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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'udienza di discussione del 29/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1599/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. MATURI Controparte_1 C.F._1
MICHELE del Foro di Venezia
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di n.119/2024 Pt_1
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. Con ricorso depositato il 01/08/2024 l Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
[...] Pt_1
n. 119/2024 depositata il 26 aprile 2024 di annullamento del provvedimento di confisca della vettura FIAT PANDA EJ442DF emesso il 29 maggio 2023 dal Prefetto di . L'appellante ha dedotto che Pt_1
- in data 20 settembre 2020 la Polizia municipale di aveva accertato che Pt_1 la vettura di era parcata su di una strada aperta al pubblico Controparte_1
1 priva di copertura assicurativa RCA conseguendone la redazione del verbale n.
200981del 20.09.2020 di accertamento della violazione dell'art. 193 CDS.
- ricorreva giudizialmente avverso il verbale di accertamento e Controparte_1 avverso l'ordinanza prefettizia con esito sfavorevole;
- Era quindi emesso dal Prefetto un provvedimento di confisca del veicolo tg.
EJ442DF(n. 56617/22).
- proponeva quindi un nuovo ricorso, impugnando l'ordinanza Controparte_1 di confisca n. 56617/22, con esito favorevole, avendo il Giudice di pace di Pt_1 annullato il provvedimento perchè alla data di emanazione dello stesso non era ancora spirato il termine semestrale lungo per l'impugnazione della sentenza che affermava la responsabilità di . CP_1
- Alla suddetta decisione si era quindi conformata la , attendendo CP_2 quindi il passaggio in giudicato della sentenza del 5 dicembre 2022 e poi emettendo una nuova ordinanza di confisca in data 29 maggio 2023 protocollo
2023-35792 area III.
- Tale provvedimento era stato impugnato da avanti al giudice di CP_1 pace. La parte privata lamentava l'illegittima emanazione di un nuovo provvedimento identico ad altro provvedimento già annullato, con violazione del principio del “ne bis in idem”.
- il giudice di pace, con la sentenza n.119/2024 oggetto di impugnazione ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo che il medesimo fosse stato adottato in tempo successivo allo spirare del termine decadenziale di 120 giorni, ritenuto applicabile in forza del combinato disposto degli artt. 204-213 CDS.
Ciò premesso l'Avvocatura di Stato ha dedotto due motivi di appello. Il primo concerne la violazione dell'art.112 c.p.c. vizio di ultrapetizione a seguito dell'accoglimento di un motivo di ricorso mai sollevato;
il secondo riguarda l'erroneità nel merito della decisione in quanto per la pronuncia del provvedimento di confisca non è previsto dalla legge alcun termine, e tanto meno a pena di decadenza, applicandosi l'ordinaria prescrizione quinquennale, come statuito dalla più recente giurisprudenza.
§ 2. Si è costituito nel giudizio di appello chiedendo la Controparte_1 conferma della decisione di primo grado e proponendo appello incidentale. Ha dedotto l'appellato che “Nel caso, infatti, che il Tribunale ritenesse fondati i motivi
d'appello della appellante, la parte vittoriosa in primo grado è tenuta – CP_2 secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione sez. unite civili, sentenza 6
2 dicembre 2016 – 12 maggio 2017, n. 11799 – a proporre appello incidentale affinché la motivazione della sentenza del giudice di pace venga opportunamente sostituita e/o integrata e l'annullamento della confisca dell'autoveicolo venga confermato, ma con la diversa motivazione, consistente nell'aver violato l il principio del Parte_2 ne bis in idem che deriva da quanto stabilisce l'art. 39 del c.p.c. avendo tale amministrazione, nonostante l'avvenuto annullamento della confisca avvenuta ad opera del Giudice di pace con sentenza non appellata e quindi irrevocabile, riprodotto l'identico provvedimento di confisca annullato”
All'udienza del 30 gennaio 2025, il giudice ha invitato le parti a discutere della tempestività della costituzione dell'appellato, dell'ammissibilità dell'appello incidentale e del merito della vicenda, ed ha deliberato la decisione con dispositivo pubblicamente letto.
§3. Il primo motivo dell'appello è fondato.
E' noto l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la legge. n. 689 del
1981, configura un modello procedimentale di natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità/annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
che, simmetricamente, l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l'ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (Cass.27909 2018, Cass 18158/2020 Cass. 10/08;2007, n. 17625;
16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790).
Il ricorso presentato in proprio il 28 luglio 2023 da , acquisito Controparte_1 mediante il fascicolo dell'ufficio di primo grado, non riporta nel modo più assoluto la censura in merito ai tempi di emanazione del secondo provvedimento di confisca. Il cittadino si lamenta esclusivamente del fatto che la , pur CP_2 essendo a conoscenza della sentenza del giudice di pace che aveva annullato la confisca della sua auto, aveva emesso un nuovo provvedimento di confisca, violando il principio del ne bis in idem. Aveva quindi chiesto la nullità dell'ordinanza di confisca ed il risarcimento dei danni, reputando l'Amministrazione responsabile di danno aquiliano.
Il giudice di pace ha ritenuto che l'eccezione di ne bis in idem, comportasse implicitamente anche la “valutazione della legittimità di tale provvedimento in 3 senso ampio” ed ha annullato il provvedimento di confisca per mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art.204 del codice della strada, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione n.15736/2016.
Il ragionamento del giudice di prime cure non è condivisibile. La doglianza della parte non ha come oggetto la tardività dell'ordinanza di confisca bensì la carenza del potere dell'amministrazione di emettere un secondo provvedimento di confisca a fronte dell'avvenuto annullamento del primo. La tardività del provvedimento non appare compreso, come ritenuto dal giudice di pace, nel motivo di impugnazione della parte privata.
Il giudice, quindi, ha annullato la confisca introducendo una argomentazione idonea a costituire un autonomo motivo di impugnazione del provvedimento amministrativo, senza che tale motivo fosse addotto da alcuno.
Il giudice di prime cure è andato quindi oltre i motivi di opposizione, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 c.p.c.).
Ciò non comporta la nullità della sentenza o la rimessione al primo giudice, bensì
l'onere di questo Tribunale di decidere nel merito la controversia. Ed invero “Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 12570 del 10/05/2019, Rv. 653812 - 01)”.
§ 4. L'appello incidentale è inammissibile.
Ai sensi dell'art.436 c.p.c. l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione da notificarsi alla controparte, a cura dell'appellato, almeno 10 giorni rima dell'udienza.
Nel caso di specie l'appellato si è costituito tardivamente, avendo depositato la sua memoria il 18 gennaio 2025 rispetto all'udienza fissata il 29 gennaio 2025. Il termine di costituzione scadeva quindi domenica 19 gennaio, ed essendo in giorno festivo, doveva essere anticipato al primo giorno non festivo che corrisponde al venerdì 17 gennaio 2025, essendo il giorno di sabato festivo (art.155
c.p.c. commi 4 e 5; Cass. 8496 del 2023, 6386/2020, 21335/2017; sulla rilevabilità
d'ufficio Cass. 13427/2001 94/9655 cass.15705 del 2006 Cass. 1188/2007 sezioni unite 16979/2019 sezione lavoro 1654/2020).
4 Nonostante l'inammissibilità dell'appello incidentale deve essere comunque analizzato il motivo di impugnazione vertente sul “ne bis in idem”, riproposto dalla parte nel suo atto di costituzione in appello (art.346 c.p.c.).
Non può dirsi infatti che il giudice si sia pronunciato chiaramente su tale motivo di opposizione respingendolo, essendo la sua motivazione sul punto assente o al più apparente, conseguendone che non è necessario l'appello incidentale (Vedi da ultimo Cass. 25876/2024).
La doglianza dell'appellato è comunque infondata. Il prefetto ha emesso il secondo provvedimento di confisca allorquando il precedente provvedimento era stato annullato per meri motivi formali. E' pacifico infatti che il giudice di pace, con sentenza irrevocabile, abbia riconosciuto Controparte_1 responsabile dell'illecito di cui all'art. 193 del codice della strada, avendo circolato senza la copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile.
L'annullamento del primo provvedimento di confisca da parte del giudice di pace con la sentenza n.823/2022 è stato disposto esclusivamente in quanto non era passata in giudicato la sentenza che riconosceva la responsabilità di
(la sentenza è presente nel fascicolo d'ufficio). Ergo, allorquando la CP_1 sentenza in merito alla responsabilità del è passata in giudicato, e CP_1 quindi accertata la responsabilità della parte, il provvedimento può essere legittimamente emesso.
Ed infine non sono previsti dall'art.193 del codice della strada termini per il provvedimento di confisca, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di pace, come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte sezione VI, 12 ottobre
2021 n.27851 cui si rimanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo edittale fascia di valore inferiore ad €1100.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. In accoglimento dell'appello dell'Avvocatura di Stato riforma integralmente la sentenza impugnata e conferma il provvedimento di confisca del veicolo targato tg. EJ442DF.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale per intervenuta decadenza.
3. Condanna a corrispondere all'Avvocatura di Stato le spese Controparte_1 di lite che si liquidano in €232 per compensi oltre al 15% per spese forfettarie.
5 Condanna altresì al pagamento a favore dello Stato della Controparte_1 somma di €382,50 prenotato a debito a titolo di contributo unificato e marca.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara in data 29/01/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Monica Bighetti
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