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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2233/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BARATTO CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BARATTO CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 27.05.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/03/1985 da e e trascritto al n. 1, Parte II, Parte_1 Pt_2 Parte_2
Serie A, Anno 1985 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO
alle seguenti condizioni:
1. nessuna assegnazione della casa coniugale;
2. nessun assegno tra i coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
3. Si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto stabilito in sede di separazione legale dei coniugi, le parti più nulla hanno a pretendere, reciprocamente, per qualunque titolo o ragione.
4. spese di lite compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani