Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/07/2018, n. 19455
CASS
Ordinanza 20 luglio 2018

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La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. (Nella specie la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza, in rapporto di lavoro domestico, di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nell'importo risultante dalla disposta CTU, eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza).

Commentario1

  • 1Lavoro domestico: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 marzo 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/07/2018, n. 19455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19455
Data del deposito : 20 luglio 2018

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