Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5648/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 18 marzo 2025, e vertente
TRA
- (P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. (C.F. ) che Parte_1 C.F._1
agisce anche in proprio, e
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Chiapponi Tiziana, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
- Controparte_1
(C.F. - P.I. ) in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. De Marco Carlo Federico, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta
- (C.F. - P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Palladino Chiara, per delega in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 18 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9 ottobre 2019 la
[...]
, la sig.ra sua rappresentante Parte_1 Parte_1
legale che agiva anche in proprio quale fideiussore, e il sig. Parte_2 altro fideiussore, proponevano opposizione con chiamata di causa del terzo avverso il decreto ingiuntivo n. 1376/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 25.07.2019, notificato il 06.08.2019, con il quale, su ricorso n.R.G. 3492/19, gli si ingiungeva il pagamento in solido, in favore di Controparte_3
della somma di euro 42.500,00 – di cui euro 19.707,31 presunto debito del contratto di mutuo chirografario n.735981 sottoscritto il 21.12.2017 dalla (All.2) ed Parte_1
euro 22.753,55 a titolo di saldo debitorio al 31.03.2019 del conto corrente n. 141-2812, oltre interessi di mora al tasso attuale del 4,19%, spese del procedimento monitorio. Parte opponente deduceva:
a) l'interesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
stante la garanzia da questi rilasciata a copertura della fideiussione specifica (rif.
[...] garanzia n.990/09153) fino alla concorrenza di € 36.000,00;
b) l'insussistenza della prova del presunto credito;
c) l'errata indicazione del quantum richiesto con l'ingiunzione di pagamento pari a €
42.500,00, superiore rispetto a quanto specificatamente indicato nel ricorso monitorio (€
19.707,31 + € 22.753,55 = 42.460,86);
d) la nullità della fidejussione omnibus e della fidejussione specifica rilasciate in data
21.12.2017 perché redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge 287/90;
e) l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori;
f) l'indeterminatezza ed usurarietà sia del contratto di mutuo chirografario che del contratto di apertura di credito in c/c, come documentato dalle relazioni contabili prodotte in atti;
g) la conseguente gratuità dei due rapporti ex art. 1815 c.c. comma 2;
h) la scorretta condotta tenuta dall'Istituto di Credito il quale, nonostante il contratto di apertura di credito in c/c prevedesse un fido pari ad euro 10.000,00, ingiustificatamente ne ha permesso un utilizzo per oltre il 100% dell'accordato con gravissimo aggravio di spese, competenze e commissioni a carico degli odierni opponenti che hanno accumulato un debito extra fido pari a ben 22.753,55.
Parte opponente concludeva chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del , la revoca del decreto ingiuntivo opposto, di Controparte_2
accertare e dichiarare la non debenza delle somme portate dal decreto;
di accertarsi la minor somma dovuta;
di accertare e dichiarare la nullità radicale delle fidejussioni rilasciate in data 21.12.2017 dai sig.ri e;
in via Parte_1 Parte_2
subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Con comparsa in data 2 ottobre 2020 si costituiva la convenuta
[...]
Contr
, di seguito , deducendo: Controparte_1
a) di aver agito nei confronti della società Parte_1
e dei fideiussori per la
[...] Parte_3
somma derivata dal saldo debitorio del conto corrente n. 141-2812 pari ad € 22.753,55, e dal capitale residuo ed interessi passivi sulle rate scadute del mutuo chirografario n.
735981 pari a € 19.707,31;
b) di correggere esplicitamente il D.I n. 1376/2019 dall'importo di €. 42.500,00 all'importo effettivamente domandato di €. 42.460,86 risultante dalla sommatoria dei subtotali di ciascun rapporto bancario (19.707,31+22.753,55), correttamente esposti nella stessa domanda monitoria;
c) che e hanno rilasciato a favore della Parte_1 Parte_2 società correntista e mutuataria una fideiussione fino a € 36.000,00 e una CP_5
fideiussione Specifica fino a € 30.000,00;
d) di aver comunicato, e messo in mora, in data 29.03.2019 alla debitrice e ai due fidejussori il saldo debitore relativo al mutuo chirografario n. 735981 di € 19.490,20, chiedendo il versamento immediato oltre interessi di mora, comunicando la risoluzione con effetto immediato del contratto di mutuo, stante il persistere dell'inadempimento del mutuatario;
e) di aver contestato, altresì, in data 29.03.2019, alla debitrice ed ai due fidejussori la mancata estinzione di debito di € 22.055,43 con richiesta del versamento immediato, oltre interessi di mora, nonché spese e commissioni;
f) la piena valenza probatoria della certificazione ex art. 50 TULB e degli estratti conto prodotti in atti;
g) di produrre, ad integrazione di quanto già depositato nel monitorio, la Consulenza
Tecnica di parte redata dal prof. in data 4 maggio 2020; Persona_1
h) la piena validità delle fideiussioni rilasciate;
i) che gli opponenti non hanno fornito prove concrete di nullità o collegamento con lo schema ABI né dell'effettiva anti-concorrenzialità del rapporto, come richiesto da
Cassazione n. 24044/2019;
j) che non risulta provata l'uniforme applicazione delle clausole contestate;
k) che non è intervenuta alcuna decadenza ex art. 1957 c.c. perché la Banca ha agito contro il debitore principale on ricorso proposto in data 7 giugno 2019 entro i sei Pt_1 mesi dalla costituzione in mora del 29 marzo 2019;
l) comunque, la previsione nelle fideiussioni della deroga all'art. 1957 c.c.;
m) che le fideiussioni rilasciate hanno natura di contratti autonomi di garanzia (artt. 7,9);
n) che gli opponenti, sottoscrivendo la fideiussione, accettavano le condizioni, derogando al regime ordinario previsto per le fideiussioni in generale;
o) che l'esatta e giusta determinazione del credito e l'esclusione di qualsiasi ipotesi di saggio usurario emerge dalla prodotta Consulenza di parte (sub “D”); p) sulla presunta usura, la non correttezza dei raffronti tra i tassi e delle metodologie di calcolo usate dall'opponente;
q) che la Banca ha correttamente applicato la capitalizzazione annuale degli interessi;
r) che l'anatocismo non si verifica nel piano di ammortamento alla francese.
Parte convenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la rideterminata somma effettivamente reclamata in €. 42.460,86, nel merito, in via principale il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto per la somma di €. 42.460,86; in subordine, la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento di € 42.460,86, con gli interessi successivi al giugno 2019 come domandati, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata dovuta in corso di causa;
la condanna al pagamento delle spese di lite tutte.
Con ordinanza in data 22 ottobre 2020, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata di terzo.
Con comparsa in data 2 aprile 2021 si costituiva il terzo chiamato
[...]
, deducendo: CP_2
a) la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità ai fatti di causa;
b) che in forza di convenzione stipulata con la , Controparte_1
ha prestato garanzia alla nella misura del 50% dell'importo CP_2 CP_1
finanziato e concesso in mutuo chirografario alla società opponente, come risulta dai “certificati di garanzia del 18.12.2017 ( docc. 3-4);
c) che, a fronte dell'inadempimento della società, ha pagato la somma di CP_2 euro 14.725,93 richiesta e dovuta alla;
Controparte_1
d) che , ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della convenzione (cfr. doc. 1), CP_2
veniva surrogata dall'istituto di credito nei diritti vantati dalla Banca per la somma versata, come da pec inviata a in data 27.11.2019 (doc. 5); CP_2
e) l'inesistenza di un proprio obbligo contrattuale nei confronti della società;
f) l'intenzione del , ai sensi dell'art. 1203 c.c., di avvalersi del diritto di CP_2 surroga, e di agire in altra sede per il recupero del credito vantato nei confronti di
Parte_1 Per quanto dedotto, concludeva chiedendo l'estromissione dal giudizio di
[...]
per difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese, diritti ed onorari CP_2
di causa.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice, con decreto in data 21 febbraio 2021, disponeva la trattazione scritta per l'udienza del 4 maggio 2021.
Con note in data 12 aprile 2021 parte attrice opponente rilevava:
- di non aver avuto cognizione dell'avvenuta escussione della garanzia da parte della
, che né , né , Controparte_1 CP_2 Controparte_1
gliene avevano dato notizia;
- che la non ha provveduto in alcun modo a detrarre dalla somma finale quella CP_1 effettivamente escussa, né a specificare a che titolo provvedeva ad azionare anche l'ulteriore somma di euro 14.725,93 già corrisposta dalla CP_2
- l'estraneità degli opponenti dalla convenzione tra e la CP_2 CP_1
- che la mancata revoca del decreto ingiuntivo per le somme sopra descritte, esporrebbe gli opponenti al rischio del pagamento della stessa somma per due volte;
chiedeva, pertanto, la revoca della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, comunque errato nel suo ammontare originario;
si riportava, per il resto, ai motivi di opposizione formulati nell'atto introduttivo.
Parte opposta, con note in data 27 aprile 2021, e la terza chiamata, con note in data 28 aprile 2021, si riportavano, ciascuna, alle proprie comparse di costituzione ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente ivi rassegnate.
Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 14 agosto 2021 il giudice, lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti, ammetteva la CTU contabile, richiesta da parte opponente e da parte opposta, e nominava la dottoressa per rispondere ai seguenti Persona_2 quesiti:
1. dica il CTU se i contratti e le condizioni contrattuali siano stati pattuiti per iscritto e quale sia l'ammontare dovuto dall'opponente in virtù dei contratti di finanziamento in atti indicando per poste separate il capitale e gli interessi;
2. con riferimento agli interessi moratori, accerti se sono stati in concreto conteggiati, e li calcoli separatamente dagli interessi corrispettivi e li espunga dal dovuto solo se affetti da usurarietà anche sopravvenuta, in quest'ultimo caso limitatamente al periodo di sforamento dei tassi massimi consentiti (cfr. Cass. Civ. 27442/18);
3. determini il CTU quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato secondo il principio di omnicomprensività indicato da Cass. Civ. 23192/17 e se il tasso eventualmente risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, solo se in concreto applicato, ecceda il
TEGM per ciascun anno per il quale il rapporto ha avuto esecuzione;
4. se il tasso così ricostruito ecceda i tassi soglia previsti dalla legge, espunga dal calcolo gli interessi per i periodi di superamento del tasso soglia, salvo l'usura originaria nel qual caso decurti ogni tipo di interesse e proceda a quantificare il capitale da restituire;
Con decreto del 25 agosto 2021 il giudice disponeva la sostituzione del CTU e nominava nuovo consulente d'ufficio la dott.ssa . Persona_3
All'udienza del 26 ottobre 2021 il giudice conferiva al nominato CTU l'incarico di cui all'ordinanza del 14 agosto 2021, riservandosi sulla richiesta di estromissione dal giudizio della terza chiamata.
Con ordinanza in data 26 ottobre 2021 il giudice, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza di estromissione del , rilevato che l'estromissione dal Controparte_2
processo è prevista dall'art. 108 c.p.c. nel caso del garantito e dall'art. 109 nel caso dell'obbligato, ma non del garante che ha adempiuto la prestazione dovuta in favore di una delle parti, rilevata altresì l'opposizione di parte opponente all'estromissione.
Con decreto in data 6 febbraio 2022 il giudice disponeva la trattazione figurata per l'udienza del 28 aprile 2022 mediante scambio di note scritte.
Il CTU depositava in data 28 marzo 2022 l'elaborato peritale definitivo con il quale accertava l'assenza in entrambe i contratti oggetto di giudizio di usura originaria e sopravvenuta, determinava il saldo debitore della società in complessivi Parte_1
€ 48.668,17, comprensivi degli interessi di mora successivi al giugno 2019.
Nessuna osservazione perveniva al CTU da parte della convenuta La CT di parte CP_1 attrice rilevava quanto al mutuo chirografario: il mancato calcolo del TAE (Tasso Effettivo
Applicato), nel calcolo del TEG, l'omessa inclusione degli interessi di preammortamento, spese per sollecito di pagamento, delle spese di istruttoria e delle garanzie obbligatorie;
l'omessa verifica del TEG di Mora;
con riferimento al Contratto di apertura di credito in conto corrente, censurava la mancata considerazione nel TEG di voci di spesa ritenute fondamentali ai fini della rilevazione dell'usura; la CTP chiedeva al CTU in relazione al mutuo chirografario di Calcolare il TEG e il TEG di
Mora secondo Cass.17466 del 2020, di verificare il TAE;
in relazione al rapporto di conto corrente chiedeva di verificare l'utilizzo extra fido del conto corrente, calcolare l'applicazione dei tassi così come esplicitati nel contratto includendo tutte le voci di costo ed il tasso di mora;
chiedeva di specificare le somme versate e/o pretese a titolo di interessi spese e commissioni, ed in caso di impossibilità per insufficienza di dati, dichiararsi la indeterminabilità delle condizioni contrattuali.
In riscontro alle osservazioni, il CTU rilevava la conformità dell'operato ai quesiti richiesti, concludeva confermando la correttezza delle risultanze peritali raggiunte.
Con ordinanza in data 28 aprile 2022 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 31 ottobre 2023.
Con ordinanza in data 31 ottobre 2023 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 30 ottobre 2023, da parte opposta in data 26 ottobre 2023 e dalla terza chiamata in data 20 ottobre 2023, ribaditi i precedenti provvedimenti e ritenuta la causa matura per la decisione avendo il CTU spiegato adeguatamente i criteri di calcolo rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza in data 18 marzo 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 cp.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 15 maggio 2025 reiterando la richiesta di riconvocazione a chiarimenti del CTU, insisteva nel contestare le risultanze peritali per come formulato in sede di osservazioni;
ribadiva le argomentazioni ed eccezioni già formulate nell'atto introduttivo, concludeva per la revoca del D.I. anche in considerazione della circostanza che la Banca opposta ha già incassato dal
[...]
la somma di euro 14.725,93 ed al fine di evitare il pericolo di una CP_2
duplicazione del presunto credito;
chiedeva la condanna della per lite Controparte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c..
Parte convenuta opposta depositava comparsa conclusionale in data 14 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 9 giugno 2025 con le quali rilevava l'estraneità della chiamata del terzo alle ragioni della creditrice, ritenendo di non dover prendere posizione alcuna, né di concludere in alcun modo in proposito;
precisava che CP_2
ha prestato garanzia alla e non nei confronti del debitore principale, e che
[...] CP_1 nessun rapporto processuale o obbligazione risulta sussistere fra ed il detto Parte_1
; visto l'esito della CTU, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_2
D.I.; in via subordinata, la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_6
42.460,86, con gli interessi successivi al giugno 2019 domandati in ricorso, salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura ovvero alla somma maggiore o minore che accertata in corso di causa.
La terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 12 maggio 2025 ribadendo la propria estraneità rispetto ai fatti contestati;
si riservava di agire in altra sede per il recupero del credito dalla stessa vantato nei confronti di insisteva per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata sotto l'aspetto della quantificazione delle somme residue dovute all'opposta e deve, pertanto, essere accolta con rideterminazione del credito.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto bancario e fondato su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dalla presunta applicazione di tassi di interesse usurai, è onere della Banca (attrice in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2697 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentarne l'andamento e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 23313/18); mentre, rimane onere dell'opponente (convenuto sostanziale), allegare e provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Deve preliminarmente osservarsi che, in ipotesi di errore materiale del ricorso per decreto ingiuntivo in ordine all'importo del credito, come facilmente desumibile dal contenuto sostanziale del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore opposto può legittimamente operarne la correzione con la comparsa di risposta in opposizione, come avvenuto nel caso di specie, senza che occorra a tale scopo la proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi in presenza di una mera emendatio libelli (cosi Cass. n. 11345/1990).
Proseguendo, nel caso di specie non sono contestati tra le parti e risultano comunque documentati l'esistenza e lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra la BANCA di
CREDITO COOPERATIVO di ROMA Scarl e la Parte_1
nonché le fideiussioni rilasciate dagli odierni attori opponenti e
[...] Parte_1
in relazione ai rapporti contrattuali intestati alla debitrice principale. Pt_2
L'Istituto creditore ha prodotto il contratto di apertura di Conto Corrente n.141/002812/96 del 7.12.2016, il contratto di concessione del mutuo chirografario n.141/735981/42 per la somma di € 30.000,00 erogata tramite il versamento del relativo importo sul conto corrente n.141/002812/96, con relativo piano di ammortamento, datati 21.12.2017.
I contratti risultano completi delle condizioni generali ed economiche pattuite tra le parti,
e sono regolarmente sottoscritti dal rappresentante legale della società Parte_1
sig.ra odierna opponente. Parte_1
Risultano, inoltre, presenti, gli estratti di saldaconto muniti di certificazione di liquidità ed esigibilità del credito ex art.50 TUB, gli estratti conto del rapporto n. 141/002812/96 dall'apertura e sino al 03-2019, i documenti di sintesi e le richieste di pagamento inviate sia alla debitrice principale che ai suoi garanti.
Sono in atti anche le lettere di fideiussione omnibus e di fideiussione specifica a garanzia del mutuo chirografario, entrambe rilasciate dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
nell'interesse della società, regolarmente sottoscritte, tutte comprensive delle
[...]
condizioni economiche e contrattuali applicate.
Non risulta che la società correntista abbia mai sollevato contestazioni sugli estratti del conto corrente, la cui approvazione in base al disposto dell'art. 1832 c.c., conferisce loro valore probatorio privilegiato anche nei confronti dei fideiussori.
Ne consegue che le eccezioni di omessa prova ed indeterminatezza del credito devono ritenersi superate dalla documentazione prodotta in atti.
Quanto alle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e , Parte_1 Pt_2
va disattesa l'eccezione di nullità ex art.1418 per conformità al modello ABI dichiarato illegittimo in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza.
Al riguardo si osserva che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si è pronunciata ritenendo che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, se applicate in modo uniforme, violavano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, c.2, lett. a), della legge n. 287/90.
Nel dettaglio, si tratta delle clausole definite di “reviviscenza” (art.2), di “rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.” (art.6) e di “sopravvivenza” (art.8), ritenute dall'Autorità Garante di natura anticoncorrenziale in quanto non strettamente funzionali a garantire l'accesso al credito bancario ma aventi scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Quanto alla sorte delle fideiussioni che riproducono dette clausole, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con pronuncia n. 41994 del 2021, ha affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/90 e
101 del trattato TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. 287/90 e
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti;
salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione
Dunque, la nullità delle clausole della fideiussione contrastanti con le citate norme si estenderebbe all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, e spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità (da ultimo Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 18794/2023).
Ciò premesso, seppure nella fideiussione omnibus oggetto di giudizio risultano presenti le tre clausole puntualmente individuate dall'opponente (artt.2,6,8) che ricalcano quelle presenti nello schema ABI del 2003 (prodotto dall'opponente) ritenute contrarie alla normativa antitrust, in applicazione del richiamato indirizzo, la nullità è parziale, limitata alle sole clausole, ai sensi dell'art.1419 primo comma c.c., e non dell'intera fideiussione, la quale rimane valida ed efficace, non essendo stato dedotto né dimostrato dagli odierni opponenti che la garanzia non sarebbe stata rilasciata senza le clausole colpite da nullità.
Ed ancora si osserva che la nullità della clausola (art.6 della fideiussione) di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. determina la reviviscenza del disposto del primo comma dell'art. 1957 c.c., ma la successiva espressa pattuizione del pagamento a semplice richiesta scritta (di cui all'art.7 della fideiussione) lascia intendere che il rispetto del termine di decadenza da parte del creditore deve ritenersi osservato con la semplice richiesta di pagamento effettuata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Cass. n. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. n.13078/2008).
Orbene, contrariamente a quanto eccepito dagli opponenti, alcuna decadenza risulta maturata nei confronti della creditrice, perché dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'Istituto abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, risultando inviata in data 19.02.2019 sia alla debitrice principale che ai suoi garanti, lettera di revoca delle linee di credito e risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento con richiesta di pagamento (dies a quo), seguita da lettera di costituzione in mora in data 29.03.2019, prima di azionare il ricorso monitorio (07.06.2019).
Quanto alla lamentata usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, va detto che nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286 del 17/10/2019).
Ed ancora si osserva che ai fini della verifica dell'usura bancaria occorre verificare che il tasso effettivo globale applicato al contratto bancario non sia superiore al tasso soglia pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia, per la tipologia di riferimento dei contratti bancari oggetto di analisi, da calcolarsi per il periodo di riferimento. Il tasso soglia viene calcolato dalla Banca d'Italia sulla base delle rilevazioni trimestrali dei
Tassi di Interesse Effettivi Globali Medi (TEGM), da intendersi come la media dei tassi effettivi praticati nel trimestre in oggetto per ciascuna categoria di operazione oggetto di esercizio del credito.
Il calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia pro tempore vigente va fatto nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 108 del 1996 che ha modificato il quarto comma dell'art. 644 c.p. che prevede per la determinazione del tasso di interesse usurario di tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Il TEG esprime in percentuale, il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne l'effettiva incidenza economica, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.
Nel TEG vanno, dunque, inclusi tutti gli oneri sostenuti dal correntista, quali ad esempio le spese di istruttoria, di mediazione o di assicurazione, escluse le spese per imposte e tasse o le spese notarili.
In ipotesi di superamento del tasso soglia, tenuto conto del momento in cui gli interessi sono convenuti, la conseguenza è l'applicazione della sanzione civilistica prevista dall'articolo 1815 comma II c.c. secondo cui “se sono convenuti interessi usurari la clausola
è nulla e non sono dovuti interessi”.
Quanto alla natura usuraria del tasso moratorio pattuito in contratto si osserva come, le
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18.09.2020 hanno statuito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che il tasso-soglia, in quest'ultimo caso, sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.”.
Inoltre, in ipotesi di superamento del tasso di usura nel corso dello svolgimento del rapporto, cd. usura sopravvenuta, la Cassazione ha escluso, la nullità o l'inefficacia della relativa clausola contrattuale, secondo il seguente principio: Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 24743/2023; Cass. n. 24675/2017).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'indeterminatezza del credito azionato e l'applicazione ai rapporti sottesi di interessi usurari.
Il nominato CTU dott.ssa ha confermato l'analitica indicazione nei contratti Persona_3
oggetti di giudizio degli elementi di costo connessi al mutuo chirografario ed al contratto di apertura di credito in c/c ed ha accertato l'assenza di usura originaria e sopravvenuta con riferimento ad entrambi i rapporti.
Quanto al contratto di mutuo chirografario, conformemente a quanto richiesto al quesito n.2 il CTU ha riferito di aver provveduto a calcolare il piano di ammortamento dal
31/12/2017 al 19/02/ 2019 data della risoluzione;
dal 31/10/2019 al 19/02/2019 sono stati conteggiati anche gli interessi di mora.
Ai fini della verifica dell'usurarietà del piano di ammortamento, il CTU ha provveduto a confrontare dal 31/10/2018 al 28/05/2019, data del passaggio a sofferenza, il tasso degli interessi moratori con i tassi soglia, determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato (TEGM) rilevati trimestralmente dalla d'Italia e CP_1
pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96 in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso, ovvero secondo la formula T.E.G.M. (+ 2,1) x 1,25 + 4, in applicazione piena del principio di simmetria;
Il CTU ha riferito che da tale confronto non è emersa usurarietà degli interessi moratori.
Quanto al calcolo del tasso di interesse effettivamente applicato (TEG) il CTU ha utilizzato formula per il calcolo indicato nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, emanate dalla Banca D'Italia per i finanziamenti a rimborso rateale, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente.
Sul punto, il CTU ha riferito e ribadito anche in sede di osservazioni, di aver tenuto conto degli interessi di preammortamento, delle spese di istruttoria, delle Spese di incasso rata, delle Spese per comunicazioni periodiche, delle altre garanzie obbligatorie;
ha precisato, inoltre, di non aver considerato le spese di assicurazione perché non previste nel contratto di concessione del mutuo;
dunque, di fatto non sono costi sostenuti dal debitore.
Ha poi riferito il CTU che il TEG del contratto al momento della sottoscrizione è risultato pari a 7,26% al di sotto del tasso soglia usura del periodo 17,1875%.
Conformemente al quesito postogli, il CTU ha provveduto a calcolare il tasso d'interesse risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, secondo il principio di omnicomprensività, dettato dalla sentenza dalla Cassazione Civile n.23192 del 2017, dal
31/10/2018 al 19/02/2019, ed ha verificato che dal IV Trimestre 2017 al I Trimestre 2019 non si è mai avuto alcun superamento del TEGM ed del Tasso soglia rilevato da Banca
d'Italia per categorie omogenee di operazioni di finanziamento.
Il CTU ha concluso escludendo l'usura originaria ed anche sopravvenuta nel contratto di mutuo chirografario (CTU pag. 13 e ss.).
Quanto al CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE il CTU ha riferito di aver provveduto ad analizzare gli estratti conto, gli scalari della società, ed i movimenti al 07/06/2019, ha ricostruito e calcolato l'ammontare dovuto dall'opponente
(CTU - All.n.4) secondo i tassi di interesse applicati dall' Istituto di credito, gli interessi a credito e a debito nascenti dal fido di c/c, dal fido di salvo buon fine, e dallo sconfinamento, maturati sul conto corrente, avendo conteggiato i numeri creditori e debitori. Il CTU ha proceduto a calcolare, come richiesto dal quesito, il Tasso effettivo globale per ogni trimestre di rilevazione, per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, per i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale.
Ha precisato, infatti, che il conto corrente n. 141/002812/96, oltre ad avere un contratto di apertura di credito in conto corrente n.030137, è caratterizzato anche da anticipo di effetti salvo buon fine, con il rapporto di fido n.034912.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e del calcolo del TEG, il CTU ha utilizzato i criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009 per il periodo fino al 31/03/2017, e Dal 1 Aprile 2017 secondo le istruzioni diramate da Banca d'Italia nel luglio 2016.
In esito al confronto dei TEG per ciascun trimestre con i Tassi soglia, il CTU ha escluso l'usura originaria e sopravvenuta.
Quanto agli interessi moratori il CTU ha riferito:
“In riferimento all'esposizione debitoria rilevata sul conto corrente n. 141/002812/96, gli interessi di mora sono stati calcolati a partire dal 01/04/2019, in quanto l'ultimo estratto di conto corrente definitivo redatto dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Scarl risale al I Trimestre 2019. In data 29 Marzo 2019, la aveva infatti, proceduto ad inviare alla società ed ai soci lettera di CP_1 contestazione, dove invitava in via ultimativa a provvedere all'immediato pagamento di Euro
22.055,43, oltre interessi di mora, spese e commissioni. Dal 1 Aprile 2019 al 7 Giugno 2019, è presente una lista dei movimenti di dare ed avere della società, autocertificati dalla Banca ai sensi dell'Art.50 D.Lgs 385/93, rappresentato esclusivamente da commissioni, spese ed interessi di competenza del I trimestre 2019.
Sul saldo debitore, pari ad Euro 22.052,73 nascente da una ricostruzione effettuata dalla sottoscritta, inserendo i movimenti di dare ed avere della società per data valuta sino al 01/03/2019, quindi fino all'ultimo estratto conto definitivo al 31/03/2019 (che poco si discosta da quella calcolata dall'Istituto di credito pari ad Euro 22.055,43), sono stati calcolati gli interessi di mora ad un tasso annuo del 4,19100% a partire dal 1/04/2019.
Come ultima data utile di riferimento, per il calcolo degli interessi di mora, si è presa quella del 31
Marzo 2022, coincidente con l'ultimo trimestre di rilevazione dei Tassi soglia, pubblicati mediante apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, sono state conteggiate anche le commissioni, le spese, gli interessi e competenze per gestione del conto corrente, rintracciabili nella lista dei movimenti certificati dalla Banca per data contabile dal 1 Aprile 2019 al
7 Giugno 2019.
L'applicazione, di interessi moratori, non implica effettuando il confronto con i soglia, usura Pt_4 sopravvenuta.
Ricevute le osservazioni di parte attrice, il CTU le riscontrava confermando la correttezza delle operazioni effettuate e le conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale, avendo verificato in entrambe i contratti l'assenza di usura originaria e sopravvenuta.
Concludeva il CTU determinando l'importo complessivamente dovuto dalla società
nei confronti della Banca di Credito Parte_5
Cooperativo Scarl relativamente al Contratto di mutuo chirografario e all'Apertura di credito in conto corrente pari ad Euro 48.668,17 nel cui computo risultano tuttavia conteggiati anche gli Interessi di mora al tasso annuo dal giugno 2019 al 31 marzo 2022, richiesti dalla creditrice opposta, come di seguito dettagliato per capitale ed interessi:
CONTRATTO DI Controparte_7
Ammontare dovuto a titolo di capitale al 31/10/2018 €19.043,93
Totale interessi corrispettivi e di mora dal 31/10/2018 al 19/02/2019
€331,21
Totale interessi di mora dal 20/02/2019 al 28/05/2019 al tasso annuo del 6,34% €320,87
Totale del debito al 28/05/2019 € 19.696,01
Interessi di mora dal 29/05/2019 al 31/03/2022 al tasso annuo del 6,34% € 3.433,62
Spese per trasparenza €1,00
Spese per solleciti di pagamento € 14,00
TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO
€23.144,63
REDITO IN CONTO CORRENTE CP_8
Ammontare dovuto a titolo di saldo debitore al 31/03/2019
€22.052,73
Totale interessi, spese e competenze dal 01/04/2019 al 07/06/2019
€698,12 Totale interessi di mora dal 01/04/2019 al 31/03/2022 al tasso annuo del 4,19100%
€2.772,69
TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO €
25.523,54
Tali risultanze vanno condivise, tenuto conto della corretta metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione del TEG conforme alla formula indicata dalla Circolare della
Banca D' Italia, nonché della conformità ai quesiti posti, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Considerato che la ha agito per l'importo complessivo di € 42.460,86 (19.707,31 + CP_1
22.753,55) dalla CTU emerge la sostanziale correttezza dell'operato della CP_1
Per come ammesso della terza chiamata e riconosciuto dalla opposta, la creditrice ha già ottenuto il pagamento di € 14.725,93 a seguito dell'escussione della garanzia prestata dalla terza sul finanziamento concesso a favore della CP_2 Parte_1 come da convenzione in atti, ed ha provveduto a surrogare
[...]
nei diritti della creditrice per il relativo importo escusso, come documentato CP_2 dalla pec del 27.11.2019 allegata in atti.
L'intervenuto pagamento parziale del debito integra un fatto modificativo del diritto azionato, del quale deve tenersene conto ai fini della riduzione dell'entità dell'obbligazione principale, in misura corrispondente all'ammontare di quanto già ricevuto dalla creditrice.
Infatti, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 21432/2011 conf. Cass.n.
32792 /2021).
In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, considerato il credito azionato dalla
Banca opposta nei confronti della società Parte_6
[...
e dei fideiussori opponenti per l'importo complessivo di € 42.460,86, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La quale debitrice principale, Parte_1
e quali suoi garanti, vanno condannati Parte_1 Parte_2 in solido tra loro al pagamento in favore di parte opposta del minore importo pari a €
27.707,93 (€ 42.460,86 - € 14.725,93) oltre interessi legali dal dovuto fino ad effettivo soddisfo.
Stante l'esito del giudizio, considerata la condotta serbata da parte opposta che ha omesso di riferire alla debitrice principale l'intervenuta escussione della garanzia prestata da e la concessione del diritto di surroga per il relativo importo, e non ha ridotto la CP_2
propria domanda, le spese vanno dichiarate compensate nella misura del 50%, con condanna degli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta convenuta la restante parte delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura media, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14.
Quanto al terzo , l'accertamento della fondatezza dei motivi della Controparte_2 chiamata comporta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU contabile richiesta da entrambe le parti, già liquidate come da decreto del
29 marzo 2022, sono definitivamente poste a carico degli attori opponenti e della convenuta opposta in misura paritaria
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
5648 / 2019 del R.G.A.C, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1376/2019;
- condanna parti opponenti Parte_1
e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di parte opposta della somma di € 27.707,93 oltre interessi legali dal dovuto fino ad effettivo soddisfo;
- compensate le spese del giudizio nella misura del 50%, condanna parti opponenti in solido tra loro a rimborsare a parte opposta la restante parte, che liquida in € 3.808,00 (50% di € 7.616) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra parti opponenti e la terza chiamata;
- pone le spese della CTU, liquidate con decreto del 29.03.2022, a carico degli opponenti e della convenuta opposta nella misura del 50% ciascuno.
Lì 14 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava