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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 277/2024 RG promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato nella VIA VITTONE 29 OLBIA presso lo studio dell'avv. SELIS CARLO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SECCHI ANGELO ANTONIO appellante contro
in persona del sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato nella VIA IMPERIA 131 OLBIA presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. FRAU GIULIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti appellato e
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
elettivamente domiciliata nella VIA VERONESE 95 P.IVA_2
OLBIA presso lo studio dell'avv. DETTORI GIOACCHINO che la rappresenta e difende per procura in atti appellata e
in persona Controparte_3
) P.IVA_3 elettivamente domiciliato nella VIA ROCKFELLER 68 SASSARI presso l'Avvocatura distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU ADELAIDE per procura in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 14.9.2014, alle ore 8.00 circa, quando, nel percorrere con la propria bicicletta il tratto urbano della S.P. 125 che dall'aeroporto di Olbia conduce al centro della città, era caduto a terra in corrispondenza dell'intersezione con la via Macerata a causa della presenza nel manto stradale di un gradino longitudinale causato dalla “fresatura” dell'asfalto, imprevedibile e non segnalato. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta ingenti danni al velocipede nonché gravi lesioni fisiche, consistenti nella “frattura diafasica radio avambraccio destro” con esiti di carattere permanente nella misura del 6%. Sulla base di tali premesse, il chiedeva di dichiararsi che il sinistro de Parte_1 quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 17.742,13 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea perché infondata ritto, sul presupposto che l'evento dannoso lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal considerato che le condizioni della strada erano Parte_1 chiaramente visibili e lungo la direttrice stradale percorsa dall'attore erano presenti cartelli di pericolo, ove veniva segnalata la presenza di “lavori in corso” e di un “gradino longitudinale”. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, il convenuto chiedeva ai fini della manleva l'autorizzazione CP_1
a chiamare in la società nella sua qualità di Controparte_4 appaltatrice dei lavori relativi alla rete del gas comunale effettuati dalla stessa sul luogo del sinistro. Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva la società la Controparte_4 quale, contestata la dinamica del sinistro, concludeva chi lla domanda di parte attrice per le medesime ragioni espresse dal . Controparte_1
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio l' il quale, premesso che Controparte_3
l'attore aveva usufruito dell'indennità di malattia in seguito all'evento, chiedeva ai sensi dell'art. 1916 c.c. di surrogarsi nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile per una somma pari ed euro 6.820,75. Per tali ragioni, l' concludeva nei seguenti termini “previa declaratoria CP_3 dell'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. del e/o della nella causazione del sinistro Controparte_1 Controparte_4 occorso a parte attrice, condannarli, in via solidale e/o alternativa, al pagamento in favore dell' della somma di € 6.820,75, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al saldo”. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza medico legale, con sentenza n. 454/2024, pubblicata il 14.6.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e richiamati i principi di diritto regolanti la materia– concludeva affermando che non risultava “adeguatamente raggiunta, né in via diretta né in via presuntiva, la prova del nesso di causalità tra la presenza del gradino longitudinale e la caduta dell'attore” e che, al contrario, dalle risultanze processuali emergeva “la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, che ha(aveva) tenuto un comportamento negligente, tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'Ente e l'evento dannoso”. Il primo giudice, in ordine al comportamento tenuto del danneggiato, affermava che dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi era possibile inferire la presenza di due cartelli posizionati all'incrocio con la via Macerata che segnalavano lo svolgimento di lavori in corso e la presenza del gradino longitudinale e tali cartelli risultavano ben visibili all'attore in quanto rivolti verso la sua direzione di marcia. Precisava, inoltre, il tribunale che “la presenza del gradino longitudinale poteva essere individuata anche dalla circostanza che il tratto oggetto dei lavori aveva una colorazione diversa, molto più chiara per la presenza del calcestruzzo e dei segni di fresatura nell'asfalto, rispetto al resto della carreggiata. Non ultimo il fatto che il sinistro è avvenuto alle 8.00 del mattino e perciò in piena luce”. Il tribunale gravato compensava le spese di lite.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 pretazione delle risultanze istruttorie nonchè la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. Secondo l'appellante, infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione in atti risultava ampiamente provato il nesso di causalità ed il fatto che la condotta tenuta dallo stesso non era riconducibile al concetto di caso fortuito, quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, mancando quelle caratteristiche di imprevedibilità e eccezionalità necessarie, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad escludere il nesso stesso. Inoltre, il TI ha eccepito che la responsabilità dell'accaduto andava ricondotta in capo all'ente gestore della strada, il quale oltre ad omettere la normale custodia del bene, disapplicava le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento, allegando, in particolare, che la segnaletica stradale di pericolo risultava apposta in maniera non corretta e conforme alle norme in materia. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata. Si è costituito in giudizio anche l' , il quale, “associandosi alle difese di parte CP_3 appellante”, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di intervento depositato in primo grado. Si sono costituiti in giudizio il e la società Controparte_1 Controparte_4 resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Infatti, pur potendosi ritenere accertato il nesso causale tra la cosa e l'evento, posto che non vi sono dubbi che l'appellante era caduto in prossimità del gradino longitudinale sito sul manto stradale, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla riconducibilità in via esclusiva dell'evento alla condotta non diligente ed accorta del danneggiato. Innanzitutto, dalle numerose foto prodotte da entrambe le parti può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che la caduta era intervenuta in prossimità di una strada urbana interessata dalla presenza di un lungo tratto in cui mancava una parte dell'asfalto a causa dei lavori di c.d. fresatura eseguiti dalla società (cfr. foto allegate al ricorso Controparte_4 introduttivo – doc. 2 e foto allegate alla comparsa di costituzione del CP_1
- doc. 2).
[...]
Lo stesso nel ricorso introduttivo riferiva a pag. 4 che “In occasione dei Parte_1 lavori di r o della superficie, ed in particolare nella fase successiva alla rimozione dell'asfalto, la strada percorsa presentava un gradino longitudinale per alcune centinaia di metri a partire dall'intersezione con via Macerata”. Dall'esame delle medesime foto e, in particolare, della seconda e terza foto allegate al ricorso introduttivo al doc. 2, emerge, inoltre, che: - la fresatura presente sul manto stradale aveva una colorazione molto più chiara ed una differente conformazione rispetto all'asfalto liscio circostante, sicché il gradino longitudinale creato dalla rimozione dell'asfalto risultava ampiamente visibile agli utenti della strada;
- in corrispondenza dell'intersezione fra la via percorsa dal danneggiato e la via Macerata e, quindi, verso la direzione di marcia del erano presenti dei Parte_1 cartelli di pericolo raffiguranti la presenza di “lavori in corso” e di un “gradino longitudinale” (cfr. anche documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dalla Polizia Locale del – doc. 1 comparsa di costituzione Controparte_1 del ). Controparte_1
Lo stato dei luoghi così descritto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste , Tes_1 escussa all'udienza del 21.6.19, la quale, dopo aver riferito di avere visto il ciclista sbandare ed andare a finire oltre il guard rail, confermava la posizione dei cartelli di pericolo e, in particolare, che gli stessi si trovavano “nella posizione raffigurata nella fotografia che mi si mostra (all.2)”. L'evento di danno, quindi, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete tenuto conto, inoltre, che l'evento era avvenuto intorno alle 8.00 e, quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità. Infine, a nulla rileva la supposta violazione da parte dell'appellante delle norme di sicurezza previste in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione posto che, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ (vedi anche da ultimo Cass. n. 12663/2024), tenuto conto che, nel caso di specie, proprio in ragione delle caratteristiche della strada, della presenza dei cartelli e della piena visibilità dei luoghi, l'utente non poteva esimersi dall'adozione di particolari e ancora più marcate cautele finalizzate ad evitare qualsiasi evento infausto. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dal gradino longitudinale presente nella strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'appellante, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel rigetto dell'appello rimane assorbita ogni questione relativa alla ammissibilità e tardività dell'intervento dell' CP_3
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e , e vengono liquidate come Controparte_1 CP_4 in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Le spese vanno invece compensate nei rapporti con l' . CP_3
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 454/2024 pubblicata il 14.6.2024;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, e della società Controparte_1 [...] rsona del legale rappresentante pro tempore, che li CP_4 complessivi euro 2.906,00 per ciascuno, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di l'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 9.5.2025
Il Consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato nella VIA VITTONE 29 OLBIA presso lo studio dell'avv. SELIS CARLO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SECCHI ANGELO ANTONIO appellante contro
in persona del sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato nella VIA IMPERIA 131 OLBIA presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. FRAU GIULIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti appellato e
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
elettivamente domiciliata nella VIA VERONESE 95 P.IVA_2
OLBIA presso lo studio dell'avv. DETTORI GIOACCHINO che la rappresenta e difende per procura in atti appellata e
in persona Controparte_3
) P.IVA_3 elettivamente domiciliato nella VIA ROCKFELLER 68 SASSARI presso l'Avvocatura distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU ADELAIDE per procura in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 14.9.2014, alle ore 8.00 circa, quando, nel percorrere con la propria bicicletta il tratto urbano della S.P. 125 che dall'aeroporto di Olbia conduce al centro della città, era caduto a terra in corrispondenza dell'intersezione con la via Macerata a causa della presenza nel manto stradale di un gradino longitudinale causato dalla “fresatura” dell'asfalto, imprevedibile e non segnalato. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta ingenti danni al velocipede nonché gravi lesioni fisiche, consistenti nella “frattura diafasica radio avambraccio destro” con esiti di carattere permanente nella misura del 6%. Sulla base di tali premesse, il chiedeva di dichiararsi che il sinistro de Parte_1 quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 17.742,13 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea perché infondata ritto, sul presupposto che l'evento dannoso lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal considerato che le condizioni della strada erano Parte_1 chiaramente visibili e lungo la direttrice stradale percorsa dall'attore erano presenti cartelli di pericolo, ove veniva segnalata la presenza di “lavori in corso” e di un “gradino longitudinale”. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, il convenuto chiedeva ai fini della manleva l'autorizzazione CP_1
a chiamare in la società nella sua qualità di Controparte_4 appaltatrice dei lavori relativi alla rete del gas comunale effettuati dalla stessa sul luogo del sinistro. Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva la società la Controparte_4 quale, contestata la dinamica del sinistro, concludeva chi lla domanda di parte attrice per le medesime ragioni espresse dal . Controparte_1
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio l' il quale, premesso che Controparte_3
l'attore aveva usufruito dell'indennità di malattia in seguito all'evento, chiedeva ai sensi dell'art. 1916 c.c. di surrogarsi nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile per una somma pari ed euro 6.820,75. Per tali ragioni, l' concludeva nei seguenti termini “previa declaratoria CP_3 dell'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. del e/o della nella causazione del sinistro Controparte_1 Controparte_4 occorso a parte attrice, condannarli, in via solidale e/o alternativa, al pagamento in favore dell' della somma di € 6.820,75, oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al saldo”. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza medico legale, con sentenza n. 454/2024, pubblicata il 14.6.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e richiamati i principi di diritto regolanti la materia– concludeva affermando che non risultava “adeguatamente raggiunta, né in via diretta né in via presuntiva, la prova del nesso di causalità tra la presenza del gradino longitudinale e la caduta dell'attore” e che, al contrario, dalle risultanze processuali emergeva “la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, che ha(aveva) tenuto un comportamento negligente, tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'Ente e l'evento dannoso”. Il primo giudice, in ordine al comportamento tenuto del danneggiato, affermava che dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi era possibile inferire la presenza di due cartelli posizionati all'incrocio con la via Macerata che segnalavano lo svolgimento di lavori in corso e la presenza del gradino longitudinale e tali cartelli risultavano ben visibili all'attore in quanto rivolti verso la sua direzione di marcia. Precisava, inoltre, il tribunale che “la presenza del gradino longitudinale poteva essere individuata anche dalla circostanza che il tratto oggetto dei lavori aveva una colorazione diversa, molto più chiara per la presenza del calcestruzzo e dei segni di fresatura nell'asfalto, rispetto al resto della carreggiata. Non ultimo il fatto che il sinistro è avvenuto alle 8.00 del mattino e perciò in piena luce”. Il tribunale gravato compensava le spese di lite.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 pretazione delle risultanze istruttorie nonchè la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito e di sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. Secondo l'appellante, infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione in atti risultava ampiamente provato il nesso di causalità ed il fatto che la condotta tenuta dallo stesso non era riconducibile al concetto di caso fortuito, quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, mancando quelle caratteristiche di imprevedibilità e eccezionalità necessarie, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad escludere il nesso stesso. Inoltre, il TI ha eccepito che la responsabilità dell'accaduto andava ricondotta in capo all'ente gestore della strada, il quale oltre ad omettere la normale custodia del bene, disapplicava le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento, allegando, in particolare, che la segnaletica stradale di pericolo risultava apposta in maniera non corretta e conforme alle norme in materia. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata. Si è costituito in giudizio anche l' , il quale, “associandosi alle difese di parte CP_3 appellante”, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di intervento depositato in primo grado. Si sono costituiti in giudizio il e la società Controparte_1 Controparte_4 resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Infatti, pur potendosi ritenere accertato il nesso causale tra la cosa e l'evento, posto che non vi sono dubbi che l'appellante era caduto in prossimità del gradino longitudinale sito sul manto stradale, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla riconducibilità in via esclusiva dell'evento alla condotta non diligente ed accorta del danneggiato. Innanzitutto, dalle numerose foto prodotte da entrambe le parti può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che la caduta era intervenuta in prossimità di una strada urbana interessata dalla presenza di un lungo tratto in cui mancava una parte dell'asfalto a causa dei lavori di c.d. fresatura eseguiti dalla società (cfr. foto allegate al ricorso Controparte_4 introduttivo – doc. 2 e foto allegate alla comparsa di costituzione del CP_1
- doc. 2).
[...]
Lo stesso nel ricorso introduttivo riferiva a pag. 4 che “In occasione dei Parte_1 lavori di r o della superficie, ed in particolare nella fase successiva alla rimozione dell'asfalto, la strada percorsa presentava un gradino longitudinale per alcune centinaia di metri a partire dall'intersezione con via Macerata”. Dall'esame delle medesime foto e, in particolare, della seconda e terza foto allegate al ricorso introduttivo al doc. 2, emerge, inoltre, che: - la fresatura presente sul manto stradale aveva una colorazione molto più chiara ed una differente conformazione rispetto all'asfalto liscio circostante, sicché il gradino longitudinale creato dalla rimozione dell'asfalto risultava ampiamente visibile agli utenti della strada;
- in corrispondenza dell'intersezione fra la via percorsa dal danneggiato e la via Macerata e, quindi, verso la direzione di marcia del erano presenti dei Parte_1 cartelli di pericolo raffiguranti la presenza di “lavori in corso” e di un “gradino longitudinale” (cfr. anche documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dalla Polizia Locale del – doc. 1 comparsa di costituzione Controparte_1 del ). Controparte_1
Lo stato dei luoghi così descritto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste , Tes_1 escussa all'udienza del 21.6.19, la quale, dopo aver riferito di avere visto il ciclista sbandare ed andare a finire oltre il guard rail, confermava la posizione dei cartelli di pericolo e, in particolare, che gli stessi si trovavano “nella posizione raffigurata nella fotografia che mi si mostra (all.2)”. L'evento di danno, quindi, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete tenuto conto, inoltre, che l'evento era avvenuto intorno alle 8.00 e, quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità. Infine, a nulla rileva la supposta violazione da parte dell'appellante delle norme di sicurezza previste in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione posto che, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“ (vedi anche da ultimo Cass. n. 12663/2024), tenuto conto che, nel caso di specie, proprio in ragione delle caratteristiche della strada, della presenza dei cartelli e della piena visibilità dei luoghi, l'utente non poteva esimersi dall'adozione di particolari e ancora più marcate cautele finalizzate ad evitare qualsiasi evento infausto. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dal gradino longitudinale presente nella strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'appellante, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel rigetto dell'appello rimane assorbita ogni questione relativa alla ammissibilità e tardività dell'intervento dell' CP_3
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e , e vengono liquidate come Controparte_1 CP_4 in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Le spese vanno invece compensate nei rapporti con l' . CP_3
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 454/2024 pubblicata il 14.6.2024;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, e della società Controparte_1 [...] rsona del legale rappresentante pro tempore, che li CP_4 complessivi euro 2.906,00 per ciascuno, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3 dà atto della sussistenza dei presupposti di l'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 9.5.2025
Il Consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni