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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP di Patti, Dott.ssa Giulia SAITTA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.1198/15 R.G., avente ad oggetto:
“Opposizione a D. I.”, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cf: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], e , cf: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] P.G. il 24.05.1961 e residente Piraino, Via Garibaldi n. 175, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Condipodero ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Patti, Via Orti n. 3, giusta mandato in atti.
OPPONENTE
C O N T R O
, cf: in persona del procuratore Dott. con sede CP_1 P.IVA_1 Parte_3
in Mestre, Via Terraglio n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Segreto con studio in Messina, Via Dei Mille n.77, ed elettivamente domiciliato in S. Giorgio di Gioiosa
Marea, Via Conte Cumbo n. 3, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER LE PARTI: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
(ex art. 58 comma 2 legge 18.6.2009 n. 69 e art. 132 c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto con l'opposizione ad atto di ingiunzione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale, in contraddittorio con le parti e con le normali regole procedurali,
si vagliano le ragioni creditizie fatte valere dal ricorrente nel giudizio monitorio, e pertanto nel giudizio di opposizione si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata quella sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sull'attore opposto. Dall'esigua istruttoria svolta è stato acclarato il credito attoreo e non dimostrato dalla parte opposta l'avvenuto pagamento per la causale indicata nel procedimento monitorio. Ne consegue che per il principio di cui all'art. 2697 cod, civ. e 116 II° co. cpc la opposizione al DI n. 269/15 è rigettata in quanto la domanda incoata in via monitoria va accolta e confermata, e le competenze vanno limitate a quanto acclarato dal mancato pagamento dell'importo elargito dall'opposta sotteso al contratto di finanziamento a firma degli opponenti (allegato al fascicolo monitorio), e mai in altra sede contestato,
infatti, l'unica contestazione sollevata e attinente all'autenticità della firma apposta al suddetto contratto di finanziamento sollevata in sede giudiziaria non è finanche stata ammessa come da ordinanza del giudice istruttore in data 28 Ottobre 2016, perché
inammissibile. Atteso quanto sopra e non sussistendo alcuna prova contraria dell'adempimento, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di cui al D.I. opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, considerata la limitata istruttoria.
P. Q. M.
Il GOP di Patti, dott.ssa Giulia Saitta, definitivamente pronunciando nella causa civile con
R.G. n. 1198/15, così decide:
Rigetta per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 269/15 emesso in data 14.05.2015 dal Tribunale
Ordinario di Patti;
e per l'effetto li condanna al pagamento in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di Euro 2.000,00 per spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Patti il 10 Novembre 2024.
Il GOP
Dr.a Giulia SAITTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP di Patti, Dott.ssa Giulia SAITTA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.1198/15 R.G., avente ad oggetto:
“Opposizione a D. I.”, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cf: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], e , cf: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] P.G. il 24.05.1961 e residente Piraino, Via Garibaldi n. 175, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Condipodero ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Patti, Via Orti n. 3, giusta mandato in atti.
OPPONENTE
C O N T R O
, cf: in persona del procuratore Dott. con sede CP_1 P.IVA_1 Parte_3
in Mestre, Via Terraglio n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Segreto con studio in Messina, Via Dei Mille n.77, ed elettivamente domiciliato in S. Giorgio di Gioiosa
Marea, Via Conte Cumbo n. 3, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER LE PARTI: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
(ex art. 58 comma 2 legge 18.6.2009 n. 69 e art. 132 c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto con l'opposizione ad atto di ingiunzione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale, in contraddittorio con le parti e con le normali regole procedurali,
si vagliano le ragioni creditizie fatte valere dal ricorrente nel giudizio monitorio, e pertanto nel giudizio di opposizione si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata quella sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sull'attore opposto. Dall'esigua istruttoria svolta è stato acclarato il credito attoreo e non dimostrato dalla parte opposta l'avvenuto pagamento per la causale indicata nel procedimento monitorio. Ne consegue che per il principio di cui all'art. 2697 cod, civ. e 116 II° co. cpc la opposizione al DI n. 269/15 è rigettata in quanto la domanda incoata in via monitoria va accolta e confermata, e le competenze vanno limitate a quanto acclarato dal mancato pagamento dell'importo elargito dall'opposta sotteso al contratto di finanziamento a firma degli opponenti (allegato al fascicolo monitorio), e mai in altra sede contestato,
infatti, l'unica contestazione sollevata e attinente all'autenticità della firma apposta al suddetto contratto di finanziamento sollevata in sede giudiziaria non è finanche stata ammessa come da ordinanza del giudice istruttore in data 28 Ottobre 2016, perché
inammissibile. Atteso quanto sopra e non sussistendo alcuna prova contraria dell'adempimento, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di cui al D.I. opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, considerata la limitata istruttoria.
P. Q. M.
Il GOP di Patti, dott.ssa Giulia Saitta, definitivamente pronunciando nella causa civile con
R.G. n. 1198/15, così decide:
Rigetta per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 269/15 emesso in data 14.05.2015 dal Tribunale
Ordinario di Patti;
e per l'effetto li condanna al pagamento in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di Euro 2.000,00 per spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Patti il 10 Novembre 2024.
Il GOP
Dr.a Giulia SAITTA