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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa EL PI Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G. vertente
TRA
in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pt_1 Parte_2
RL NA, per procura generale alle liti n. 37590/7331 del 23.01.23, per rogito del Notar di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana sita nella Persona_1 sede provinciale di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Flammini, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Simone de Saint Bon n. 89
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1834/2024 pubblicata il 14/2/2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2021 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, impugnava l'avviso di addebito n. 39720160032135390000, CP_1
1 notificatogli in data 3.11.2021, avente ad oggetto i contributi previdenziali pretesi dall' per il Pt_1 periodo 07/2012 – 06/2014, eccependo: la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
la totale carenza di indicazioni circa i motivi per i quali detto provvedimento era stato notificato al ricorrente;
la violazione dell'iter procedurale in quanto l' entro il termine di Pt_1
90 giorni dal deposito della memoria difensiva non aveva proceduto al riesame dell'atto impositivo e, infine, la carenza di motivazione dell'avviso di addebito. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in quanto ingiusto ed illegittimo;
- in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' contenuto nel provvedimento Pt_1 impugnato, per decorso dei termini meglio specificati nel corpo del presente atto;
- nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'opposto Avviso di
Addebito n. 39720160032135390000 notificato in data 03.11.2021, avente ad oggetto i contributi previdenziali per il periodo 07/2012 – 06/2014, per i motivi meglio esposti nel corpo del Pt_1 presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno”, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , anche per conto della chiedendo il rigetto Pt_1 Parte_2 dell'opposizione avversaria, di cui sosteneva l'infondatezza.
All'udienza del 14.2.2024 – con la sentenza n. 1834/2024 – il Tribunale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal così decideva: “- accoglie il ricorso con CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 397 2016 00321353 90 000; - condanna l' in Pt_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 6.043,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, con distrazione”.
Avverso tale decisione proponeva appello l' , anche quale mandatario della Pt_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) “erronea interpretazione della normativa Covid”: sosteneva l'ente che il giudice di prime cure aveva errato nell'applicazione della normativa emergenziale COVID, in quanto avrebbe dovuto considerare “la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -19 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari
a 129 giorni)”. Chiariva: “Bisogna infatti evidenziare che, durante l'emergenza, sono stati varati dal Governo vari provvedimenti che hanno sospeso la decorrenza dei termini di (nel dettaglio si
2 tratta del decreto del 17 marzo 2020, n.18 c.d. “Cura Italia” – artt. 67 e 103, decreto dell'8 aprile
2020, n. 23 c.d. “Liquidità” – art. 29, decreto del 19 maggio 2020, n. 34 “Rilancio” - art. 151, decreto del 16 luglio 2020 c.d. “Semplificazioni”, decreto del 14 agosto 2020, n. 104 “Agosto” - tutti convertiti in legge).
Con la circolare 10 agosto 2021, n. 126, l' ha illustrato gli effetti della Pt_1 CP_2 disposizione di legge intervenuta, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. In sostanza, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Pertanto, da quanto sopra evidenziato ne discende la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata in quanto non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95.”.
L' aggiungeva, poi, le seguenti argomentazioni tratte dalla motivazione di una sentenza Pt_1 di questa Corte di appello: “La dichiarazione di prescrizione deve ritenersi dunque non corretta in fatto e diritto.
Infatti, il “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020;
Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto tra l'altro il differimento al 30 aprile
2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla
Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal
30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione”. In definitiva, ai fini del calcolo della prescrizione, occorreva - secondo l' CP_2 appellante - considerare la sospensione dell'attività di riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni);
3 2) “mancata istruttoria”: lamentava l'appellante che il Tribunale aveva deciso la causa senza espletare attività istruttoria, a suo avviso indispensabile.
Sulla scorta di tali censure l' chiedeva, quindi, che questa Corte, in riforma della Pt_1 gravata sentenza, dichiarasse la legittimità dell'avviso di addebito opposto e del verbale relativo, con conseguente debenza delle somme indicate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che innanzi tutto contestava i termini di CP_1 sospensione della prescrizione come indicati dall' e, comunque, rilevava che, anche a voler Pt_1
“ammettere per assurdo che parte avversa avesse ragione e che tutti i provvedimenti sopra riportati comportino una sospensione della prescrizione dal 23.02.2020 (termine più favorevole all' Pt_1 rispetto a quello da esso stesso proposto del 17.03.2020) al 31.08.2021”, in ogni caso il termine di prescrizione sarebbe stato prescritto.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione sollevato dall' , il si Pt_1 CP_1 opponeva alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, atteso che essi erano stati articolati e richiesti dall' nella memoria difensiva di costituzione in primo grado, di cui era stata già Pt_1 eccepita la tardività: evidenziava in proposito che la costituzione dell' innanzi al Tribunale era Pt_1 avvenuta in data 16.6.2022, a fronte della data della prima udienza fissata al 23.6.2022.
Riproponeva, in via cautelativa, le ulteriori ragioni di opposizione all'avviso di addebito e così concludeva: “- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ex art. 434 c.p.c.;
- nel merito, rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1834/2024 pubblicata il 14/02/2024, depositata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e
Previdenza, all'esito del giudizio portante r.g.n. 33508/2021.
- In ogni caso: rigettare tutte le domande proposte da parte appellante nei confronti del sig.
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi CP_1 esposti e richiamati nella presente memoria”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame l' lamenta la circostanza che il Tribunale ha Pt_1 ritenuto prescritta la pretesa di cui all'avviso di addebito opposto, considerando la sospensione del termine di prescrizione solo con riferimento al periodo che va dal 23.2.2020 al 30.6.2020, in forza di quanto stabilito dall'art. 37, comma 2 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 per complessivi
4 129 giorni, senza considerare l'ulteriore sospensione di 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. L'ente ha, poi, richiamato (riportando il contenuto di un precedente giurisprudenziale di questa Corte territoriale) ulteriori provvedimenti normativi che – secondo l'ente - avrebbero sospeso i termini prescrizionali dal 17.3.2020 al 31.8.2021 (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che il Tribunale, nel ritenere prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, così ha argomentato: «Non è condivisibile, in proposito, quanto sostenuto dall' ovvero che la notifica dell'avviso di addebito “in data 2/11/2021 Pt_1 risulta essere stata effettuata nei corretti termini prescrizionali” sul presupposto dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme, “in data 30/11/2016”.
È opportuno a questo punto ricordare che, a seguito della riforma del sistema di riscossione sia delle imposte che dei contributi previdenziali, per effetto del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' Pt_1 la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella di pagamento in quanto il “nuovo” avviso di addebito, atto di formazione diretta dell' con valore di titolo esecutivo, sostituisce il ruolo esattoriale quale Pt_1 atto di determinazione della pretesa ed assorbe, altresì, le funzioni prima svolte dalla cartella quale atto di esazione del credito.
In ogni caso, come correttamente osserva la parte ricorrente nelle sue note difensive,
l'iscrizione a ruolo (art. 25 D.Lgs. 46/1999), in quanto atto meramente interno, non è sufficiente ad interrompere la prescrizione.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità sebbene in materia tributaria, “…, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione…” (Cass., Sezione Tributaria Civile, ord. 11605/2021, citata anche dalla parte ricorrente).
Non può attribuirsi, in altri termini, efficacia interruttiva se non ad atti “a valenza esterna”, debitamente portati a conoscenza del debitore, “caratteristica di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del tributo, siccome adottata tutta all'interno dell'Amministrazione e, come tale, inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa” (così, in Cass., Sez. 6-5, ord. 315/2014; negli stessi termini, più di recente, Cass., Sez. 5, ord. 23261/2020, anch'essa, come la precedente, richiamata dall'ordinanza della S.C. n.
11605/2021 sopra cit.).
Non resta, pertanto, che individuare nella data di notifica del verbale unico di accertamento
e notificazione n. PO00000/2015-229-01 del 27.3.2015, il 7.4.2015, il dies a quo del termine di
5 prescrizione della pretesa contributiva.
Il termine di prescrizione quinquennale – così, in ricorso – sarebbe maturato il 7.4.2020.
Applicata la sospensione del termine di prescrizione inserita nel contesto delle misure adottate dal
Governo del Paese per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – la stessa parte ricorrente cita la “circolare del 10 agosto 2021 n. 126” che ne Pt_1 ha illustrato gli effetti –, e precisamente la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di cui all'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, per complessivi
129 giorni, al termine su indicato vanno aggiunti 129 giorni con la conseguenza che il credito Pt_1 si è prescritto in data 14.8.2020 (non in data “13.08.2020” come erroneamente riportato nell'atto introduttivo), ben prima che fosse notificato all'interessato l'avviso di addebito odierno (il
3.11.2021).
Non può rilevare com'è chiaro, essendo successivo, l'altro periodo di sospensione ex lege del termine, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021».
Orbene, innanzi tutto l' non ha contestato il dies a quo fissato dal Tribunale al fine di Pt_1 verificare il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In ogni caso, avuto riguardo alla verifica devoluta al Collegio, giova evidenziare quanto segue: i contributi per cui è causa, a cui si riferisce l'avviso di addebito n. 39720160032135390000 oggetto di impugnazione, notificato in data 3.11.2021, riguardano il periodo 07/2012 – 06/2014. È evidente che si tratta di contributi di cui era già scaduto il termine per il versamento allorché è intervenuta la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero del verbale unico di accertamento, redatto anche dall' ; n. PO00000/2015-229-01 del 27/03/2015, notificato in data Pt_1
07/04/2015. È, dunque, da tale ultimo momento che – come correttamente rilevato dal Tribunale – occorre verificare se è maturato il termine di prescrizione quinquennale prima della notifica dell'avviso di addebito n. 39720160032135390000.
Il Tribunale ha ritenuto trascorso tale termine, pur considerando il periodo di sospensione di
129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di cui all'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”).
Infatti, aggiungendo detti 129 giorni al termine ordinario di 5 anni, “il credito si è Pt_1 prescritto in data 14.8.2020 …, ben prima che fosse notificato all'interessato l'avviso di addebito
6 odierno (il 3.11.2021)”. Il che comporta, evidentemente, l'inoperatività del periodo di sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021 previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L.
21/2021.
Avuto riguardo alle argomentazioni svolte dal Tribunale, non coglie nel segno la prima doglianza dell' , secondo cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto del termine di Pt_1 sospensione di 182 giorni “dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021”, dovendosi, al contrario, evidenziare come la sentenza impugnata ha escluso espressamente (e condivisibilmente)
l'operatività di tale periodo di sospensione al caso di specie, posto che non può sospendersi un termine già maturato.
Sotto altro profilo, l' ha censurato la sentenza impugnata in quanto non ha tenuto conto Pt_1 di altra normativa (diversa da quella che ha introdotto cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria: art. 37, comma 2, del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020; art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l.
21/2021), e precisamente dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27. Tale norma dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (comma 1).
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, ult. parte, stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Orbene, non ignora il Collegio i dubbi interpretativi che sussistono in ordine alla
7 interpretazione di tali norme e al loro coordinamento: da un lato, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020
e l'art. 11, comma 9 d.l. 183/2020, che, come detto, introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni;
dall'altro, l'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 che rende inesigibili i crediti, in relazione ai quali sono stati emessi avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che avrebbero dovuto essere corrisposti in una specifica finestra temporale, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In ogni caso, appare dirimente la considerazione – svolta nella comparsa di costituzione nel grado dall'appellato - che anche a considerare il più ampio periodo di sospensione possibile, ovvero dal 23.2.2020 (termine iniziale rilevante ex art. 37, comma 2, cit.) al 31.8.2021 (termine finale della
“inesigibilità” ex art. 68 d.l. n. 18/2020, che peraltro “assorbe” quello di cui all'art. 11, comma 9 d.l.
183/2020), in ogni caso il termine di prescrizione dei crediti per cui è causa sarebbe spirato prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Infatti, dal 7.4.2015 al 22.2.2020 (e dunque prima della sospensione ex art. 37, comma 2, cit.) sono trascorsi 1.782 giorni, ovvero 4 anni e 321 giorni;
dopo la sospensione – ovvero a decorrere dal 1.9.2021 – è cominciato a decorrere il termine residuo di prescrizione (44 giorni), scaduto in data 14.10.2021, data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, avvenuta il 3.11.2021.
Vi è da aggiungere, per completezza, che, non essendo cumulabili le cause speciali di sospensione della prescrizione, ove, nella specie, si ritenesse applicabile la sospensione di 532 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in ogni caso (evidentemente) il termine quinquennale di prescrizione – sospeso quando erano già decorsi 1.796 giorni, ovvero 4 anni e 335 giorni e ricominciato a decorrere dall'1.9.2021 – sarebbe scaduto il 30.9.2021.
2.2. Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame, che riguarda l'omessa ammissione delle prove richieste dall' . L'intervenuta Pt_1 prescrizione rende, invero, manifestamente irrilevante la prova richiesta (rispetto alla quale l' CP_2 era, peraltro, decaduto stante la tardiva costituzione in primo grado), concernente il merito della pretesa.
3. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alle attività difensive in concreto svolte - vanno poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. Pt_1 in favore del procuratore dell'appellato, antistatario.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
8 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
EL PI
9
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa EL PI Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G. vertente
TRA
in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pt_1 Parte_2
RL NA, per procura generale alle liti n. 37590/7331 del 23.01.23, per rogito del Notar di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana sita nella Persona_1 sede provinciale di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Flammini, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Simone de Saint Bon n. 89
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1834/2024 pubblicata il 14/2/2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2021 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, impugnava l'avviso di addebito n. 39720160032135390000, CP_1
1 notificatogli in data 3.11.2021, avente ad oggetto i contributi previdenziali pretesi dall' per il Pt_1 periodo 07/2012 – 06/2014, eccependo: la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
la totale carenza di indicazioni circa i motivi per i quali detto provvedimento era stato notificato al ricorrente;
la violazione dell'iter procedurale in quanto l' entro il termine di Pt_1
90 giorni dal deposito della memoria difensiva non aveva proceduto al riesame dell'atto impositivo e, infine, la carenza di motivazione dell'avviso di addebito. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare e/o pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in quanto ingiusto ed illegittimo;
- in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' contenuto nel provvedimento Pt_1 impugnato, per decorso dei termini meglio specificati nel corpo del presente atto;
- nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace l'opposto Avviso di
Addebito n. 39720160032135390000 notificato in data 03.11.2021, avente ad oggetto i contributi previdenziali per il periodo 07/2012 – 06/2014, per i motivi meglio esposti nel corpo del Pt_1 presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno”, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , anche per conto della chiedendo il rigetto Pt_1 Parte_2 dell'opposizione avversaria, di cui sosteneva l'infondatezza.
All'udienza del 14.2.2024 – con la sentenza n. 1834/2024 – il Tribunale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal così decideva: “- accoglie il ricorso con CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 397 2016 00321353 90 000; - condanna l' in Pt_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 6.043,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, con distrazione”.
Avverso tale decisione proponeva appello l' , anche quale mandatario della Pt_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) “erronea interpretazione della normativa Covid”: sosteneva l'ente che il giudice di prime cure aveva errato nell'applicazione della normativa emergenziale COVID, in quanto avrebbe dovuto considerare “la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -19 dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari
a 129 giorni)”. Chiariva: “Bisogna infatti evidenziare che, durante l'emergenza, sono stati varati dal Governo vari provvedimenti che hanno sospeso la decorrenza dei termini di (nel dettaglio si
2 tratta del decreto del 17 marzo 2020, n.18 c.d. “Cura Italia” – artt. 67 e 103, decreto dell'8 aprile
2020, n. 23 c.d. “Liquidità” – art. 29, decreto del 19 maggio 2020, n. 34 “Rilancio” - art. 151, decreto del 16 luglio 2020 c.d. “Semplificazioni”, decreto del 14 agosto 2020, n. 104 “Agosto” - tutti convertiti in legge).
Con la circolare 10 agosto 2021, n. 126, l' ha illustrato gli effetti della Pt_1 CP_2 disposizione di legge intervenuta, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. In sostanza, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Pertanto, da quanto sopra evidenziato ne discende la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata in quanto non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95.”.
L' aggiungeva, poi, le seguenti argomentazioni tratte dalla motivazione di una sentenza Pt_1 di questa Corte di appello: “La dichiarazione di prescrizione deve ritenersi dunque non corretta in fatto e diritto.
Infatti, il “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020;
Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto tra l'altro il differimento al 30 aprile
2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla
Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal
30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione”. In definitiva, ai fini del calcolo della prescrizione, occorreva - secondo l' CP_2 appellante - considerare la sospensione dell'attività di riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni);
3 2) “mancata istruttoria”: lamentava l'appellante che il Tribunale aveva deciso la causa senza espletare attività istruttoria, a suo avviso indispensabile.
Sulla scorta di tali censure l' chiedeva, quindi, che questa Corte, in riforma della Pt_1 gravata sentenza, dichiarasse la legittimità dell'avviso di addebito opposto e del verbale relativo, con conseguente debenza delle somme indicate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che innanzi tutto contestava i termini di CP_1 sospensione della prescrizione come indicati dall' e, comunque, rilevava che, anche a voler Pt_1
“ammettere per assurdo che parte avversa avesse ragione e che tutti i provvedimenti sopra riportati comportino una sospensione della prescrizione dal 23.02.2020 (termine più favorevole all' Pt_1 rispetto a quello da esso stesso proposto del 17.03.2020) al 31.08.2021”, in ogni caso il termine di prescrizione sarebbe stato prescritto.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione sollevato dall' , il si Pt_1 CP_1 opponeva alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, atteso che essi erano stati articolati e richiesti dall' nella memoria difensiva di costituzione in primo grado, di cui era stata già Pt_1 eccepita la tardività: evidenziava in proposito che la costituzione dell' innanzi al Tribunale era Pt_1 avvenuta in data 16.6.2022, a fronte della data della prima udienza fissata al 23.6.2022.
Riproponeva, in via cautelativa, le ulteriori ragioni di opposizione all'avviso di addebito e così concludeva: “- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ex art. 434 c.p.c.;
- nel merito, rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1834/2024 pubblicata il 14/02/2024, depositata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e
Previdenza, all'esito del giudizio portante r.g.n. 33508/2021.
- In ogni caso: rigettare tutte le domande proposte da parte appellante nei confronti del sig.
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi CP_1 esposti e richiamati nella presente memoria”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame l' lamenta la circostanza che il Tribunale ha Pt_1 ritenuto prescritta la pretesa di cui all'avviso di addebito opposto, considerando la sospensione del termine di prescrizione solo con riferimento al periodo che va dal 23.2.2020 al 30.6.2020, in forza di quanto stabilito dall'art. 37, comma 2 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 per complessivi
4 129 giorni, senza considerare l'ulteriore sospensione di 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. L'ente ha, poi, richiamato (riportando il contenuto di un precedente giurisprudenziale di questa Corte territoriale) ulteriori provvedimenti normativi che – secondo l'ente - avrebbero sospeso i termini prescrizionali dal 17.3.2020 al 31.8.2021 (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che il Tribunale, nel ritenere prescritti i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, così ha argomentato: «Non è condivisibile, in proposito, quanto sostenuto dall' ovvero che la notifica dell'avviso di addebito “in data 2/11/2021 Pt_1 risulta essere stata effettuata nei corretti termini prescrizionali” sul presupposto dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme, “in data 30/11/2016”.
È opportuno a questo punto ricordare che, a seguito della riforma del sistema di riscossione sia delle imposte che dei contributi previdenziali, per effetto del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' Pt_1 la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella di pagamento in quanto il “nuovo” avviso di addebito, atto di formazione diretta dell' con valore di titolo esecutivo, sostituisce il ruolo esattoriale quale Pt_1 atto di determinazione della pretesa ed assorbe, altresì, le funzioni prima svolte dalla cartella quale atto di esazione del credito.
In ogni caso, come correttamente osserva la parte ricorrente nelle sue note difensive,
l'iscrizione a ruolo (art. 25 D.Lgs. 46/1999), in quanto atto meramente interno, non è sufficiente ad interrompere la prescrizione.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità sebbene in materia tributaria, “…, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione…” (Cass., Sezione Tributaria Civile, ord. 11605/2021, citata anche dalla parte ricorrente).
Non può attribuirsi, in altri termini, efficacia interruttiva se non ad atti “a valenza esterna”, debitamente portati a conoscenza del debitore, “caratteristica di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del tributo, siccome adottata tutta all'interno dell'Amministrazione e, come tale, inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa” (così, in Cass., Sez. 6-5, ord. 315/2014; negli stessi termini, più di recente, Cass., Sez. 5, ord. 23261/2020, anch'essa, come la precedente, richiamata dall'ordinanza della S.C. n.
11605/2021 sopra cit.).
Non resta, pertanto, che individuare nella data di notifica del verbale unico di accertamento
e notificazione n. PO00000/2015-229-01 del 27.3.2015, il 7.4.2015, il dies a quo del termine di
5 prescrizione della pretesa contributiva.
Il termine di prescrizione quinquennale – così, in ricorso – sarebbe maturato il 7.4.2020.
Applicata la sospensione del termine di prescrizione inserita nel contesto delle misure adottate dal
Governo del Paese per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – la stessa parte ricorrente cita la “circolare del 10 agosto 2021 n. 126” che ne Pt_1 ha illustrato gli effetti –, e precisamente la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di cui all'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, per complessivi
129 giorni, al termine su indicato vanno aggiunti 129 giorni con la conseguenza che il credito Pt_1 si è prescritto in data 14.8.2020 (non in data “13.08.2020” come erroneamente riportato nell'atto introduttivo), ben prima che fosse notificato all'interessato l'avviso di addebito odierno (il
3.11.2021).
Non può rilevare com'è chiaro, essendo successivo, l'altro periodo di sospensione ex lege del termine, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021».
Orbene, innanzi tutto l' non ha contestato il dies a quo fissato dal Tribunale al fine di Pt_1 verificare il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In ogni caso, avuto riguardo alla verifica devoluta al Collegio, giova evidenziare quanto segue: i contributi per cui è causa, a cui si riferisce l'avviso di addebito n. 39720160032135390000 oggetto di impugnazione, notificato in data 3.11.2021, riguardano il periodo 07/2012 – 06/2014. È evidente che si tratta di contributi di cui era già scaduto il termine per il versamento allorché è intervenuta la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero del verbale unico di accertamento, redatto anche dall' ; n. PO00000/2015-229-01 del 27/03/2015, notificato in data Pt_1
07/04/2015. È, dunque, da tale ultimo momento che – come correttamente rilevato dal Tribunale – occorre verificare se è maturato il termine di prescrizione quinquennale prima della notifica dell'avviso di addebito n. 39720160032135390000.
Il Tribunale ha ritenuto trascorso tale termine, pur considerando il periodo di sospensione di
129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 di cui all'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”).
Infatti, aggiungendo detti 129 giorni al termine ordinario di 5 anni, “il credito si è Pt_1 prescritto in data 14.8.2020 …, ben prima che fosse notificato all'interessato l'avviso di addebito
6 odierno (il 3.11.2021)”. Il che comporta, evidentemente, l'inoperatività del periodo di sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021 previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. dalla L.
21/2021.
Avuto riguardo alle argomentazioni svolte dal Tribunale, non coglie nel segno la prima doglianza dell' , secondo cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto del termine di Pt_1 sospensione di 182 giorni “dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021”, dovendosi, al contrario, evidenziare come la sentenza impugnata ha escluso espressamente (e condivisibilmente)
l'operatività di tale periodo di sospensione al caso di specie, posto che non può sospendersi un termine già maturato.
Sotto altro profilo, l' ha censurato la sentenza impugnata in quanto non ha tenuto conto Pt_1 di altra normativa (diversa da quella che ha introdotto cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria: art. 37, comma 2, del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020; art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l.
21/2021), e precisamente dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27. Tale norma dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” (comma 1).
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, comma 1, ult. parte, stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Orbene, non ignora il Collegio i dubbi interpretativi che sussistono in ordine alla
7 interpretazione di tali norme e al loro coordinamento: da un lato, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020
e l'art. 11, comma 9 d.l. 183/2020, che, come detto, introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni;
dall'altro, l'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 che rende inesigibili i crediti, in relazione ai quali sono stati emessi avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che avrebbero dovuto essere corrisposti in una specifica finestra temporale, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In ogni caso, appare dirimente la considerazione – svolta nella comparsa di costituzione nel grado dall'appellato - che anche a considerare il più ampio periodo di sospensione possibile, ovvero dal 23.2.2020 (termine iniziale rilevante ex art. 37, comma 2, cit.) al 31.8.2021 (termine finale della
“inesigibilità” ex art. 68 d.l. n. 18/2020, che peraltro “assorbe” quello di cui all'art. 11, comma 9 d.l.
183/2020), in ogni caso il termine di prescrizione dei crediti per cui è causa sarebbe spirato prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Infatti, dal 7.4.2015 al 22.2.2020 (e dunque prima della sospensione ex art. 37, comma 2, cit.) sono trascorsi 1.782 giorni, ovvero 4 anni e 321 giorni;
dopo la sospensione – ovvero a decorrere dal 1.9.2021 – è cominciato a decorrere il termine residuo di prescrizione (44 giorni), scaduto in data 14.10.2021, data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, avvenuta il 3.11.2021.
Vi è da aggiungere, per completezza, che, non essendo cumulabili le cause speciali di sospensione della prescrizione, ove, nella specie, si ritenesse applicabile la sospensione di 532 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in ogni caso (evidentemente) il termine quinquennale di prescrizione – sospeso quando erano già decorsi 1.796 giorni, ovvero 4 anni e 335 giorni e ricominciato a decorrere dall'1.9.2021 – sarebbe scaduto il 30.9.2021.
2.2. Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame, che riguarda l'omessa ammissione delle prove richieste dall' . L'intervenuta Pt_1 prescrizione rende, invero, manifestamente irrilevante la prova richiesta (rispetto alla quale l' CP_2 era, peraltro, decaduto stante la tardiva costituzione in primo grado), concernente il merito della pretesa.
3. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alle attività difensive in concreto svolte - vanno poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. Pt_1 in favore del procuratore dell'appellato, antistatario.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
8 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
EL PI
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