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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott.ssa AR OV, all'udienza del
18.11.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7194/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.to Francesco Giannini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to
QU UC in Santa Maria Capua Vetere alla Via P. Fratta n. 65, giusto mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano, come da procura alle liti in atti ed elett. dom. presso la sede in Caserta alla via Arena Loc.
San TT
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI – 000003664, notificata in data
13.09.2024, con la quale l' rettificava la sanzione amministrativa comminando la CP_1 sanzione di € 2.947,96, in relazione all'atto di accertamento n.
1 .2000.20/03/2017.0106261 con il quale l' aveva riscontrato l'omesso CP_1 CP_1 versamento delle ritenute previdenziali da parte della Parte_2
Deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 2548/2022, avente il medesimo oggetto.
Lamentava altresì l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. ROI - 000003664, con condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. ROI-00003664 a seguito del pagamento effettuato in data
12/03/2024.
L'intervenuto annullamento della ordinanza ingiunzione opposta determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
2 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
3 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, l' ha CP_1 dedotto di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta e ha documentato l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio in conseguenza del pagamento compiuto dalla parte opponente dell'ordinanza ingiunzione come rettificata nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 2548/2022.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie, va rilevato che la notifica dell'ordinanza ingiunzione in esame, compiuta in data 13.9.2024, è avvenuta successivamente al pagamento del 12.3.2024, sicché in ragione del principio di soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento della metà delle CP_1 spese di lite. La restante metà va compensata tra le parti tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata annullata dall' in autotutela ed in conseguenza del predetto CP_1 pagamento antecedentemente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio.
Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in € 900 per CP_1 compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
4 AR OV
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dott.ssa AR OV, all'udienza del
18.11.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7194/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.to Francesco Giannini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to
QU UC in Santa Maria Capua Vetere alla Via P. Fratta n. 65, giusto mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano, come da procura alle liti in atti ed elett. dom. presso la sede in Caserta alla via Arena Loc.
San TT
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI – 000003664, notificata in data
13.09.2024, con la quale l' rettificava la sanzione amministrativa comminando la CP_1 sanzione di € 2.947,96, in relazione all'atto di accertamento n.
1 .2000.20/03/2017.0106261 con il quale l' aveva riscontrato l'omesso CP_1 CP_1 versamento delle ritenute previdenziali da parte della Parte_2
Deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 2548/2022, avente il medesimo oggetto.
Lamentava altresì l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. ROI - 000003664, con condanna dell' convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' il quale chiedeva dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. ROI-00003664 a seguito del pagamento effettuato in data
12/03/2024.
L'intervenuto annullamento della ordinanza ingiunzione opposta determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
2 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
3 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, l' ha CP_1 dedotto di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta e ha documentato l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio in conseguenza del pagamento compiuto dalla parte opponente dell'ordinanza ingiunzione come rettificata nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 2548/2022.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie, va rilevato che la notifica dell'ordinanza ingiunzione in esame, compiuta in data 13.9.2024, è avvenuta successivamente al pagamento del 12.3.2024, sicché in ragione del principio di soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento della metà delle CP_1 spese di lite. La restante metà va compensata tra le parti tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata annullata dall' in autotutela ed in conseguenza del predetto CP_1 pagamento antecedentemente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio.
Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in € 900 per CP_1 compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Compensa tra le parti la restante metà.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
4 AR OV
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