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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1313/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1313 RG per l'anno 2015 vertente tra nato a [...] il [...] (cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cosmina C.F._2
Silipo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Acquaro (VV), C.da
Camerino, n. 1.;
-Opponente-
Controparte_1
, con sede legale in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, snc (P. Iva
[...]
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Lo Schiavo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via E. Gagliardi, n. 40;
[...]
[...]
(P. Iva ), quale mandataria di (c.f. CP_2 P.IVA_2 Parte_3
), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare,
n. 2;
-Opposta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 206/2015, emesso nel proc. n. 761/2015 r.g. in data 01 luglio 2015 e notificato il 09 luglio 2015, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta di
[...]
, Controparte_1 ingiungeva alla società in persona del l.r.p.t. e ai sigg.ri Parte_4 Parte_1
e di pagare in solido tra loro, nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma Parte_2 di € 521.625,60, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del decreto all'ingiuntivo e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese quantificate in € 843,00 per spese vive ed € 4.185,00 per compensi professionali forensi, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, i sigg.ri
[...]
e citavano in giudizio la Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, così giudicare:
1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto poiché state ingiunte ai fideiussori opponenti delle somme superiori all'ammontare delle fideiussioni prestate;
2) Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e art. 50 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
3) Accertare e dichiarare la inefficacia e risoluzione dell'obbligazione principale per difetto di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nonché la liberazione della garanzia ex art. 1956 cod. civ..
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle superiori conclusioni deducevano l'illegittimità del decreto ingiuntivo per inesattezza del credito ingiunto in quanto maggiore rispetto all'importo massimo garantito con la fideiussione;
l'inesistenza della prova del credito ingiunto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. n.
385/1993; la nullità dell'obbligazione fideiussoria prestata dal per difetto di buona fede Pt_1 nell'esecuzione del contratto con conseguente inefficacia della fideiussione e liberazione dalla stessa ex art. 1956 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29 dicembre 2015 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguenziale conferma del d.i. opposto;
chiedeva, altresì, la conferma del d.i. nei confronti della in Parte_4 quanto non opposto.
All'udienza del 18 gennaio 2016, le parti si riportavano ai propri atti, insistendo nelle rispettive domande, chiedendo, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 183, c.p.c.. Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza ex art. 647 c.p.c. e concedeva alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 27 settembre 2016, previa verifica dell'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva avuto esito negativo, il Giudice dichiarava l'inammissibilità delle memorie depositate da parte opposta in quanto non autorizzate e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. .
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., gli opponenti, ad integrazione delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, modificavano parzialmente le domande come di seguito:
“4) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole negoziali e della sottoscrizione/ accettazione delle clausole da parte dell'istituto determinative degli interessi dei rapporti ingiunti e collegati, per violazione dell'art. 1356, 1346, 1284 c.c. ed ex art. 117 D. Lgs. n. 385/93 e per tutti i motivi specificati nelle presenti memorie 183 c.p.c., in riferimento al contratto di apertura del conto corrente;
contratto di anticipo su fatture e contratto fideiussorio, rideterminando l'esatto saldo dei rapporti al netto di tali addebiti;
Cont 5) Accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'avvertimento ex art. 1956 c.c. e per
l'effetto dichiarare la illegittimità e inefficacia della fideiussione rilasciata dal sig. , Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e/o IN SUBORDINE: limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni garantite alle somme concesse senza abuso di utilizzo dalle fideiussione o di quanto si accerterà in corso di giudizio;
6) Accertare e dichiarare la illegittimità e inefficacia delle fideiussioni rilasciate dal Sig.
[...]
e sig.ra , e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei Pt_1 Parte_2 suoi confronti e/o IN SUBORDINE: limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunte e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
7) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni operate in violazione degli artt. 117 e 118 d.lgs n. 385/93 sul rapporto di conto corrente;”.
All'udienza del 22 maggio 2017, il Giudice, previo rigetto della richiesta di CTU avanzata da parte opponente, in quanto ritenuta superflua ai fini del decidere, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata il 26 gennaio 2021, si costituiva in giudizio quale mandataria della e cessionaria del credito per cui è CP_2 Parte_3 procedimento, facendo proprio il contenuto dell'atto costitutivo e le produzioni documentali già depositate, riportandosi a tutto quanto già dedotto, formulato, eccepito e richiesto nei verbali di causa e nelle memorie redatte nell'interesse dell'originaria opposta.
Con comparsa di costituzione del 17 aprile 2023 si costituiva in giudizio, nell'interesse di parte opponente, nuovo difensore in sostituzione del difensore rinunciatario, il quale si riportava a tutti i precedenti atti, scritti difensivi, memorie ex art. 183, c.p.c. e verbali di udienza.
Con comparsa di costituzione del 20 marzo 2025 si costituiva in giudizio nuovo difensore nell'interesse di e per essa la mandataria che si riportava ai Parte_3 CP_2 precedenti atti, scritti difensivi e verbali di causa.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
Occorre premettere che la presente causa può essere decisa ricorrendo al cd. “criterio della ragione più liquida”, il quale, “imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr., in termini espressi, Cass.
23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
L'atto di opposizione merita parziale accoglimento limitatamente alla prima eccezione di “inesattezza del credito ingiunto”, mentre deve essere rigettato per tutti gli altri motivi che di qui a breve saranno spiegati.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto alla – debitore Controparte_3 principale – e ai signori e quali fideiussori della prima - il pagamento in solido Pt_1 Pt_2 dell'intera somma di € 521.625,20, laddove i fideiussori avevano, in realtà, prestavano una fideiussione omnibus limitatamente alla cifra di € 190.000,00 ciascuno.
In punto di diritto, è pacifico che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente essere revocato in quanto la somma ingiunta è maggiore rispetto all'importo per il quale entrambi gli opponenti risultano debitori per la garanzia prestata.
In ogni caso, deve essere riconosciuta la sussistenza della pretesa creditoria in capo alla
[...]
Controparte_1
nei riguardi degli opponenti, seppur limitatamente alla somma predetta.
[...]
A supporto della superiore affermazione, vi è la documentazione depositata da parte opposta in sede di ricorso monitorio ed integrata nel corso di questo giudizio, che attesta la sussistenza del rapporto di credito con il debitore principale – -, nonché l'esistenza della Parte_4 fideiussione prestata dalla signora e dal signor Pt_2 Pt_1
Ai sensi dell'art 50 TUB, peraltro, la certificazione del dirigente supplisce all'autentica notarile prevista dall'art. 634 c.p.c., attribuendo efficacia di prova scritta anche gli estratti delle scritture contabili della banca, che diventano utilmente spendibili in sede di richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti della clientela inadempiente. La documentazione in esame potrebbe rivelarsi inidonea in sede di giudizio di opposizione, solo laddove, in aderenza agli ordinari criteri di riparto della prova, il correntista abbia contestato, in modo chiaro e specifico, le singole voci contabili contenute negli estratti conto prodotti.
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata a rilevare l'inidoneità a costituire prova dei cd. saldaconto, contestandone solamente la riconducibilità al direttore, senza confutare le singole voci di dare e avere che, di contro, erano ben dettagliate al punto da consentire adeguata difesa.
La contestazione, peraltro, non è avvenuta nemmanco prima dell'instaurazione del giudizio e a tal proposito è altresì dirimente l'art. 6 della sezione II dell'allegato 1 al ricorso monitorio, nel quale è dato leggere che, decorsi 30 giorni dal ricevimento degli estratti conto senza che sia intervenuto reclamo in forma scritta, gli stessi s'intenderanno approvati.
Sul punto, la Corte di legittimità sancisce che: “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare
l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645
c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872). (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
Del resto, “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486 del 28.05.2019).
Ne consegue che, riconosciuta la sussistenza del credito in capo a ed oggi in capo Controparte_1 alla in qualità di cessionaria del credito, previa dichiarazione di revoca del Parte_3 decreto ingiuntivo, dev'essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento da parte dei signori e di € 190.000,00 ciascuno, nei limiti della fideiussione Parte_1 Parte_2 prestata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita, essendo tutte le altre eccezioni generiche e indimostrate.
In considerazione della parziale soccombenza e, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dai signori e Parte_1 Parte_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2015 emesso il
01.07.2015 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 761/2015 r.g;
2. nel resto, rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna e Parte_1 [...]
al pagamento di € 190.000,00 ciascuno in favore di parte opposta, oltre interessi legali dal Parte_2 dì della domanda e sino al soddisfo.
Spese compensate.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1313 RG per l'anno 2015 vertente tra nato a [...] il [...] (cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cosmina C.F._2
Silipo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Acquaro (VV), C.da
Camerino, n. 1.;
-Opponente-
Controparte_1
, con sede legale in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, snc (P. Iva
[...]
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Lo Schiavo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via E. Gagliardi, n. 40;
[...]
[...]
(P. Iva ), quale mandataria di (c.f. CP_2 P.IVA_2 Parte_3
), con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare,
n. 2;
-Opposta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 206/2015, emesso nel proc. n. 761/2015 r.g. in data 01 luglio 2015 e notificato il 09 luglio 2015, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta di
[...]
, Controparte_1 ingiungeva alla società in persona del l.r.p.t. e ai sigg.ri Parte_4 Parte_1
e di pagare in solido tra loro, nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma Parte_2 di € 521.625,60, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del decreto all'ingiuntivo e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese quantificate in € 843,00 per spese vive ed € 4.185,00 per compensi professionali forensi, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, i sigg.ri
[...]
e citavano in giudizio la Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, così giudicare:
1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto poiché state ingiunte ai fideiussori opponenti delle somme superiori all'ammontare delle fideiussioni prestate;
2) Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e art. 50 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
3) Accertare e dichiarare la inefficacia e risoluzione dell'obbligazione principale per difetto di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nonché la liberazione della garanzia ex art. 1956 cod. civ..
Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno delle superiori conclusioni deducevano l'illegittimità del decreto ingiuntivo per inesattezza del credito ingiunto in quanto maggiore rispetto all'importo massimo garantito con la fideiussione;
l'inesistenza della prova del credito ingiunto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. n.
385/1993; la nullità dell'obbligazione fideiussoria prestata dal per difetto di buona fede Pt_1 nell'esecuzione del contratto con conseguente inefficacia della fideiussione e liberazione dalla stessa ex art. 1956 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29 dicembre 2015 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguenziale conferma del d.i. opposto;
chiedeva, altresì, la conferma del d.i. nei confronti della in Parte_4 quanto non opposto.
All'udienza del 18 gennaio 2016, le parti si riportavano ai propri atti, insistendo nelle rispettive domande, chiedendo, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 183, c.p.c.. Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza ex art. 647 c.p.c. e concedeva alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 27 settembre 2016, previa verifica dell'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva avuto esito negativo, il Giudice dichiarava l'inammissibilità delle memorie depositate da parte opposta in quanto non autorizzate e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. .
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., gli opponenti, ad integrazione delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, modificavano parzialmente le domande come di seguito:
“4) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole negoziali e della sottoscrizione/ accettazione delle clausole da parte dell'istituto determinative degli interessi dei rapporti ingiunti e collegati, per violazione dell'art. 1356, 1346, 1284 c.c. ed ex art. 117 D. Lgs. n. 385/93 e per tutti i motivi specificati nelle presenti memorie 183 c.p.c., in riferimento al contratto di apertura del conto corrente;
contratto di anticipo su fatture e contratto fideiussorio, rideterminando l'esatto saldo dei rapporti al netto di tali addebiti;
Cont 5) Accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'avvertimento ex art. 1956 c.c. e per
l'effetto dichiarare la illegittimità e inefficacia della fideiussione rilasciata dal sig. , Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e/o IN SUBORDINE: limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni garantite alle somme concesse senza abuso di utilizzo dalle fideiussione o di quanto si accerterà in corso di giudizio;
6) Accertare e dichiarare la illegittimità e inefficacia delle fideiussioni rilasciate dal Sig.
[...]
e sig.ra , e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei Pt_1 Parte_2 suoi confronti e/o IN SUBORDINE: limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunte e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
7) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni operate in violazione degli artt. 117 e 118 d.lgs n. 385/93 sul rapporto di conto corrente;”.
All'udienza del 22 maggio 2017, il Giudice, previo rigetto della richiesta di CTU avanzata da parte opponente, in quanto ritenuta superflua ai fini del decidere, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata il 26 gennaio 2021, si costituiva in giudizio quale mandataria della e cessionaria del credito per cui è CP_2 Parte_3 procedimento, facendo proprio il contenuto dell'atto costitutivo e le produzioni documentali già depositate, riportandosi a tutto quanto già dedotto, formulato, eccepito e richiesto nei verbali di causa e nelle memorie redatte nell'interesse dell'originaria opposta.
Con comparsa di costituzione del 17 aprile 2023 si costituiva in giudizio, nell'interesse di parte opponente, nuovo difensore in sostituzione del difensore rinunciatario, il quale si riportava a tutti i precedenti atti, scritti difensivi, memorie ex art. 183, c.p.c. e verbali di udienza.
Con comparsa di costituzione del 20 marzo 2025 si costituiva in giudizio nuovo difensore nell'interesse di e per essa la mandataria che si riportava ai Parte_3 CP_2 precedenti atti, scritti difensivi e verbali di causa.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
Occorre premettere che la presente causa può essere decisa ricorrendo al cd. “criterio della ragione più liquida”, il quale, “imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr., in termini espressi, Cass.
23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito,
Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
L'atto di opposizione merita parziale accoglimento limitatamente alla prima eccezione di “inesattezza del credito ingiunto”, mentre deve essere rigettato per tutti gli altri motivi che di qui a breve saranno spiegati.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto alla – debitore Controparte_3 principale – e ai signori e quali fideiussori della prima - il pagamento in solido Pt_1 Pt_2 dell'intera somma di € 521.625,20, laddove i fideiussori avevano, in realtà, prestavano una fideiussione omnibus limitatamente alla cifra di € 190.000,00 ciascuno.
In punto di diritto, è pacifico che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.” (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21840 del 24.09.2013).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente essere revocato in quanto la somma ingiunta è maggiore rispetto all'importo per il quale entrambi gli opponenti risultano debitori per la garanzia prestata.
In ogni caso, deve essere riconosciuta la sussistenza della pretesa creditoria in capo alla
[...]
Controparte_1
nei riguardi degli opponenti, seppur limitatamente alla somma predetta.
[...]
A supporto della superiore affermazione, vi è la documentazione depositata da parte opposta in sede di ricorso monitorio ed integrata nel corso di questo giudizio, che attesta la sussistenza del rapporto di credito con il debitore principale – -, nonché l'esistenza della Parte_4 fideiussione prestata dalla signora e dal signor Pt_2 Pt_1
Ai sensi dell'art 50 TUB, peraltro, la certificazione del dirigente supplisce all'autentica notarile prevista dall'art. 634 c.p.c., attribuendo efficacia di prova scritta anche gli estratti delle scritture contabili della banca, che diventano utilmente spendibili in sede di richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti della clientela inadempiente. La documentazione in esame potrebbe rivelarsi inidonea in sede di giudizio di opposizione, solo laddove, in aderenza agli ordinari criteri di riparto della prova, il correntista abbia contestato, in modo chiaro e specifico, le singole voci contabili contenute negli estratti conto prodotti.
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata a rilevare l'inidoneità a costituire prova dei cd. saldaconto, contestandone solamente la riconducibilità al direttore, senza confutare le singole voci di dare e avere che, di contro, erano ben dettagliate al punto da consentire adeguata difesa.
La contestazione, peraltro, non è avvenuta nemmanco prima dell'instaurazione del giudizio e a tal proposito è altresì dirimente l'art. 6 della sezione II dell'allegato 1 al ricorso monitorio, nel quale è dato leggere che, decorsi 30 giorni dal ricevimento degli estratti conto senza che sia intervenuto reclamo in forma scritta, gli stessi s'intenderanno approvati.
Sul punto, la Corte di legittimità sancisce che: “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare
l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645
c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872). (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
Del resto, “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486 del 28.05.2019).
Ne consegue che, riconosciuta la sussistenza del credito in capo a ed oggi in capo Controparte_1 alla in qualità di cessionaria del credito, previa dichiarazione di revoca del Parte_3 decreto ingiuntivo, dev'essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento da parte dei signori e di € 190.000,00 ciascuno, nei limiti della fideiussione Parte_1 Parte_2 prestata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita, essendo tutte le altre eccezioni generiche e indimostrate.
In considerazione della parziale soccombenza e, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dai signori e Parte_1 Parte_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2015 emesso il
01.07.2015 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 761/2015 r.g;
2. nel resto, rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, condanna e Parte_1 [...]
al pagamento di € 190.000,00 ciascuno in favore di parte opposta, oltre interessi legali dal Parte_2 dì della domanda e sino al soddisfo.
Spese compensate.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì