Articolo 1 della Legge 24 ottobre 2003, n. 324
Articolo 2
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23 novembre 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.
Entrata in vigore il 23 novembre 2003