Articolo 3 della Legge 21 luglio 1960, n. 722
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 agosto 1960
Art. 3.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.026.380.110, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura, del disavanzo della gestione 1959-60 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1962. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Entrata in vigore il 9 agosto 1960