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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3635/2023
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
In nome del popolo italiano
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Agnese Di Battista, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3635/2023 avente ad oggetto "prestazione d'opera intellettuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia, procuratore Parte_1 domiciliatario;
opponente
Avv. rappresentato e difeso sé stesso e dall'avv. Monia Amante;
Controparte_1
opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.06.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo esponeva: - che a seguito di Parte_1 istanza presentata dall'avv. le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 646/2023 emesso dal CP_1
Tribunale di Lecce per l'importo di € 15.273,97, oltre interessi e spese;
- che l'avvocato assumeva di averla rappresentata, quale persona offesa, nel giudizio n. 7608/17, sia in fase di indagini preliminari, quanto in qualità di parte civile innanzi al GIP;
- che il giudizio era stato intrapreso contro
[...]
imputata del reato di cui all'art. 589 bis c.p., in quanto, a seguito di un sinistro stradale, aveva CP_2 causato il decesso di suo padre;
- che contestava il credito vantato in Persona_1 quanto l'avv. non l'aveva informata della possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello CP_1 stato, benché avesse i requisiti di reddito;
- che il compenso richiesto dall'avv. era CP_1 sproporzionato per l'attività concretamente eseguita, di solo ausilio al P.M.; - che l'attività di costituzione di parte civile era stata assolutamente inutile nell'ambito del procedimento penale e che, pertanto, non meritava alcun compenso;
- che come strategia processuale sarebbe stato meglio intraprendere un'autonoma azione civile innanzi al Tribunale civile, del tutto disgiunta dal processo penale. Tanto premesso concludeva chiedendo la revoca del d.i. opposto con condanna delle spese di lite a carico della parte soccombente e distrazione in favore del procuratore antistatario. Con comparsa depositata in data 16.02.2024 si costituiva l'avv. a sua volta esponendo: - che CP_1 aveva rappresentato quale persona offesa in sede di indagini preliminari nel Parte_1
1 procedimento penale avente n. 7608/2017 a seguito del decesso paterno causato da CP_2
- che il procedimento penale si era concluso con la condanna dell'imputata e che l'attività giudiziale era consistita nell'assistenza e difesa nelle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, che aveva partecipato ad un accertamento tecnico non ripetibile, previa nomina di un CTP, che aveva svolto indagini difensive per l'identificazione di testimoni;
- che aveva richiesto di procedere all'audizione con il P.M., aveva richiesto documenti alla pubblica amministrazione, aveva estratto copie ed esaminato documenti oltre a numerose sessioni telefoniche con la cliente;
- che l'attività svolta era stata particolarmente impegnativa atteso che era riuscito, tramite indagini difensive, a ribaltale la prospettazione inziale dei Vigili Urbani di Campi Salentina che avevano ritenuto colpevole lo
- che aveva svolto anche attività stragiudiziale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni da parte della compagnia assicurativa;
- che dopo la revoca del mandato aveva inviato ben due lettere raccomandate all'indirizzo della cliente per ottenere il pagamento dei compensi dovuti;
-che aveva inoltrato istanza al COA di Lecce per ottenere parere favorevole in merito alla quantificazione dei compensi a lui spettanti;
- che, come correttamente chiarito più volte dalla Corte di legittimità, la mancata indicazione al cliente della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato può avere solo rilievo disciplinare e non incide sull'adempimento della prestazione professionale;
- che, in ogni caso, era stata edotta di tale possibilità come era possibile evincere anche alla circostanze che la sorella dell'opponente, anch'ella parte civile nel procedimento penale, aveva fatto Persona_2 richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed era stata assistita dall'avv. Raffaella Elia, sua collega di studio;
- che, come prima riferito, l'attività svolta era stata fondamentale, posto che la base di partenza era costituita da un accertamento svolto dai Carabinieri di Campi Salentina che ricostruiva in modo errato la dinamica del sinistro;
- che anche le obiezioni relative alle scelte processuale era piuttosto pretestuosa. Tanto premesso chiedeva il rigetta dell'opposizione proposta con condanna al pagamento delle spese di lite. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 10.06.2025, a seguito delle conclusioni delle parti, il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni dieci per il deposito di note conclusive.
**** **** **** Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si appalesa essere un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite”, determinandosi tale inversione dalla provocatio ad opponendum che ne costituisce il nucleo tecnico essenziale. Tale inversione delle parti, tuttavia, in nulla si riverbera sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di modo che, ex art. 2697 c.c., anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove chi intende infirmare un diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano minare la pretesa. Ora, nel caso di specie, l'avv. ha dato prova della sussistenza del rapporto d'opera CP_1 professionale con la depositando l'intero carteggio relativo all'attività svolta, tra l'altro, Parte_1 non contestata dalla parte ricorrente (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del difensore nel presente procedimento). Parte opponente formula tre contestazioni relative: 1) alla mancata comunicazione della possibilità di beneficiare nel patrocinio a spese dello Stato;
2) dell'inutilità dell'attività difensionale svolta;
3) quantificazione del compenso. Mancata informazione circa il patrocinio a spese dello Stato Sul punto appare opportuno premettere – come ripetutamente evidenziato dalla Corte di Cassazione, anche a sezioni unite (cfr. sent. n. 13268/2021) – che il codice deontologico forense non è un atto di natura normativa, bensì un insieme di regole che gli organi di autogoverno degli avvocati si danno per
2 attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e l'inviolabilità del diritto di difesa. Da quanto detto discende che, quand'anche il comportamento omissivo del legale che non abbia informato la parte della possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato potrebbe avere in astratto rilievo disciplinare, nulla determina in merito al diritto al compenso spettante al legale per l'attività difensiva effettivamente espletata. Inoltre, nel caso di specie, appare inverosimile la ricostruzione offerta dalla in merito alla Parte_1 circostanza che l'avv. non abbia adempiuto al proprio onere informativo, in primo luogo CP_1 poiché la specificazione era contenuta nel corpo del mandato debitamente sottoscritto dalla parte e, in secondo luogo, in quanto (sorella della ricorrente), sia per se stessa, quanto per Persona_2 la posizione processuale spesa quale esercente la responsabilità genitoriale in favore delle figlie, chiedeva di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e veniva assistita dall'avv. Raffaella Elia, all'epoca collaboratrice di studio dell'avv. (circostanza non contestata). CP_1
Scelte difensive Sul punto giova premettere che “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio” (Cass. Sez. 2, 10/06/2025, n. 15526, Rv. 675813 - 01). Ora, andando ad analizzare la produzione documentale dell'avv. , risulta che l'attività CP_1 difensiva svolta sia stata tutt'altro che inutile. Difatti, unitamente alla concreta partecipazione a tutte le fasi di indagine, l'avv. , con la CP_1 richiesta formulata al P.m. ex art. 90 c.p.c., ha fornito un fondamentale ausilio alla ricostruzione della dinamica dell'incidente occorso al padre della ricorrente, tanto che la testimonianza del teste
[...]
veniva ritenuta essenziale anche nella sentenza del Tribunale civile di Lecce, depositata in data Tes_1
25.11.2024, che provvedeva al risarcimento del danno in sede civile in favore della ricorrente. Quantificazione del compenso In ultimo la parte opponente lamenta che la parcella richiesta dal professionista sia esorbitante rispetto all'opera concretamente prestata. Ora, in primo luogo deve applicarsi, per la quantificazione del compenso, il Decreto Ministeriale vigente al momento della revoca del mandato al legale (12.03.2020) ossia il Decreto Ministeriale n.55/2014. Alla luce della documentazione depositata, deve essere riconosciuta alla parte opposta la seguente somma, ricalcolando l'importo richiesto: i) Per la fase delle indagini difensive la somma totale di € 1.588,30 (valore medio, fase di studio
€ 851,00 e fase istruttoria € 1.350,00 con la riduzione del 30% come indicata dal CAPUTO). ii) Per la fase delle indagini preliminari la somma totale di € 3.771,60 (valore medio, fase di studio
€ 851,00, fase introduttiva € 662,00, fase istruttoria € 1.040,00 e fase decisionale € 1.229,00; il totale con aumento del 50% per il pregio dell'attività svolta e con la riduzione del 30% come indicata dal CAPUTO); iii) Per la fase dell'udienza preliminare, in considerazione della scelta operata dall'imputata di procedere al patteggiamento, per la fase istruttoria e decisionale può essere applicato il valore
3 minimo, quantificando la somma totale in € 2.836,00 (fase di studio € 851,00, fase introduttiva
€ 756,00, fase istruttoria € 520,00 e fase decisionale € 709,00). Dunque, all'avv. spettano, per l'attività svolta in favore di € 7.160.9, CP_1 Parte_1 avendo decurtato dalla somma totale l'importo di € 1.035,00 come indicato dall'opposto. Alla somma così quantificata devono aggiungersi le spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge nonché gli interessi legali dalla data di costituzione in mora, ossia il 28.05.2020 (“nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l'attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all'esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole”; Cass. sez. VI, n. 17122/2022). Quanto detto comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte opponente al pagamento dell'importo predetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della riduzione della somma richiesta dall'avv. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente denunciando in ordine all'opposizione proposta da Parte_1
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
[...]
- revoca il Decreto ingiuntivo opposto reso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 26.03.2023 (R.G. 646/2023);
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della Parte_2 Controparte_1 somma di € 7.160,9 a titolo di compensi per l'attività svolta, oltre IVA e CAP come per legge;
sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della messa in mora;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge. Lecce, 10.10.2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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TRIBUNALE DI LECCE
Seconda sezione civile
In nome del popolo italiano
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Agnese Di Battista, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3635/2023 avente ad oggetto "prestazione d'opera intellettuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia, procuratore Parte_1 domiciliatario;
opponente
Avv. rappresentato e difeso sé stesso e dall'avv. Monia Amante;
Controparte_1
opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.06.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo esponeva: - che a seguito di Parte_1 istanza presentata dall'avv. le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 646/2023 emesso dal CP_1
Tribunale di Lecce per l'importo di € 15.273,97, oltre interessi e spese;
- che l'avvocato assumeva di averla rappresentata, quale persona offesa, nel giudizio n. 7608/17, sia in fase di indagini preliminari, quanto in qualità di parte civile innanzi al GIP;
- che il giudizio era stato intrapreso contro
[...]
imputata del reato di cui all'art. 589 bis c.p., in quanto, a seguito di un sinistro stradale, aveva CP_2 causato il decesso di suo padre;
- che contestava il credito vantato in Persona_1 quanto l'avv. non l'aveva informata della possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello CP_1 stato, benché avesse i requisiti di reddito;
- che il compenso richiesto dall'avv. era CP_1 sproporzionato per l'attività concretamente eseguita, di solo ausilio al P.M.; - che l'attività di costituzione di parte civile era stata assolutamente inutile nell'ambito del procedimento penale e che, pertanto, non meritava alcun compenso;
- che come strategia processuale sarebbe stato meglio intraprendere un'autonoma azione civile innanzi al Tribunale civile, del tutto disgiunta dal processo penale. Tanto premesso concludeva chiedendo la revoca del d.i. opposto con condanna delle spese di lite a carico della parte soccombente e distrazione in favore del procuratore antistatario. Con comparsa depositata in data 16.02.2024 si costituiva l'avv. a sua volta esponendo: - che CP_1 aveva rappresentato quale persona offesa in sede di indagini preliminari nel Parte_1
1 procedimento penale avente n. 7608/2017 a seguito del decesso paterno causato da CP_2
- che il procedimento penale si era concluso con la condanna dell'imputata e che l'attività giudiziale era consistita nell'assistenza e difesa nelle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, che aveva partecipato ad un accertamento tecnico non ripetibile, previa nomina di un CTP, che aveva svolto indagini difensive per l'identificazione di testimoni;
- che aveva richiesto di procedere all'audizione con il P.M., aveva richiesto documenti alla pubblica amministrazione, aveva estratto copie ed esaminato documenti oltre a numerose sessioni telefoniche con la cliente;
- che l'attività svolta era stata particolarmente impegnativa atteso che era riuscito, tramite indagini difensive, a ribaltale la prospettazione inziale dei Vigili Urbani di Campi Salentina che avevano ritenuto colpevole lo
- che aveva svolto anche attività stragiudiziale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni da parte della compagnia assicurativa;
- che dopo la revoca del mandato aveva inviato ben due lettere raccomandate all'indirizzo della cliente per ottenere il pagamento dei compensi dovuti;
-che aveva inoltrato istanza al COA di Lecce per ottenere parere favorevole in merito alla quantificazione dei compensi a lui spettanti;
- che, come correttamente chiarito più volte dalla Corte di legittimità, la mancata indicazione al cliente della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato può avere solo rilievo disciplinare e non incide sull'adempimento della prestazione professionale;
- che, in ogni caso, era stata edotta di tale possibilità come era possibile evincere anche alla circostanze che la sorella dell'opponente, anch'ella parte civile nel procedimento penale, aveva fatto Persona_2 richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed era stata assistita dall'avv. Raffaella Elia, sua collega di studio;
- che, come prima riferito, l'attività svolta era stata fondamentale, posto che la base di partenza era costituita da un accertamento svolto dai Carabinieri di Campi Salentina che ricostruiva in modo errato la dinamica del sinistro;
- che anche le obiezioni relative alle scelte processuale era piuttosto pretestuosa. Tanto premesso chiedeva il rigetta dell'opposizione proposta con condanna al pagamento delle spese di lite. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 10.06.2025, a seguito delle conclusioni delle parti, il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni dieci per il deposito di note conclusive.
**** **** **** Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si appalesa essere un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite”, determinandosi tale inversione dalla provocatio ad opponendum che ne costituisce il nucleo tecnico essenziale. Tale inversione delle parti, tuttavia, in nulla si riverbera sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di modo che, ex art. 2697 c.c., anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove chi intende infirmare un diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano minare la pretesa. Ora, nel caso di specie, l'avv. ha dato prova della sussistenza del rapporto d'opera CP_1 professionale con la depositando l'intero carteggio relativo all'attività svolta, tra l'altro, Parte_1 non contestata dalla parte ricorrente (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del difensore nel presente procedimento). Parte opponente formula tre contestazioni relative: 1) alla mancata comunicazione della possibilità di beneficiare nel patrocinio a spese dello Stato;
2) dell'inutilità dell'attività difensionale svolta;
3) quantificazione del compenso. Mancata informazione circa il patrocinio a spese dello Stato Sul punto appare opportuno premettere – come ripetutamente evidenziato dalla Corte di Cassazione, anche a sezioni unite (cfr. sent. n. 13268/2021) – che il codice deontologico forense non è un atto di natura normativa, bensì un insieme di regole che gli organi di autogoverno degli avvocati si danno per
2 attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e l'inviolabilità del diritto di difesa. Da quanto detto discende che, quand'anche il comportamento omissivo del legale che non abbia informato la parte della possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato potrebbe avere in astratto rilievo disciplinare, nulla determina in merito al diritto al compenso spettante al legale per l'attività difensiva effettivamente espletata. Inoltre, nel caso di specie, appare inverosimile la ricostruzione offerta dalla in merito alla Parte_1 circostanza che l'avv. non abbia adempiuto al proprio onere informativo, in primo luogo CP_1 poiché la specificazione era contenuta nel corpo del mandato debitamente sottoscritto dalla parte e, in secondo luogo, in quanto (sorella della ricorrente), sia per se stessa, quanto per Persona_2 la posizione processuale spesa quale esercente la responsabilità genitoriale in favore delle figlie, chiedeva di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e veniva assistita dall'avv. Raffaella Elia, all'epoca collaboratrice di studio dell'avv. (circostanza non contestata). CP_1
Scelte difensive Sul punto giova premettere che “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio” (Cass. Sez. 2, 10/06/2025, n. 15526, Rv. 675813 - 01). Ora, andando ad analizzare la produzione documentale dell'avv. , risulta che l'attività CP_1 difensiva svolta sia stata tutt'altro che inutile. Difatti, unitamente alla concreta partecipazione a tutte le fasi di indagine, l'avv. , con la CP_1 richiesta formulata al P.m. ex art. 90 c.p.c., ha fornito un fondamentale ausilio alla ricostruzione della dinamica dell'incidente occorso al padre della ricorrente, tanto che la testimonianza del teste
[...]
veniva ritenuta essenziale anche nella sentenza del Tribunale civile di Lecce, depositata in data Tes_1
25.11.2024, che provvedeva al risarcimento del danno in sede civile in favore della ricorrente. Quantificazione del compenso In ultimo la parte opponente lamenta che la parcella richiesta dal professionista sia esorbitante rispetto all'opera concretamente prestata. Ora, in primo luogo deve applicarsi, per la quantificazione del compenso, il Decreto Ministeriale vigente al momento della revoca del mandato al legale (12.03.2020) ossia il Decreto Ministeriale n.55/2014. Alla luce della documentazione depositata, deve essere riconosciuta alla parte opposta la seguente somma, ricalcolando l'importo richiesto: i) Per la fase delle indagini difensive la somma totale di € 1.588,30 (valore medio, fase di studio
€ 851,00 e fase istruttoria € 1.350,00 con la riduzione del 30% come indicata dal CAPUTO). ii) Per la fase delle indagini preliminari la somma totale di € 3.771,60 (valore medio, fase di studio
€ 851,00, fase introduttiva € 662,00, fase istruttoria € 1.040,00 e fase decisionale € 1.229,00; il totale con aumento del 50% per il pregio dell'attività svolta e con la riduzione del 30% come indicata dal CAPUTO); iii) Per la fase dell'udienza preliminare, in considerazione della scelta operata dall'imputata di procedere al patteggiamento, per la fase istruttoria e decisionale può essere applicato il valore
3 minimo, quantificando la somma totale in € 2.836,00 (fase di studio € 851,00, fase introduttiva
€ 756,00, fase istruttoria € 520,00 e fase decisionale € 709,00). Dunque, all'avv. spettano, per l'attività svolta in favore di € 7.160.9, CP_1 Parte_1 avendo decurtato dalla somma totale l'importo di € 1.035,00 come indicato dall'opposto. Alla somma così quantificata devono aggiungersi le spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge nonché gli interessi legali dalla data di costituzione in mora, ossia il 28.05.2020 (“nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l'attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all'esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole”; Cass. sez. VI, n. 17122/2022). Quanto detto comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte opponente al pagamento dell'importo predetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della riduzione della somma richiesta dall'avv. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente denunciando in ordine all'opposizione proposta da Parte_1
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
[...]
- revoca il Decreto ingiuntivo opposto reso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 26.03.2023 (R.G. 646/2023);
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della Parte_2 Controparte_1 somma di € 7.160,9 a titolo di compensi per l'attività svolta, oltre IVA e CAP come per legge;
sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della messa in mora;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge. Lecce, 10.10.2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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