione di allegazioni già smentite dagli atti e dalla consulenza tecnica.
Infine, del tutto nuova e tardiva si rivela la censura di simulazione e nullità del contratto d'appalto. Tale questione non era stata proposta nel giudizio di primo grado, e risulta introdotta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, l'allegazione si rivela priva di fondamento: non è stato indicato quale sarebbe il contratto dissimulato, né fornito alcun elemento oggettivo da cui inferire la pretesa finalità illecita o fraudolenta dell'accordo. Peraltro, anche a voler ipotizzare un'azione di simulazione parziale, la stessa risulterebbe ampiamente prescritta, essendo trascorsi oltre quindici anni dalla stipula (2008) alla proposizione dell'appello (2023).
Gli atti di causa dimostrano piuttosto l'esistenza di due diversi preventivi riferiti a interventi di diversa entità, e che le parti diedero
8 esecuzione al contratto di importo maggiore (euro 740.000,00), come confermato dalla mole dei lavori effettivamente realizzati, dai documenti contrattuali sottoscritti dalla e dalle risultanze Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, le censure articolate con il secondo motivo si fondano su mere affermazioni di principio, prive di riscontro probatorio e, in larga parte, nuove e inammissibili. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto provato il credito vantato dalla avendo escluso CP_4 qualsiasi vizio o nullità del contratto e qualsiasi attendibilità delle contestazioni tardivamente sollevate dalla committente.
Il secondo motivo deve pertanto essere integralmente rigettato.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Grave violazione di legge, mancata osservanza e violazione del principio della domanda, dell'obbligo di pronuncia secondo diritto e del principio di disponibilità e valutazione delle prove. Errata ricostruzione dei fatti
e delle circostanze di causa con conseguente grave violazione di legge per altrettanto errata applicazione del combinato disposto degli artt. 99; 112; 115, 1° comma, 187, 189 e 277 C.P.C., in relazione agli artt. 1223 e segg. e 2043 e segg. C.C. ed il tutto in relazione all'art.342 nn.1 e 2. C.P.C.. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ”, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere un adeguato esame della domanda risarcitoria proposta nel giudizio n. 179/2010 R.G., incorrendo in un'errata valutazione delle risultanze probatorie e nell'ingiustificato recepimento dell'accertamento tecnico preventivo espletato in altra sede. Secondo la tesi di parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe attribuito all'ATP un valore dirimente, senza considerare la genericità dei quesiti, la parzialità degli accertamenti e le successive doglianze mosse dall'attrice; inoltre, avrebbe trascurato di disporre ulteriori indagini tecniche e di valutare le prove orali già ammesse, così precludendo un accertamento compiuto delle gravi difformità e dei danni asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione dell'appalto.
Il motivo è infondato.
9 Va preliminarmente osservato che l'accertamento tecnico preventivo, richiesto dalla stessa a breve distanza dalla consegna dei lavori, Pt_1 fu espletato nel pieno contraddittorio tra le parti e prese a oggetto proprio i vizi e le difformità allora denunciate. Le conclusioni dell'ausiliare, che quantificarono in misura pressoché trascurabile le irregolarità riscontrate (€ 1.280,00, a fronte dei complessivi €
25.000,00 lamentati dalla committente), vennero all'epoca accettate senza rilievi sostanziali né istanze di rinnovo o integrazione. Solo in sede di successivo giudizio ordinario, l'odierna appellante ha prospettato un numero sensibilmente più ampio di difetti e ha quantificato il preteso pregiudizio in misura abnorme rispetto a quella originariamente denunciata, senza tuttavia offrire alcun elemento obiettivo atto a giustificare tale radicale mutamento di prospettiva.
La valutazione operata dal Tribunale risulta, pertanto, corretta nel ritenere che le nuove contestazioni si riferissero a difformità che, se realmente sussistenti, avrebbero dovuto essere immediatamente percepite al momento della consegna dell'opera, e che comunque non risultano suffragate da alcun mezzo istruttorio attendibile. In tale contesto, il verbale di consegna lavori del 13 giugno 2008 — la cui autenticità è stata accertata mediante consulenza grafologica — assume rilievo decisivo, attestando la piena accettazione dell'opera da parte della committente e determinando, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la liberazione dell'appaltatore per i vizi palesi o facilmente riconoscibili.
Né risulta allegato, né tanto meno dimostrato, che tali vizi fossero occulti o dolosamente celati, condizioni che sole avrebbero potuto legittimare la successiva denuncia.
Quanto all'asserita inadeguatezza dell'ATP, essa non risulta comprovata: la relazione tecnica, che il giudice ha fatto propria, è lineare, coerente e priva di vizi logici, e la decisione di non disporre una nuova consulenza o l'escussione dei testi ammessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può ritenere la causa matura per la decisione quando le prove già acquisite risultino sufficienti a fondare il convincimento. L'appellante, per contro, si è limitata a riproporre in appello valutazioni di parte e rilievi di natura
10 meramente soggettiva, senza indicare concreti errori tecnici o circostanze di fatto idonee a scalfire l'attendibilità delle conclusioni peritali.
Né può trovare accoglimento la domanda risarcitoria per la dedotta contrazione dei ricavi dell'attività alberghiera. Nessun elemento documentale o testimoniale è stato offerto per dimostrare l'effettiva chiusura della struttura, la durata di tale sospensione o il nesso eziologico con l'operato dell'appaltatore. Le perizie di parte prodotte, prive di riscontri oggettivi e di dati contabili, non hanno valore probatorio, mentre dalle stesse allegazioni dell'appellante risulta che l'albergo riaprì e tornò operativo già nell'estate del 2008, circostanza incompatibile con l'asserita perdita di esercizio protratta negli anni successivi.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il Tribunale abbia violato i principi di cui agli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., avendo correttamente valutato le risultanze istruttorie e congruamente motivato il rigetto della domanda risarcitoria. L'appello, in questa parte, si traduce in una mera rilettura dei fatti di causa e delle prove già vagliate in primo grado, senza che siano prospettate effettive omissioni istruttorie o vizi logici della sentenza impugnata.
Pertanto, anche il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Contraddittorietà ed erroneità della sentenza, per violazione di legge, nella parte in cui ha condannato l'Hotel Miramare al pagamento delle spese di lite a favore della , l'appellante censura la sentenza Controparte_4 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a suo esclusivo carico le spese del giudizio, lamentando la violazione del principio di soccombenza e invocando la compensazione, almeno parziale, in ragione dell'asserita “reciproca soccombenza” tra le parti.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la quale ha affermato la possibilità per il
11 giudice di compensare le spese pure in ipotesi di soccombenza totale, qualora ricorrano situazioni analogamente rilevanti.
La censura non è fondata.
In primo luogo, va osservato che la sentenza appellata si è conformata al principio di diritto espresso dall'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza, costituendo tale regola l'attuazione del principio di causalità: esse devono gravare su chi, con la propria azione o difesa, ha dato causa alla lite o ne ha reso necessario lo svolgimento. Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_4 confermando la fondatezza del credito vantato dalla società appaltatrice, e ha parimenti disatteso le domande risarcitorie e restitutorie formulate dall'opponente nel giudizio riunito. La decisione, dunque, ha determinato una soccombenza totale e unilaterale della , mentre nessuna domanda autonoma della Pt_1 controparte è stata rigettata o dichiarata infondata.
È priva di pregio, pertanto, la tesi difensiva secondo la quale la sentenza di primo grado avrebbe dovuto riconoscere una “reciproca soccombenza” in ragione del rigetto di una pretesa “riconvenzionale” formulata dalla La società opposta non ha introdotto CP_4 alcuna domanda nuova o distinta rispetto a quella già fatta valere con il ricorso monitorio, avendo semplicemente reiterato, in via subordinata e a fini di economia processuale, la richiesta di conferma del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Tale istanza non può qualificarsi come autonoma domanda riconvenzionale e, una volta confermato il decreto opposto, essa è rimasta assorbita nel riconoscimento giudiziale della legittimità del credito.
Ne consegue che non sussiste alcuna reciproca soccombenza, ma soltanto la piena soccombenza dell'appellante, che ha visto respinte tutte le proprie domande ed eccezioni, sia nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo sia nel giudizio di risarcimento danni, poi riunito.
In tale contesto, l'applicazione rigorosa del principio di cui all'art. 91
c.p.c. era non solo legittima ma doverosa, non potendo il giudice di
12 primo grado disporre discrezionalmente la compensazione in assenza di circostanze oggettivamente eccezionali.
Né può soccorrere, in senso favorevole all'appellante, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Tale pronuncia, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui limitava eccessivamente il potere di compensazione, ma ha ribadito che la deroga al principio di soccombenza può operare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve puntualmente indicare nella motivazione.
Nel caso di specie, la non ha dedotto né dimostrato l'esistenza Pt_1 di siffatte ragioni: la causa non presenta questioni di particolare novità giuridica o complessità fattuale, né si è verificato un mutamento giurisprudenziale in grado di giustificare una diversa ripartizione delle spese. Si è trattato, piuttosto, di una controversia di natura essenzialmente probatoria, in cui l'opponente ha resistito a un credito fondato su documentazione chiara e su verificazione peritale, senza riuscire a fornire elementi concreti a sostegno delle proprie tesi.
Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti, di legge o di equità, per disporre la compensazione, anche parziale, delle spese di lite.
Per tutte le ragioni esposte, il quarto motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che risulta conforme a diritto, logicamente motivata e pienamente proporzionata all'esito della lite.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle Controparte_4
13 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. ZI Petrelli) (Dott Riccardo Mele)
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