Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2025, proposto da
Metrin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; OB Dal ZZ D'Annone, VI Dal ZZ D'Annone, RT Dal ZZ D'Annone e CA RI Dal ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oleggio Castello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Carlo Bonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Oleggio Castello in ordine alle diffide del 31 marzo 2025 e del 5 maggio;
nonché per la condanna
del Comune a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 30 maggio 2025 e depositato il successivo 5 giugno, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione procedente sull’istanza da essi proposta il 31 marzo 2025 e sollecitata il successivo 5 maggio chiedendo, al contempo, la condanna del Comune a provvedere, in quanto non hanno ritenuto soddisfacente il contenuto della nota numero 1139 del precedente 6 marzo 2025.
In particolare con la predetta istanza, i ricorrenti avevano chiesto all’amministrazione di:
- sottoscrivere un atto tra le parti che disciplini le servitù per il passaggio delle condotte fognarie sui beni di loro proprietà;
- risarcire i danni subiti a causa di lavorazioni impreviste e imprevedibili connesse ai lavori di cui al citato Piano Esecutivo Convenzionato 2;
- sottoscrivere di un atto tra le parti che disciplini l’esproprio del terreno su cui l’amministrazione ha realizzato parte di un impianto di raccolta di acque meteoriche.
2. Il 2 settembre 2025 si è costituto il Comune resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso nonché la sua infondatezza nel merito.
3. All’esito dell’udienza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Il ricorso è nel complesso inammissibile, tuttavia, poiché l’istanza che ha dato origine alla vicenda contiene tre distinte domande appare necessario che le stesse vangano affrontate singolarmente.
5. Con la propria nota i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, la « sottoscrizione di un atto tra le parti che disciplini le servitù per il passaggio delle condotte fognarie sui beni di proprietà dei miei assistiti identificati al catasto dei terreni del Comune di Oleggio Castello ai fogli 2, 6 e 5 », il cui inadempimento, anche qualora fosse illegittimo, non può essere censurato con il rito del silenzio.
Come noto, infatti, « il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla pubblica amministrazione non può, pertanto, essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo convenzionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall'interessato e, conseguentemente, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo convenzionale » ( ex multis T.A.R. Basilicata, sez. I, 8 febbraio 2025, n. 97).
Detto altrimenti, « perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che la domanda è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può, infatti, formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 luglio 2023, n. 4013).
Poiché, quindi, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di accertare il silenzio su un’istanza volta a ottenere la stipula di un atto tra privati, il ricorso è inammissibile in parte qua .
6. Nella medesima istanza i ricorrenti hanno chiesto al Comune il risarcimento per i danni subiti a causa di lavorazioni impreviste e imprevedibili connesse ai lavori di cui al Piano Esecutivo Convenzionato 2.
Ebbene, anche detta domanda è inammissibile sia perché la nota del 6 marzo 2025 ha inequivocabilmente respinto l’istanza risarcitoria sia perché essa non può comunque essere proposta con il rito in oggetto.
Si rammenta, infatti che « nel processo amministrativo, presupposto processuale per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a. - che introducono norme sul rito e non di giurisdizione esclusiva o di merito - è che la controversia appartenga alla giurisdizione, normalmente di legittimità, del giudice amministrativo; ne rimangono escluse le contestazioni relative a diritti di credito o comunque a posizioni di diritto soggettivo perfetto (con l'eccezione dei tassativi casi previsti dagli artt. 133 e 134 c.p.a.)» (cfr. Consiglio di Stato sez. V - 22/01/2015, n. 273).
Ne consegue che, anche qualora la giurisdizione sulla questione risarcitoria appartenesse a questo Giudice, la pretesa dei ricorrenti doveva essere azionata con le forme del rito ordinario e non con quello speciale previso dall’art. 117 c.p.a..
7. Infine, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di sottoscrivere « un atto tra le parti che disciplini l’esproprio del terreno identificato al catasto dei terreni del Comune di Oleggio Castello al foglio 3, mappali 245 e 482 su cui codesta Amministrazione comunale ha realizzato parte di un impianto di raccolta di acque meteoriche », domanda che è inammissibile per le medesime ragioni precedentemente enunciate, ossia che non è possibile esperire il rito del silenzio per il mancato compimento di un’attività iure privatorum .
Inoltre, anche qualora si ritenesse che tale istanza possa essere qualificata come richiesta di emanare un provvedimento di acquisizione oggetto di acquisizione ex art. 42- bis del d.P.R. 327/01, essa sarebbe comunque improcedibile: il 26 agosto 2025 l’amministrazione ha, infatti, avviato un procedimento di cessione volontaria in luogo dell’esproprio nei confronti della signora ZZ CA RI, la quale ha accettato di proseguire le trattative per la determinazione del corrispettivo.
8. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO