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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3566/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RAC 3566/2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Cugia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente Contro
( CP_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A) accertare l'apertura della successione legittima del de cuius Sig.
, nonché l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte Persona_1 dell'erede legittimo (nella sua qualità di figlio e unico erede) Sig. CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. residente in
[...] C.F._2
Via Guglielmo Marconi n° 15 G, Sinnai (CA), con contestuale accertamento dell'acquisto della proprietà, da parte del Sig. e nella misura CP_1 di legge, degli immobili intestati a;
Persona_1
B) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Cagliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da sua responsabilità; C) con vittoria di spese, compensi ed accessori del giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies, c.p.c., ritualmente notificato ai sensi di legge, ha esposto: Parte_1
- l'esponente è creditore di in virtù della sentenza n° Persona_1
1755/2016, emessa dall'intestato Tribunale il 3 giugno 2016, nonché della sentenza n° 1096/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, passata in giudicato;
- in forza del primo dei due titoli di cui sopra è stato notificato a Per_1 un atto di precetto per l'importo di € 203.904,54, oltre spese ed
[...] occorrende;
- successivamente, l'esponente ha azionato in qualità di creditore il titolo de quo agendo esecutivamente nei confronti di ed incardinando Persona_1 la procedura distinta al n. R. Es. Imm. 293-2017 di questo Tribunale;
- in relazione alle ulteriori somme liquidate in suo favore con sentenza della Corte d'appello è stata invece data esecuzione attraverso il deposito di distinto atto di intervento;
- nelle more, segnatamente in data 2 gennaio 2021, è avvenuto il decesso di;
Persona_1 - nell'ambito della stessa procedura esecutiva R. Es. Imm. 293-2017 è stata promossa da e un'azione di opposizione, Parte_2 Controparte_2 contraddistinta come sub procedimento n. 293-1/2017;
- nello specifico, e avevano sostenuto di aver Pt_2 Controparte_2 usucapito il fabbricato sito in Maracalagonis, distinto al subalterno 12, facente parte del più ampio compendio oggetto di pignoramento;
- nel sub procedimento n. 293-1/2017 si è ritualmente costituito – in data 28 settembre 2022 - odierno convenuto, il quale ha dichiarato CP_1 di essere l'unico erede del defunto genitore e ha, altresì, preso Persona_1 espressamente posizione in ordine all'avversa domanda di usucapione, opponendosi alla stessa e chiedendone il rigetto;
- tale contegno processuale denota la univoca volontà dell'odierno convenuto di accettare tacitamente l'eredità relitta dal de cuius ed originario debitore;
Persona_1
- in quel giudizio lo stesso ha infatti dichiarato di essere CP_1 l'unico erede di e ha prodotto, in allegato alla propria comparsa Persona_1 di costituzione, l'atto di rinuncia all'eredità (datato 11 gennaio 2022) da parte di tutti gli altri chiamati;
- pertanto, ha posto in essere un atto incompatibile con la CP_1 volontà di rinunciare alla eredità, dimostrando, al contrario, la chiara intenzione di accettare l'eredità stessa contrastando l'usucapione vantata dagli opponenti tramite azione diretta a sottrarre un cespite dalla massa relitta;
- in seguito al decesso di il Giudice dell'esecuzione ha Persona_1 disposto che il pignoramento dei beni immobili, precedentemente eseguito per il cinquanta per cento della proprietà, fosse invece eseguito per l'intera della proprietà;
- difatti, i beni oggetto di pignoramento erano stati ab origine acquistati dal debitore in regime di comunione dei beni con la propria coniuge (e superstite) madre dell'odierno convenuto;
Persona_2
- ha dunque iscritto a ruolo un'altra e distinta procedura Parte_1 esecutiva immobiliare distinta al n. r. es. imm. n° 22-2024 di questo
Tribunale;
- nel corso di tale procedura il Giudice dell'esecuzione ha rilevato l'insussistenza della continuità delle trascrizioni poiché non è stata trascritta l'accettazione dell'eredità paterna da parte dell'esecutato CP_1
- è dunque necessario instaurare un autonomo giudizio volto ad accertare la qualità di erede, in capo all'odierno convenuto CP_1 dell'originario debitore . Persona_1
1.1. In ragione di quanto sopra esposto, ha rassegnato Parte_1 le conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
2. Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Persona_1 in giudizio.
3. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione.
*** 4. La domanda proposta nell'interesse della ricorrente è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di fatto e di diritto meglio di seguito specificate.
4.1. Sul piano sistematico, l'art. 476, c.c., dettato in materia di accettazione tacita dell'eredità, prevede che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. In forza di consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono considerati rilevanti quegli atti che esulano dall'ambito degli atti a carattere prevalentemente conservativo e di semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (esperibili, infatti, anche dal semplice chiamato all'eredità) per tradursi in una vera e propria richiesta di tutela dei diritti derivanti dalla apertura della successione, quali ad esempio le azioni petitorie di rilascio e recuperatorie fondate – diversamente da quelle possessorie - sul previo riconoscimento del diritto reale sul bene (Cass. 8529/2013; Cass. 1994/2013;
Cass. 6070/2012; Cass. 6574/2005). In tutte le ipotesi considerate è comunque necessario che l'atto di accettazione tacita sia personalmente riconducibile allo stesso soggetto interessato, quale manifestazione di volontà esternata con comportamenti concludenti al medesimo imputabili. L'accettazione tacita di eredità invero – pur a volerne escludere il carattere negoziale da taluni affermato - è comunque un atto giuridico subiettivamente riferibile alla parte nei cui confronti si intenda invocarne gli effetti tipici normativamente fissati (in tal senso la giurisprudenza allorquando è stato affermato che “L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare” Cass. 229777/2013). Ancora, sempre sul profilo giurisprudenziale, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2018, n. 14499).
4.2. Tanto premesso e per quanto rileva nel presente giudizio, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata già trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente:
- se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, onde poter appunto ripristinare la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, c.c;
- se, invece, il chiamato all'eredità ha posto in essere uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma che non sia tuttavia trascrivibile nelle forme di legge (perché non risultante da sentenza o altro provvedimento giudiziale, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata)
- ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia avvenuto ex lege, come ad esempio, previsto dagli artt. 485 e 527 c.c., la possibilità di coltivare utilmente la intrapresa procedura esecutiva relativamente al bene pignorato ai danni del chiamato presuppone necessariamente che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza o altro equipollente provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione.
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento e la conseguente declaratoria dell'acquisto della qualità di erede di Persona_1 in capo a in virtù di accettazione tacita. CP_1
5.1. Dalla documentazione versata in atti, risulta che ha CP_1 acquistato la qualità di erede del defunto genitore, in quanto, resistendo nel procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione promosso da Pt_2
e ha speso la propria qualità di erede del congiunto,
[...] Controparte_2 così tenendo una condotta che, incontrovertibilmente, presuppone la volontà di accettare la relativa eredità.
5.2. A fronte delle norme e dei principi ermeneutici sopra meglio richiamati, la costituzione in giudizio, sul dichiarato presupposto dell'acquisto della qualità di erede e della inerenza del bene rivendicato alla massa relitta dal de cuius, integra un atto che certamente eccede i limiti delle azioni meramente conservative di cui all'art. 460 c.c. e, incontrovertibilmente, presuppone la volontà di perfezionare l'accettazione dell'eredità.
5.3. Non v'è dubbio, pertanto, che abbia compiuto un atto CP_1 che ha comportato l'accettazione tacita dell'eredità del padre Persona_1 Occorre soltanto precisare, in merito all'atto di rinuncia all'eredità di formalizzata in data 11 gennaio 2022 dagli altri chiamati, che Persona_1
è intervenuto in tale atto unicamente in veste di amministratore CP_1 di sostegno di altro chiamato, nonché di genitore della propria figlia minore. Tale circostanza, oltre che emergere dall'atto di rinuncia, è stata ribadita anche dal resistente nella comparsa di risposta depositata nel suo interesse in data 28 settembre 2022, ove si legge: “il signor odierno CP_1 convenuto, è l'unico eredi del signor in quanto tuttu gli altri Persona_1 eredi hanno fatto rinuncia all'eredità; pertanto, lo stesso è l'unico erede del debitore esecutato.
Infatti a seguito del decesso del debitore esecutato gli eredi legittimi e precisamente la signora nata a [...] il [...], Persona_2 il signor non in proprio ma in qualità di genitore del di Controparte_3 lui figlio minore nato a [...] il [...], la signora Persona_3
, nata a [...] il [...], la signora CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], la signora non in proprio
[...] CP_6 ma in qualità di genitore della figlia minore , nata a [...]_4 il 04.05.2017 e il signor , non in proprio ma esclusivamente in CP_1 qualità di amministratore di sostegno in nome e per conto di CP_7 nata a [...] il [...] hanno presentato rinuncia espressa all'eredità in data 11.01.2022 nanti il Tribunale Civile di Cagliari, RG 6540/2021, cronologico n. 11/2022”.
5.4. Sussistono quindi i presupposti previsti dall'art. 476 c.c. per ritenere perfezionata l'accettazione tacita dell'eredità relitta dal de cuius.
6. Passando al regolamento delle spese di lite, nonostante la mancata costituzione in giudizio da parte del resistente, le stesse devono nondimeno essere poste a carico di quest'ultimo, se non in forza del principio di soccombenza, certamente alla stregua del principio di causalità, essendosi la odierna iniziativa processuale resa per parte ricorrente necessaria in dipendenza – per un verso - del mancato spontaneo adempimento da parte del convenuto dei titoli esecutivi forzosamente azionati e, sotto altro profilo, della oggettiva impossibilità di portare a compimento la procedura esecutiva senza il previo ripristino della necessaria continuità delle trascrizioni. PER QUESTI M OTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA che è erede di per averne CP_1 Persona_1 tacitamente accettato l'eredità; CONDANNA a rifondere al ricorrente le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500.00 euro
(valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi al netto della fase istruttoria), oltre spese generali, accessori e spese vive.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 21 marzo 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RAC 3566/2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Cugia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Arrica, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente Contro
( CP_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, A) accertare l'apertura della successione legittima del de cuius Sig.
, nonché l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte Persona_1 dell'erede legittimo (nella sua qualità di figlio e unico erede) Sig. CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. residente in
[...] C.F._2
Via Guglielmo Marconi n° 15 G, Sinnai (CA), con contestuale accertamento dell'acquisto della proprietà, da parte del Sig. e nella misura CP_1 di legge, degli immobili intestati a;
Persona_1
B) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Cagliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da sua responsabilità; C) con vittoria di spese, compensi ed accessori del giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies, c.p.c., ritualmente notificato ai sensi di legge, ha esposto: Parte_1
- l'esponente è creditore di in virtù della sentenza n° Persona_1
1755/2016, emessa dall'intestato Tribunale il 3 giugno 2016, nonché della sentenza n° 1096/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, passata in giudicato;
- in forza del primo dei due titoli di cui sopra è stato notificato a Per_1 un atto di precetto per l'importo di € 203.904,54, oltre spese ed
[...] occorrende;
- successivamente, l'esponente ha azionato in qualità di creditore il titolo de quo agendo esecutivamente nei confronti di ed incardinando Persona_1 la procedura distinta al n. R. Es. Imm. 293-2017 di questo Tribunale;
- in relazione alle ulteriori somme liquidate in suo favore con sentenza della Corte d'appello è stata invece data esecuzione attraverso il deposito di distinto atto di intervento;
- nelle more, segnatamente in data 2 gennaio 2021, è avvenuto il decesso di;
Persona_1 - nell'ambito della stessa procedura esecutiva R. Es. Imm. 293-2017 è stata promossa da e un'azione di opposizione, Parte_2 Controparte_2 contraddistinta come sub procedimento n. 293-1/2017;
- nello specifico, e avevano sostenuto di aver Pt_2 Controparte_2 usucapito il fabbricato sito in Maracalagonis, distinto al subalterno 12, facente parte del più ampio compendio oggetto di pignoramento;
- nel sub procedimento n. 293-1/2017 si è ritualmente costituito – in data 28 settembre 2022 - odierno convenuto, il quale ha dichiarato CP_1 di essere l'unico erede del defunto genitore e ha, altresì, preso Persona_1 espressamente posizione in ordine all'avversa domanda di usucapione, opponendosi alla stessa e chiedendone il rigetto;
- tale contegno processuale denota la univoca volontà dell'odierno convenuto di accettare tacitamente l'eredità relitta dal de cuius ed originario debitore;
Persona_1
- in quel giudizio lo stesso ha infatti dichiarato di essere CP_1 l'unico erede di e ha prodotto, in allegato alla propria comparsa Persona_1 di costituzione, l'atto di rinuncia all'eredità (datato 11 gennaio 2022) da parte di tutti gli altri chiamati;
- pertanto, ha posto in essere un atto incompatibile con la CP_1 volontà di rinunciare alla eredità, dimostrando, al contrario, la chiara intenzione di accettare l'eredità stessa contrastando l'usucapione vantata dagli opponenti tramite azione diretta a sottrarre un cespite dalla massa relitta;
- in seguito al decesso di il Giudice dell'esecuzione ha Persona_1 disposto che il pignoramento dei beni immobili, precedentemente eseguito per il cinquanta per cento della proprietà, fosse invece eseguito per l'intera della proprietà;
- difatti, i beni oggetto di pignoramento erano stati ab origine acquistati dal debitore in regime di comunione dei beni con la propria coniuge (e superstite) madre dell'odierno convenuto;
Persona_2
- ha dunque iscritto a ruolo un'altra e distinta procedura Parte_1 esecutiva immobiliare distinta al n. r. es. imm. n° 22-2024 di questo
Tribunale;
- nel corso di tale procedura il Giudice dell'esecuzione ha rilevato l'insussistenza della continuità delle trascrizioni poiché non è stata trascritta l'accettazione dell'eredità paterna da parte dell'esecutato CP_1
- è dunque necessario instaurare un autonomo giudizio volto ad accertare la qualità di erede, in capo all'odierno convenuto CP_1 dell'originario debitore . Persona_1
1.1. In ragione di quanto sopra esposto, ha rassegnato Parte_1 le conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
2. Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Persona_1 in giudizio.
3. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione.
*** 4. La domanda proposta nell'interesse della ricorrente è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di fatto e di diritto meglio di seguito specificate.
4.1. Sul piano sistematico, l'art. 476, c.c., dettato in materia di accettazione tacita dell'eredità, prevede che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. In forza di consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono considerati rilevanti quegli atti che esulano dall'ambito degli atti a carattere prevalentemente conservativo e di semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (esperibili, infatti, anche dal semplice chiamato all'eredità) per tradursi in una vera e propria richiesta di tutela dei diritti derivanti dalla apertura della successione, quali ad esempio le azioni petitorie di rilascio e recuperatorie fondate – diversamente da quelle possessorie - sul previo riconoscimento del diritto reale sul bene (Cass. 8529/2013; Cass. 1994/2013;
Cass. 6070/2012; Cass. 6574/2005). In tutte le ipotesi considerate è comunque necessario che l'atto di accettazione tacita sia personalmente riconducibile allo stesso soggetto interessato, quale manifestazione di volontà esternata con comportamenti concludenti al medesimo imputabili. L'accettazione tacita di eredità invero – pur a volerne escludere il carattere negoziale da taluni affermato - è comunque un atto giuridico subiettivamente riferibile alla parte nei cui confronti si intenda invocarne gli effetti tipici normativamente fissati (in tal senso la giurisprudenza allorquando è stato affermato che “L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare” Cass. 229777/2013). Ancora, sempre sul profilo giurisprudenziale, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2018, n. 14499).
4.2. Tanto premesso e per quanto rileva nel presente giudizio, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata già trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente:
- se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, onde poter appunto ripristinare la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, c.c;
- se, invece, il chiamato all'eredità ha posto in essere uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma che non sia tuttavia trascrivibile nelle forme di legge (perché non risultante da sentenza o altro provvedimento giudiziale, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata)
- ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia avvenuto ex lege, come ad esempio, previsto dagli artt. 485 e 527 c.c., la possibilità di coltivare utilmente la intrapresa procedura esecutiva relativamente al bene pignorato ai danni del chiamato presuppone necessariamente che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza o altro equipollente provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione.
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento e la conseguente declaratoria dell'acquisto della qualità di erede di Persona_1 in capo a in virtù di accettazione tacita. CP_1
5.1. Dalla documentazione versata in atti, risulta che ha CP_1 acquistato la qualità di erede del defunto genitore, in quanto, resistendo nel procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione promosso da Pt_2
e ha speso la propria qualità di erede del congiunto,
[...] Controparte_2 così tenendo una condotta che, incontrovertibilmente, presuppone la volontà di accettare la relativa eredità.
5.2. A fronte delle norme e dei principi ermeneutici sopra meglio richiamati, la costituzione in giudizio, sul dichiarato presupposto dell'acquisto della qualità di erede e della inerenza del bene rivendicato alla massa relitta dal de cuius, integra un atto che certamente eccede i limiti delle azioni meramente conservative di cui all'art. 460 c.c. e, incontrovertibilmente, presuppone la volontà di perfezionare l'accettazione dell'eredità.
5.3. Non v'è dubbio, pertanto, che abbia compiuto un atto CP_1 che ha comportato l'accettazione tacita dell'eredità del padre Persona_1 Occorre soltanto precisare, in merito all'atto di rinuncia all'eredità di formalizzata in data 11 gennaio 2022 dagli altri chiamati, che Persona_1
è intervenuto in tale atto unicamente in veste di amministratore CP_1 di sostegno di altro chiamato, nonché di genitore della propria figlia minore. Tale circostanza, oltre che emergere dall'atto di rinuncia, è stata ribadita anche dal resistente nella comparsa di risposta depositata nel suo interesse in data 28 settembre 2022, ove si legge: “il signor odierno CP_1 convenuto, è l'unico eredi del signor in quanto tuttu gli altri Persona_1 eredi hanno fatto rinuncia all'eredità; pertanto, lo stesso è l'unico erede del debitore esecutato.
Infatti a seguito del decesso del debitore esecutato gli eredi legittimi e precisamente la signora nata a [...] il [...], Persona_2 il signor non in proprio ma in qualità di genitore del di Controparte_3 lui figlio minore nato a [...] il [...], la signora Persona_3
, nata a [...] il [...], la signora CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], la signora non in proprio
[...] CP_6 ma in qualità di genitore della figlia minore , nata a [...]_4 il 04.05.2017 e il signor , non in proprio ma esclusivamente in CP_1 qualità di amministratore di sostegno in nome e per conto di CP_7 nata a [...] il [...] hanno presentato rinuncia espressa all'eredità in data 11.01.2022 nanti il Tribunale Civile di Cagliari, RG 6540/2021, cronologico n. 11/2022”.
5.4. Sussistono quindi i presupposti previsti dall'art. 476 c.c. per ritenere perfezionata l'accettazione tacita dell'eredità relitta dal de cuius.
6. Passando al regolamento delle spese di lite, nonostante la mancata costituzione in giudizio da parte del resistente, le stesse devono nondimeno essere poste a carico di quest'ultimo, se non in forza del principio di soccombenza, certamente alla stregua del principio di causalità, essendosi la odierna iniziativa processuale resa per parte ricorrente necessaria in dipendenza – per un verso - del mancato spontaneo adempimento da parte del convenuto dei titoli esecutivi forzosamente azionati e, sotto altro profilo, della oggettiva impossibilità di portare a compimento la procedura esecutiva senza il previo ripristino della necessaria continuità delle trascrizioni. PER QUESTI M OTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA che è erede di per averne CP_1 Persona_1 tacitamente accettato l'eredità; CONDANNA a rifondere al ricorrente le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500.00 euro
(valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi al netto della fase istruttoria), oltre spese generali, accessori e spese vive.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 21 marzo 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia