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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1469/24 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Bove, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E CP 1 in persona del l.pro tempore
OPPOSTA CE
IO : come da note di trattazione scritta per l'udienza del
03.04.2025
letti gli atti;
rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tempestivamente proposta al decreto ingiuntivo n. 1019/2017 reso dal
Tribunale di Nola;
considerato che parte opponete ha dedotto l'intervenuta transazione della lite;
rilevato dunque che va dichiarata la cessata materia del contendere, quale riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.,
24/01/2003, n. 1089);
ritenuto, ancora, che tale mutamento della situazione sostanziale, al quale consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia,
presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinate la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2000 n. 5390);
ritenuto, dunque, quanto al regime delle spese processuali, che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere abbia come naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, solo quando non siano le stesse parti a chiederne congiuntamene la compensazione delle spese, come invece avvenuto nel caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando sul giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1469/2024 di R. G., così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, lì 03.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura