Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3843/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. NI CI Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3843/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1983 Con il patrocinio dell'Avv. ANCORA FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANCORA FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17 dicembre 2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 1214, Serie A, Parte pima ORDINARE al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. nonché 1. della figlia minore ad entrambi i genitori e gestione disgiunta Controparte_2 Persona_1 del
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2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE di Novara, via Giovanni XXIII n. 44 al padre e collocazione di entrambe le figlie presso lo stesso;
3. DIRITTO/DOVERE della madre di vedere la figlia minore;
Persona_1
4. verserà al Sig. tributo al mantenimento dei figli Parte_2 CP_1 la somma di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata al Sig. anticipatamente CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sentenza, e sarà annualmente rivalut agli indici Istat, costo vita;
5. SPESE STRAORDINARIE suddivise al 50%, da concordare e documentare, secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Torino: I) spese mediche - da documentare, anche successivamente all'esborso - che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa. Si dà atto che i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale per i figli spetti e quindi venga accreditato al CP Sig. PI GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE I coniugi, nonostante la decisione di separarsi, ritengono comunque loro prioritario dovere quello di evitare l'impatto negativo di questa situazione sull'equilibrio psicofisico della minore e garantire alla stessa una “normalità” di vita che favorisca la sua serena crescita. Priorità ancora più cogente in quanto sta attraversando un periodo Persona_1 di disagio psicologico/comportamentale, verosimilmente dovuto alla sepa tori. Ad oggi il rapporto tra la figlia minore e la madre è discontinuo, in quanto la minore rifiuta sovente di incontrarla, sebbene il padre si adoperi a favorirne gli incontri: a) le parti si impegnano ad intraprendere un percorso, anche di mediazione familiare, con l'ausilio di figure professionali qualificate, affinché entro 6 mesi da oggi si raggiunga l'obiettivo di frequentazione madre-minore per lo meno di due pomeriggi alla settimana e week end alterni da concordare con il padre;
Pag. 2 b) il padre e la madre si impegnano ad essere presenti, compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro, sia nell'accompagnamento a scuola nei casi occorrenti nonché in tutte le esigenze quotidiane della figlia;
c) la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Persona_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
d) sarà cura di entrambi i genitori vigilare affinché l'intervento di terzi, anche all'interno della cerchia famigliare e delle amicizie più consolidate, non interferisca nelle decisioni dei genitori stessi e sul rapporto tra la bambina e questi ultimi, evitando ogni azione e/o comportamento che possa compromettere la fiducia, la stima, il rispetto, l'affetto della bambina verso i propri genitori. resterà collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
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e) nei turni infrasettimanali il padre preleverà la minore a casa della madre o all'uscita di scuola e la porterà presso la propria dimora o, secondo le inclinazioni della minore, la accompagnerà a svolgere le attività sportive o ludiche;
f) la madre, lavorando 5 giorni alla settimana lontano da Novara, presso l'Outlet di Vicolungo (NO), si coordinerà con il padre al fine di provvedere ai suddetti impegni di nei due giorni liberi. Durante le festività Persona_1 comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, i genitori concorderanno, con congruo anticipo, come suddividere i periodi di permanenza da trascorrere con , tenuto conto delle rispettive incombenze Persona_1 lavorative;
g) durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà insieme alla figlia tre settimane di vacanza, di cui 2 potranno essere consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
h) la figlia frequenterà due settimane di Grest e il campo scuola o le attività ritenute adeguate da entrambi i genitori preventivamente valutate.
***** I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi ai fini dell'espatrio per sé e per il minore. Spese compensate”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara in data Parte_1 CP_1
17/12/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1214 parte I, serie A, anno 2011. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (17/09/2006) maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente e (05/08/2011) minorenne. Persona_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Pag. 3 Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data17/12/2011 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 CP_1 comune al n. 1214 parte I, serie A, anno 2011;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. NI CI
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