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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 147/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 147/2023 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MIGLIETTA STEFANO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. MARITATI STEFANIA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 9.01.2023, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito dell'udienza del 15.07.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V007099 elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia Locale di per violazione dell'art.142 comma 8 C.d.S. CP_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito il , il quale, preliminarmente, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 I comma c.p.c. e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato e discusso oralmente la causa;
la stessa, poi, è stata rinviata al 12.12.2024 con assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima di detta udienza per il deposito di note conclusive esclusivamente in ordine alla questione legata alla differenza tra omologazione e approvazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
1 Tuttavia, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Il filtro di cui alla normativa richiamata dall'appellato attiene al rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello e la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di ribadire, anche di recente a Sezioni Unite, come “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 13/12/2022, n. 36481; conf. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199).
L'atto di appello del Cito, dunque, sulla scorta delle accennate direttive che devono guidare il
Giudice, risulta impostato nel modo corretto posto che sono presenti tutte le doglianze sopra menzionate.
Del resto, l'appellato, nel proprio atto di costituzione, ha compiutamente svolto le relative difese. Pt_ Nel merito, con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Giudice ritenuto indubbio il corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione, sebbene il Comune opposto non avesse fornito prova dell'avvenuta omologazione di detta apparecchiatura elettronica.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di
2 esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal di risulta essere CP_1 CP_1
stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del 19.01.2016, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione.
Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n. V007099 elevato dalla
Polizia Locale di;
CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 8.01.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 147/2023 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MIGLIETTA STEFANO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_1
dall'Avv. MARITATI STEFANIA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 9.01.2023, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito dell'udienza del 15.07.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V007099 elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia Locale di per violazione dell'art.142 comma 8 C.d.S. CP_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito il , il quale, preliminarmente, Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 I comma c.p.c. e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato e discusso oralmente la causa;
la stessa, poi, è stata rinviata al 12.12.2024 con assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima di detta udienza per il deposito di note conclusive esclusivamente in ordine alla questione legata alla differenza tra omologazione e approvazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
1 Tuttavia, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Il filtro di cui alla normativa richiamata dall'appellato attiene al rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello e la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di ribadire, anche di recente a Sezioni Unite, come “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 13/12/2022, n. 36481; conf. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199).
L'atto di appello del Cito, dunque, sulla scorta delle accennate direttive che devono guidare il
Giudice, risulta impostato nel modo corretto posto che sono presenti tutte le doglianze sopra menzionate.
Del resto, l'appellato, nel proprio atto di costituzione, ha compiutamente svolto le relative difese. Pt_ Nel merito, con il primo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Giudice ritenuto indubbio il corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione, sebbene il Comune opposto non avesse fornito prova dell'avvenuta omologazione di detta apparecchiatura elettronica.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, chiamata a dirimere la controversa parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchiato, ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di
2 esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Orbene, tanto chiarito in diritto, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal di risulta essere CP_1 CP_1
stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del 19.01.2016, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione.
Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale, pertanto, deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione sentenza n. 5429/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n. V007099 elevato dalla
Polizia Locale di;
CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 8.01.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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