Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1954, n. 1040
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 novembre 1954
Art. 2.
L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sara' affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualita' di segretario del Comitato sara' chiamato un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.
Il Comitato pubblichera' anche una bibliografia completa.
Entrata in vigore il 27 novembre 1954