Articolo 9 della Legge 23 febbraio 1968, n. 125
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 marzo 1968
Art. 9.
La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203 , e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601 , e' sostituita dalla tabella C, allegata alla presente legge.
I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscrittovi.
Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella A, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella C, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianita', compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unita' da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonche' con la cessazione di appartenenza al ruolo.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968