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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4582/2024, pubblicata il
17.10.2024, estensore Dott. Franco Caroleo promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
GIANI, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARIO ROBERTO TARZIA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA
SAVARE'1 (Ufficio Legale Distrettuale ), presso il difensore CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1. dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione 001531178 in quanto fondata su un avviso di addebito mai notificato al sig. Parte_1
2. dichiarare la prescrizione della pretesa avanzata dall' Controparte_3
essendo trascorso il termine di prescrizione quinquennale;
pagina 1 di 6 3. riformare la sentenza n. 4582/2024 del Tribunale di Milano sez. lavoro nella parte in cui condanna il sig. al pagamento di euro 2.000 oltre accessori a titolo di spese di giustizia;
Parte_1
4. condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari per il Controparte_3
doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto avvocato antistatario.
PER L'APPELLATO
Confermare in toto la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 4582/2024 pubblicata in data 17.10.2024 RG.
6411/2024
E, conseguentemente,
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento, ridurre l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_2 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio. in via istruttoria
L' , in caso di ritenuta necessità, chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate CP_2 ai punti da 1) a 13), premessa la locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi:
Responsabile Area Flussi Contributivi e Gestione del Credito Sede di Milano o altro funzionario CP_2
informato da questi delegato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4582/2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001531178 notificata da in data 18.4.2024 per l'illecito
[...] CP_2 previsto dall'art. 2 comma 1bis DL 463/83, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 8/2016 e come novellato dall'art. 23 del DL 48/2023, e consistente nel mancato pagamento, da parte della società
FIN.GYM s.r.l. di cui era legale rappresentante, di ritenute previdenziali per il periodo 2016- Pt_1
2017 nell'importo di euro 7.196,88.
L'opposizione si basava sulla inesistenza della notifica della contestazione dell'illecito (e poi, a seguito della costituzione in giudizio dell' , sulla nullità di tale notifica come eccepito all'udienza di CP_2
discussione da parte ricorrente) e sulla conseguente prescrizione della sanzione ex art. 28 l. 689/81.
pagina 2 di 6 Il Tribunale ha invece ritenuto validamente notificato l'atto di accertamento e contestazione: “Protocollo
4905.11/12/2018.0174522 avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall' art. 2, CP_2
comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)” . L , secondo il Tribunale, ha infatti provato in giudizio la valida notifica dell'atto, CP_2
avvenuta in data 27.12.2018 a mezzo raccomandata a/r con consegna dell'atto presso la residenza del in Milano Via degli Scipioni 6 a persona addetta alla ricezione; di conseguenza non è maturata Pt_1
alcuna prescrizione, da escludersi in base alla normativa emergenziale COVID che ha previsto la sospensione dei termini per 541 giorni fra il 9.3.2020 e il 31.8.2021, per cui fra il 27.12.2018 e il
18.4.2024 non è maturato il quinquennio prescrizionale. Il Tribunale si è così pronunciato:
2. È da respingere il motivo di opposizione relativo alla (asserita) mancata notifica degli atti presupposti all'ordinanza-ingiunzione censurata.
2.1. Ed invero, risulta documentalmente che l'accertamento di violazione sia stato regolarmente notificato all'opponente (all. nn. 1 e 2 alla memoria di .
2.2. Al CP_2 riguardo, non coglie nel segno l'eccezione attorea di nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa. Ed invero, l'ordinanza della Cassazione n. 23490/2024 richiamata dalla difesa attorea attiene al procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 previsto per gli atti tributari relativi alle imposte dirette. Al contrario, con riferimento agli avvisi dell' l'art. 30 d.l. n. 78/2010 non dispone che la notificazione debba essere effettuata con le stesse CP_2
modalità di notificazione previste per le imposte dei redditi. In tal senso, deve aversi riguardo alla sola disciplina di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. in forza della quale, in caso di consegna a persona addetta alla ricezione, come nel caso di specie, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (art. 139, co.
2, c.p.c.), necessario solo nel caso di consegna al portiere o al vicino (art. 139, co. 4, c.p.c.).
2.3. Tanto basta a ritenere la notificazione valida la notificazione dell'atto di accertamento in controversia”.
Con atto depositato il 3.4.2025 ha impugnato la sentenza, lamentando in primo luogo Parte_1
l'erronea applicazione dell'art. 139 c.p.c.
La raccomandata n. 786030043449 del 18.12.2018 contenente l'atto in questione è stata recapitata ad un
“addetto al ritiro”. L'art. 139 del codice di procedura civile nel disciplinare l'iter di notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio al primo comma prevede che se la notifica non avviene ex art 138
c.p.c. la stessa deve essere fatta presso il comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Il comma II, poi, prevede che se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Sicché la notifica pagina 3 di 6 disciplinata dal comma II trova spazio nei casi in cui a seguito di un tentativo di notifica il destinatario non viene reperito presso uno dei luoghi indicati al comma I, circostanza che nel caso di specie non si è verificata in quanto la notifica è stata effettuata direttamente a persona preposta alla ricezione ( il portiere dello stabile ) pertanto la norma da applicare doveva essere il comma IV dell'art. 139 c.p.c. e non il comma II come ritenuto dal Tribunale. Di conseguenza, secondo l'appellante, l' avrebbe CP_2
dovuto produrre in giudizio la raccomandata informativa con cui certificare la consegna nelle mani del portiere.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 30 d.l. n.
78/2010, in materia di notifica degli avvisi di addebito. Secondo l'appellante, l'iter argomentativo della sentenza di primo grado non è condivisibile neanche nella parte in cui si afferma che: “ l'art. 30 d.l. n.
78/2010 non dispone che la notificazione debba essere effettuata con le stesse modalità di notificazione previste per le imposte dei redditi” ciò perché se da un lato vero che la norma in commento non disciplina espressamente la notificazione nelle mani del portiere, dall'altro la stessa non esclude che si debba/possa fare ricorso alla disciplina generale dettata dall'art. 139 c.p.c. nei casi come quelli per cui è processo.
L' si è costituito in giudizio in data 14.4.2025 richiamando le difese di primo grado e sostenendo la CP_2
correttezza della sentenza.
All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento a distanza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello, da esaminare congiuntamente nei suoi due motivi, è infondato.
Il thema decidendum del processo in questo grado di appello è soltanto la validità o meno della notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, posto che non è stato fatto oggetto di censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non maturata la prescrizione tenendo conto della sospensione dei termini dovuti alla legislazione emergenziale COVID 19. Né in primo grado sono state sollevate eccezioni circa la sussistenza dell'illecito contestato o circa la quantificazione della sanzione.
Il Collegio osserva che nella fattispecie si tratta di un atto stragiudiziale portato a conoscenza del sig tramite raccomandata a/r, cui notoriamente non si applicano le norme in materia di notifiche di Pt_1
atti giudiziali, ma le norme sul servizio postale universale. Come risulta dall'avviso di ricevimento, l'atto
è stato consegnato a persona qualificatasi come addetto al ritiro (risulta barrata la casella recante la dicitura al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni) quindi non si tratta di una notifica ricevuta dal portiere dello stabile come erroneamente affermato dall'appellante.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, quindi, la raccomandata postale con avviso di ricevimento è stata consegnata alla residenza del destinatario a persona che si è dichiarata addetta alla ricezione delle notifiche. Non è pertanto richiesta alcuna ulteriore comunicazione informativa.
La decisione del Tribunale è, pertanto, conforme alla consolidata giurisprudenza in materia.
Si richiama a proposito Cass n. 4451/2024 secondo cui: “Il motivo è poi infondato laddove sostiene la violazione 32 e 39 d.m.
9.4.2001 poiché l'agente postale non avrebbe indicato quale relazione aveva il sottoscrittore dell'avviso di ricevimento con il ricorrente, considerando altresì che l'avviso recava una sottoscrizione illeggibile. Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che
l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.
Inoltre, si veda Cass. Sezione Lavoro n. 19680/2020: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il regime differenziato della notificazione "diretta" ha superato il vaglio di costituzionalità nella sentenza n. 175 del 23/07/2018, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto art. 26, comma 1, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2.
9. In tal caso si applica, quindi, la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre
2008, artt. 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di
pagina 5 di 6 ricevimento da restituire al mittente. Questa Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n.
632 del 2011 Cass. n. 11708 del 27/05/2011,n. 1091 del 17/1/2013,n. 946 del 17/01/2020)”.
Da quanto sopra osservato consegue il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerato il valore della causa, la sua complessità nonché l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n.
37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4582/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
2.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12/06/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4582/2024, pubblicata il
17.10.2024, estensore Dott. Franco Caroleo promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
GIANI, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARIO ROBERTO TARZIA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA
SAVARE'1 (Ufficio Legale Distrettuale ), presso il difensore CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1. dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione 001531178 in quanto fondata su un avviso di addebito mai notificato al sig. Parte_1
2. dichiarare la prescrizione della pretesa avanzata dall' Controparte_3
essendo trascorso il termine di prescrizione quinquennale;
pagina 1 di 6 3. riformare la sentenza n. 4582/2024 del Tribunale di Milano sez. lavoro nella parte in cui condanna il sig. al pagamento di euro 2.000 oltre accessori a titolo di spese di giustizia;
Parte_1
4. condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari per il Controparte_3
doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto avvocato antistatario.
PER L'APPELLATO
Confermare in toto la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 4582/2024 pubblicata in data 17.10.2024 RG.
6411/2024
E, conseguentemente,
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento, ridurre l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_2 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio. in via istruttoria
L' , in caso di ritenuta necessità, chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate CP_2 ai punti da 1) a 13), premessa la locuzione “Vero che”.
Si indicano a testi:
Responsabile Area Flussi Contributivi e Gestione del Credito Sede di Milano o altro funzionario CP_2
informato da questi delegato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4582/2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001531178 notificata da in data 18.4.2024 per l'illecito
[...] CP_2 previsto dall'art. 2 comma 1bis DL 463/83, come sostituito dall'art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 8/2016 e come novellato dall'art. 23 del DL 48/2023, e consistente nel mancato pagamento, da parte della società
FIN.GYM s.r.l. di cui era legale rappresentante, di ritenute previdenziali per il periodo 2016- Pt_1
2017 nell'importo di euro 7.196,88.
L'opposizione si basava sulla inesistenza della notifica della contestazione dell'illecito (e poi, a seguito della costituzione in giudizio dell' , sulla nullità di tale notifica come eccepito all'udienza di CP_2
discussione da parte ricorrente) e sulla conseguente prescrizione della sanzione ex art. 28 l. 689/81.
pagina 2 di 6 Il Tribunale ha invece ritenuto validamente notificato l'atto di accertamento e contestazione: “Protocollo
4905.11/12/2018.0174522 avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall' art. 2, CP_2
comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)” . L , secondo il Tribunale, ha infatti provato in giudizio la valida notifica dell'atto, CP_2
avvenuta in data 27.12.2018 a mezzo raccomandata a/r con consegna dell'atto presso la residenza del in Milano Via degli Scipioni 6 a persona addetta alla ricezione; di conseguenza non è maturata Pt_1
alcuna prescrizione, da escludersi in base alla normativa emergenziale COVID che ha previsto la sospensione dei termini per 541 giorni fra il 9.3.2020 e il 31.8.2021, per cui fra il 27.12.2018 e il
18.4.2024 non è maturato il quinquennio prescrizionale. Il Tribunale si è così pronunciato:
2. È da respingere il motivo di opposizione relativo alla (asserita) mancata notifica degli atti presupposti all'ordinanza-ingiunzione censurata.
2.1. Ed invero, risulta documentalmente che l'accertamento di violazione sia stato regolarmente notificato all'opponente (all. nn. 1 e 2 alla memoria di .
2.2. Al CP_2 riguardo, non coglie nel segno l'eccezione attorea di nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa. Ed invero, l'ordinanza della Cassazione n. 23490/2024 richiamata dalla difesa attorea attiene al procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 previsto per gli atti tributari relativi alle imposte dirette. Al contrario, con riferimento agli avvisi dell' l'art. 30 d.l. n. 78/2010 non dispone che la notificazione debba essere effettuata con le stesse CP_2
modalità di notificazione previste per le imposte dei redditi. In tal senso, deve aversi riguardo alla sola disciplina di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. in forza della quale, in caso di consegna a persona addetta alla ricezione, come nel caso di specie, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (art. 139, co.
2, c.p.c.), necessario solo nel caso di consegna al portiere o al vicino (art. 139, co. 4, c.p.c.).
2.3. Tanto basta a ritenere la notificazione valida la notificazione dell'atto di accertamento in controversia”.
Con atto depositato il 3.4.2025 ha impugnato la sentenza, lamentando in primo luogo Parte_1
l'erronea applicazione dell'art. 139 c.p.c.
La raccomandata n. 786030043449 del 18.12.2018 contenente l'atto in questione è stata recapitata ad un
“addetto al ritiro”. L'art. 139 del codice di procedura civile nel disciplinare l'iter di notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio al primo comma prevede che se la notifica non avviene ex art 138
c.p.c. la stessa deve essere fatta presso il comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Il comma II, poi, prevede che se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Sicché la notifica pagina 3 di 6 disciplinata dal comma II trova spazio nei casi in cui a seguito di un tentativo di notifica il destinatario non viene reperito presso uno dei luoghi indicati al comma I, circostanza che nel caso di specie non si è verificata in quanto la notifica è stata effettuata direttamente a persona preposta alla ricezione ( il portiere dello stabile ) pertanto la norma da applicare doveva essere il comma IV dell'art. 139 c.p.c. e non il comma II come ritenuto dal Tribunale. Di conseguenza, secondo l'appellante, l' avrebbe CP_2
dovuto produrre in giudizio la raccomandata informativa con cui certificare la consegna nelle mani del portiere.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 30 d.l. n.
78/2010, in materia di notifica degli avvisi di addebito. Secondo l'appellante, l'iter argomentativo della sentenza di primo grado non è condivisibile neanche nella parte in cui si afferma che: “ l'art. 30 d.l. n.
78/2010 non dispone che la notificazione debba essere effettuata con le stesse modalità di notificazione previste per le imposte dei redditi” ciò perché se da un lato vero che la norma in commento non disciplina espressamente la notificazione nelle mani del portiere, dall'altro la stessa non esclude che si debba/possa fare ricorso alla disciplina generale dettata dall'art. 139 c.p.c. nei casi come quelli per cui è processo.
L' si è costituito in giudizio in data 14.4.2025 richiamando le difese di primo grado e sostenendo la CP_2
correttezza della sentenza.
All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento a distanza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello, da esaminare congiuntamente nei suoi due motivi, è infondato.
Il thema decidendum del processo in questo grado di appello è soltanto la validità o meno della notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, posto che non è stato fatto oggetto di censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non maturata la prescrizione tenendo conto della sospensione dei termini dovuti alla legislazione emergenziale COVID 19. Né in primo grado sono state sollevate eccezioni circa la sussistenza dell'illecito contestato o circa la quantificazione della sanzione.
Il Collegio osserva che nella fattispecie si tratta di un atto stragiudiziale portato a conoscenza del sig tramite raccomandata a/r, cui notoriamente non si applicano le norme in materia di notifiche di Pt_1
atti giudiziali, ma le norme sul servizio postale universale. Come risulta dall'avviso di ricevimento, l'atto
è stato consegnato a persona qualificatasi come addetto al ritiro (risulta barrata la casella recante la dicitura al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni) quindi non si tratta di una notifica ricevuta dal portiere dello stabile come erroneamente affermato dall'appellante.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, quindi, la raccomandata postale con avviso di ricevimento è stata consegnata alla residenza del destinatario a persona che si è dichiarata addetta alla ricezione delle notifiche. Non è pertanto richiesta alcuna ulteriore comunicazione informativa.
La decisione del Tribunale è, pertanto, conforme alla consolidata giurisprudenza in materia.
Si richiama a proposito Cass n. 4451/2024 secondo cui: “Il motivo è poi infondato laddove sostiene la violazione 32 e 39 d.m.
9.4.2001 poiché l'agente postale non avrebbe indicato quale relazione aveva il sottoscrittore dell'avviso di ricevimento con il ricorrente, considerando altresì che l'avviso recava una sottoscrizione illeggibile. Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che
l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.
Inoltre, si veda Cass. Sezione Lavoro n. 19680/2020: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il regime differenziato della notificazione "diretta" ha superato il vaglio di costituzionalità nella sentenza n. 175 del 23/07/2018, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto art. 26, comma 1, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1 e 2.
9. In tal caso si applica, quindi, la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre
2008, artt. 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di
pagina 5 di 6 ricevimento da restituire al mittente. Questa Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n.
632 del 2011 Cass. n. 11708 del 27/05/2011,n. 1091 del 17/1/2013,n. 946 del 17/01/2020)”.
Da quanto sopra osservato consegue il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerato il valore della causa, la sua complessità nonché l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n.
37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4582/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
2.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12/06/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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