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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/08/2025 al n.
1520/2025 R.G., promossa con reclamo
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Chioggia (VE), Campo Marconi n. 17, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
UL ED ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà Santa
Caterina n. 29, Vicenza, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 11 dall'avv. Daniele Ganz ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Ferretto n. 55/A, Mestre, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
-reclamata-
E
in Controparte_2
persona del curatore dott. CP_3
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
nel merito,
1) per i fatti e le ragioni suesposti, revocare la dichiarazione di liquidazione
giudiziale della società C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante Signor Andrea Morelli, P.IVA_1
con sede legale in 30015 Chioggia (VE), Campo Marconi n. 17, pec
Email_1
2) condannare , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Marghera (VE), Via Alessandro Volta n.
38., al risarcimento dei danni in favore di in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., nella misura di Euro 15.000,00 (euro
pagina 2 di 11 quindicimila//00) ovvero in quella diversa determinata in via equitativo
dall'Ecc.ma Corte per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di
con colpa grave ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; Parte_1
3) porre a carico della predetta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese della Procedura di liquidazione giudiziale;
4) dichiarare la mala fede del Signor quale legale Parte_2
rappresentante di , C.F. , che ha conferito la Controparte_1 P.IVA_2
procura alle lite e condannare il medesimo in solido con Controparte_1
al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari
al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
giudizio
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
in via principale: che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché
infondato sia in fatto che in diritto con conferma della impugnata sentenza così
come siano respinte le altre domanda ex adverso formulate;
in via subordinata: che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata
della impresa reclamante.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Venezia, su istanza di con sentenza n. Controparte_1
133/25, pronunciata il 24.7.2025 nella contumacia della parte resistente,
pagina 3 di 11 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di
[...]
Parte_1
I primi giudici, dopo aver rilevato che dalla visura camerale risultavano consultabili bilanci sino al 2023, accertavano il superamento del limite di cui all'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti nei confronti dell'istante,
dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, e la condizione di insolvenza della società, desunta dall'esistenza delle predette esposizioni debitorie e dal mancato deposito del bilancio 2024.
1.2 ha proposto reclamo, evidenziando la condizione di Parte_1
grave malattia che affligge il suo legale rappresentante e che le ha impedito di compiere ogni difesa.
Nel merito, ha contestato sia il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII sia la condizione di insolvenza ed ha al riguardo prodotto i bilanci depositati, incluso quello relativo all'anno 2024, e l'istanza di rateizzazione, accolta, dei debiti tributari e di quelli nei confronti dell'INPS.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'apertura della procedura concorsuale.
Ha altresì chiesto la condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. di per CP_1
responsabilità aggravata che ha insistito per la dichiarazione giudiziale nonostante dai bilanci depositati e dall'istruttoria esperita fosse emerso il mancato superamento dei limiti dimensionali. Ha altresì chiesto - all'evidenza ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII - la condanna alle spese ed al doppio del contributo unificato in via solidale del legale rappresentante dell'ente mutualistico in quanto in mala fede.
pagina 4 di 11 1.3. Si è costituita sollecitando la reiezione del gravame e instando in CP_1
subordine per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della reclamante.
1.4. Non ci è costituita la curatela.
1.5 All'udienza odierna, dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale,
le parti costituite hanno insistito nelle conclusioni formulate con gli atti introduttivi. La reclamante si è opposta anche all'accoglimento della domanda subordinata di . CP_1
La Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1.1 I bilanci depositati nel giudizio di appello dimostrano che i requisiti dimensionali della reclamante sono ampiamente rientranti nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
Infatti, dall'esame del bilancio di esercizio al 31.12.2021 prodotto dalla reclamante sub doc. 3, emerge un attivo patrimoniale di Euro 8.360, un passivo pari ad Euro 8.234, mentre i ricavi sono pari ad Euro 12.794.
In base al bilancio di esercizio al 31.12.2022, prodotto sia nella versione pubblicata che in formato CEE rispettivamente sub docc. 4 e 4 bis , risulta un attivo di Euro 10.770,40, debiti per Euro 37.492,74 e ricavi per Euro 26.794,70.
Sempre sotto soglia risulta anche il bilancio al 31.12.2023 che evidenzia un attivo di Euro 6.692 e ricavi per Euro 10.940 (cfr. doc. 5 reclamante), mentre solo per errore non sono stati indicati i debiti che risultano pari ad Euro
40.761,22 , correttamente indicati nel bilancio di dettaglio allegato sub doc. 5
bis.
pagina 5 di 11 Infine, bilancio d'esercizio al 31.12.2024, da poco pubblicato, evidenzia sempre dati sotto soglia e, in particolare, un attivo di Euro 11.550, debiti per Euro
41.961,48 e nessun ricavo (cfr. doc. 6 reclamante).
Quanto sopra è confermato, quanto ai soli ricavi, anche dalle dichiarazioni IVA
relative agli anni 2022, 2023 e 2024 (prodotte dalla reclamante sub docc. 7 - 7
ter).
3.1.2. Irrilevante nel caso di specie è il mancato deposito del libro giornale e del libro degli inventari segnalato dall'ente reclamato. Invero, escluso che tali scritture abbiano valore di prova legale, la loro mancata produzione o tenuta può
costituire elemento di valutazione allorché, nonostante la documentazione prodotta in giudizio, permangano dubbi sulla possibilità di qualificare come minore l'impresa nei cui confronti è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale. Come detto sopra, questa non è la situazione che emerge dalla documentazione prodotta.
3.1.3. Peraltro, l'esiguo ammontare dei debiti tributari che risulta dalle certificazioni acquisite in primo grado conferma che l'impresa ha passività ben al di sotto della soglia di legge.
3.2 Quanto al requisito dell'insolvenza, rilevante per la decisione sulla subordinata domanda di , si prende atto che, secondo quanto CP_1
evidenziato nella comparsa di costituzione della reclamata, i debiti nei confronti di INPS, ADE e , pari ad Euro 36.487,50, si aggiungono (e quindi Parte_3
sono diversi) da quelli dichiarati nei bilanci depositati (pari, secondo l'ultimo bilancio depositato, ad Euro 43.136,00).
pagina 6 di 11 Trattasi di circostanza che non è stata contestata dalla reclamante, la quale ha,
però, documentato che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS sono stati oggetto di rateizzazione, sicché non sono immediatamente esigibili (risulta altresì che la reclamante avesse iniziato il pagamento delle rate concordate come da piano di rientro prodotto con l'atto di gravame). Va altresì
ricordato che il debito nei confronti della reclamata costituita è tutto sommato contenuto (esso è pari a soli Euro 7.768,79).
Vi è poi da dire che , una volta ottenuto il decreto ingiuntivo per il CP_1
mancato pagamento dei contributi, si è limitata alla notifica, in data 8.5.2015,
dell'atto di precetto, senza procedere ad esecuzione forzata.
Può allora concludersi che la situazione della società presenta di certo criticità,
che, però, non integrano il presupposto di legge, potendo al più valutarsi la sussistenza di una condizione di crisi, vale a dire lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. In buona sostanza, si può allo stato ritenere che le condizioni di difficoltà dell'impresa siano transitorie e che possano, sia pure in un arco temporale non breve,
risolversi.
La crisi, come noto, rileva ex art. 268, comma 1, CCII solo nel caso in cui sia il debitore a fare istanza di apertura della minore procedura concorsuale.
*****
4.1 Il reclamo è allora accolto, mentre è respinta la subordinata domanda di apertura di liquidazione controllata.
pagina 7 di 11 , quale parte soccombente, va condannata alle spese della fase di CP_1
reclamo, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori inferiori ai medi per le altre fasi, tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 4.500,00 per compenso ed Euro 147,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2.1 Va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. di CP_1
già per la mancanza di prova del danno.
4.2.2. La richiesta di condanna ai sensi del terzo comma della medesima disposizione del codice di rito va respinta in quanto nel giudizio di primo grado la reclamante non si era costituita e comunque per mancanza del presupposto soggettivo. Invero, in primo grado non erano disponibili tutti i bilanci della società e si trova comunque in una condizione di crisi che Parte_1
rendeva quanto meno opinabile la sua evoluzione in una condizione di insolvenza.
4.2.3. A maggior ragione deve escludersi la mala fede, ovvero la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, da parte di , CP_1
sicché va rigettata anche l'istanza ex art. 51, comma 15, CCII.
4.3. Quanto appena osservato non toglie che vi fossero elementi che avrebbero consentito, mediante un approfondimento istruttorio, di cogliere le effettive condizioni dell'impresa (il termine per il deposito del bilancio 2024 doveva ancora scadere al momento della presentazione del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado – avvenuta il 19.6.2025 – ed il ritardo nella pubblicazione di tale documento – avvenuta il 13.08.2025 - è stato tutto sommato contenuto).
pagina 8 di 11 Tali circostanze rilevano ai fini delle valutazioni di cui all'art. 147 D.P.R. n.
115/2002 che prevede: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono
a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica,
se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione
giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al
debitore”
L'apertura della liquidazione giudiziale è, pertanto, senz'altro imputabile ad
. Controparte_1
4.4 Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Attese le ridotte dimensioni dell'impresa, si reputa sufficiente l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di Liquidazione Giudiziale di ed Parte_1 CP_1
pagina 9 di 11 avverso la sentenza n. 133/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data CP_1
24.7.2025 e sulla subordinata domanda della reclamata costituita, rimasta assorbita in primo grado, accoglie il primo, rigetta la seconda e per l'effetto:
- revoca l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese della società reclamante, Controparte_1
che liquida in Euro 4.500,00 per compenso ed Euro 147,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone il deposito, da parte della reclamante, presso il Tribunale di Venezia,
fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53, comma 4, CCII, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale;
- accerta che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla reclamata
. Controparte_1
Venezia, 23 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 11 Così deciso in Venezia , il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 21/08/2025 al n.
1520/2025 R.G., promossa con reclamo
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Chioggia (VE), Campo Marconi n. 17, rappresentata e difesa in causa dall'avv.
UL ED ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà Santa
Caterina n. 29, Vicenza, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 11 dall'avv. Daniele Ganz ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Ferretto n. 55/A, Mestre, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
-reclamata-
E
in Controparte_2
persona del curatore dott. CP_3
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
nel merito,
1) per i fatti e le ragioni suesposti, revocare la dichiarazione di liquidazione
giudiziale della società C.F. e P. IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante Signor Andrea Morelli, P.IVA_1
con sede legale in 30015 Chioggia (VE), Campo Marconi n. 17, pec
Email_1
2) condannare , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Marghera (VE), Via Alessandro Volta n.
38., al risarcimento dei danni in favore di in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., nella misura di Euro 15.000,00 (euro
pagina 2 di 11 quindicimila//00) ovvero in quella diversa determinata in via equitativo
dall'Ecc.ma Corte per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di
con colpa grave ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; Parte_1
3) porre a carico della predetta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese della Procedura di liquidazione giudiziale;
4) dichiarare la mala fede del Signor quale legale Parte_2
rappresentante di , C.F. , che ha conferito la Controparte_1 P.IVA_2
procura alle lite e condannare il medesimo in solido con Controparte_1
al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari
al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
giudizio
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
in via principale: che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché
infondato sia in fatto che in diritto con conferma della impugnata sentenza così
come siano respinte le altre domanda ex adverso formulate;
in via subordinata: che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata
della impresa reclamante.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Venezia, su istanza di con sentenza n. Controparte_1
133/25, pronunciata il 24.7.2025 nella contumacia della parte resistente,
pagina 3 di 11 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di
[...]
Parte_1
I primi giudici, dopo aver rilevato che dalla visura camerale risultavano consultabili bilanci sino al 2023, accertavano il superamento del limite di cui all'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto dei debiti nei confronti dell'istante,
dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, e la condizione di insolvenza della società, desunta dall'esistenza delle predette esposizioni debitorie e dal mancato deposito del bilancio 2024.
1.2 ha proposto reclamo, evidenziando la condizione di Parte_1
grave malattia che affligge il suo legale rappresentante e che le ha impedito di compiere ogni difesa.
Nel merito, ha contestato sia il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII sia la condizione di insolvenza ed ha al riguardo prodotto i bilanci depositati, incluso quello relativo all'anno 2024, e l'istanza di rateizzazione, accolta, dei debiti tributari e di quelli nei confronti dell'INPS.
Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'apertura della procedura concorsuale.
Ha altresì chiesto la condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. di per CP_1
responsabilità aggravata che ha insistito per la dichiarazione giudiziale nonostante dai bilanci depositati e dall'istruttoria esperita fosse emerso il mancato superamento dei limiti dimensionali. Ha altresì chiesto - all'evidenza ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII - la condanna alle spese ed al doppio del contributo unificato in via solidale del legale rappresentante dell'ente mutualistico in quanto in mala fede.
pagina 4 di 11 1.3. Si è costituita sollecitando la reiezione del gravame e instando in CP_1
subordine per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della reclamante.
1.4. Non ci è costituita la curatela.
1.5 All'udienza odierna, dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale,
le parti costituite hanno insistito nelle conclusioni formulate con gli atti introduttivi. La reclamante si è opposta anche all'accoglimento della domanda subordinata di . CP_1
La Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1.1 I bilanci depositati nel giudizio di appello dimostrano che i requisiti dimensionali della reclamante sono ampiamente rientranti nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
Infatti, dall'esame del bilancio di esercizio al 31.12.2021 prodotto dalla reclamante sub doc. 3, emerge un attivo patrimoniale di Euro 8.360, un passivo pari ad Euro 8.234, mentre i ricavi sono pari ad Euro 12.794.
In base al bilancio di esercizio al 31.12.2022, prodotto sia nella versione pubblicata che in formato CEE rispettivamente sub docc. 4 e 4 bis , risulta un attivo di Euro 10.770,40, debiti per Euro 37.492,74 e ricavi per Euro 26.794,70.
Sempre sotto soglia risulta anche il bilancio al 31.12.2023 che evidenzia un attivo di Euro 6.692 e ricavi per Euro 10.940 (cfr. doc. 5 reclamante), mentre solo per errore non sono stati indicati i debiti che risultano pari ad Euro
40.761,22 , correttamente indicati nel bilancio di dettaglio allegato sub doc. 5
bis.
pagina 5 di 11 Infine, bilancio d'esercizio al 31.12.2024, da poco pubblicato, evidenzia sempre dati sotto soglia e, in particolare, un attivo di Euro 11.550, debiti per Euro
41.961,48 e nessun ricavo (cfr. doc. 6 reclamante).
Quanto sopra è confermato, quanto ai soli ricavi, anche dalle dichiarazioni IVA
relative agli anni 2022, 2023 e 2024 (prodotte dalla reclamante sub docc. 7 - 7
ter).
3.1.2. Irrilevante nel caso di specie è il mancato deposito del libro giornale e del libro degli inventari segnalato dall'ente reclamato. Invero, escluso che tali scritture abbiano valore di prova legale, la loro mancata produzione o tenuta può
costituire elemento di valutazione allorché, nonostante la documentazione prodotta in giudizio, permangano dubbi sulla possibilità di qualificare come minore l'impresa nei cui confronti è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale. Come detto sopra, questa non è la situazione che emerge dalla documentazione prodotta.
3.1.3. Peraltro, l'esiguo ammontare dei debiti tributari che risulta dalle certificazioni acquisite in primo grado conferma che l'impresa ha passività ben al di sotto della soglia di legge.
3.2 Quanto al requisito dell'insolvenza, rilevante per la decisione sulla subordinata domanda di , si prende atto che, secondo quanto CP_1
evidenziato nella comparsa di costituzione della reclamata, i debiti nei confronti di INPS, ADE e , pari ad Euro 36.487,50, si aggiungono (e quindi Parte_3
sono diversi) da quelli dichiarati nei bilanci depositati (pari, secondo l'ultimo bilancio depositato, ad Euro 43.136,00).
pagina 6 di 11 Trattasi di circostanza che non è stata contestata dalla reclamante, la quale ha,
però, documentato che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS sono stati oggetto di rateizzazione, sicché non sono immediatamente esigibili (risulta altresì che la reclamante avesse iniziato il pagamento delle rate concordate come da piano di rientro prodotto con l'atto di gravame). Va altresì
ricordato che il debito nei confronti della reclamata costituita è tutto sommato contenuto (esso è pari a soli Euro 7.768,79).
Vi è poi da dire che , una volta ottenuto il decreto ingiuntivo per il CP_1
mancato pagamento dei contributi, si è limitata alla notifica, in data 8.5.2015,
dell'atto di precetto, senza procedere ad esecuzione forzata.
Può allora concludersi che la situazione della società presenta di certo criticità,
che, però, non integrano il presupposto di legge, potendo al più valutarsi la sussistenza di una condizione di crisi, vale a dire lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. In buona sostanza, si può allo stato ritenere che le condizioni di difficoltà dell'impresa siano transitorie e che possano, sia pure in un arco temporale non breve,
risolversi.
La crisi, come noto, rileva ex art. 268, comma 1, CCII solo nel caso in cui sia il debitore a fare istanza di apertura della minore procedura concorsuale.
*****
4.1 Il reclamo è allora accolto, mentre è respinta la subordinata domanda di apertura di liquidazione controllata.
pagina 7 di 11 , quale parte soccombente, va condannata alle spese della fase di CP_1
reclamo, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori inferiori ai medi per le altre fasi, tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 4.500,00 per compenso ed Euro 147,00 per esborsi,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4.2.1 Va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. di CP_1
già per la mancanza di prova del danno.
4.2.2. La richiesta di condanna ai sensi del terzo comma della medesima disposizione del codice di rito va respinta in quanto nel giudizio di primo grado la reclamante non si era costituita e comunque per mancanza del presupposto soggettivo. Invero, in primo grado non erano disponibili tutti i bilanci della società e si trova comunque in una condizione di crisi che Parte_1
rendeva quanto meno opinabile la sua evoluzione in una condizione di insolvenza.
4.2.3. A maggior ragione deve escludersi la mala fede, ovvero la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese, da parte di , CP_1
sicché va rigettata anche l'istanza ex art. 51, comma 15, CCII.
4.3. Quanto appena osservato non toglie che vi fossero elementi che avrebbero consentito, mediante un approfondimento istruttorio, di cogliere le effettive condizioni dell'impresa (il termine per il deposito del bilancio 2024 doveva ancora scadere al momento della presentazione del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado – avvenuta il 19.6.2025 – ed il ritardo nella pubblicazione di tale documento – avvenuta il 13.08.2025 - è stato tutto sommato contenuto).
pagina 8 di 11 Tali circostanze rilevano ai fini delle valutazioni di cui all'art. 147 D.P.R. n.
115/2002 che prevede: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono
a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica,
se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione
giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al
debitore”
L'apertura della liquidazione giudiziale è, pertanto, senz'altro imputabile ad
. Controparte_1
4.4 Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Attese le ridotte dimensioni dell'impresa, si reputa sufficiente l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di Liquidazione Giudiziale di ed Parte_1 CP_1
pagina 9 di 11 avverso la sentenza n. 133/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data CP_1
24.7.2025 e sulla subordinata domanda della reclamata costituita, rimasta assorbita in primo grado, accoglie il primo, rigetta la seconda e per l'effetto:
- revoca l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese della società reclamante, Controparte_1
che liquida in Euro 4.500,00 per compenso ed Euro 147,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone il deposito, da parte della reclamante, presso il Tribunale di Venezia,
fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53, comma 4, CCII, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, con periodicità semestrale;
- accerta che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla reclamata
. Controparte_1
Venezia, 23 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 11 Così deciso in Venezia , il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
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