Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13429/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13429/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via Domenico Fontana n. 194/d presso lo studio dell'Avv. DI CONCETTO
ANTONELLO MARCO (c.f.: ; pec: C.F._2 [...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di Email_1
procura in calce all'atto di citazione e su foglio separato
- ATTORE-
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHÉ
(p. iva in persona del suo procuratore dott. CP_2 P.IVA_1
, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Santa Lucia Controparte_3
n.20, presso lo studio dell'avv. Alexandra Marsiglia (C.F.
pec: , C.F._4 Email_2
dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e co-
stituzione
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CONCLUSIONI: come da verbale del 27/5/25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conve- Parte_1
niva in giudizio , in qualità di proprietario del veicolo danneg- CP_1
giante, e la , quale compagnia assicurativa per la RCA auto, al fi- CP_2
ne di ottenerne la condanna, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni per le lesioni da lui patite in occasione del sinistro oggetto di giudizio.
A fondamento dell'azione, il deduceva che, in data 02.08.2018, Pt_1
alle ore 13:00 circa, in Bacoli (NA), mentre era alla guida del motoveicolo
HONDA SH tg. DG, di proprietà della sig.ra e stava percor- Parte_2
rendo il Viale Olimpico con direzione via Lungolago, proveniente da Via Merca-
to Di Sabato, “mantenendo rigorosamente il lato destro della corsia di sua perti-
nenza”, nella corsia opposta, l'autovettura AUDI A3 tg DR213LM, di proprietà
del e condotta da , che stava percorrendo la me- CP_1 Testimone_1
desima strada con direzione via Mercato di Sabato, “improvvisamente si fermava
all'altezza del civico n.13 del Viale Olimpico, di fronte ad uno studio medi-
co…poneva in essere una manovra di svolta a sinistra, subito dopo essere stata
superata sulla sua sinistra da altre due autovetture”; che, con tale manovra, le predette autovetture “coprivano gran parte della corsia opposta” di marcia dell'Audi, corsia da cui stava sopraggiungendo il motoveicolo Honda SH
tg.DG46041; che l'attore, non appena avvistato il pericolo, tentava una manovra di spostamento sulla sua sinistra per superare l'autovettura convenuta, ma “non
riusciva ad evitare l'impatto che avvenne di striscio tra il lato anteriore destro
del motoveicolo e lo spigolo posteriore destro dell'autovettura AUDI A3 targata
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DR213LM”; che, a seguito dell'urto, il motoveicolo cadeva rovinosamente al suolo, sul suo lato sinistro, unitamente al conducente, strisciando per una decina di metri e terminando la propria corsa nella opposta corsia di marcia;
che si ren-
deva necessario l'intervento del 118 che provvedeva ad accompagnare il Pt_1
presso il PS dell'Ospedale ASL NAPOLI 2NORD SANTA MARIA DELLE
GRAZIE ove gli veniva diagnosticata “frattura della volta cranica con lacera-
zione e contusione cerebrale con emorragia subarcnoidea…ferite escoriate agli
arti, otorragia, ferita lacero contusa in sede parietale dx”.
Si costituiva così in giudizio la , chiedendo il rigetto della CP_2
domanda, poiché infondata.
All'udienza del 3/11/2020, rilevata la mancata costituzione del responsabi-
le civile, , seppur regolarmente citato in giudizio, ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 com-
ma VI c.p.c; veniva condotto interrogatorio formale del veniva escusso Pt_1
un unico teste di parte attrice;
venivano espletata ctu medico-legale sulla persona dell'attore; veniva altresì effettuata una consulenza tecnica d'ufficio di tipo ci-
nematico allo scopo di ricostruire la dinamica del sinistro ed al ctu nominato, ing.
, venivano formulati quesiti integrativi. Persona_1
Nel caso di specie, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054, comma 2,
c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contra-
ria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli”. La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti,
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strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume,
fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circo-
stanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento
(cfr. Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussi-
diaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsa-
bilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la pre-
sunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di gui-
da corretta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei con-
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ducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente san-
cito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'inci-
dente” (cfr. Cass. n. 477/2003). Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro,
il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro con-
ducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'e-
ventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, ben-
sì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità
dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimo-
strando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì
di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”(in tal senso Cass. n.
4130/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi operativa la sussidiaria pre-
sunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. posto che, a seguito dell'istruttoria svolta il sinistro de quo deve attribuirsi esclusivamente alla negli-
gente guida del danneggiato e, pertanto, la domanda attorea va rigettata in appli-
cazione dell'art. 1227 co II c.c.
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Invero, la dinamica del sinistro così come ricostruita in citazione, seppur corroborata dalle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice, tal Tes_2
escusso all'udienza del 17/05/2022, non appare trovare conferma nelle ri-
[...]
sultanze della CTU integrativa espletata dall'Ing. , redatta pre- Persona_1
via acquisizione dei filmati ritraenti lo scontro tra i veicoli, catturati dal sistema di videosorveglianza di un locale commerciale sito in prossimità del luogo degli eventi ed estratti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel corso del procedimento penale n. 28917/18, conclusosi con archiviazione.
Infatti, a seguito dell'osservazione dei filmati de quibus, l'ausiliario del giudice giungeva a concludere che “il veicolo convenuto ha effettuato la mano-
vra assicurandosi di non creare nessun pericolo. Infatti, dal video è visibile che
alle 13:02:49 il veicolo era accostato a destra ed il passeggero, sceso dal veico-
lo, attraversa per andare ad aprire il cancello. Alle 13:03:03 il veicolo inizia la
manovra per entrare nel cancello quindi, dopo aver segnalato la propria mano-
vra con l'accensione dell'indicatore di direzione sinistro, iniziava ad impiegare
già l'altra carreggiata ed al minuto 13:03:05 finiva la manovra. … Pertanto, si
ritiene che il conducente del veicolo convenuto abbia condotto diligentemente
il proprio mezzo” (cfr. pag. 8 elaborato peritale depositato in data 18.04.2024).
Pertanto, dall'osservazione della prova video è emerso che il veicolo con-
venuto effettuava la manovra di ingresso nel cancello, sito sulla carreggiata op-
posta a quella di partenza, nel pieno rispetto delle regole dettate dal codice della strada e della comune prudenza e, cioè, dapprima accostandosi sul lato destro della carreggiata e, poi, non ravvedendo nessun altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, occupava il centro della strada per entrare nella proprietà privata.
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La stessa diligenza alla guida non può rinvenirsi in capo al danneggiato, il quale, al contrario, percorreva il tratto di strada ove si verificava l'evento ad una velocità che “può essere calcolata come: V moto = S/ T = 41,37 m / 2,27
s=18,22 m/s ovvero circa 65 km/h” di tal che, il ctu nominato, giungeva a con-
cludere che “il conducente del motociclo, se avesse condotto il proprio mezzo nel
rispetto dei limiti di velocità si sarebbe avveduto di tutta la manovra effettuata
dall'Audi, riuscendo altresì ad evitare l'impatto”.
Non risultano condivisibili le contestazioni formulate dalla difesa attorea,
ad avviso della quale il ctu avrebbe affermato, nella relazione integrativa “un da-
to certo, ovvero la velocità di 65 km/h, senza insinuare nella propria relazione
integrativa alcun elemento di approssimazione e/o di poca affidabilità del pre-
detto dato rispetto alle precedenti dichiarazioni, laddove si esprimeva in termini
di non affidabilità dei calcoli a causa delle masse troppo differenti dei veicoli in
questione”, ancorchè nella primo elaborato lo stesso avesse affermato di non aver
“potuto calcolare la velocità dello scooter al momento dell'impatto in quanto
non vi erano dati sufficienti per calcolare la stessa ed inoltre qualora si fossero
avuti tutti i dati non sarebbe stata affidabile in quanto le masse del veicolo e del
motociclo risultano essere molto differenti”(cfr. elaborato depositato in data
18.10.23).
Ed invero, per espressa precisazione dell'Ing. , “avendo avuto Persona_1
ora la possibilità di visionare il video dallo stesso il c.t.u ha potuto determinarne
la velocità” alla guida dell'attore, eseguendo un calcolo basato sul tempo impie-
gato dal nel percorrere il tratto di strada intercorrente tra il punto in cui Pt_1
compare nel video, momento in cui aveva la visuale libera della carreggiata, e dunque non più ostacolata dalle due autovetture che “coprivano gran parte della
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corsia opposta”, ed il punto di impatto con l'autoveicolo convenuto.
Più nel dettaglio, l'Ing. , a seguito di misurazione con crono- Persona_1
metro di precisione, giungeva a rilevare che il motociclo impiegava 2,27 secondi nel percorrere una distanza misurata dapprima con il sistema operativo “Google
Earth” pari a circa 40m e, poi, stimata in 41,37m con planimetria in scala “al fine
di determinare con precisione la distanza percorsa dal motociclo”.
Tali circostanze appaiono ad ogni modo avvalorate dai fotogrammi ri-
traenti il sinistro ed allegati tanto alla consulenza tecnica d'ufficio, quanto alla consulenza tecnica di parte convenuta, dall'osservazione dei quali è possibile concludere che il aveva una piena visibilità della carreggiata e, dunque, Pt_1
anche dell'autovettura convenuta, di tal che può concludersi che, con una condot-
ta diligente e, dunque, se lo stesso avesse percorso la carreggiata ad una velocità
moderata, avrebbe potuto evitare l'impatto rectius l'evento dannoso.
In definitiva, nel caso di specie, va affermato che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità dello stesso danneggiato, così come provato dai rilievi fotografici in atti e dalla relazione del C.T.U., ing.
[...]
, dalle quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e Per_2
congruamente motivata.
Pertanto, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 1227 comma II
e 2054 comma II del Codice Civile, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi-
vo.
Le spese di ctu si pongono definitivamente in capo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta le domande attoree;
-condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.616 (settemilaseicentosedi-
ci/00) oltre CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di . Parte_1
Napoli 24.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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