Decreto cautelare 22 settembre 2023
Sentenza breve 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 16/10/2023, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 01146/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2023, proposto da
FA UA, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, in via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, in via F. Rubichi n. 23;
nei confronti
AN Toma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce prot. n. 40051-REG-1691146073521 del 4 agosto 2023, con il quale è stato disposto il depennamento della docente FA UA dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024 per le seguenti classi di concorso: ADMM di I fascia e A022, A030, A053, A054, AJ56 di II fascia;
del Provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce prot. 66946-REG-1691056376054 del 3 agosto 2023, con il quale è stata inflitta alla docente FA UA la sanzione disciplinare dell’esclusione dall'’insegnamento per la validità delle attuali GPS ed elenchi aggiuntivi di cui all'OM 112/2022 e DM 51/2023;
del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare a carico della docente FA UA, assunto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce – Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari UCPD, prot. 12124 del 28 giugno 2023;
di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Francesco Baiocco;
1. Con il ricorso introduttivo venivano impugnati il provvedimento sanzionatorio inflitto alla ricorrente il 3 agosto 2023, che ne disponeva l’esclusione dall’insegnamento per la validità delle attuali graduatorie provinciali per le supplenze ed elenchi aggiuntivi di cui all’O.M. 112/2022 e D.M. 51/2023, nonché il successivo decreto, adottato in data 4 agosto 2023, che ne disponeva il depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, delle classi di concorso ADMM di I fascia e A022, A030, A053, A054, AJ56 di II fascia.
L’amministrazione si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2023 – previa verifica di completezza dell’istruttoria nonché sentite le parti sul punto – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il Collegio ritiene che l’eccezione sollevata dall’Amminiastrazione sia fondata.
A tale fine rimarca che, vertendosi in ambito di pubblico impiego privatizzato ( id est il rapporto di lavoro del personale docente non universitario), secondo quanto disposto dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 tutte le controversie che insorgono tra il lavoratore e la P.A. datrice di lavoro a valle della selezione pubblica e del relativo atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale sono devolute alla giurisdizione dell’A.G.O. in funzione di giudice del lavoro, venendo in rilievo atti di gestione del rapporto che la pubblica amministrazione adotta con i poteri del comune datore di lavoro.
In base alla predetta disposizione al giudice amministrativo sono devolute esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Ebbene è indubbio che la controversia oggetto del presente ricorso non sia riconducibile alle sopra indicate materie.
Quanto precede è sostenuto da consolidato orientamento, anche da ultimo confermato, della Suprema Corte di Cassazione, la quale, nella sua qualità di giudice della giurisdizione, ha avuto modo di precisare, con particolare riferimento alle graduatorie di istituto, ma con contenuti estendibili altresì alle graduatorie provinciali delle supplenze (in tal senso anche T.A.R. Lazio, sent. n. 5337/2023), che “ in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego ” (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio 2022).
Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Tenuto conto che l’amministrazione ha concorso all’errore di parte ricorrente nella individuazione del giudice munito di potestas iudicandi , in considerazione dell’espressa previsione contenuta nel decreto di depennamento della facoltà di ricorrere al giudice amministrativo negli ordinari termini decadenziali, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario.
L’odierno giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO