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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2024, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3057/2022 R.G., promossa da: Parte 1 Inata il 01/10/1967 a MISTRETTA (ME), c.f C.F. 1
rappresentata e difesa dall'avv. RICCA SALVATORE, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del Controparte 1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/08/2022, Parte 1 premetteva di essere operaio muratore presso un quartiere edile, e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23.10.2018.
Esponeva che, in tale data, scivolava accidentalmente e cadeva all'indietro sbattendo su di un oggetto sul lato destro del corpo.
Trattandosi di incidente avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, in data 16.04.2019
1' CP 1 comunicava la costituzione a favore del ricorrente di una rendita a decorrere dal 27.03.2019
sulla base di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%.
Ritenendo non congrua la valutazione effettuata dall' CP_1, il ricorrente proponeva opposizione in via amministrativa e chiedeva il riconoscimento di una invalidità nella misura del
26%.
L'opposizione non sortiva alcun effetto in quanto l' CP_1, con propria missiva comunicava il non espletamento della collegiale medica per mancata allegazione dei referti degli esami strumentali posti alla base del grado percentuale richiesto, nonostante l'invito da parte dell'istituto a fornire tale documentazione;
il ricorrente rilevava che tale presunto invito non era stato mai notificato all'opponente. Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura complessiva del 26%, ovvero in quella minore o maggiore percentuale accertata, fermo restando la percentuale già riconosciuta, con decorrenza dalla denuncia di infortunio, con conseguente condanna dell' CP_1 alla liquidazione e al pagamento delle somme a titolo di indennizzo con rendita, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' CP_1, il quale contestava le domande di parte ricorrente e sosteneva la correttezza dell'operato dell'Istituto e di quanto deliberato in via amministrativa, cioè che in seguito all'infortunio occorso al residuava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
16%.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 23.10.2018, non essendo contestata dall' CP 1 la natura di Parte 1
infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. Persona 1 offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 23.10.2018, è affetto da: "TRAUMA
Pt 2 MINORE NON COMMOTIVO CON FERITA LACERO-CONTUSA REGIONE
PARIETO-OCCIPITALE DX. FRATTURE SCOMPOSTE DELLA I E II COSTOLA DI DX,
DELLA SCAPOLA E DELLA CLAVICOLA DX E DEI PROCESSI TRASVERSI DI D2, D3, D4
E D5 A DX CON CONTUSIONE POLMONARE E MINIMA FALDA DI PNEUMOTORACE
OMOLATERALI.".
Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 16%, con ciò confermando quanto riconosciuto dall' CP_1 in via amministrativa. Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Inoltre, il Consulente ha compiutamente risposto ai rilievi formulati dl ricorrente, e in particolare, ha espressamente specificato di aver analizzato tutta la documentazione sanitaria (sia quella già presente in fascicolo, sia quella dallo stesso richiesta) e di aver tenuto conto dell'esame obiettivo espletato in sede di visita peritale. Inoltre, il CTU ha ulteriormente specificato che
"valutazione del danno biologico conseguente a danni plurimi monocroni ricadenti nel settore di tutela dell' CP 1 come appunto quello de quo, trova applicazione una metodica a scalare e non per
,
come parrebbe volere il Pt 3 .mo Avv. Ricca la somma algebrica.
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal Procuratore di parte attrice, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale le menomazioni residuate su , operaio-muratore in Parte 1
mattoni, oggi di anni 56, a seguito dell'infortunio sul lavoro patito il 23.10.18 sono di natura, entità
e grado tali da comportare una riduzione della precedente integrità psico-fisica che, in atto, è quantizzabile nella misura del 16% (SEDICI percento) e ciò a decorrere dal 27.03.19.".
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Parte 1 con il ricorso Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da depositato il 11/08/2022, udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che Parte_1 a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 23.10.2018, ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 16%;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio;
4) Pone a carico dell' CP 1 le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 10/10/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/10/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3057/2022 R.G., promossa da: Parte 1 Inata il 01/10/1967 a MISTRETTA (ME), c.f C.F. 1
rappresentata e difesa dall'avv. RICCA SALVATORE, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del Controparte 1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/08/2022, Parte 1 premetteva di essere operaio muratore presso un quartiere edile, e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23.10.2018.
Esponeva che, in tale data, scivolava accidentalmente e cadeva all'indietro sbattendo su di un oggetto sul lato destro del corpo.
Trattandosi di incidente avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, in data 16.04.2019
1' CP 1 comunicava la costituzione a favore del ricorrente di una rendita a decorrere dal 27.03.2019
sulla base di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%.
Ritenendo non congrua la valutazione effettuata dall' CP_1, il ricorrente proponeva opposizione in via amministrativa e chiedeva il riconoscimento di una invalidità nella misura del
26%.
L'opposizione non sortiva alcun effetto in quanto l' CP_1, con propria missiva comunicava il non espletamento della collegiale medica per mancata allegazione dei referti degli esami strumentali posti alla base del grado percentuale richiesto, nonostante l'invito da parte dell'istituto a fornire tale documentazione;
il ricorrente rilevava che tale presunto invito non era stato mai notificato all'opponente. Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura complessiva del 26%, ovvero in quella minore o maggiore percentuale accertata, fermo restando la percentuale già riconosciuta, con decorrenza dalla denuncia di infortunio, con conseguente condanna dell' CP_1 alla liquidazione e al pagamento delle somme a titolo di indennizzo con rendita, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' CP_1, il quale contestava le domande di parte ricorrente e sosteneva la correttezza dell'operato dell'Istituto e di quanto deliberato in via amministrativa, cioè che in seguito all'infortunio occorso al residuava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
16%.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 23.10.2018, non essendo contestata dall' CP 1 la natura di Parte 1
infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. Persona 1 offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 23.10.2018, è affetto da: "TRAUMA
Pt 2 MINORE NON COMMOTIVO CON FERITA LACERO-CONTUSA REGIONE
PARIETO-OCCIPITALE DX. FRATTURE SCOMPOSTE DELLA I E II COSTOLA DI DX,
DELLA SCAPOLA E DELLA CLAVICOLA DX E DEI PROCESSI TRASVERSI DI D2, D3, D4
E D5 A DX CON CONTUSIONE POLMONARE E MINIMA FALDA DI PNEUMOTORACE
OMOLATERALI.".
Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 16%, con ciò confermando quanto riconosciuto dall' CP_1 in via amministrativa. Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Inoltre, il Consulente ha compiutamente risposto ai rilievi formulati dl ricorrente, e in particolare, ha espressamente specificato di aver analizzato tutta la documentazione sanitaria (sia quella già presente in fascicolo, sia quella dallo stesso richiesta) e di aver tenuto conto dell'esame obiettivo espletato in sede di visita peritale. Inoltre, il CTU ha ulteriormente specificato che
"valutazione del danno biologico conseguente a danni plurimi monocroni ricadenti nel settore di tutela dell' CP 1 come appunto quello de quo, trova applicazione una metodica a scalare e non per
,
come parrebbe volere il Pt 3 .mo Avv. Ricca la somma algebrica.
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal Procuratore di parte attrice, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale le menomazioni residuate su , operaio-muratore in Parte 1
mattoni, oggi di anni 56, a seguito dell'infortunio sul lavoro patito il 23.10.18 sono di natura, entità
e grado tali da comportare una riduzione della precedente integrità psico-fisica che, in atto, è quantizzabile nella misura del 16% (SEDICI percento) e ciò a decorrere dal 27.03.19.".
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Parte 1 con il ricorso Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da depositato il 11/08/2022, udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che Parte_1 a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 23.10.2018, ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 16%;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio;
4) Pone a carico dell' CP 1 le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 10/10/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena