Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 27086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in Parte_1
data 27/05/2006, codice fiscale , residente in [...], 1.714, C.F._1
Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-860;
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_1
21/02/1981, codice fiscale , residente in [...]do Rio Branco, C.F._2
2.175, Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-001;
brasiliana, minorenne, nata in Controparte_2
Andradina/SP, Brasile, in data 25/03/2009, codice fiscale , C.F._3
rappresentata dal padre precedentemente qualificato, residente in Controparte_1
Avenida Barão do Rio Branco, 2.175, Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-001;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_3
07/06/2023, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._4 Controparte_1
precedentemente qualificato, residente in [...]do Rio Branco, 2.175,
[...]
Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-001;
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 18/07/1957, Controparte_4
codice fiscale residente in [...], 156, Ribeirão Preto/SP, Brasile, C.F._5
CAP 14040-170;
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in Parte_2
data 04/12/1978, codice fiscale , residente in [...], C.F._6
102, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184
AR , brasiliano, minorenne, nato in [...]/GO, Brasile, in Parte_3
data 02/08/2007, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._7 [...]
102, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliana, minorenne, nata in [...]/GO, Brasile, in Parte_4
data 21/07/2009, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._8 [...]
precedentemente qualificato, residente in [...], Parte_2
102, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601- 184;
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_5
08/05/1981, codice fiscale , residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra C.F._9
do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]ças/MT, Controparte_6
Brasile, in data 09/02/2012, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._10
precedentemente qualificato, residente in [...]dos Purus, Controparte_5
1.639, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/GO, Parte_5
Brasile, in data 13/09/2008, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._11
precedentemente qualificato, residente in [...]dos Purus, Controparte_5
1.639, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliana, nata in [...]ças/MT, Controparte_7
Brasile, in data 17/05/2003, codice fiscale , residente in [...]dos Purus, C.F._12
1.639, Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_8
24/11/1994, codice fiscale , residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do C.F._13
Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 25/11/1965, Controparte_9
codice fiscale residente in [...]15, Conjunto 3, Lote 6, Casa C.F._14
C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741-503;
, brasiliana, nata in [...]/DF, Brasile, in data Parte_6
27/06/2001, codice fiscale , residente in [...]15, Conjunto C.F._15
3, Lote 6, Casa C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741- 503;
, brasiliano, nato in [...]/DF, Brasile, in data Parte_7
21/10/2003, codice fiscale residente in [...]15, Conjunto C.F._16
3, Lote 6, Casa C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741-503 , brasiliano, nato in [...]/DF, Brasile, in data Parte_8
21/10/2003, codice fiscale , residente in [...]15, Conjunto C.F._17
3, Lote 6, Casa C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741- 503. rappresentati e difesi dagli avv.ti BONATO GIOVANNI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_10
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_10
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o ) Persona_1 Parte_9 Parte_9 Parte_9
nato a [...] il 12 luglio del 1873 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
(o o o ). Persona_1 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_10
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 30/12/2024 dopo avere vanamente tentato plurime volte di ottenere un appuntamento presso il Consolato di San Paolo non riuscendovi stante l'esaurimento delle liste d'attesa, come da messaggio restituito dal sistema telematico dedicato (cfr. docc. Da 41 a
51).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza o o o ), si osserva Persona_1 Parte_9 Parte_9 Parte_9
infatti che è provata la nascita a AV EN in data 12/07/1873 (cfr. certificato di nascita doc. 3). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod.
Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel
Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata e provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori e si snoda nei seguenti passaggi generazionali: (o Persona_1 [...]
o o ) ha contratto matrimonio con (o Pt_9 Parte_9 Parte_9 Persona_2
o generando (o o Persona_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_11 Per_5
o ) nato in data [...] (cfr doc 6) il quale ha contratto
[...] Controparte_11
matrimonio con (o o o o , in data Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
28/06/1944 generando (o o ), nata Persona_11 Persona_11 Persona_11
in data 08/01/1927 (doc. 8) la quale ha contratto matrimonio con Parte_10
(o o ) in data 09/09/1957 (cfr. docc 08 Parte_10 Persona_12
e 09) i quali hanno generato nata il [...](cfr. doc. 10), Parte_11 [...]
nata il [...] (docc.19), nato il 18/07//1957 (doc. Parte_12 Controparte_4
30), nato il [...] (doc. 32), nata il CP_12 Pt_2 Controparte_9 25/11/1965 (cfr. doc. 14). in data 12/02/1977 ha contratto matrimonio Parte_11
con (cfr. doc. 10) generando nata in [...] Persona_13 Persona_14
14/03/1979 (cfr doc 12) che a sua volta ha generato nato in [...] Persona_15
27/05/2006 (cfr. doc 14). Dal matrimonio di con Pt_11 Parte_11 Persona_13
è nato anche il in data 21/02/1981 (cfr doc 15) che ha
[...] Controparte_1
generato a sua volta nata in data [...] (cfr. CP_2 Controparte_2
doc. 17) e nato in data [...] (cfr. doc. 18). , ha Controparte_3 Parte_12
contratto matrimonio con , in data 03/06/1977 (cfr. doc. 20) , Persona_16
generando nato in data [...] (doc. 21) generando i Parte_2
figli nato in data [...] (cfr doc. 23), Persona_17 Parte_4
nata in data [...] (cfr doc all. 24). Dall'unione coniugale tra
[...] Parte_12
e è nato anche
[...] Persona_16 Controparte_5
in data 08/05/1981, che ha generato nata in data [...], Controparte_7
cfr doc 27), nato in data [...] (cfr doc 28) e Parte_5 [...]
nato il [...] (cfr doc 29). ha generato Controparte_6 Parte_13 [...]
nato in data [...] (cfr. all. 34). ha generato Controparte_8 CP_9 CP_1
nata in data [...], cfr. 37), Parte_6 Parte_6 Parte_7 Parte_6
nato in data [...] (cfr. doc. 38) ed nato in
[...] Parte_8
data 21/10/2003 (cfr. doc. 39).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_11
(o o ) la quale ha contratto matrimonio con
[...] Persona_11 Persona_11
(o o ) in Parte_10 Parte_10 Persona_12
data 09/09/1957 (cfr. docc 08 e 09) generando , Parte_11 Parte_12
) , e .
[...] Controparte_4 Parte_13 Controparte_9
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. Da 41 a 51).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_10
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 27086/2024 , promossa da , nato in Parte_1
Andradina/SP, Brasile, in data 27/05/2006, codice fiscale , residente in C.F._1
Rua José Iarossi, 1.714, Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-860;
nato in [...]/SP, Brasile, in data 21/02/1981, codice Controparte_1
fiscale , residente in [...]do Rio Branco, 2.175, C.F._2
Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-001;
minorenne, nata in [...]/SP, Controparte_2
Brasile, in data 25/03/2009, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._3
precedentemente qualificato, residente in [...]do Rio Controparte_1
Branco, 2.175, Andradina/SP, Brasile, CAP 16901-001;
, minorenne, nato in [...]/SP, Brasile, in data 07/06/2023, Controparte_3
codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._4 Controparte_1
precedentemente qualificato, residente in [...]do Rio Branco, 2.175, Andradina/SP,
Brasile, CAP 16901-001;
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 18/07/1957, codice fiscale Controparte_4
residente in [...], 156, Ribeirão Preto/SP, Brasile, CAP 14040- C.F._5
170;
, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2
04/12/1978, codice fiscale , residente in [...], 102, C.F._6
Barra do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184
, minorenne, nato in [...]/GO, Brasile, in data Persona_17
02/08/2007, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._7 Parte_2
[...
, precedentemente qualificato, residente in [...], 102, Barra Parte_2
do Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, minorenne, nata in [...]/GO, Brasile, in data Parte_4
21/07/2009, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._8 Parte_2
, precedentemente qualificato, residente in [...], 102, Barra
[...]
do Garças/MT, Brasile, CAP 78601- 184;
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 08/05/1981, Controparte_5
codice fiscale , residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do Garças/MT, C.F._9
Brasile, CAP 78601-184; , minorenne, nato in [...]ças/MT, Brasile, in Controparte_6
data 09/02/2012, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._10 [...]
, precedentemente qualificato, residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do Controparte_5
Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, minorenne, nato in [...]/GO, Brasile, in data Parte_5
13/09/2008, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._11 Controparte_5
precedentemente qualificato, residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do
[...]
Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, nata in [...]ças/MT, Brasile, in data Controparte_7
17/05/2003, codice fiscale , residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do C.F._12
Garças/MT, Brasile, CAP 78601-184;
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 24/11/1994, codice Controparte_8
fiscale , residente in [...]dos Purus, 1.639, Barra do Garças/MT, Brasile, C.F._13
CAP 78601-184;
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 25/11/1965, codice fiscale Controparte_9
residente in [...]15, Conjunto 3, Lote 6, Casa C, C.F._14
Brasília/DF, Brasile, CAP 71741-503;
, nata in [...]/DF, Brasile, in data 27/06/2001, Parte_6
codice fiscale , residente in [...]15, Conjunto 3, Lote 6, Casa C.F._15
C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741- 503;
, nato in [...]/DF, Brasile, in data Parte_7
21/10/2003, codice fiscale residente in [...]15, Conjunto C.F._16
3, Lote 6, Casa C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741-503
, nato in [...]/DF, Brasile, in data Parte_8
21/10/2003, codice fiscale , residente in [...]15, Conjunto C.F._17
3, Lote 6, Casa C, Brasília/DF, Brasile, CAP 71741- 503 contro il
[...]
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: CP_10
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_10
giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo