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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2008/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2008/2022, avente ad oggetto: “LESIONE PERSONALE”
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Riesi Parte_1 C.F._1 (CL), Viale Regione Siciliana n. 28, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Pace (C.F. ), ed elettivamente domiciliato nel C.F._2 suo studio sito in Riesi (CL), Viale Lazio n. 4;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Dell'Utri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
2) , residente in [...] – NON COSTITUITA;
Controparte_2
3) , residente a [...] – NON COSTITUITO;
CP_3
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in date 25-28.11.2022 e depositato in data 30.11.2022,
agiva in giudizio contro la Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e , domandando nei loro
[...] Controparte_2 CP_3 confronti il pagamento in solido di € 48.750,50 e di € 3.100,00 (o altra somma maggiore o minore di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni, rispettivamente, non patrimoniali e patrimoniali patiti a seguito di un sinistro stradale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
1 1.2. In particolare, l'attore premetteva che, in data 12.07.2021 alle ore 05:15 circa, mentre percorreva la SS 190 con il proprio motociclo Yamaha Tg. AZ00300, in territorio di Riesi (CL) con direzione Mazzarino (CL), nel procedere al sorpasso di un trattore gommato Hurlimann H10 targato AH090X, che lo precedeva (assicurato da di proprietà di Controparte_1 CP_2
, e condotto da ), e privo di segnalazioni fuori sagoma, di luci posteriori e di
[...] CP_3 pannelli retroriflettenti, veniva urtato nella parte posteriore destra dalla zappatrice trainata dal predetto trattore, che si spostava repentinamente da destra verso sinistra e ne determinava la caduta al suolo. Dal sinistro venivano cagionati, come dichiarato da parte attrice, danni al mezzo per una somma di € 3.100,00, e danni fisici alla persona dell'attore per una somma di € 48.750,50 (comprendendosi in quest'ultima cifra anche affermate spese mediche documentate per € 352,00), sulla base di documentazione medica prodotta ed in forza di una consulenza di parte. L'azione veniva esperita a seguito del rigetto, da parte della compagnia assicurativa, della liquidazione del sinistro, in quanto ritenuto imputabile ad un sorpasso azzardato dell'attore.
2.1. Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazioni eccepiva anzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto (richiamando l'art. 13 D.L. 38/2000 e ss.mm.ii) questa sarebbe spettata all'INAIL (che aveva già erogato delle somme all'attore, con conseguente surroga nei suoi confronti). In subordine, nel merito, rilevava che l'incidente si era verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore (o, in ulteriore subordine, con forte concorso di colpa di questi), che avrebbe effettuato una manovra azzardata di sorpasso, urtando con la parte anteriore destra del motociclo contro la parte posteriore sinistra della macchina agricola che lo precedeva, senza che questa potesse fare alcunché per evitare l'impatto. In ulteriore subordine, in relazione al quantum, per entrambe le categorie di danno deduceva il difetto di prova o comunque l'eccessività degli importi richiesti.
2.2. Domandava pertanto, con le graduazioni di cui sopra, il rigetto della domanda attorea, o comunque la riduzione degli importi dovuti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Non si costituivano in giudizio, pur ritualmente evocati, gli altri convenuti, e Controparte_2
. CP_3
4. Previa integrazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita tra tutte le parti, ed istruita la causa mediante produzioni documentali, prove orali, e svolgimento di C.T.U. medico- legale e di C.T.U. sul veicolo, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025. Quindi con ordinanza del 27.02.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 19.05.2025.
§§§
1. Preliminarmente, in quanto non ancora formalmente fatto, poiché regolarmente evocati in giudizio e non costituiti, si dichiara la contumacia dei convenuti e . Controparte_2 CP_3
2.1.1. Nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un motociclista (l'attore), che agisce avverso la proprietaria ed il conducente del trattore gommato (i convenuti e ) asseritamente considerato quale mezzo a cui è Controparte_2 CP_3 imputabile il sinistro subito (nonché, come si vedrà subito dopo al par. 2.5., avverso l'assicuratore del veicolo stesso). Essa è dunque inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli), per il quale
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio,
2 è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.”
2.1.2. In particolare, nel caso di specie, si ha alterità tra il conducente del trattore ed il suo proprietario, in quanto è provato (cfr. sia la CAI in allegato alla citazione, sia il verbale di accertamenti urgenti dei
Carabinieri di Riesi in all. 1 alla comparsa di risposta) che conducesse il mezzo di CP_3 proprietà di . Con la conseguenza che correttamente sono stati evocati in giudizio Controparte_2 entrambi, in quanto è noto che, nel caso in cui si agisca contro il conducente, si ha litisconsorzio necessario del proprietario (cfr. quanto si trae es. da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
07/05/2007 (Rv. 596443 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27024 del 15/12/2011 (Rv. 620041
- 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014 (Rv. 633534 - 01); Cass. Civ. Sez. 3
- , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017 (Rv. 645488 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023
(Rv. 667392 - 01)).
2.1.3. Mentre non si pone invece un problema di difetti di manutenzione o vizio di costruzione, in quanto ciò che è stato dedotto in causa si sostanzia in uno spostamento repentino della zappatrice trainata dal trattore da destra verso sinistra, con l'esito di aver attinto il motociclista attore. Per cui si ha a che fare con un problema di movimento di quella, e dunque di dinamica del sinistro, e correlate cautele da adottare al riguardo. Pertanto, il dato normativo rilevante è ancorato ai primi tre commi del predetto articolo.
2.2. Al riguardo, il primo comma, come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c., postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, e al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa), opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (come ad esempio nel caso del malore improvviso che non aveva dato alcuna avvisaglia in precedenza, oppure alla condotta del pedone che in modo del tutto imprevedibile compare sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, cfr. ad es. da ultimo Cass.
Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del
22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno,
e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
2.3. Peraltro, trattandosi di collisione di veicoli, opera di fondo altresì la presunzione del citato comma
2, sebbene tecnicamente per quanto concerne il danno ai veicoli, che pone dunque come regola sussidiaria base per l'ipotesi di scontro tra veicoli un concorso paritario dei due conducenti, salva la prova contraria (cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015 (Rv. 636975
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015 (Rv. 636981 - 01)).
3 2.4. Presentandosi un' alterità tra il conducente ed il proprietario del veicolo, per effetto del citato comma 3 il proprietario ed il conducente sono entrambi responsabili dei danni occorsi, ed affinché il proprietario possa liberarsi dalla responsabilità dovrà dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma addirittura contro la sua volontà, richiedendosi dalla giurisprudenza la prova positiva di iniziative concrete volte ad evitare la circolazione del mezzo (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016 (Rv. 638539 - 01), e spunti rilevanti anche in Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014 (Rv. 633866 - 01)). Che chiaramente, nel caso di specie, non può dirsi fornita, se non altro per la contumacia della proprietaria del mezzo.
2.5. Infine, per completare l'inquadramento della fattispecie, parte attrice conviene in giudizio anche l'assicuratore del danneggiante, sulla base del disposto dell'art. 144 comma 1 del Cod. Ass. Priv., per il quale “
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”. Anzi, tecnicamente si può dire che in casi come questo è proprio l'assicuratore il convenuto dal quale l'attore si attende il maggior risultato, e rispetto al quale allora, secondo la previsione del comma 3, “
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.” Nel caso di specie è provato (cfr. gli allegati sopra citati) che il trattore della fosse assicurato dalla in forza di CP_2 Controparte_1 polizza 05009022794543, e pertanto l'azione rivolta nei suoi confronti non pone alcun problema di legittimazione passiva.
3.1. Ciò premesso, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice
“a richiedere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a titolo di danno biologico e/o patrimoniale”, in ragione della c.d. surroga dell'ente previdenziale (INAIL). Si trae ex artt. 144 e 148 del c.d. Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005), che, nel caso di sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli soggetti ad obbligo assicurativo, la legittimazione attiva ad esperire l'azione contro l'assicuratore (del danneggiante, non trattandosi di procedura di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Ass. Priv., ma della normale azione avverso l'assicuratore del danneggiante) spetta al danneggiato. D'altro canto, l'art. 142 Cod. Ass. Priv. regola il c.d. diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui (comma 1) “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.” Ma ciò non significa che per ciò stesso venga meno a monte la legittimazione del danneggiato a chiedere il risarcimento, come invece eccepisce l'assicuratore convenuto.
3.2. Ciò comporta invece (come si dirà meglio infra, al par. 8) che, qualora sia ad agire il danneggiato, in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno (regola invocata in fondo anche da parte convenuta, quando richiama il passaggio corrispondente di cui alla menzionata Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014 (Rv. 631753 - 01)), al fine di evitare indebite locupletazioni, il risarcimento da questi richiesto dovrà essere corrispondentemente diminuito delle somme eventualmente già corrispostegli dall'ente previdenziale (nel caso di specie, l'INAIL) a titolo di indennizzo, qualora sussistano i presupposti di cui si dirà appunto infra al par. 8.
4. Venendo dunque alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, nonostante esso sia pacifico tra le parti costituite, le stesse divergono sulla relativa dinamica, o più propriamente sull'imputazione della relativa responsabilità.
4 4.1. Sul punto, nel corso dell'istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2024), durante l'interrogatorio formale, l'attore non ha operato alcuna confessione rispetto alla dinamica del sinistro, in quanto ha confermato che nell'occasione egli era alla guida del suo motociclo sulla SS 190 (e non
SS 690, ma si tratta di pacifico refuso nella formulazione del capitolo di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte convenuta), ed altresì di avere proceduto ad effettuare la manovra di sorpasso della macchina agricola, con impatto nel proprio lato destro del motoveicolo, imputato al movimento della zappatrice, nonostante il veicolo procedesse regolarmente. Per cui, su questo profilo, non si può trarre nulla, in quanto l'interrogatorio formale è esclusivamente volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al confitente (cfr. artt. 2730-2733 c.c. ed art. 228 c.p.c.), e non invece alla valutazione complessiva di quanto riferito.
4.2. La prova testimoniale di è da considerarsi invece di notevole pregio probatorio, Testimone_1 in quanto, a parte l'essere non parente ed indifferente, egli era l'automobilista che si trovava immediatamente dietro l'attore al momento dell'incidente. Per cui (a parte le considerazioni generali per cui sulla attendibilità non vi sono elementi tali da elevare ad alcun sospetto) va sottolineato che, proprio per la posizione e situazione nella quale si trovava (l'automobilista è naturalmente portato a prestare massima attenzione a ciò che accade immediatamente innanzi a lui, a differenza, ad esempio, di un terzo trasportato o di un passante, che potrebbero mediamente essere meno attenti a quanto accade), la sua testimonianza va considerata come dotata di una forza probatoria molto elevata. Egli ha confermato integralmente i capitoli su cui è stato sentito, ed ha bene risposto anche alle domande a chiarimento correlate, evidenziando, dunque che:
a) egli a bordo della sua automobile e dietro il assisteva al sorpasso che l'attore effettuava del Pt_1 trattore gommato;
b) quest'ultimo era privo di segnalazione fuori sagoma, luci posteriori, pannelli retroriflettenti e con una zappatrice-fresa trainata priva di segnaletica, in un momento (circa le 05.35-05.45 del mattino) in cui v'era ancora un buio equiparabile in massima parte ancora a quello della notte, con la sola presenza di alcuni flebili elementi di luce;
c) l'attore, al momento del sorpasso, in strada rettilinea, è stato urtato nella sua parte laterale destra (tra lo sterzo e la ruota) dalla fresa che, nell'oscillare verso sinistra, lo ha colpito, mentre il sorpasso era già in corso;
d) a precisazione, su domanda del difensore di parte attrice, il teste ha affermato l'impatto è avvenuto all'interno della stessa corsia di marcia e che quindi non era stata oltrepassata la linea di mezzeria;
4.3.1. Sul piano delle acquisizioni documentali, non emergono indicazioni particolari in termini di imputabilità del sinistro all'una o all'altra parte, in quanto dal già menzionato rapporto dei Carabinieri sull'incidente (cfr. all.1 alla comparsa di risposta) si trae solo che il percorrendo la SS190 Pt_1
Riesi direzione Mazzarino, nell'effettuare il sorpasso del trattore gommato, lo andava ad impattare nella parte posteriore sinistra con la parte anteriore destra del proprio motociclo, e per via dell'impatto scivolava lungo l'asfalto fino ad invadere la corsia dell'opposto senso di marcia.
4.3.2. Peraltro, quella descritta in rapporto è solo una “presunta dinamica del sinistro”, in primo luogo (e come ovviamente succede nella quasi totalità di casi) perché i CC non hanno assistito direttamente al sinistro, per cui, sul valore probatorio di tale documento, è sempre opportuno premettere quanto dato da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17949 del 14/12/2002 (Rv. 559267 - 01), per cui i “verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato,
5 sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. – alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali” (in senso conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 11/05/2007 (Rv. 596679 - 01)). Ed in effetti (specie in relazione a quanto si è sopra detto sulla testimonianza di ) le suddette considerazioni non cambiano anche Testimone_1 considerando l'orientamento più recente che comunque, in relazione alle altre circostanze di fatto che si siano accertate nel corso dell'indagine (in quanto apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti), insegna che “il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22662 del 09/09/2008 (Rv. 604689 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n.
20025 del 06/10/2016 (Rv. 642611 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024
(Rv. 670781 - 01)). Rispetto a cui, anche in relazione al tenore molto asciutto ed asettico sull'imputabilità del sinistro della relazione dei CC, allora la testimonianza suddetta tende ad assumere maggiore pregnanza quanto a dettagli idonei a tale scopo. E a maggior ragione tenuto anche conto la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente da parte dei CC non è stata fatta sulla base dell'effettiva collocazione dei mezzi a seguito del sinistro, in quanto risulta dallo stesso rapporto che
“la macchina agricola era stata spostata dal punto in cui si è verificato l'impatto”, in quanto il mezzo era stato parcheggiato sul lato destro della carreggiata al fine di agevolare la viabilità.
4.4. Così come un' altrettanto presunta ricostruzione del sinistro è quella data dal CTU Persona_1 nella sua relazione del 23.07.2024, tenuto primariamente conto che, come premessa, lo stesso consulente scrive che “Dalla lettura di tutti gli atti di causa e degli accertamenti svolti non si è potuto risalire alla reale dinamica del sinistro […]” (pag. 7) per poi trarre (pp. 7-8) delle conclusioni ricostruttive di verisimiglianza, nel senso di una sostanziale imputabilità del sinistro in capo all'attore, che però obiettivamente contrastano con l'esito istruttorio della testimonianza assunta. Al riguardo, infatti, a parte la considerazione per cui la trattrice “percorreva regolarmente diritto la SS 190, nella sua corsia di marcia e senza sicuramente oltrepassare il limite di 50 Km/h.” (ciò che non rileva dal nostro punto di vista, in quanto i veicoli erano in marcia l'uno dietro l'altro, e comunque traendo larga parte di questa considerazione dalla mancanza di infrazioni contestate alla stessa dai CC, che tecnicamente è un'inferenza meramente presuntiva), il CTU si sofferma sul fatto che “la stessa trattrice agricola trasportava la zappatrice di colore rosso quindi visibilissima sia per il colore sia per lo stato dei luoghi in cui il campo visivo è libero da ingombri, vegetazione e/o quant'altro.”, dovendosi però ricordare da quanto riferito dal testimone che trattavasi del primo albeggiare, ossia di una fase particolarmente difficoltosa per l'esatta visibilità dei mezzi, specie se non adeguatamente segnalati, e a maggior ragione se si tratta di rimorchi che potevano dar luogo a movimenti imprevedibili. E concludendo dunque il consulente (sempre in larga parte prendendo le mosse dall'inferenza presuntiva traibile dalla mancanza di contestazioni dei CC alla trattrice) nel senso che verosimilmente la condotta del conducente della trattrice era stata ineccepibile, mentre invece “per quanto invece concerne la condotta tenuta dal conducente della moto ritengo verosimilmente che sebbene lo stesso andasse ad una velocita consona allo stato dei luoghi, a causa di una errata valutazione degli spazi, abbia urtato la parte esterna della zappatrice causando quindi il sinistro.” Complesso di considerazioni puramente e semplicemente ribadito a seguito delle osservazioni di parte attrice (cfr. pp. da 18 a 20).
4.5. Questo giudicante ritiene non convincente la ricostruzione operata al sottoparagrafo che precede.
4.5.1. Deve ritenersi, invece, plausibile la ricostruzione per la quale è sì vero che la trattrice viaggiava regolarmente, in piano, e senza problemi di limite di velocità, in una condizione in cui non vi erano
6 ostacoli naturali alla visibilità. Ma è altrettanto vero che ci si ritrovava in una fase (ossia l'albeggiare, ad un orario estivo compatibile con una situazione di medio buio paranotturno che viene solo inizialmente superato dai primi segni di luce solare) in cui naturalmente è più complessa la piena visibilità delle forme dei mezzi, anche in condizioni di visibilità normale (e specie se portatori di rimorchi, che possono dar luogo a ricostruzioni di sagoma e a spostamenti imprevedibili rispetto al mezzo principale), a causa del problematico passaggio che si viene a determinare tra visuale notturna ed adattamento alla nuova visuale diurna (ciò che determina altresì una notevole riduzione della portata della colorazione dei mezzi ai fini della visibilità, per cui il riferimento che il CTU Per_1 opera alla colorazione rossa della zappatrice, obiettivamente, non appare convincente).
4.5.2. In secondo luogo, e soprattutto, la fresa a rimorchio ha oscillato spostandosi a sinistra e dunque si è posta essa stessa come mezzo dotato di una imprevedibile capacità offensiva, non avendo assunto un andamento lineare prevedibile (come invece la trattrice), e senza che allora fossero stati posti mezzi idonei per rendere stabile l'andamento della stessa. Peraltro, non sono invece risultati dall'istruttoria elementi da cui trarre una manovra negligente, imprudente, imperita di sorpasso ad opera dell'attore, né sul piano documentale, né su quello delle prove orali, né in base ad elementi tecnici direttamente vagliati dal consulente (che, si ripete, ha meramente operato delle Per_1 desunzioni dal rapporto dei CC). Né al riguardo si ritiene pertinente il riferimento operato all'art. 148
C.d.S. e giurisprudenza menzionata in comparsa conclusionale da parte convenuta, in quanto si è tratto che non è stata un'erronea valutazione delle distanze e dello spazio sufficiente al sorpasso da parte dell'attore a determinare il sinistro, quanto appunto il movimento oscillante repentino della fresa nei suoi confronti.
4.5.3. In terzo luogo, non vi erano segnalazioni adeguate e catarifrangenti sul mezzo dei convenuti, e men che meno al rimorchio, che potessero rendere chiaramente visibile in ogni condizione il mezzo,
e soprattutto il rimorchio, che ha finito per diventare causa efficiente del sinistro.
4.5.4. In quarto luogo, è vero che il sorpasso è avvenuto in un tratto a linea di mezzeria continua, ma si stava svolgendo integralmente entro la corsia di marcia, senza superamento della stessa, e dunque in modo regolare (avuto riguardo all'art. 40 C.d.S.) come confermato dal fatto che dall'istruttoria è emerso che l'impatto è avvenuto entro la corsia ed anzi allora potendosi ravvisare in questo senso profili di negligenza nella gestione del veicolo dei convenuti, nel non aver tenuto massimamente la destra in marcia normale (anche avuto riguardo all'art. 148 comma 4 C.d.S.), o in ogni caso nel non aver adottato ragionevoli meccanismi per evitare indebite oscillazioni della fresa.
4.6. Pertanto, alla luce dei riscontri sopra evidenziati, si ritiene raggiunta la prova del fatto illecito delle parti convenute, con superamento della presunzione di pari causa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e senza che si sia fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., nel senso di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
5.1. Venendo ora all'esame dei danni, sui danni patrimoniali, cagionati al mezzo, il CTU ha Per_1 anzitutto evidenziato nella descrizione delle operazioni peritali (pag. 4) che, visionata la moto dell'attore presso l'officina meccanica Yamaha di Via S. Giovanni Bosco (CL), essa si presentava ancora danneggiata e si sono effettuate le fotografie della stessa e dei particolari danneggiati, considerando anche il preventivo della concessionaria stessa. Poi, a seguito di presa visione di tutti i particolari dei pezzi danneggiati, e riconducibili al sinistro, sia quelli da urto diretto tra i due mezzi, sia quelli da urto sull'asfalto a seguito della perdita di controllo del mezzo, in sede di quantificazione dei danni subiti, ne ha ravvisato la congruità rispetto al preventivo di spesa (pag. 6), evidenziandosi importi di € 3.899,43 (IVA compresa) ed € 300,00 di costo della manodopera, con la conseguenza
7 che (in conclusioni, pag.8) “
4. Lo stato del veicolo di parte attrice è quello descritto in perizia e la compatibilità dei danni è riconducibile al sinistro per cui è causa.
5. La quantificazione delle spese per il ripristino della moto sono quelle analiticamente descritte nella mia perizia di stima il cui importo è risultato pari a € 4.155,64, Iva inclusa e la riparazione non risulta anti - economica stante che il valore commerciale è pari ad € 4.700,00 circa”. Dovendosi allora considerare congruo (è da ritenersi: in ragione della valutazione tecnica dei danni riscontrati, non in sé per il riferimento ad un preventivo di spesa come tale) un importo di € 4.155,64, che peraltro viene appositamente indicato come non antieconomico, con valutazione da considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 2058 c.c. ai fini del riconoscimento dell'importo per ripristino danni al mezzo rispetto all'equivalente monetario per decremento del valore del bene.
5.2. La somma, peraltro, trova il limite nell'avere l'attore indicato in domanda € 3.100,00 in quanto, sebbene nella stessa vi fosse stata l'apposizione della clausola alternativa generica di ogni altra somma minore o maggiore di giustizia, trattandosi comunque di danno di incerta quantificazione a priori, dopo la consulenza ed in sede di precisazione delle conclusioni (e dunque in una fase in cui il consulente si era attestato sul predetto maggiore importo di € 4.155,64), parte attrice si è meramente richiamata al complesso degli atti precedenti, non aggiornando al rialzo l'importo, che ormai non aveva più l'incertezza originaria. Con la conseguenza che, per la più recente giurisprudenza sul punto, tale modo di operare è rivelatore del carattere di mero stile della clausola predetta, con conseguente riconduzione del massimo liquidabile nella cifra indicata nell'atto introduttivo, a pena di violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016 (Rv. 640262 - 01); Cass.
Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018 (Rv. 649749 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 35302 del 30/11/2022 (Rv. 666456 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024
(Rv. 672889 - 02)). Con la conseguenza che, su tale voce, saranno liquidabili dunque solo € 3.100,00.
6.1.1. Quanto al danno non patrimoniale ed al suo nesso causale col fatto, si è disposta CTU medico- legale, rispetto alle cui risultanze la correttezza metodologica, l'assenza di vizi logici e la completezza dell'indagine (anche a seguito del richiamo operato) già possono dirsi tali da consentire al giudice di considerare la relazione peritale idoneo ausilio alla decisione (cfr. depositi del 16.08.2024 e del
27.10.2024).
6.1.2. Il consulente, previo esame della documentazione sanitaria ed accertamento clinico, ha anzitutto provveduto ad operare una diagnosi di “Frattura esposta pluriframmentaria con perdita di sostanza ossea terzo medio ulna dx trattata con fissatore di Hoffiman 3”, “Fratture colletto IV e diafisi V metacarpo mano dx trattate con fili di K”, “Frattura composta a più frammenti del polo superiore della rotula gamba dx”, “Fratture di II e III costa di sx” e “Pregiudizio estetico da esiti cicatriziali avambraccio destro” (pag. 6 del deposito del 16.08.2024).
6.1.3. Rispetto alle riscontrate lesioni, ravvisando la piena soddisfazione dei criteri medico-legali di tipo “criterio cronologico, d'idoneità lesiva (qualitativo, quantitativo, modale), di continuità fenomenologia (attestata con certificazione medica, con documentate terapie o con comprovate difficoltà o rinunce nelle attività quotidiane, lavorative ed extralavorative), di ammissibilità o possibilità scientifica, epidemiologico-statistico, circostanziale, clinico-anamnestico, anatomopatologico, da esclusione di altre cause (identificazione di processi patologici pregressi, da sole sufficienti a motivare la sintomatologia cronica, che non dipendono dal trauma de quo)” (pag. 8), il consulente di base ha affermato che “le lesioni patite dal Sig. compatibili con Parte_2 la riferita dinamica del trauma del 12.07.21, sono guarite con postumi, che stante il congruo lasso di tempo intercorso sono ormai da ritenere permanenti, e non suscettibili di miglioramento” (pag. 8).
8 6.1.4. In relazione ai quesiti concernenti la quantificazione del danno biologico si legge che “In riferimento agli autorevoli utilizzati nella valutazione del danno biologico fra cui si Pt_3 annovera: “…Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico ( ” emergono “… Esiti Persona_2 Per_3 Per_4 Persona_5 di frattura composta di ogni altro metacarpo con ripercussioni di grado moderato: 1-3 % a dx”
“...Esiti di frattura diafisaria del radio e/o dell'ulna, trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi e lieve limitazione funzionale delle contigue articolazioni: 6-8% dx” “…Esiti di frattura della rotula trattata incruentemente: 2-5%”, “…Esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale: 1-2 %” “…Pregiudizio estetico lievissimo: 1-5%”. E dunque riconoscendo all'interessato “un Danno Biologico complessivo nella misura del 12%. (dodici per cento)”. Mentre, al periodo di malattia, viene riconosciuto “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 26 (ventisei), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni gg 90 (novanta), ITP al 50% di gg 30 (trenta), ITP al 25%: 30 gg (trenta)”.
6.1.5. Chiamato ad integrare la propria consulenza, il consulente, relativamente ad un'eventuale incidenza che un concorso di fatto colposo del danneggiato o di fattori naturali o di terzi possano avere avuto nel verificarsi delle soprariportate lesioni, e in relazione al riferito uso del casco da parte attrice, affermava che “Tenuto conto delle lesioni riportate dal leso, in assenza di trauma cranico refertato in sede di Pronto Soccorso è plausibile l'uso corretto del casco di sicurezza” (pag. 2, deposito del 27.10.2024), da cui (sebbene in modo sintetico) si può complessivamente trarre una condivisibile valutazione di mancanza di concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
6.2. Venendo alla quantificazione del dovuto, occorre dunque considerare quanto segue.
6.2.1. In primo luogo, si ricorda che il sinistro è avvenuto il 12.07.2021, e all'epoca l'attore, nato il [...], aveva 56 anni compiuti.
6.2.2. Quanto all'invalidità permanente, essa è stimata al 12%. Pertanto, dovendosi applicare le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano (trattandosi di invalidità superiore al 9%, e dunque non potendosi applicare la tabella sui micropermanenti), aggiornate al 2024, va considerato il punto di valore € 2.851,87. Esso è però soggetto ad automatico aumento per sofferenza forfettaria del 28% (in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è compresa tra il 10% ed il 34%, per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento progressivo dal 26% al 50%, e dunque proprio nel caso di invalidità al 12%, l'aumento è del 28%), dunque di € 798,52. Pertanto, si ha un complessivo punto base di danno non patrimoniale di € (2.851,87 + 798,52) = € 3.650,39. Con la conseguenza che spetterà la somma di danno biologico in senso stretto di € 24.811,00, che però aumenta quale complessivo danno non patrimoniale ad € 31.758,00. Non si ritiene di dovere operare alcuna personalizzazione per particolari sofferenze soggettive oltre quelle forfettariamente implementate, ritenuto che non risultano provate in giudizio circostanze che depongano in questo senso, e che dunque possano giustificare uno scostamento in alto rispetto al dato come sopra calcolato.
6.2.3. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, considerata l'indennità giornaliera base di €
115,00 (in mancanza di elementi per riconoscere un aumento personalizzato del predetto valore) per 26 giorni di I.T.T., e un'invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di 90 giorni, una I.T.P. al 50% di giorni 30 e una I.T.P. al 25% di ulteriori 30 giorni, si ricava una cifra di € 13.340,00
7. Quanto ad altre voci di danno, si deve far rientrare in rimborso spesa quanto contenuto nella fattura n. IP27/22 del 28.07.2022 (cfr. allegato alla citazione) emessa dallo Studio Tecnico & Servizi
9 “Carruba” di € 352,00 e relativa a prestazioni di vario tipo, comunque imputabili al sinistro per cui è causa.
8.1. Ciò detto, a seguito di relativa eccezione opposta dall'assicuratore convenuto in comparsa di risposta (e basata sulla nota INAIL del 20.01.2022 in all. 3 alla stessa, in cui si dava conto della corresponsione all'attore, quale indennità temporanea per il periodo dal 16.07.2021 al 30.12.2021, di
€ 5.058,48), l'attore già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., (dopo nulla aver detto sul punto in citazione) svolgeva genericamente un punto relativo alla necessità di “detrarsi dall'ammontare del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente stradale, riconosciuto come infortunio in itinere, il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall'Inail” (pag. 3), e poi, in sede di interrogatorio formale, ammetteva fatti di percezione di somme da parte dell'INAIL. Egli confermava infatti di aver percepito per il sinistro, per il periodo della malattia, l'indennità dall'INAIL, e a domanda del difensore di controparte riferiva (precisando tuttavia di non ricordare con esattezza) di aver percepito per circa un anno la somma di € 500,00 al mese e di percepire da circa 6-7 mesi un sussidio il cui ammontare si aggira ad € 240,00-250,00 circa.
8.2. Sul piano documentale, con documentazione sopravvenuta allo spirare del termine per la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (e prodotta in allegato alla terza memoria, come primo atto processuale successivo: infatti si rammenta il termine per la seconda memoria scadeva all'inizio di novembre 2023, ma si riscontra da pag. 23 dell'allegato che la stessa richiesta di documentazione completa all'INAIL è collocabile a ridosso del suddetto termine, il 27.10.2023, e la documentazione
è pervenuta solo il 13.11.2023), l'assicuratore convenuto ha prodotto documentazione completa e aggiornata sugli importi a carico di INAIL in relazione al sinistro per cui è causa, in funzione del quale risulterebbe un importo complessivo a carico di INAIL come sorte capitale di € 83.027,92.
8.3.1. Sul punto, in generale, si pone un problema di c.d. compensatio lucri cum damno, attesa in particolare la funzionalizzazione risarcitoria della polizza infortuni stessa. Al riguardo, già Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014 (Rv. 631753 - 01) aveva affermato che “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni..”. E poi la celebre Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12565 del 22/05/2018 (Rv. 648648 - 01) ha ribadito che “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (cui poi, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01);
Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv. 654202 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02).
8.3.2. Si evidenzia altresì, ad es. riassuntivamente nella motivazione di Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (par. 1.4), che “quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va defalcato dal risarcimento allorchè ricorrano due ipotesi alternative:
10 a) o quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima (Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600919 – 01);
b) oppure quando il vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione lato sensu risarcitoria, a condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperarne l'importo dal responsabile (Sez. U, Sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22/05/2018)”.
8.3.3. Si ravvisa allora nel caso di specie l'ipotesi indicata con la lettera b) seconda parte, visto che si ha sì alterità tra il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento (le parti convenute) e quello tenuto al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico (INAIL), ma il menzionato meccanismo di cui all'art. 142 Cod. Ass. integra perfettamente gli estremi del sopra citato recupero dell'importo da CP_4 parte dell'ente previdenziale in danno del responsabile.
8.4.1. Per quanto concerne invece gli importi da porre in compensatio, esigenze di coerenza alla citata giurisprudenza impongono che siano detratte però solo quelle somme che per categoria siano corrispondenti alle voci di danno dedotte in giudizio (e non altre, in quanto solo per le prime si pone un problema di possibile duplicazione, ed ingiustificata locupletazione, delle poste). È bene rilevare che deve farsi riferimento alla categorizzazione delle somme che sono state erogate, e non tanto invece ai presupposti in base ai quali quelle somme sono state erogate. Per cui, ad esempio, sotto questo punto di vista, poco conta desumere che vi sia stata una valutazione dell'invalidità permanente al 16% rispetto al 12% (cfr. anche la CTU medico legale di chiarimento su questo punto, ove correttamente il consulente si astiene dall'operare delle quantificazioni economiche), in quanto poi questo dato si traduce in una determinata capitalizzazione della rendita, che segue suoi parametri, che non sono necessariamente corrispondenti con quelli delle tabelle milanesi per la liquidazione del corrispondente danno non patrimoniale.
8.4.2. Per cui, deve farsi riferimento non all'intero importo di € 83.027,92 di cui al totale del documento INAIL (in quanto tale importo comprende anche emolumenti per categorie di danno che esorbitano da quelli oggetto di domanda in questa sede, quale il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa), ma, in relazione alla distinzione per voci ricavabile dalla suddetta documentazione:
a) per il danno biologico permanente, la relativa voce A) di pag. 41, ossia il valore capitale di € 28.309,66, con la conseguenza che l'importo per tale voce si riduce ad € (31.758,00 – 28.309,66) = € 3.448,34; b) per indennità temporanea, l'importo di cui alla pag. 34, di € 10.164,16, con la conseguenza che l'importo per inabilità temporanea si riduce ad € (13.340,00 – 10.164,16) = € 3.175,84;
8.4.3. Ne deriva, allora, che l'importo residuo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, per come chiesto in questa sede processuale, sarà di € (3.448,34 + 3.175,84) = € 6.624,18.
9.1. Va osservato, infine, in relazione ai danni di cui ai parr. 5 e 6, che l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione, e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dovrà essere devalutata, e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (12.07.2021) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 20.05.2025). La rivalutazione ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni
11 di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui “I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” In giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv.
640242 - 01) per cui “Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario, che va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. interessi compensativi) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito.”; ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
9.2. Quanto invece alla voce di cui al par. 7, trattandosi di un rimborso di spese vive, non si applica rivalutazione (ex art. 1277 c.c.) per cui si avrà semplicemente l'applicazione degli interessi legali dall'esborso al soddisfo.
10.1. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che l'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto, in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, giustifichi, sub specie di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost. 77/2018), la compensazione delle stesse per un terzo. Per il resto, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, sempre secondo il criterio del decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
Di esse dovrà disporsi la distrazione in favore del difensore antistatario.
10.2. Visto il relativo esito positivo per le pretese attoree, invece va posto solidalmente in capo alle parti convenute il carico definitivo delle spese di C.T.U., come liquidate nei due decreti del
01.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 2008/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA in solido, in parziale accoglimento della domanda attorea, le parti convenute
( in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
e ), al pagamento, in favore della parte attrice ( ),
[...] CP_3 Parte_2 per le causali di cui al presente giudizio, dei seguenti importi:
a) € 3.100,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (per danni al mezzo), oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (12.07.2021) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (20.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) € 6.624,18, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (12.07.2021) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (20.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
c) € 352,00, per rimborso spese sostenute, oltre interessi legali, sulla superiore somma, dall'esborso al soddisfo;
12 2) CONDANNA in solido le parti convenute ( Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e ), al pagamento, in
[...] Controparte_2 CP_3 favore della parte attrice ( ), previa compensazione per un terzo, dei rimanenti Parte_2 due terzi delle spese processuali, che si liquidano (già al netto della compensazione parziale) in € 372,07 per spese vive ed € 2.142,80 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00: per studio, introduttiva e decisionale, valori medi ridotti del 40% per la notevole semplicità delle questioni poste e delle difese svolte;
per trattazione ed istruttoria, valori medi ridotti del 30%, in ragione del fatto che la linearità del procedere è stata minimamente resa più complessa dallo svolgimento di due consulenze tecniche), oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore, Avv.
Giovanni Pace, che si è dichiarato antistatario;
3) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ( Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e )
[...] Controparte_2 CP_3 il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate nei due decreti del 01.12.2024;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 20.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2008/2022, avente ad oggetto: “LESIONE PERSONALE”
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Riesi Parte_1 C.F._1 (CL), Viale Regione Siciliana n. 28, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Pace (C.F. ), ed elettivamente domiciliato nel C.F._2 suo studio sito in Riesi (CL), Viale Lazio n. 4;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1
Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Dell'Utri (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161;
2) , residente in [...] – NON COSTITUITA;
Controparte_2
3) , residente a [...] – NON COSTITUITO;
CP_3
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in date 25-28.11.2022 e depositato in data 30.11.2022,
agiva in giudizio contro la Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e , domandando nei loro
[...] Controparte_2 CP_3 confronti il pagamento in solido di € 48.750,50 e di € 3.100,00 (o altra somma maggiore o minore di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni, rispettivamente, non patrimoniali e patrimoniali patiti a seguito di un sinistro stradale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
1 1.2. In particolare, l'attore premetteva che, in data 12.07.2021 alle ore 05:15 circa, mentre percorreva la SS 190 con il proprio motociclo Yamaha Tg. AZ00300, in territorio di Riesi (CL) con direzione Mazzarino (CL), nel procedere al sorpasso di un trattore gommato Hurlimann H10 targato AH090X, che lo precedeva (assicurato da di proprietà di Controparte_1 CP_2
, e condotto da ), e privo di segnalazioni fuori sagoma, di luci posteriori e di
[...] CP_3 pannelli retroriflettenti, veniva urtato nella parte posteriore destra dalla zappatrice trainata dal predetto trattore, che si spostava repentinamente da destra verso sinistra e ne determinava la caduta al suolo. Dal sinistro venivano cagionati, come dichiarato da parte attrice, danni al mezzo per una somma di € 3.100,00, e danni fisici alla persona dell'attore per una somma di € 48.750,50 (comprendendosi in quest'ultima cifra anche affermate spese mediche documentate per € 352,00), sulla base di documentazione medica prodotta ed in forza di una consulenza di parte. L'azione veniva esperita a seguito del rigetto, da parte della compagnia assicurativa, della liquidazione del sinistro, in quanto ritenuto imputabile ad un sorpasso azzardato dell'attore.
2.1. Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazioni eccepiva anzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto (richiamando l'art. 13 D.L. 38/2000 e ss.mm.ii) questa sarebbe spettata all'INAIL (che aveva già erogato delle somme all'attore, con conseguente surroga nei suoi confronti). In subordine, nel merito, rilevava che l'incidente si era verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore (o, in ulteriore subordine, con forte concorso di colpa di questi), che avrebbe effettuato una manovra azzardata di sorpasso, urtando con la parte anteriore destra del motociclo contro la parte posteriore sinistra della macchina agricola che lo precedeva, senza che questa potesse fare alcunché per evitare l'impatto. In ulteriore subordine, in relazione al quantum, per entrambe le categorie di danno deduceva il difetto di prova o comunque l'eccessività degli importi richiesti.
2.2. Domandava pertanto, con le graduazioni di cui sopra, il rigetto della domanda attorea, o comunque la riduzione degli importi dovuti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Non si costituivano in giudizio, pur ritualmente evocati, gli altri convenuti, e Controparte_2
. CP_3
4. Previa integrazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita tra tutte le parti, ed istruita la causa mediante produzioni documentali, prove orali, e svolgimento di C.T.U. medico- legale e di C.T.U. sul veicolo, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025. Quindi con ordinanza del 27.02.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 19.05.2025.
§§§
1. Preliminarmente, in quanto non ancora formalmente fatto, poiché regolarmente evocati in giudizio e non costituiti, si dichiara la contumacia dei convenuti e . Controparte_2 CP_3
2.1.1. Nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un motociclista (l'attore), che agisce avverso la proprietaria ed il conducente del trattore gommato (i convenuti e ) asseritamente considerato quale mezzo a cui è Controparte_2 CP_3 imputabile il sinistro subito (nonché, come si vedrà subito dopo al par. 2.5., avverso l'assicuratore del veicolo stesso). Essa è dunque inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli), per il quale
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio,
2 è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.”
2.1.2. In particolare, nel caso di specie, si ha alterità tra il conducente del trattore ed il suo proprietario, in quanto è provato (cfr. sia la CAI in allegato alla citazione, sia il verbale di accertamenti urgenti dei
Carabinieri di Riesi in all. 1 alla comparsa di risposta) che conducesse il mezzo di CP_3 proprietà di . Con la conseguenza che correttamente sono stati evocati in giudizio Controparte_2 entrambi, in quanto è noto che, nel caso in cui si agisca contro il conducente, si ha litisconsorzio necessario del proprietario (cfr. quanto si trae es. da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del
07/05/2007 (Rv. 596443 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27024 del 15/12/2011 (Rv. 620041
- 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014 (Rv. 633534 - 01); Cass. Civ. Sez. 3
- , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017 (Rv. 645488 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023
(Rv. 667392 - 01)).
2.1.3. Mentre non si pone invece un problema di difetti di manutenzione o vizio di costruzione, in quanto ciò che è stato dedotto in causa si sostanzia in uno spostamento repentino della zappatrice trainata dal trattore da destra verso sinistra, con l'esito di aver attinto il motociclista attore. Per cui si ha a che fare con un problema di movimento di quella, e dunque di dinamica del sinistro, e correlate cautele da adottare al riguardo. Pertanto, il dato normativo rilevante è ancorato ai primi tre commi del predetto articolo.
2.2. Al riguardo, il primo comma, come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c., postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, e al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa), opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (come ad esempio nel caso del malore improvviso che non aveva dato alcuna avvisaglia in precedenza, oppure alla condotta del pedone che in modo del tutto imprevedibile compare sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore, cfr. ad es. da ultimo Cass.
Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del
22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno,
e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
2.3. Peraltro, trattandosi di collisione di veicoli, opera di fondo altresì la presunzione del citato comma
2, sebbene tecnicamente per quanto concerne il danno ai veicoli, che pone dunque come regola sussidiaria base per l'ipotesi di scontro tra veicoli un concorso paritario dei due conducenti, salva la prova contraria (cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015 (Rv. 636975
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015 (Rv. 636981 - 01)).
3 2.4. Presentandosi un' alterità tra il conducente ed il proprietario del veicolo, per effetto del citato comma 3 il proprietario ed il conducente sono entrambi responsabili dei danni occorsi, ed affinché il proprietario possa liberarsi dalla responsabilità dovrà dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma addirittura contro la sua volontà, richiedendosi dalla giurisprudenza la prova positiva di iniziative concrete volte ad evitare la circolazione del mezzo (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016 (Rv. 638539 - 01), e spunti rilevanti anche in Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014 (Rv. 633866 - 01)). Che chiaramente, nel caso di specie, non può dirsi fornita, se non altro per la contumacia della proprietaria del mezzo.
2.5. Infine, per completare l'inquadramento della fattispecie, parte attrice conviene in giudizio anche l'assicuratore del danneggiante, sulla base del disposto dell'art. 144 comma 1 del Cod. Ass. Priv., per il quale “
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”. Anzi, tecnicamente si può dire che in casi come questo è proprio l'assicuratore il convenuto dal quale l'attore si attende il maggior risultato, e rispetto al quale allora, secondo la previsione del comma 3, “
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.” Nel caso di specie è provato (cfr. gli allegati sopra citati) che il trattore della fosse assicurato dalla in forza di CP_2 Controparte_1 polizza 05009022794543, e pertanto l'azione rivolta nei suoi confronti non pone alcun problema di legittimazione passiva.
3.1. Ciò premesso, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice
“a richiedere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a titolo di danno biologico e/o patrimoniale”, in ragione della c.d. surroga dell'ente previdenziale (INAIL). Si trae ex artt. 144 e 148 del c.d. Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005), che, nel caso di sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli soggetti ad obbligo assicurativo, la legittimazione attiva ad esperire l'azione contro l'assicuratore (del danneggiante, non trattandosi di procedura di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Ass. Priv., ma della normale azione avverso l'assicuratore del danneggiante) spetta al danneggiato. D'altro canto, l'art. 142 Cod. Ass. Priv. regola il c.d. diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui (comma 1) “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.” Ma ciò non significa che per ciò stesso venga meno a monte la legittimazione del danneggiato a chiedere il risarcimento, come invece eccepisce l'assicuratore convenuto.
3.2. Ciò comporta invece (come si dirà meglio infra, al par. 8) che, qualora sia ad agire il danneggiato, in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno (regola invocata in fondo anche da parte convenuta, quando richiama il passaggio corrispondente di cui alla menzionata Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014 (Rv. 631753 - 01)), al fine di evitare indebite locupletazioni, il risarcimento da questi richiesto dovrà essere corrispondentemente diminuito delle somme eventualmente già corrispostegli dall'ente previdenziale (nel caso di specie, l'INAIL) a titolo di indennizzo, qualora sussistano i presupposti di cui si dirà appunto infra al par. 8.
4. Venendo dunque alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, nonostante esso sia pacifico tra le parti costituite, le stesse divergono sulla relativa dinamica, o più propriamente sull'imputazione della relativa responsabilità.
4 4.1. Sul punto, nel corso dell'istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2024), durante l'interrogatorio formale, l'attore non ha operato alcuna confessione rispetto alla dinamica del sinistro, in quanto ha confermato che nell'occasione egli era alla guida del suo motociclo sulla SS 190 (e non
SS 690, ma si tratta di pacifico refuso nella formulazione del capitolo di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte convenuta), ed altresì di avere proceduto ad effettuare la manovra di sorpasso della macchina agricola, con impatto nel proprio lato destro del motoveicolo, imputato al movimento della zappatrice, nonostante il veicolo procedesse regolarmente. Per cui, su questo profilo, non si può trarre nulla, in quanto l'interrogatorio formale è esclusivamente volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al confitente (cfr. artt. 2730-2733 c.c. ed art. 228 c.p.c.), e non invece alla valutazione complessiva di quanto riferito.
4.2. La prova testimoniale di è da considerarsi invece di notevole pregio probatorio, Testimone_1 in quanto, a parte l'essere non parente ed indifferente, egli era l'automobilista che si trovava immediatamente dietro l'attore al momento dell'incidente. Per cui (a parte le considerazioni generali per cui sulla attendibilità non vi sono elementi tali da elevare ad alcun sospetto) va sottolineato che, proprio per la posizione e situazione nella quale si trovava (l'automobilista è naturalmente portato a prestare massima attenzione a ciò che accade immediatamente innanzi a lui, a differenza, ad esempio, di un terzo trasportato o di un passante, che potrebbero mediamente essere meno attenti a quanto accade), la sua testimonianza va considerata come dotata di una forza probatoria molto elevata. Egli ha confermato integralmente i capitoli su cui è stato sentito, ed ha bene risposto anche alle domande a chiarimento correlate, evidenziando, dunque che:
a) egli a bordo della sua automobile e dietro il assisteva al sorpasso che l'attore effettuava del Pt_1 trattore gommato;
b) quest'ultimo era privo di segnalazione fuori sagoma, luci posteriori, pannelli retroriflettenti e con una zappatrice-fresa trainata priva di segnaletica, in un momento (circa le 05.35-05.45 del mattino) in cui v'era ancora un buio equiparabile in massima parte ancora a quello della notte, con la sola presenza di alcuni flebili elementi di luce;
c) l'attore, al momento del sorpasso, in strada rettilinea, è stato urtato nella sua parte laterale destra (tra lo sterzo e la ruota) dalla fresa che, nell'oscillare verso sinistra, lo ha colpito, mentre il sorpasso era già in corso;
d) a precisazione, su domanda del difensore di parte attrice, il teste ha affermato l'impatto è avvenuto all'interno della stessa corsia di marcia e che quindi non era stata oltrepassata la linea di mezzeria;
4.3.1. Sul piano delle acquisizioni documentali, non emergono indicazioni particolari in termini di imputabilità del sinistro all'una o all'altra parte, in quanto dal già menzionato rapporto dei Carabinieri sull'incidente (cfr. all.1 alla comparsa di risposta) si trae solo che il percorrendo la SS190 Pt_1
Riesi direzione Mazzarino, nell'effettuare il sorpasso del trattore gommato, lo andava ad impattare nella parte posteriore sinistra con la parte anteriore destra del proprio motociclo, e per via dell'impatto scivolava lungo l'asfalto fino ad invadere la corsia dell'opposto senso di marcia.
4.3.2. Peraltro, quella descritta in rapporto è solo una “presunta dinamica del sinistro”, in primo luogo (e come ovviamente succede nella quasi totalità di casi) perché i CC non hanno assistito direttamente al sinistro, per cui, sul valore probatorio di tale documento, è sempre opportuno premettere quanto dato da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17949 del 14/12/2002 (Rv. 559267 - 01), per cui i “verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato,
5 sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. – alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali” (in senso conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 11/05/2007 (Rv. 596679 - 01)). Ed in effetti (specie in relazione a quanto si è sopra detto sulla testimonianza di ) le suddette considerazioni non cambiano anche Testimone_1 considerando l'orientamento più recente che comunque, in relazione alle altre circostanze di fatto che si siano accertate nel corso dell'indagine (in quanto apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti), insegna che “il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22662 del 09/09/2008 (Rv. 604689 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n.
20025 del 06/10/2016 (Rv. 642611 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024
(Rv. 670781 - 01)). Rispetto a cui, anche in relazione al tenore molto asciutto ed asettico sull'imputabilità del sinistro della relazione dei CC, allora la testimonianza suddetta tende ad assumere maggiore pregnanza quanto a dettagli idonei a tale scopo. E a maggior ragione tenuto anche conto la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente da parte dei CC non è stata fatta sulla base dell'effettiva collocazione dei mezzi a seguito del sinistro, in quanto risulta dallo stesso rapporto che
“la macchina agricola era stata spostata dal punto in cui si è verificato l'impatto”, in quanto il mezzo era stato parcheggiato sul lato destro della carreggiata al fine di agevolare la viabilità.
4.4. Così come un' altrettanto presunta ricostruzione del sinistro è quella data dal CTU Persona_1 nella sua relazione del 23.07.2024, tenuto primariamente conto che, come premessa, lo stesso consulente scrive che “Dalla lettura di tutti gli atti di causa e degli accertamenti svolti non si è potuto risalire alla reale dinamica del sinistro […]” (pag. 7) per poi trarre (pp. 7-8) delle conclusioni ricostruttive di verisimiglianza, nel senso di una sostanziale imputabilità del sinistro in capo all'attore, che però obiettivamente contrastano con l'esito istruttorio della testimonianza assunta. Al riguardo, infatti, a parte la considerazione per cui la trattrice “percorreva regolarmente diritto la SS 190, nella sua corsia di marcia e senza sicuramente oltrepassare il limite di 50 Km/h.” (ciò che non rileva dal nostro punto di vista, in quanto i veicoli erano in marcia l'uno dietro l'altro, e comunque traendo larga parte di questa considerazione dalla mancanza di infrazioni contestate alla stessa dai CC, che tecnicamente è un'inferenza meramente presuntiva), il CTU si sofferma sul fatto che “la stessa trattrice agricola trasportava la zappatrice di colore rosso quindi visibilissima sia per il colore sia per lo stato dei luoghi in cui il campo visivo è libero da ingombri, vegetazione e/o quant'altro.”, dovendosi però ricordare da quanto riferito dal testimone che trattavasi del primo albeggiare, ossia di una fase particolarmente difficoltosa per l'esatta visibilità dei mezzi, specie se non adeguatamente segnalati, e a maggior ragione se si tratta di rimorchi che potevano dar luogo a movimenti imprevedibili. E concludendo dunque il consulente (sempre in larga parte prendendo le mosse dall'inferenza presuntiva traibile dalla mancanza di contestazioni dei CC alla trattrice) nel senso che verosimilmente la condotta del conducente della trattrice era stata ineccepibile, mentre invece “per quanto invece concerne la condotta tenuta dal conducente della moto ritengo verosimilmente che sebbene lo stesso andasse ad una velocita consona allo stato dei luoghi, a causa di una errata valutazione degli spazi, abbia urtato la parte esterna della zappatrice causando quindi il sinistro.” Complesso di considerazioni puramente e semplicemente ribadito a seguito delle osservazioni di parte attrice (cfr. pp. da 18 a 20).
4.5. Questo giudicante ritiene non convincente la ricostruzione operata al sottoparagrafo che precede.
4.5.1. Deve ritenersi, invece, plausibile la ricostruzione per la quale è sì vero che la trattrice viaggiava regolarmente, in piano, e senza problemi di limite di velocità, in una condizione in cui non vi erano
6 ostacoli naturali alla visibilità. Ma è altrettanto vero che ci si ritrovava in una fase (ossia l'albeggiare, ad un orario estivo compatibile con una situazione di medio buio paranotturno che viene solo inizialmente superato dai primi segni di luce solare) in cui naturalmente è più complessa la piena visibilità delle forme dei mezzi, anche in condizioni di visibilità normale (e specie se portatori di rimorchi, che possono dar luogo a ricostruzioni di sagoma e a spostamenti imprevedibili rispetto al mezzo principale), a causa del problematico passaggio che si viene a determinare tra visuale notturna ed adattamento alla nuova visuale diurna (ciò che determina altresì una notevole riduzione della portata della colorazione dei mezzi ai fini della visibilità, per cui il riferimento che il CTU Per_1 opera alla colorazione rossa della zappatrice, obiettivamente, non appare convincente).
4.5.2. In secondo luogo, e soprattutto, la fresa a rimorchio ha oscillato spostandosi a sinistra e dunque si è posta essa stessa come mezzo dotato di una imprevedibile capacità offensiva, non avendo assunto un andamento lineare prevedibile (come invece la trattrice), e senza che allora fossero stati posti mezzi idonei per rendere stabile l'andamento della stessa. Peraltro, non sono invece risultati dall'istruttoria elementi da cui trarre una manovra negligente, imprudente, imperita di sorpasso ad opera dell'attore, né sul piano documentale, né su quello delle prove orali, né in base ad elementi tecnici direttamente vagliati dal consulente (che, si ripete, ha meramente operato delle Per_1 desunzioni dal rapporto dei CC). Né al riguardo si ritiene pertinente il riferimento operato all'art. 148
C.d.S. e giurisprudenza menzionata in comparsa conclusionale da parte convenuta, in quanto si è tratto che non è stata un'erronea valutazione delle distanze e dello spazio sufficiente al sorpasso da parte dell'attore a determinare il sinistro, quanto appunto il movimento oscillante repentino della fresa nei suoi confronti.
4.5.3. In terzo luogo, non vi erano segnalazioni adeguate e catarifrangenti sul mezzo dei convenuti, e men che meno al rimorchio, che potessero rendere chiaramente visibile in ogni condizione il mezzo,
e soprattutto il rimorchio, che ha finito per diventare causa efficiente del sinistro.
4.5.4. In quarto luogo, è vero che il sorpasso è avvenuto in un tratto a linea di mezzeria continua, ma si stava svolgendo integralmente entro la corsia di marcia, senza superamento della stessa, e dunque in modo regolare (avuto riguardo all'art. 40 C.d.S.) come confermato dal fatto che dall'istruttoria è emerso che l'impatto è avvenuto entro la corsia ed anzi allora potendosi ravvisare in questo senso profili di negligenza nella gestione del veicolo dei convenuti, nel non aver tenuto massimamente la destra in marcia normale (anche avuto riguardo all'art. 148 comma 4 C.d.S.), o in ogni caso nel non aver adottato ragionevoli meccanismi per evitare indebite oscillazioni della fresa.
4.6. Pertanto, alla luce dei riscontri sopra evidenziati, si ritiene raggiunta la prova del fatto illecito delle parti convenute, con superamento della presunzione di pari causa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e senza che si sia fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., nel senso di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
5.1. Venendo ora all'esame dei danni, sui danni patrimoniali, cagionati al mezzo, il CTU ha Per_1 anzitutto evidenziato nella descrizione delle operazioni peritali (pag. 4) che, visionata la moto dell'attore presso l'officina meccanica Yamaha di Via S. Giovanni Bosco (CL), essa si presentava ancora danneggiata e si sono effettuate le fotografie della stessa e dei particolari danneggiati, considerando anche il preventivo della concessionaria stessa. Poi, a seguito di presa visione di tutti i particolari dei pezzi danneggiati, e riconducibili al sinistro, sia quelli da urto diretto tra i due mezzi, sia quelli da urto sull'asfalto a seguito della perdita di controllo del mezzo, in sede di quantificazione dei danni subiti, ne ha ravvisato la congruità rispetto al preventivo di spesa (pag. 6), evidenziandosi importi di € 3.899,43 (IVA compresa) ed € 300,00 di costo della manodopera, con la conseguenza
7 che (in conclusioni, pag.8) “
4. Lo stato del veicolo di parte attrice è quello descritto in perizia e la compatibilità dei danni è riconducibile al sinistro per cui è causa.
5. La quantificazione delle spese per il ripristino della moto sono quelle analiticamente descritte nella mia perizia di stima il cui importo è risultato pari a € 4.155,64, Iva inclusa e la riparazione non risulta anti - economica stante che il valore commerciale è pari ad € 4.700,00 circa”. Dovendosi allora considerare congruo (è da ritenersi: in ragione della valutazione tecnica dei danni riscontrati, non in sé per il riferimento ad un preventivo di spesa come tale) un importo di € 4.155,64, che peraltro viene appositamente indicato come non antieconomico, con valutazione da considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 2058 c.c. ai fini del riconoscimento dell'importo per ripristino danni al mezzo rispetto all'equivalente monetario per decremento del valore del bene.
5.2. La somma, peraltro, trova il limite nell'avere l'attore indicato in domanda € 3.100,00 in quanto, sebbene nella stessa vi fosse stata l'apposizione della clausola alternativa generica di ogni altra somma minore o maggiore di giustizia, trattandosi comunque di danno di incerta quantificazione a priori, dopo la consulenza ed in sede di precisazione delle conclusioni (e dunque in una fase in cui il consulente si era attestato sul predetto maggiore importo di € 4.155,64), parte attrice si è meramente richiamata al complesso degli atti precedenti, non aggiornando al rialzo l'importo, che ormai non aveva più l'incertezza originaria. Con la conseguenza che, per la più recente giurisprudenza sul punto, tale modo di operare è rivelatore del carattere di mero stile della clausola predetta, con conseguente riconduzione del massimo liquidabile nella cifra indicata nell'atto introduttivo, a pena di violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016 (Rv. 640262 - 01); Cass.
Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018 (Rv. 649749 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 35302 del 30/11/2022 (Rv. 666456 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024
(Rv. 672889 - 02)). Con la conseguenza che, su tale voce, saranno liquidabili dunque solo € 3.100,00.
6.1.1. Quanto al danno non patrimoniale ed al suo nesso causale col fatto, si è disposta CTU medico- legale, rispetto alle cui risultanze la correttezza metodologica, l'assenza di vizi logici e la completezza dell'indagine (anche a seguito del richiamo operato) già possono dirsi tali da consentire al giudice di considerare la relazione peritale idoneo ausilio alla decisione (cfr. depositi del 16.08.2024 e del
27.10.2024).
6.1.2. Il consulente, previo esame della documentazione sanitaria ed accertamento clinico, ha anzitutto provveduto ad operare una diagnosi di “Frattura esposta pluriframmentaria con perdita di sostanza ossea terzo medio ulna dx trattata con fissatore di Hoffiman 3”, “Fratture colletto IV e diafisi V metacarpo mano dx trattate con fili di K”, “Frattura composta a più frammenti del polo superiore della rotula gamba dx”, “Fratture di II e III costa di sx” e “Pregiudizio estetico da esiti cicatriziali avambraccio destro” (pag. 6 del deposito del 16.08.2024).
6.1.3. Rispetto alle riscontrate lesioni, ravvisando la piena soddisfazione dei criteri medico-legali di tipo “criterio cronologico, d'idoneità lesiva (qualitativo, quantitativo, modale), di continuità fenomenologia (attestata con certificazione medica, con documentate terapie o con comprovate difficoltà o rinunce nelle attività quotidiane, lavorative ed extralavorative), di ammissibilità o possibilità scientifica, epidemiologico-statistico, circostanziale, clinico-anamnestico, anatomopatologico, da esclusione di altre cause (identificazione di processi patologici pregressi, da sole sufficienti a motivare la sintomatologia cronica, che non dipendono dal trauma de quo)” (pag. 8), il consulente di base ha affermato che “le lesioni patite dal Sig. compatibili con Parte_2 la riferita dinamica del trauma del 12.07.21, sono guarite con postumi, che stante il congruo lasso di tempo intercorso sono ormai da ritenere permanenti, e non suscettibili di miglioramento” (pag. 8).
8 6.1.4. In relazione ai quesiti concernenti la quantificazione del danno biologico si legge che “In riferimento agli autorevoli utilizzati nella valutazione del danno biologico fra cui si Pt_3 annovera: “…Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico ( ” emergono “… Esiti Persona_2 Per_3 Per_4 Persona_5 di frattura composta di ogni altro metacarpo con ripercussioni di grado moderato: 1-3 % a dx”
“...Esiti di frattura diafisaria del radio e/o dell'ulna, trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi e lieve limitazione funzionale delle contigue articolazioni: 6-8% dx” “…Esiti di frattura della rotula trattata incruentemente: 2-5%”, “…Esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale: 1-2 %” “…Pregiudizio estetico lievissimo: 1-5%”. E dunque riconoscendo all'interessato “un Danno Biologico complessivo nella misura del 12%. (dodici per cento)”. Mentre, al periodo di malattia, viene riconosciuto “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 26 (ventisei), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni gg 90 (novanta), ITP al 50% di gg 30 (trenta), ITP al 25%: 30 gg (trenta)”.
6.1.5. Chiamato ad integrare la propria consulenza, il consulente, relativamente ad un'eventuale incidenza che un concorso di fatto colposo del danneggiato o di fattori naturali o di terzi possano avere avuto nel verificarsi delle soprariportate lesioni, e in relazione al riferito uso del casco da parte attrice, affermava che “Tenuto conto delle lesioni riportate dal leso, in assenza di trauma cranico refertato in sede di Pronto Soccorso è plausibile l'uso corretto del casco di sicurezza” (pag. 2, deposito del 27.10.2024), da cui (sebbene in modo sintetico) si può complessivamente trarre una condivisibile valutazione di mancanza di concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
6.2. Venendo alla quantificazione del dovuto, occorre dunque considerare quanto segue.
6.2.1. In primo luogo, si ricorda che il sinistro è avvenuto il 12.07.2021, e all'epoca l'attore, nato il [...], aveva 56 anni compiuti.
6.2.2. Quanto all'invalidità permanente, essa è stimata al 12%. Pertanto, dovendosi applicare le tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano (trattandosi di invalidità superiore al 9%, e dunque non potendosi applicare la tabella sui micropermanenti), aggiornate al 2024, va considerato il punto di valore € 2.851,87. Esso è però soggetto ad automatico aumento per sofferenza forfettaria del 28% (in quanto, coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente è compresa tra il 10% ed il 34%, per tenere conto forfettariamente della sofferenza soggettiva, si ha un aumento progressivo dal 26% al 50%, e dunque proprio nel caso di invalidità al 12%, l'aumento è del 28%), dunque di € 798,52. Pertanto, si ha un complessivo punto base di danno non patrimoniale di € (2.851,87 + 798,52) = € 3.650,39. Con la conseguenza che spetterà la somma di danno biologico in senso stretto di € 24.811,00, che però aumenta quale complessivo danno non patrimoniale ad € 31.758,00. Non si ritiene di dovere operare alcuna personalizzazione per particolari sofferenze soggettive oltre quelle forfettariamente implementate, ritenuto che non risultano provate in giudizio circostanze che depongano in questo senso, e che dunque possano giustificare uno scostamento in alto rispetto al dato come sopra calcolato.
6.2.3. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, considerata l'indennità giornaliera base di €
115,00 (in mancanza di elementi per riconoscere un aumento personalizzato del predetto valore) per 26 giorni di I.T.T., e un'invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di 90 giorni, una I.T.P. al 50% di giorni 30 e una I.T.P. al 25% di ulteriori 30 giorni, si ricava una cifra di € 13.340,00
7. Quanto ad altre voci di danno, si deve far rientrare in rimborso spesa quanto contenuto nella fattura n. IP27/22 del 28.07.2022 (cfr. allegato alla citazione) emessa dallo Studio Tecnico & Servizi
9 “Carruba” di € 352,00 e relativa a prestazioni di vario tipo, comunque imputabili al sinistro per cui è causa.
8.1. Ciò detto, a seguito di relativa eccezione opposta dall'assicuratore convenuto in comparsa di risposta (e basata sulla nota INAIL del 20.01.2022 in all. 3 alla stessa, in cui si dava conto della corresponsione all'attore, quale indennità temporanea per il periodo dal 16.07.2021 al 30.12.2021, di
€ 5.058,48), l'attore già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., (dopo nulla aver detto sul punto in citazione) svolgeva genericamente un punto relativo alla necessità di “detrarsi dall'ammontare del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente stradale, riconosciuto come infortunio in itinere, il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall'Inail” (pag. 3), e poi, in sede di interrogatorio formale, ammetteva fatti di percezione di somme da parte dell'INAIL. Egli confermava infatti di aver percepito per il sinistro, per il periodo della malattia, l'indennità dall'INAIL, e a domanda del difensore di controparte riferiva (precisando tuttavia di non ricordare con esattezza) di aver percepito per circa un anno la somma di € 500,00 al mese e di percepire da circa 6-7 mesi un sussidio il cui ammontare si aggira ad € 240,00-250,00 circa.
8.2. Sul piano documentale, con documentazione sopravvenuta allo spirare del termine per la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (e prodotta in allegato alla terza memoria, come primo atto processuale successivo: infatti si rammenta il termine per la seconda memoria scadeva all'inizio di novembre 2023, ma si riscontra da pag. 23 dell'allegato che la stessa richiesta di documentazione completa all'INAIL è collocabile a ridosso del suddetto termine, il 27.10.2023, e la documentazione
è pervenuta solo il 13.11.2023), l'assicuratore convenuto ha prodotto documentazione completa e aggiornata sugli importi a carico di INAIL in relazione al sinistro per cui è causa, in funzione del quale risulterebbe un importo complessivo a carico di INAIL come sorte capitale di € 83.027,92.
8.3.1. Sul punto, in generale, si pone un problema di c.d. compensatio lucri cum damno, attesa in particolare la funzionalizzazione risarcitoria della polizza infortuni stessa. Al riguardo, già Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014 (Rv. 631753 - 01) aveva affermato che “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni..”. E poi la celebre Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12565 del 22/05/2018 (Rv. 648648 - 01) ha ribadito che “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (cui poi, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01);
Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv. 654202 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02).
8.3.2. Si evidenzia altresì, ad es. riassuntivamente nella motivazione di Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (par. 1.4), che “quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va defalcato dal risarcimento allorchè ricorrano due ipotesi alternative:
10 a) o quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima (Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600919 – 01);
b) oppure quando il vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione lato sensu risarcitoria, a condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperarne l'importo dal responsabile (Sez. U, Sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22/05/2018)”.
8.3.3. Si ravvisa allora nel caso di specie l'ipotesi indicata con la lettera b) seconda parte, visto che si ha sì alterità tra il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento (le parti convenute) e quello tenuto al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico (INAIL), ma il menzionato meccanismo di cui all'art. 142 Cod. Ass. integra perfettamente gli estremi del sopra citato recupero dell'importo da CP_4 parte dell'ente previdenziale in danno del responsabile.
8.4.1. Per quanto concerne invece gli importi da porre in compensatio, esigenze di coerenza alla citata giurisprudenza impongono che siano detratte però solo quelle somme che per categoria siano corrispondenti alle voci di danno dedotte in giudizio (e non altre, in quanto solo per le prime si pone un problema di possibile duplicazione, ed ingiustificata locupletazione, delle poste). È bene rilevare che deve farsi riferimento alla categorizzazione delle somme che sono state erogate, e non tanto invece ai presupposti in base ai quali quelle somme sono state erogate. Per cui, ad esempio, sotto questo punto di vista, poco conta desumere che vi sia stata una valutazione dell'invalidità permanente al 16% rispetto al 12% (cfr. anche la CTU medico legale di chiarimento su questo punto, ove correttamente il consulente si astiene dall'operare delle quantificazioni economiche), in quanto poi questo dato si traduce in una determinata capitalizzazione della rendita, che segue suoi parametri, che non sono necessariamente corrispondenti con quelli delle tabelle milanesi per la liquidazione del corrispondente danno non patrimoniale.
8.4.2. Per cui, deve farsi riferimento non all'intero importo di € 83.027,92 di cui al totale del documento INAIL (in quanto tale importo comprende anche emolumenti per categorie di danno che esorbitano da quelli oggetto di domanda in questa sede, quale il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa), ma, in relazione alla distinzione per voci ricavabile dalla suddetta documentazione:
a) per il danno biologico permanente, la relativa voce A) di pag. 41, ossia il valore capitale di € 28.309,66, con la conseguenza che l'importo per tale voce si riduce ad € (31.758,00 – 28.309,66) = € 3.448,34; b) per indennità temporanea, l'importo di cui alla pag. 34, di € 10.164,16, con la conseguenza che l'importo per inabilità temporanea si riduce ad € (13.340,00 – 10.164,16) = € 3.175,84;
8.4.3. Ne deriva, allora, che l'importo residuo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, per come chiesto in questa sede processuale, sarà di € (3.448,34 + 3.175,84) = € 6.624,18.
9.1. Va osservato, infine, in relazione ai danni di cui ai parr. 5 e 6, che l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione, e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dovrà essere devalutata, e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (12.07.2021) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 20.05.2025). La rivalutazione ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni
11 di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui “I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” In giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv.
640242 - 01) per cui “Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario, che va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. interessi compensativi) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito.”; ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
9.2. Quanto invece alla voce di cui al par. 7, trattandosi di un rimborso di spese vive, non si applica rivalutazione (ex art. 1277 c.c.) per cui si avrà semplicemente l'applicazione degli interessi legali dall'esborso al soddisfo.
10.1. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che l'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto, in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, giustifichi, sub specie di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost. 77/2018), la compensazione delle stesse per un terzo. Per il resto, esse seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, sempre secondo il criterio del decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022.
Di esse dovrà disporsi la distrazione in favore del difensore antistatario.
10.2. Visto il relativo esito positivo per le pretese attoree, invece va posto solidalmente in capo alle parti convenute il carico definitivo delle spese di C.T.U., come liquidate nei due decreti del
01.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 2008/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA in solido, in parziale accoglimento della domanda attorea, le parti convenute
( in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
e ), al pagamento, in favore della parte attrice ( ),
[...] CP_3 Parte_2 per le causali di cui al presente giudizio, dei seguenti importi:
a) € 3.100,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (per danni al mezzo), oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (12.07.2021) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (20.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) € 6.624,18, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (12.07.2021) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (20.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
c) € 352,00, per rimborso spese sostenute, oltre interessi legali, sulla superiore somma, dall'esborso al soddisfo;
12 2) CONDANNA in solido le parti convenute ( Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e ), al pagamento, in
[...] Controparte_2 CP_3 favore della parte attrice ( ), previa compensazione per un terzo, dei rimanenti Parte_2 due terzi delle spese processuali, che si liquidano (già al netto della compensazione parziale) in € 372,07 per spese vive ed € 2.142,80 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00: per studio, introduttiva e decisionale, valori medi ridotti del 40% per la notevole semplicità delle questioni poste e delle difese svolte;
per trattazione ed istruttoria, valori medi ridotti del 30%, in ragione del fatto che la linearità del procedere è stata minimamente resa più complessa dallo svolgimento di due consulenze tecniche), oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore, Avv.
Giovanni Pace, che si è dichiarato antistatario;
3) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ( Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e )
[...] Controparte_2 CP_3 il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate nei due decreti del 01.12.2024;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 20.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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