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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2024, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2073 /2016 R.G.
n. 2073/2016 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Patti
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2073/2016
Oggi 21 febbraio 2024, innanzi al Giudice, dott.ssa Rosalia Russo Femminella, sono comparsi:
l'avv. A. Caputo, in sostituzione dell'avv. Mancusi, nell'interesse di la Parte_1 quale si riporta in atti e chiede la decisione.
È presente il CTU dott. il quale in ordine alla ordinanza di richiamo rileva che, Per_1 come specificato nella relazione di consulenza tecnica, il tasso soglia per gli interessi moratori è pari a 18,495% e quindi il tasso contrattuale non è superiore al tasso soglia.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2073/2016 R.G. promossa
DA
elettivamente presso lo studio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ZACCARIA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
e per essa la procuratrice la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. MANCUSI Controparte_1 P.IVA_2
MARIO che lo rappresenta e difende per procura in atti CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1/12/2016, il sig. Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2016 – R.G. n. 1494/2016, emesso dal Tribunale di Patti in data 18/9/2016, depositato in data 19/9/2016 e notificato in data 25/10/2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di
, “la somma di € 93.398,81, nonché le ulteriori spese e l'onorario del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in € 1.706,50, di cui € 406,50 per spese ed €
1.300,00 per onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge e successive occorrende”.
A sostegno della proposta opposizione, l'attore opponente eccepisce:
- l'inidoneità dell'estratto conto prodotto a provare il credito e l'opacità della somma richiesta sia in linea capitale, sia per interessi e penali applicate;
- l'errato calcolo del TAEG per mancata inclusione di costi vari e, in particolare, del premio assicurativo.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e, in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del TEG e la sostituzione con il tasso dei BOT.
Si costituiva , quale mandataria della esponendo che il CP_2 Parte_1 decreto ingiuntivo in questione veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 2280926, stipulato, in data 10/4/2007, dal sig. con che Parte_2 Org_1 prevedeva l'erogazione della somma di euro 54.504,28 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 724,73 ciascuna, con TAN 9,95% e TAEG 10,61% ; che l'opponente provvedeva al pagamento di 19 rate in luogo delle 120 pattuite, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte e maturando un saldo complessivo di euro
93.308,81, di cui euro 35.879,51 in linea capitale, euro 26.897,01 per rate scadute e non pagate ed euro 33.528,62 per interessi di mora e spese, dalla data della decadenza del beneficio del termine (31/1/2012) alla data di cessione (22/6/2015); che con atto del 22/6/15, quale incorporante di Organizzazione_2 Org_1 cedeva il proprio credito a ai sensi della legge 30/4/99 n. 130 come da Parte_1 estratto in G.U. n. 75, parte seconda, del 02/07/2015; che la cessione con contestuale diffida ad adempiere veniva comunicata al sig. con raccomandata a/r ricevuta Parte_2 il 9/6/16; che, attesa l'inerzia di controparte, l'odierna convenuta opposta si vedeva costretta ad agire in via monitoria per il recupero delle somme dovute.
Tanto premesso, preso atto della mancata contestazione ad opera dell'opponente dell'esistenza del contratto, dell'erogazione del finanziamento e del proprio inadempimento, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, ammessa ed espletata ctu contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more si costituiva la nuova procuratrice di , Pt_1 Controparte_3 facendo proprie le conclusioni già rassegnate da . CP_2
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004;Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass.
S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi. (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto.
A sostegno della domanda parte opposta ha prodotto, tra i vari documenti, il contratto e l'estratto conto.
L'opponente non ha contesta l'esistenza del contratto né l'avvenuta erogazione del finanziamento. Non ha neppure contestato il proprio inadempimento né ha dato prova di fatti estintivi dell'obbligazione assunta.
L'opponente ha lamentato l'applicazione di tassi di interesse anche di mora, sopra soglia usura.
A tal fine è stata disposta CTU al fine di
1. descrivere, alla luce della documentazione versata in atti, il rapporto di finanziamento intrattenuto dall'opponente, avendo cura di precisare l'importo della somma erogata e i tassi di interesse effettivamente applicati, computando nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse;
2. in caso di superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione, essendo irrilevante l'eventuale superamento del tasso in corso di svolgimento del rapporto, ricalcolare l'effettivo importo dare/avere, anche alla luce dei versamenti effettuali dall'opponente, al netto degli interessi.
3. verificare altresì l'eventuale superamento del tasso soglia usura degli interessi di mora avuto riguardo alle indicazioni date da S.U. 19597/2020 e, in caso di esito positivo al superiore riscontro, lo ricondurrà al tasso soglia.
Il CTU ha descritto il rapporto come contratto di finanziamento per prestito personale rientrante nella categoria del Credito al Consumo di cui all'art. 121 e seguenti del
T.U.B.. Dal contratto in atti si evincono le condizioni contrattuali: TAN 9,95%, TAEG 10,61%, importo richiesto € 50.000,00, spese istruttoria € 400,00, altra copertura assicurativa
€ 919,00, premio assicurativo vita € 3.185,28.
Il Tasso soglia Usura al momento della stipula del contratto era pari al 15,345% mentre il TEG del contratto era pari al 15,182%, inferiore al tasso soglia.
Neanche il tasso di mora contrattuale pari al 15,96%, ha superato il Tasso Soglia Mora pari al 18,495%.
Anche a voler tenere in considerazione quanto indicato dal CTP di parte attrice, il TAEG da esso ricalcolato è pari a 12,683% inferiore al tasso soglia usura.
Per quanto precede, tutte le doglianze avanzate dall'opponente sono destituite di fondamento con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo e definitivo;
condanna l'opponente al pagamento di € 7.052,00 per compensi, in favore dell'opposta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU a carico dell'opponente soccombente.
Patti, 21/02/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
n. 2073/2016 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Patti
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2073/2016
Oggi 21 febbraio 2024, innanzi al Giudice, dott.ssa Rosalia Russo Femminella, sono comparsi:
l'avv. A. Caputo, in sostituzione dell'avv. Mancusi, nell'interesse di la Parte_1 quale si riporta in atti e chiede la decisione.
È presente il CTU dott. il quale in ordine alla ordinanza di richiamo rileva che, Per_1 come specificato nella relazione di consulenza tecnica, il tasso soglia per gli interessi moratori è pari a 18,495% e quindi il tasso contrattuale non è superiore al tasso soglia.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2073/2016 R.G. promossa
DA
elettivamente presso lo studio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ZACCARIA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
e per essa la procuratrice la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. MANCUSI Controparte_1 P.IVA_2
MARIO che lo rappresenta e difende per procura in atti CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1/12/2016, il sig. Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2016 – R.G. n. 1494/2016, emesso dal Tribunale di Patti in data 18/9/2016, depositato in data 19/9/2016 e notificato in data 25/10/2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di
, “la somma di € 93.398,81, nonché le ulteriori spese e l'onorario del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in € 1.706,50, di cui € 406,50 per spese ed €
1.300,00 per onorario, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge e successive occorrende”.
A sostegno della proposta opposizione, l'attore opponente eccepisce:
- l'inidoneità dell'estratto conto prodotto a provare il credito e l'opacità della somma richiesta sia in linea capitale, sia per interessi e penali applicate;
- l'errato calcolo del TAEG per mancata inclusione di costi vari e, in particolare, del premio assicurativo.
L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e, in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del TEG e la sostituzione con il tasso dei BOT.
Si costituiva , quale mandataria della esponendo che il CP_2 Parte_1 decreto ingiuntivo in questione veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 2280926, stipulato, in data 10/4/2007, dal sig. con che Parte_2 Org_1 prevedeva l'erogazione della somma di euro 54.504,28 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 724,73 ciascuna, con TAN 9,95% e TAEG 10,61% ; che l'opponente provvedeva al pagamento di 19 rate in luogo delle 120 pattuite, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte e maturando un saldo complessivo di euro
93.308,81, di cui euro 35.879,51 in linea capitale, euro 26.897,01 per rate scadute e non pagate ed euro 33.528,62 per interessi di mora e spese, dalla data della decadenza del beneficio del termine (31/1/2012) alla data di cessione (22/6/2015); che con atto del 22/6/15, quale incorporante di Organizzazione_2 Org_1 cedeva il proprio credito a ai sensi della legge 30/4/99 n. 130 come da Parte_1 estratto in G.U. n. 75, parte seconda, del 02/07/2015; che la cessione con contestuale diffida ad adempiere veniva comunicata al sig. con raccomandata a/r ricevuta Parte_2 il 9/6/16; che, attesa l'inerzia di controparte, l'odierna convenuta opposta si vedeva costretta ad agire in via monitoria per il recupero delle somme dovute.
Tanto premesso, preso atto della mancata contestazione ad opera dell'opponente dell'esistenza del contratto, dell'erogazione del finanziamento e del proprio inadempimento, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, ammessa ed espletata ctu contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more si costituiva la nuova procuratrice di , Pt_1 Controparte_3 facendo proprie le conclusioni già rassegnate da . CP_2
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004;Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass.
S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi. (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto.
A sostegno della domanda parte opposta ha prodotto, tra i vari documenti, il contratto e l'estratto conto.
L'opponente non ha contesta l'esistenza del contratto né l'avvenuta erogazione del finanziamento. Non ha neppure contestato il proprio inadempimento né ha dato prova di fatti estintivi dell'obbligazione assunta.
L'opponente ha lamentato l'applicazione di tassi di interesse anche di mora, sopra soglia usura.
A tal fine è stata disposta CTU al fine di
1. descrivere, alla luce della documentazione versata in atti, il rapporto di finanziamento intrattenuto dall'opponente, avendo cura di precisare l'importo della somma erogata e i tassi di interesse effettivamente applicati, computando nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse;
2. in caso di superamento del tasso soglia usura al momento della pattuizione, essendo irrilevante l'eventuale superamento del tasso in corso di svolgimento del rapporto, ricalcolare l'effettivo importo dare/avere, anche alla luce dei versamenti effettuali dall'opponente, al netto degli interessi.
3. verificare altresì l'eventuale superamento del tasso soglia usura degli interessi di mora avuto riguardo alle indicazioni date da S.U. 19597/2020 e, in caso di esito positivo al superiore riscontro, lo ricondurrà al tasso soglia.
Il CTU ha descritto il rapporto come contratto di finanziamento per prestito personale rientrante nella categoria del Credito al Consumo di cui all'art. 121 e seguenti del
T.U.B.. Dal contratto in atti si evincono le condizioni contrattuali: TAN 9,95%, TAEG 10,61%, importo richiesto € 50.000,00, spese istruttoria € 400,00, altra copertura assicurativa
€ 919,00, premio assicurativo vita € 3.185,28.
Il Tasso soglia Usura al momento della stipula del contratto era pari al 15,345% mentre il TEG del contratto era pari al 15,182%, inferiore al tasso soglia.
Neanche il tasso di mora contrattuale pari al 15,96%, ha superato il Tasso Soglia Mora pari al 18,495%.
Anche a voler tenere in considerazione quanto indicato dal CTP di parte attrice, il TAEG da esso ricalcolato è pari a 12,683% inferiore al tasso soglia usura.
Per quanto precede, tutte le doglianze avanzate dall'opponente sono destituite di fondamento con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo e definitivo;
condanna l'opponente al pagamento di € 7.052,00 per compensi, in favore dell'opposta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU a carico dell'opponente soccombente.
Patti, 21/02/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella