Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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19 marzo 2020
19 marzo 2020
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 164Provvedimento: n. 1558 / 2022 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario Di Cuneo SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente TRA Parte_1 (C.F. e P.IVA: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso …Leggi di più...
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