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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 5158/2021
Verbale di udienza
Oggi 19 febbraio 2025 alle ore 8.58, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso il 10 ottobre 2024, sono comparsi: per gli opponenti e l'avv. Carlo Covini, anche in Parte_1 Controparte_1 sostituzione dell'avv. Giuseppe Bortone;
per la terza intervenuta l'avv. Elisabetta Cadamuro, in sostituzione CP_2 dell'avv. Davide Sarina.
Per la convenuta-opposta nessuno compare. Controparte_3
Il giudice dà atto che il decreto del 10 ottobre 2024 è stato comunicato anche al difensore di in data 11 ottobre 2024. Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'avv. Covini contesta quanto dedotto da controparte, si richiama al contenuto del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché alla nota di trattazione scritta del 16 maggio 2023, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti.
L'avv. Cadamuro si riporta a tutti gli atti, ivi compresi quelli della cedente
[...]
, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. CP_3
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17.50, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatesi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5158/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della società P.IVA e C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bortone e dall'avv. Carlo P.IVA_1
Covini, con domicilio eletto in San Bonifacio (VR), Piazza della Costituzione, n. 12, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attori opponenti - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Salmaso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Frau in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 50, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta opposta -
e con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sarina, dall'avv. Giulia Galati e dall'avv. Andrea Siena, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Frau in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 50, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
-terza intervenuta-
OGGETTO: Contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del 02/04/2021 depositato da il Tribunale di Treviso Controparte_3
con decreto n. 986/2021, emesso il 20/04/2021 e pubblicato il 23/04/2021, ha ingiunto alla società in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
2 nonché a di pagare immediatamente, in solido tra loro, “la somma di Parte_1 euro 34.560,11, con interessi come da domanda e alle spese del procedimento” liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale ed in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria, la ricorrente ha sostenuto che:
- in data 09/11/2016 Cassa di Risparmio del Veneto Spa aveva stipulato con CP_1
il contratto di finanziamento chirografario n. 0I37054882529 per l'importo di
[...]
euro 300.000,00 (doc. n. 4 fascicolo monitorio);
- a garanzia del capitale finanziato e degli accessori aveva rilasciato Parte_1
fideiussione specifica a favore della predetta società (doc. n. 5 fascicolo monitorio);
- il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui sopra è stato, altresì, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996;
- successivamente con atto di fusione per incorporazione del 10/07/2018,
[...]
aveva incorporato Cassa di Risparmio del Veneto Spa ad essa CP_3
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri (doc. n. 6 fascicolo monitorio);
- atteso il mancato pagamento delle rate nei termini pattuiti, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. datata 18/01/2021 diretta a e a , Controparte_1 Parte_1
aveva intimato il pagamento della somma di euro 193.594,70 entro il Controparte_3
termine di dieci giorni (doc. n. 7 e n. 8 fascicolo monitorio);
- tali diffide non avevano, tuttavia, sortito alcun effetto;
-nelle more, in data 09/03/ 2021, è intervenuto il pagamento da parte del CP_4
per euro 160.677,00 per cui ha provveduto a ridurre
[...] Controparte_3
l'esposizione debitoria chiedendo l'emissione dell'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 34.560,11 (doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 986/2021, notificato il 22/06/2021, la società
e hanno proposto opposizione con atto di citazione Controparte_1 Parte_1
notificato in data 31/07/2021 eccependo: 1) la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Controparte_1 con la sottoscrizione del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 4, comma 4, del D.M. 23/09/2005; 2) la violazione dell'art. 113 della L. 77/2020 per non avere la banca provveduto alla rinegoziazione del debito.
3 Gli opponenti hanno chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, di “annullare il decreto ingiuntivo opposto” e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Con comparsa di risposta del 06/12/2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria vertendo la presente controversia in materia di contrati bancari nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 986/2021; in via subordinata, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 34.560,11, oltre i successivi interessi dal dovuto al saldo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/12/2021, il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non sussistendo i “gravi motivi ex art. 649 c.p.c.” ed ha assegnato termine di
15 giorni per instaurare la procedura di mediazione.
Il tentativo di mediazione ha avuto, tuttavia, esito negativo come risulta dal verbale, in atti, relativo al primo incontro tenutosi in data 03/02/2022.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata assegnata a questo giudice.
Con comparsa di costituzione datata 09/03/2023 è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. sostenendo che, in forza di un contratto di CP_2
cessione di crediti concluso in data 29/04/2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e
7.1 della L. 130/1999, le aveva ceduto pro- soluto “un portafoglio Controparte_3 di crediti” tra i quali era stato ricompreso anche il credito facente originariamente capo alla cedente nei confronti degli odierni opponenti.
La terza intervenuta ha fatto proprie tutte le istanze, difese ed argomentazioni svolte dalla cedente, reiterando le conclusioni da quest'ultima rassegnate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
E' stata, quindi, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex
4 art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15/10/2024 poi differita per esigenze di ruolo all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Sulla titolarità del credito
ha dedotto di aver acquisito la titolarità del diritto di credito di cui al CP_2
decreto ingiuntivo opposto in forza di un contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, avente ad oggetto un portafoglio di crediti di e ciò con “efficacia giuridica da decorrere dal Controparte_3
19/04/2022”.
Per dimostrare la titolarità del credito nei confronti degli odierni opponenti, la società
ha prodotto l'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del CP_2
22/04/2022, il quale elenca una serie di requisiti sula base dei quali identificare i crediti ceduti, criteri cha paiono sussistere nel caso di specie, in particolare detto avviso fa riferimento ai crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia “sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 …” (all. D fascicolo intervenuta).
Nella fattispecie trattasi di credito derivante da un contratto di finanziamento sottoscritto in data 09/11/2016 per cui lo stesso deve ritersi compreso nella suddetta cessione (doc. n. 4 fascicolo opposta).
In ogni caso, si evidenzia che l'avvenuta cessione del credito a si desume CP_2 dal comportamento della stessa cedente la quale, dopo l'intervento della cessionaria, non ha contestato la titolarità del credito in capo a , anzi si è completamente CP_2
disinteressata del presente giudizio non avendo svolto alcuna ulteriore attività difensiva.
In ogni caso, , e tale circostanza è dirimente, era l'unico soggetto Controparte_3 interessato a far valere l'inesistenza della cessione;
a tal proposito, si evidenzia che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la prova della cessione può essere desunta anche da elementi indiziari (Cass. n. 10200/2021).
2) Sulla nullità della fideiussione per violazione del D.M. 23/09/2005
La difesa di parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione del 09/11/2016 prestata da a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Parte_1 CP_1
con la sottoscrizione del contratto di finanziamento chirografario n.
[...]
0I37054882529 in quanto “Il Decreto Ministeriale del 23/9/2005 che regola le modalità Contr di corresponsione della garanzia da parte di ha chiarito infatti all'art.
4.4 che
5 sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria. Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere di conseguenza acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può superare la quota di finanziamento non coperto da garanzia del fondo”.
Tale assunto non può essere condiviso.
La normativa richiamata da parte opponente, ossia l'art.
4.4 del D.M. 23/09/2005, prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanze reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali ….”
Per costante e pacifica giurisprudenza, il dettato letterale della norma stabilisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali, evidenziando altresì la natura tipica e non estendibile per analogia delle preclusioni ivi previste (Tribunale Pavia sentenza n. 1124 dell'11/07/2024; Corte Appello Milano sentenza n. 3083 del 04/10/2022; Corte Appello
Milano sentenza 22/07/2020; Tribunale Trani sentenza 05/12/2017).
Infatti, “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/1983).
A conferma della portata della disposizione e dell'impossibilità di darne una interpretazione estensiva, si pone d'altronde l'art. 8 bis, comma 3, Legge n. 33/2015 (di conversione del D.L. n. 3/2015) che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo dii garanzia “nei confronti del beneficiario e dei terzi prestatori di garanzie” prevedendo dunque espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
In ogni caso, si rileva che nello specifico la garanzia personale non è stata prestata da un ente assicurativo o bancario, ma da persona fisica.
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza che la normativa richiamata da parte opponente sia del tutto irrilevante atteso che non vige alcuna preclusione nel garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale, con la
6 sottoscrizione di un contratto di finanziamento garantito da , con Controparte_4
il rilascio di fideiussione personale, non prestata da un ente assicurativo o bancario ma da persona fisica.
3) Sulla richiesta di rinegoziazione del debito
Gli opponenti sostengono di aver inviato “una missiva al direttore dott. , a Pt_2
seguito di un incontro con il medesimo, chiedendo in relazione alla legge 77/2020 art.
113 una rinegoziazione del debito ed un nuovo piano di rientro, avendo la società pagato il 60% del debito reale, con residuo di euro 147.000,00 circa”.
Secondo la difesa di parte opponente, tale comunicazione sarebbe rimasta priva di ogni riscontro da parte della filiale interessata.
Anche tale eccezione non merita accoglimento.
Dall'esame della stessa documentazione prodotta dagli odierni opponenti, risulta che la banca, in risposta alla richiesta formulata sia in proprio da che dall'avv. Parte_1
Bertone, legale della società abbia, in un primo momento – in data Controparte_1
07/08/2020 – richiesto copia del mandato conferito all'avvocato da parte del cliente- correntista e successivamente, in data 17/09/2020, abbia evidenziato che “al fine di valutare la vostra proposta di rimodulazione del finanziamento con la garanzia MCC L.
662/96 con rate scadute” fosse necessario ricevere al più presto la documentazione reddituale e fiscale per poter istruire tale pratica (doc. n. 6 fascicolo opponente).
A fronte di tale richiesta, necessaria proprio per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la rimodulazione del finanziamento, non è seguita alcuna risposta da parte degli attori-opponenti impedendo così alla banca di procedere con l'istruttoria della pratica.
Anche se quanto sopra esposto è di per sé sufficiente per rigettare l'eccezione svolta da parte opponente, si rileva altresì l'inconferenza della disposizione normativa invocata dagli odierni opponenti.
Il richiamato art. 113 della Legge 77/2020, rubricato “Rinegoziazione mutui enti locali.
Semplificazione procedure di adesione”, legge che ha approvato la conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34/2020, riguarda, appunto, gli enti locali e non società private quale è la società Controparte_1
Ciò conferma ulteriormente l'infondatezza della doglianza sollevata dagli opponenti.
4) Sulla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi
7 Parte opponente, quale ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno genericamente ed Controparte_3 aprioristicamente determinato nella somma di “euro 35.450,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia”.
Tale richiesta non merita accoglimento.
Invero, l'infondatezza delle eccezioni mosse dagli opponenti comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento danni dagli stessi formulata con l'atto di opposizione.
In ogni caso, si deve evidenziare l'assoluta genericità della lamentata doglianza;
la richiesta di risarcimento del danno pone a carico della parte che pretenda di essere risarcita l'onere di provare l'esistenza del danno sofferto, la colpevolezza del soggetto agente e la prova del nesso causale tra detta condotta e il danno patito. L'esistenza del pregiudizio, pertanto, non può essere genericamente allegata dovendo essere provata nelle sue componenti mediante la valutazione degli elementi di fatto. Il pregiudizio di cui parte opponente chiede il risarcimento deve essere, quindi, provato nella sua entità ed attraverso concreti elementi, considerato altresì il principio del nesso di causalità tra la condotta di un determinato soggetto ed il danno sofferto.
L'esistenza del danno non può essere desunta automaticamente secondo il principio del danno in re ipsa, dovendo invece essere dimostrato lo specifico pregiudizio subito
(Cass. n. 11732/2024; Cass. 6589/2023; Cass. 13264/2020).
La domanda di parte opponente va, pertanto, rigettata sia perché non è stato fornito alcun elemento di prova a sostegno del danno sofferto né del nesso causale esistente tra l'asserita segnalazione alla Centrale Rischi e il lamentato pregiudizio sia perché non si tratta di fattispecie di danno in re ipsa.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna, quindi, di parte opponente al pagamento delle spese processuali a favore della terza intervenuta CP_2
liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente prestata (comparsa di intervento e note conclusive).
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per la fase introduttiva e per quella decisionale.
Non si ritiene, invece, di liquidare alcun compenso in favore di Controparte_3
8 atteso che la stessa, dopo l'intervento di non ha più coltivato il CP_2 presente giudizio dimostrando così di non essere più interessata all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società e, per l'effetto, conferma in ogni sua Controparte_1
parte il decreto ingiuntivo n. 986/2021 emesso dal Tribunale di Treviso;
2) condanna e la società in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_6
rifusione in favore di delle spese processuali che si liquidano CP_2 nell'importo di euro 4.109,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Treviso, 19/02/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
9
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 5158/2021
Verbale di udienza
Oggi 19 febbraio 2025 alle ore 8.58, avanti alla dott.ssa Sonia Andreatta, a seguito del decreto emesso il 10 ottobre 2024, sono comparsi: per gli opponenti e l'avv. Carlo Covini, anche in Parte_1 Controparte_1 sostituzione dell'avv. Giuseppe Bortone;
per la terza intervenuta l'avv. Elisabetta Cadamuro, in sostituzione CP_2 dell'avv. Davide Sarina.
Per la convenuta-opposta nessuno compare. Controparte_3
Il giudice dà atto che il decreto del 10 ottobre 2024 è stato comunicato anche al difensore di in data 11 ottobre 2024. Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'avv. Covini contesta quanto dedotto da controparte, si richiama al contenuto del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché alla nota di trattazione scritta del 16 maggio 2023, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti.
L'avv. Cadamuro si riporta a tutti gli atti, ivi compresi quelli della cedente
[...]
, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. CP_3
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17.50, in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatesi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 5158/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della società P.IVA e C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bortone e dall'avv. Carlo P.IVA_1
Covini, con domicilio eletto in San Bonifacio (VR), Piazza della Costituzione, n. 12, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attori opponenti - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Salmaso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Frau in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 50, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta opposta -
e con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sarina, dall'avv. Giulia Galati e dall'avv. Andrea Siena, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Frau in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 50, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
-terza intervenuta-
OGGETTO: Contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del 02/04/2021 depositato da il Tribunale di Treviso Controparte_3
con decreto n. 986/2021, emesso il 20/04/2021 e pubblicato il 23/04/2021, ha ingiunto alla società in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
2 nonché a di pagare immediatamente, in solido tra loro, “la somma di Parte_1 euro 34.560,11, con interessi come da domanda e alle spese del procedimento” liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale ed in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria, la ricorrente ha sostenuto che:
- in data 09/11/2016 Cassa di Risparmio del Veneto Spa aveva stipulato con CP_1
il contratto di finanziamento chirografario n. 0I37054882529 per l'importo di
[...]
euro 300.000,00 (doc. n. 4 fascicolo monitorio);
- a garanzia del capitale finanziato e degli accessori aveva rilasciato Parte_1
fideiussione specifica a favore della predetta società (doc. n. 5 fascicolo monitorio);
- il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui sopra è stato, altresì, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996;
- successivamente con atto di fusione per incorporazione del 10/07/2018,
[...]
aveva incorporato Cassa di Risparmio del Veneto Spa ad essa CP_3
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri (doc. n. 6 fascicolo monitorio);
- atteso il mancato pagamento delle rate nei termini pattuiti, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. datata 18/01/2021 diretta a e a , Controparte_1 Parte_1
aveva intimato il pagamento della somma di euro 193.594,70 entro il Controparte_3
termine di dieci giorni (doc. n. 7 e n. 8 fascicolo monitorio);
- tali diffide non avevano, tuttavia, sortito alcun effetto;
-nelle more, in data 09/03/ 2021, è intervenuto il pagamento da parte del CP_4
per euro 160.677,00 per cui ha provveduto a ridurre
[...] Controparte_3
l'esposizione debitoria chiedendo l'emissione dell'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 34.560,11 (doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 986/2021, notificato il 22/06/2021, la società
e hanno proposto opposizione con atto di citazione Controparte_1 Parte_1
notificato in data 31/07/2021 eccependo: 1) la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Controparte_1 con la sottoscrizione del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 4, comma 4, del D.M. 23/09/2005; 2) la violazione dell'art. 113 della L. 77/2020 per non avere la banca provveduto alla rinegoziazione del debito.
3 Gli opponenti hanno chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, di “annullare il decreto ingiuntivo opposto” e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Con comparsa di risposta del 06/12/2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria vertendo la presente controversia in materia di contrati bancari nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 986/2021; in via subordinata, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 34.560,11, oltre i successivi interessi dal dovuto al saldo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/12/2021, il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non sussistendo i “gravi motivi ex art. 649 c.p.c.” ed ha assegnato termine di
15 giorni per instaurare la procedura di mediazione.
Il tentativo di mediazione ha avuto, tuttavia, esito negativo come risulta dal verbale, in atti, relativo al primo incontro tenutosi in data 03/02/2022.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata assegnata a questo giudice.
Con comparsa di costituzione datata 09/03/2023 è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. sostenendo che, in forza di un contratto di CP_2
cessione di crediti concluso in data 29/04/2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e
7.1 della L. 130/1999, le aveva ceduto pro- soluto “un portafoglio Controparte_3 di crediti” tra i quali era stato ricompreso anche il credito facente originariamente capo alla cedente nei confronti degli odierni opponenti.
La terza intervenuta ha fatto proprie tutte le istanze, difese ed argomentazioni svolte dalla cedente, reiterando le conclusioni da quest'ultima rassegnate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
E' stata, quindi, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex
4 art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15/10/2024 poi differita per esigenze di ruolo all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Sulla titolarità del credito
ha dedotto di aver acquisito la titolarità del diritto di credito di cui al CP_2
decreto ingiuntivo opposto in forza di un contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, avente ad oggetto un portafoglio di crediti di e ciò con “efficacia giuridica da decorrere dal Controparte_3
19/04/2022”.
Per dimostrare la titolarità del credito nei confronti degli odierni opponenti, la società
ha prodotto l'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del CP_2
22/04/2022, il quale elenca una serie di requisiti sula base dei quali identificare i crediti ceduti, criteri cha paiono sussistere nel caso di specie, in particolare detto avviso fa riferimento ai crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia “sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022 …” (all. D fascicolo intervenuta).
Nella fattispecie trattasi di credito derivante da un contratto di finanziamento sottoscritto in data 09/11/2016 per cui lo stesso deve ritersi compreso nella suddetta cessione (doc. n. 4 fascicolo opposta).
In ogni caso, si evidenzia che l'avvenuta cessione del credito a si desume CP_2 dal comportamento della stessa cedente la quale, dopo l'intervento della cessionaria, non ha contestato la titolarità del credito in capo a , anzi si è completamente CP_2
disinteressata del presente giudizio non avendo svolto alcuna ulteriore attività difensiva.
In ogni caso, , e tale circostanza è dirimente, era l'unico soggetto Controparte_3 interessato a far valere l'inesistenza della cessione;
a tal proposito, si evidenzia che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la prova della cessione può essere desunta anche da elementi indiziari (Cass. n. 10200/2021).
2) Sulla nullità della fideiussione per violazione del D.M. 23/09/2005
La difesa di parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione del 09/11/2016 prestata da a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Parte_1 CP_1
con la sottoscrizione del contratto di finanziamento chirografario n.
[...]
0I37054882529 in quanto “Il Decreto Ministeriale del 23/9/2005 che regola le modalità Contr di corresponsione della garanzia da parte di ha chiarito infatti all'art.
4.4 che
5 sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria. Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere di conseguenza acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può superare la quota di finanziamento non coperto da garanzia del fondo”.
Tale assunto non può essere condiviso.
La normativa richiamata da parte opponente, ossia l'art.
4.4 del D.M. 23/09/2005, prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanze reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali ….”
Per costante e pacifica giurisprudenza, il dettato letterale della norma stabilisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali, evidenziando altresì la natura tipica e non estendibile per analogia delle preclusioni ivi previste (Tribunale Pavia sentenza n. 1124 dell'11/07/2024; Corte Appello Milano sentenza n. 3083 del 04/10/2022; Corte Appello
Milano sentenza 22/07/2020; Tribunale Trani sentenza 05/12/2017).
Infatti, “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/1983).
A conferma della portata della disposizione e dell'impossibilità di darne una interpretazione estensiva, si pone d'altronde l'art. 8 bis, comma 3, Legge n. 33/2015 (di conversione del D.L. n. 3/2015) che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo dii garanzia “nei confronti del beneficiario e dei terzi prestatori di garanzie” prevedendo dunque espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
In ogni caso, si rileva che nello specifico la garanzia personale non è stata prestata da un ente assicurativo o bancario, ma da persona fisica.
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza che la normativa richiamata da parte opponente sia del tutto irrilevante atteso che non vige alcuna preclusione nel garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale, con la
6 sottoscrizione di un contratto di finanziamento garantito da , con Controparte_4
il rilascio di fideiussione personale, non prestata da un ente assicurativo o bancario ma da persona fisica.
3) Sulla richiesta di rinegoziazione del debito
Gli opponenti sostengono di aver inviato “una missiva al direttore dott. , a Pt_2
seguito di un incontro con il medesimo, chiedendo in relazione alla legge 77/2020 art.
113 una rinegoziazione del debito ed un nuovo piano di rientro, avendo la società pagato il 60% del debito reale, con residuo di euro 147.000,00 circa”.
Secondo la difesa di parte opponente, tale comunicazione sarebbe rimasta priva di ogni riscontro da parte della filiale interessata.
Anche tale eccezione non merita accoglimento.
Dall'esame della stessa documentazione prodotta dagli odierni opponenti, risulta che la banca, in risposta alla richiesta formulata sia in proprio da che dall'avv. Parte_1
Bertone, legale della società abbia, in un primo momento – in data Controparte_1
07/08/2020 – richiesto copia del mandato conferito all'avvocato da parte del cliente- correntista e successivamente, in data 17/09/2020, abbia evidenziato che “al fine di valutare la vostra proposta di rimodulazione del finanziamento con la garanzia MCC L.
662/96 con rate scadute” fosse necessario ricevere al più presto la documentazione reddituale e fiscale per poter istruire tale pratica (doc. n. 6 fascicolo opponente).
A fronte di tale richiesta, necessaria proprio per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la rimodulazione del finanziamento, non è seguita alcuna risposta da parte degli attori-opponenti impedendo così alla banca di procedere con l'istruttoria della pratica.
Anche se quanto sopra esposto è di per sé sufficiente per rigettare l'eccezione svolta da parte opponente, si rileva altresì l'inconferenza della disposizione normativa invocata dagli odierni opponenti.
Il richiamato art. 113 della Legge 77/2020, rubricato “Rinegoziazione mutui enti locali.
Semplificazione procedure di adesione”, legge che ha approvato la conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34/2020, riguarda, appunto, gli enti locali e non società private quale è la società Controparte_1
Ciò conferma ulteriormente l'infondatezza della doglianza sollevata dagli opponenti.
4) Sulla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi
7 Parte opponente, quale ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno genericamente ed Controparte_3 aprioristicamente determinato nella somma di “euro 35.450,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia”.
Tale richiesta non merita accoglimento.
Invero, l'infondatezza delle eccezioni mosse dagli opponenti comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento danni dagli stessi formulata con l'atto di opposizione.
In ogni caso, si deve evidenziare l'assoluta genericità della lamentata doglianza;
la richiesta di risarcimento del danno pone a carico della parte che pretenda di essere risarcita l'onere di provare l'esistenza del danno sofferto, la colpevolezza del soggetto agente e la prova del nesso causale tra detta condotta e il danno patito. L'esistenza del pregiudizio, pertanto, non può essere genericamente allegata dovendo essere provata nelle sue componenti mediante la valutazione degli elementi di fatto. Il pregiudizio di cui parte opponente chiede il risarcimento deve essere, quindi, provato nella sua entità ed attraverso concreti elementi, considerato altresì il principio del nesso di causalità tra la condotta di un determinato soggetto ed il danno sofferto.
L'esistenza del danno non può essere desunta automaticamente secondo il principio del danno in re ipsa, dovendo invece essere dimostrato lo specifico pregiudizio subito
(Cass. n. 11732/2024; Cass. 6589/2023; Cass. 13264/2020).
La domanda di parte opponente va, pertanto, rigettata sia perché non è stato fornito alcun elemento di prova a sostegno del danno sofferto né del nesso causale esistente tra l'asserita segnalazione alla Centrale Rischi e il lamentato pregiudizio sia perché non si tratta di fattispecie di danno in re ipsa.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna, quindi, di parte opponente al pagamento delle spese processuali a favore della terza intervenuta CP_2
liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente prestata (comparsa di intervento e note conclusive).
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per la fase introduttiva e per quella decisionale.
Non si ritiene, invece, di liquidare alcun compenso in favore di Controparte_3
8 atteso che la stessa, dopo l'intervento di non ha più coltivato il CP_2 presente giudizio dimostrando così di non essere più interessata all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società e, per l'effetto, conferma in ogni sua Controparte_1
parte il decreto ingiuntivo n. 986/2021 emesso dal Tribunale di Treviso;
2) condanna e la società in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_6
rifusione in favore di delle spese processuali che si liquidano CP_2 nell'importo di euro 4.109,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Treviso, 19/02/2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
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