Articolo 9 della Legge 10 febbraio 2020, n. 10
Articolo 8Articolo 10
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19 marzo 2020
Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 19 marzo 2020
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