Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 5116/2025 VG
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1
Nata a Tirano (SO) il 27.07.1975
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2
Nato a Milano (MI) il 05.10.1974
Cittadino Olandese
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Rue des Genets Le Millefiori con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano atto n. 0227 reg. 03 parte 2 serie A) (anno 2009
In separazione dei beni.
italiana; Persona_2
) nata a [...] il [...] cittadina italiana;
(cf C.F. 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)Le figlie minori R_ e PE sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione dalla stessa presa in locazione in data
01.05.2024, sita in Milano, Via San Giovanni sul muro n. 18 e che verrà, pertanto, alla stessa assegnata.
2) Il papà che risiede e lavora all'estero, frequenterà le figlie minori compatibilmente con i propri impegni professionali e, comunque, previo accordo con le stesse e con la mamma.
'3) Il Sig. Parte 2 verserà alla Sig.ra Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Per 1 e Per 2 la somma complessiva di Euro 1.000,00= (Euro 500,00= per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Ad integrazione del contributo al mantenimento delle figlie, il Sig. Parte 2 terrà a proprio carico il pagamento di ogni onere derivante dal contratto di locazione sottoscritto tra sig.ra
Parte 1 e la società Eteocle S.r.l. in data 1.05.2024, nello specifico il corrispettivo contrattuale pattuito al punto n. 5 quale corrispettivo per il canone di Euro 54.000,00= annui da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di Euro 13.500,00= con scadenza 1 gennaio, 1 Aprile, 1 luglio, ed 1 ottobre di ogni anno, oltre agli oneri accessori e spese di cui di cui al punto n. 6 ed all'adeguamento ISTAT se applicato periodicamente dalla proprietà di cui al punto n.
7. Le predette somme verranno versate direttamente alla signora Pt 1 con valuta entro le predette scadenze.
5) Alla scadenza del contratto di locazione cui al punto che precede, il sig. Pt 2 terrà a proprio carico il pagamento dei canoni di locazione del medesimo immobile, se il contratto verrà rinnovato o di eventuale altro immobile scelto di comune accordo tra le parti, alle medesime condizioni contrattuali per anni 10 a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto e fatto salvo il raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie oltre tale termine.
'il6) In caso di eventuale acquisto di un immobile da intestarsi a nome della sig.ra Parte 1
Sig. Pt 2 terrà a proprio carico il pagamento delle rate di mutuo nei limiti delle condizioni economiche di cui ai punti -5-, -6- 7- (corrispettivo, oneri e spese, rivalutazione Istat) del richiamato contratto di locazione o di quella somma capitalizzata da erogarsi in un'unica soluzione tenuto conto del limite temporale di anni 10 a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto e fatto salvo il raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie oltre tale termine.
7) Il Sig. Parte 2 terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8) In aggiunta a quanto sopra, il Sig. Parte 2 si farà carico di tutte le spese relative alle vacanze delle figlie Per 1 e PE anche singolarmente, nonché alle vacanze dalla signora Parte 1
se svolte unitamente alle figlie.
Parte 1 , il marito, Sig. [...]9) A titolo di contributo al mantenimento della moglie Sig.ra
Pt 2 verserà alla stessa in un'unica soluzione la somma di Euro 500.00,00= entro il 30.06.2025 a mezzo bonifico bancario sugli estremi bancari che verranno indicati via mail 15 giorni prima di tale scadenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio a Milano il 15.05.2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato