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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 104 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un decreto ingiuntivo in materia di preliminare di compravendita e vertente
TRA
difeso da sé medesimo ex articolo 86 c.p.c. Parte_1
Parte appellante
e difesa dagli avvocati Stanislao De Santis Controparte_1
e Paolo Cosentini
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, sia essa
1 preliminare, nel merito od istruttoria, in accoglimento delle ragioni esposte in premessa narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza,
PRELIMINARMENTE:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
NEL MERITO:
- accertare che nulla sia dovuto dal sottoscritto Avv. Parte_1
in favore della sig.ra e per l'effetto porre nel Controparte_1
nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare l'opposta al pagamento, in favore del sottoscritto, della complessiva somma di €114.500,00, o nell'importo maggiore o minore che sarà riconosciuto, anche ad esito della rinnovanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre la rinnovazione dell'istruttoria testimoniale;
- ordinarsi ex art. 210 cpc, alla sig.ra l'esibizione del c.d. Controparte_1
libro della sposa;
- disporre CTU, anche esplorativa, per la quantificazione dei prelievi operati dalla sig.ra sul conto UNICREDIT Banca, n. 10118464, Controparte_1
indicato in citazione.”
Per la parte appellata: “si conclude affinché l'ecc.ma Corte, previa reiezione della istanza di inibitoria, dichiari inammissibile l'appello o quanto meno lo rigetti nel merito perché infondato, confermando la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche alle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “ Controparte_1
con ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedeva ed otteneva l'emissione nei confronti
2 dell'Avv. del decreto ingiuntivo n. 1074/2008 Parte_1
(notificato il 18.10.2008) per la somma di euro 100.000,00, deducendo che con contratto preliminare del 13.10.2004 ella – all'epoca coniugata con l'Avv. in regime di separazione dei beni – aveva Parte_1
promesso di vendere ai coniugi e CP_2 Controparte_3
l'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Cosenza alla Via F.lli Cervi
n. 20, al prezzo di euro 150.000,00 e deducendo altresì che parte del suddetto prezzo, per un importo di euro 100.000,00 (euro 12.000,00 entro il
5.12.2004, euro 12.000,00 l'8.2.2005, euro 14.000,00 il 6.4.2005, euro
15.000,00 il 23.5.2005, euro 27.000 a mezzo bonifico bancario del
20.6.2006, euro 20.000,00 a mezzo bonifico bancario del 5.9.2005), in date antecedenti alla stipula del contratto definitivo, era stata incassata dall'Avv.
attesi i buoni rapporti all'epoca esistenti fra i coniugi (separatisi Parte_1
successivamente nel 2008), come da firme di quietanza apposte dal medesimo Avv. a margine della scrittura privata del Parte_1
preliminare di vendita a pagina 3 del contratto e come da ricevute dei due bonifici bancari effettuati sul conto corrente di Banca Mediolanum spa n.
372931.
Deduceva, a sostegno della domanda monitoria che l'Avv.to Parte_1
si era astenuto dal restituirle le dette somme, delle quali non aveva reso il conto ad essa ricorrente, che tali somme erano state verosimilmente utilizzate per il futuro acquisto di altro unità immobiliare destinata nelle originarie intenzioni dei coniugi a nuova casa familiare della coppia;
che l'Avv. aveva stipulato, a proprio esclusivo nome, con la '2 Parte_1
contratto preliminare registrato Parte_2
P
31.5.2005, cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo.
3 L'Avv. con atto di citazione portato alla notifica Parte_1
il 27.11.2008 ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, ed ha contestato la fondatezza della domanda della ricorrente, ed ha sostenuto che la ricorrente aveva ricevuto – direttamente o indirettamente – le somme di cui aveva chiesto il pagamento in sede monitoria;
che le firme da lui poste a margine del preliminare di compravendita erano state apposte a garanzia e non per quietanza e non avevano valore di ricevuta e richiamava a tal fine la dichiarazione sottoscritta da , sempre a margine della stessa scrittura privata;
che il Controparte_3
conto corrente sul quale erano stati effettuati dai coniugi i due Persona_1
bonifici in questione (il n. 372931 come da ricevute dei due bonifici) era sì
a lui intestato ma sullo stesso conto la aveva delega ad operare (cfr. CP_1
la conferma di banca Mediolanum del 18.11.2003 della delega in favore di ad operare sul conto corrente 372931, oltre che su un dossier Controparte_1
titoli), cosicché la aveva la disponibilità della somme, versate dai CP_1
coniugi in adempimento al preliminare di vendita;
che le Persona_1
somme di cui si richiedeva il pagamento erano state sempre versate direttamente ovvero indirettamente alla medesima in parte anche CP_1
attraverso la regolamentazione dei rapporti tramite terze parti;
altre somme erano state investite ed altre ricevute dalla tramite prelievo diretto dal CP_1
conto corrente cointestato ed acceso presso la Unicredit Banca;
che, a riprova del fatto che egli non aveva ricevuto in pagamento dai promissari acquirenti le somme dedotte, vi era da considerare l'impossibilità che Persona_1
egli avesse ricevuto in data 8.2.2005 il pagamento di euro 12.000,00 annotato a margine del contratto preliminare, posto che il giorno precedente era stato dimesso dall'Ospedale ove era stato ricoverato per una grave patologia e posto che nei successivi 45 giorni era rimasto a casa senza poterne uscire
4 anche per le necessarie visite di controllo, che dovevano essere effettuate a domicilio;
che ulteriore riprova del fatto che parte opposta avesse ricevuto l'integrale pagamento del prezzo di vendita dell'abitazione di via F.lli Cervi
n. 20, era data dalla circostanza che la stessa aveva festeggiato CP_1
l'avvenuto saldo della rata di prezzo del giugno 2006 con i futuri acquirenti, ed ancora, che in sede di contratto definitivo per atto pubblico Notar per la vendita dell'immobile in favore della sola , la Persona_2 CP_2
aveva dichiarato di averne ricevuto il prezzo;
che egli si era premurato CP_1
di aprire in data 20.3.2007, a nome della moglie (cfr. estratto C/C al
31.3.2007, allegato 5 all'atto di citazione), un conto ulteriore sul quale fare affluire le somme ancora dovute in forza del preliminare.
Ha chiesto pertanto di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'opponente inoltre ha formulato domanda (riconvenzionale) per la condanna della al pagamento della somma di euro 1.000,00 da lui CP_1
versata per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita ai coniugi;
della somma di euro 14.000,00 da lui Persona_1
pagata ai promissari acquirenti a causa del ritardo nella Persona_1
immissione in possesso a titolo di risarcimento per le spese da essi a tale cagione sostenute;
della somma di euro 7.000,00 per imposte e spese dell'atto di acquisto e dell'atto di mutuo ipotecario dell'immobile di Via F.lli
Cervi 20, atti entrambi rogati in favore dell'acquirente dal proprio zio CP_1
Notaio il quale aveva rinunciato alla riscossione di tali somme in Parte_1
suo favore, elargendogli, in quanto nipote, il relativo credito;
della somma di euro 15.000,00 per le spese da lui sostenute per la ristrutturazione dell'immobile eseguita dalla ditta TA NZ di Figline Vegliaturo;
della somma di euro 4.500,00 per la mediazione nella vendita dell'immobile
5 di via F.lli Cervi di proprietà della avendo egli procurato gli CP_1
acquirenti; della somma di euro 3.000,00 per la redazione del relativo preliminare di vendita;
della somma di euro 40.000,00, calcolate per difetto, per somme prelevate dal conto corrente Unicredit cointestato n. 10118464 e non riconducibili ad esigenze familiari;
della somma di euro 30.000,00 calcolate per difetto pari alla metà dei valori in argenterie e cose preziose prelevati e detenuti dalla ricorrente, il cui valore determinava in base alla polizza di assicurazione prodotta in atti, per un totale complessivo di euro
114.500,00. Con vittoria di spese ed onorari.
Parte opposta, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito all'opposizione negando di avere ricevuto e/o avuto la disponibilità delle somme versate quale acconto dai promissari acquirenti;
evidenziando inoltre che alcun rilievo avevano fra esse parti la dichiarazione della CP_1
resa nell'atto pubblico di avere ricevuto il prezzo della relativa vendita;
negando che sul conto corrente che il avrebbe aperto per la moglie Parte_1
fossero affluite somme derivanti dal citato contratto di compravendita;
eccependo l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto: a) privo di titolo per richiedere la restituzione delle somme asseritamente elargitegli dal Notaio non avendo Parte_1
provato la sua qualità di erede del medesimo;
b) non avendo fornito la prova di somme sborsate per ristrutturare l'abitazione di Via F.lli Cervi 20 e per la cancellazione dell'ipoteca; c) avendo inoltre agito il per la Parte_1
conclusione del contratto preliminare di vendita non a titolo di mediazione bensì in forza dei rapporti familiari fra le parti ed eccependo comunque in merito la prescrizione;
d) eccependo la genericità delle ulteriori richieste di restituzione e la loro inammissibilità.
6 Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, con la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 27.1.2010 è stata rigettata la richiesta di parte opposta di concessione dei termini ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le istanze formulate dalla medesima parte opposta di ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. nonché di ordinanza ai sensi dell'art. 196 ter c.p.c.
L'istruttoria si è svolte con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e dell'esame dei testi citati da parte opposta, oltre che con la produzione documentale effettuata dalle parti, avendo parte opponente rinunciato ai propri testi.
Disattese le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti (quelle dell'opposta di ordine di esibizione a ex art. 210 c.p.c. Controparte_3
dell'originale del contratto preliminare con i coniugi e di Persona_1
ordine di esibizione a Banca Mediolanum ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del conto 372931 intestato all'opponente; quelle dell'opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro della sposa e di CTU per quantificare i prelievi operati dall'opposta sul conto Unicredit e stimare il valore dei preziosi) e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le loro conclusioni all'udienza del 21.12.2017, con concessione dei termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2623 dell'11.12.2018, resa a definizione del giudizio n. 5411/2008 R.G.A.C., aveva ritenuto infondata l'opposizione, avendo l'opponente effettivamente ricevuto i pagamenti effettuati dai coniugi su indicazione e per conto della moglie, Persona_1
7 condannandolo alla restituzione della somma in suo favore, non avendo dato prova di averla già restituita.
In relazione alla domanda riconvenzionale, il tribunale aveva ritenuto fondata solo la richiesta relativa ai regali ricevuti in occasione del matrimonio, dichiarando il diritto di parte opponente alla metà del loro valore, decurtato dalla somma dovuta alla moglie in relazione al contratto di vendita a fronte del quale è stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, di cui ha chiesto la sospensione dell'esecutività, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado: a) ha ritenuto che la sottoscrizione apposta accanto alla dicitura “pagato” nei tre versamenti costituisse una ricevuta di pagamento, attribuendole automaticamente valore di quietanza e non di garanzia senza considerare il tenore confessorio delle dichiarazioni rese dalla stessa parte opponente, odierna appellata;
b) ha ritenuto che la dichiarazione di del 5.1.2007 non modificasse il valore di Controparte_3
ricevuta delle sottoscrizioni, non considerando invece che essa proverebbe come i pagamenti siano stati ricevuti dalla e che le sottoscrizioni CP_1
furono apposte successivamente per ricostruire le date dei pagamenti;
c) non ha considerato, nella decisione, come la parte opposta avesse la delega ad operare sul conto corrente n. 372931 di Banca Mediolanum, intestato alla parte opponente, sul quale i coniugi avevano effettuato due Persona_1
bonifici; d) ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi Testimone_1
(madre della parte opposta) e (amica di famiglia) Testimone_2
confermassero che il pagamento era stato effettuato a favore della parte opponente anziché dell'opposta; e) non ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla parte opposta nell'atto pubblico di compravendita del 19.10.2007
8 attesterebbero in modo certo di aver ricevuto il pagamento del prezzo concordato di € 150.000,00 e non ha adeguatamente considerato la giurisprudenza citata (segnatamente Cass. civ., sez. II, ord. n. 22903/2017) in quanto la dichiarazione della avrebbe fede privilegiata e, se falsa, CP_1
costituirebbe un falso ideologico;
f) ha riconosciuto in capo alla parte opponente la sussistenza dell'obbligo alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo della compravendita in virtù di un mandato per l'incasso che, invero, nel caso di specie, non risulterebbe e che, se esistente, avrebbe comunque dovuto essere formalizzato per iscritto;
g) non ha rilevato la contraddittorietà delle testimonianze (segnatamente di Testimone_3
e in relazione alla circostanza che, Parte_2 Testimone_4
nell'intenzione dei coniugi, il ricavato della vendita dell'appartamento sarebbe stato da destinare all'acquisto di un'altra abitazione per la famiglia;
h) ha ritenuto che tra i coniugi esistesse un rapporto di reciproca fiducia, derivante dal loro legame, che avrebbe giustificato l'assenza di documenti formali nei loro accordi, ma il giudice avrebbe dovuto verificare le reali motivazioni;
i) ha trascurato la circostanza che la prima richiesta da parte dell'appellata risalisse al 3 settembre 2008, successivamente alla proposta di separazione e a quasi un anno dalla stipula del contratto definitivo, mentre, non prevedendo il preliminare di vendita alcuna procura all'incasso o delega per ricevere pagamenti, l'appellata avrebbe potuto eccepire l'inadempimento in danno degli acquirenti e chiedere la risoluzione del contratto o trattenere la caparra, ma non lo fece, perché evidentemente aveva già ricevuto i pagamenti;
l) ha applicato alla vicenda l'art. 1188 c.c.; m) ha affermato che l'obbligo di rendiconto deriverebbe anche da altre figure negoziali, oltre al mandato, senza specificarle;
n) non ha accolto le domande riconvenzionali;
o) ha accolto, riducendone il valore, la domanda riconvenzionale con cui
9 l'appellante ha chiesto la restituzione di € 30.000,00 per valori in argenteria e beni preziosi.
Si è costituita la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Con l'ordinanza del 9.6.2020, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto di appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Ancora in via preliminare, devono essere disattese le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante, potendo essere la causa decisa sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne il merito della controversia, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
La questione riguarda, innanzitutto, la qualificazione giuridica delle sottoscrizioni apposte dalla parte appellante accanto alle annotazioni dei pagamenti relativi all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita (poi definitivo) stipulato tra l'appellata e i coniugi
. Persona_1
10 Dal contratto emerge che i versamenti del 5 dicembre 2004, dell'8 febbraio 2005 e del 6 aprile 2005 presentano l'annotazione “pagato” e la sottoscrizione dell'appellante.
In proposito, l'appellante afferma che, pur potendo contestare la conformità della copia all'originale del contratto preliminare, egli si era limitato a una contestazione sull'interpretazione data dalla controparte all'apposizione delle sottoscrizioni accanto alle modalità di pagamento pattuite;
obiezioni che il giudice di primo grado, con argomentazione che la corte condivide, non ha ritenuto fondate.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, infatti, non risulta innanzitutto che l'appellante abbia mai contestato o disconosciuto le proprie sottoscrizioni sulle annotazioni di pagamento, con la conseguenza che tali firme, a norma dell'art. 215 comma II c.c. devono intendersi per riconosciute.
È, inoltre, incontestato, nonché documentalmente provato che i pagamenti siano stati effettuati dagli acquirenti alle scadenze pattuite nel preliminare di vendita.
La regolare esecuzione dei versamenti costituisce un ulteriore elemento che conferma l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle sottoscrizioni per ricevuta apposte dall'appellante.
A ciò si aggiunga che, com'è noto, il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari (Cass., sez. 3, ord. n. 19034 dell'11 luglio 2024).
La sottoscrizione della dicitura “pagato” è di per sé dimostrazione dell'avvenuto pagamento e, pur redatta in termini semplici, si configura come una ricevuta di pagamento in quanto riconoscimento
11 dell'adempimento dell'obbligazione, che esclude il valore di garanzia attribuitole dall'appellante.
Se l'appellante avesse inteso attribuire alle proprie sottoscrizioni valore di garanzia, peraltro, avrebbe dovuto indicarlo espressamente nel contratto, specificandolo.
In ogni modo, in base ai principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'appellante, nell'affermare la funzione di garanzia delle proprie sottoscrizioni, avrebbe dovuto fornire in giudizio elementi concreti a sostegno della sua tesi.
La sua contestazione, invece, appare generica e priva di supporto documentale o probatorio tale da smentire il valore di ricevuta proprio delle sottoscrizioni in questione.
Con argomentazione condivisa dalla corte, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la dichiarazione resa dal promissario acquirente
[...]
datata 5 novembre 2007 (pag. 3 del contratto preliminare di CP_3
vendita), fosse inidonea a dimostrare la presunta funzione di garanzia delle sottoscrizioni.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ritiene la corte che tale dichiarazione confermi piuttosto l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo da parte degli acquirenti.
L'espressione “Caro in fede riconosco che le firme sono state Pt_4
da te apposte successivamente ai pagamenti e per garantire me” non implica che esse abbiano una funzione di garanzia in senso stretto, ma rappresentano invero soltanto una conferma dell'avvenuto pagamento.
Dal tenore della dichiarazione - in particolare nella parte in cui l'acquirente afferma “Mi consta che tua moglie ha ricevuto i soldi anche perché senza nessuna obiezione ha stipulato […] il definitivo di
12 compravendita” - non emerge in modo certo, inequivoco e incontestabile, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che i pagamenti siano stati effettuati direttamente all'appellata.
Ritiene la corte, piuttosto, che, avendo gli acquirenti provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita - fatto provato, nonché incontestato -, nessun inadempimento contrattuale avrebbe potuto giustificare una mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
La dichiarazione, dunque, da un lato, non dimostra che i pagamenti siano stati ricevuti direttamente dall'appellata, ma, d'altro canto, non esclude neppure che a riceverli sia stato l'appellante, sottoscrittore peraltro delle annotazioni dei pagamenti.
Parimenti infondate sono, inoltre, le contestazioni relative ai versamenti effettuati sul conto corrente n. 372931, intestato a Parte_1
presso la Banca Mediolanum s.p.a., sul quale gli acquirenti hanno
[...]
accreditato parte del corrispettivo della vendita con due bonifici.
Secondo l'appellante, la delega della moglie a operare senza obbligo di rendere conto implicherebbe una gestione congiunta del conto corrente in questione.
Ritiene la corte, tuttavia, che la delega a operare non dimostri che l'appellata fosse la diretta destinataria di tali pagamenti, e, parallelamente, non esclude che il destinatario effettivo dei due bonifici sia stato il titolare del conto stesso.
La delega si riferisce, infatti, alla gestione operativa e si limita all'autorizzazione a eseguire operazioni su un conto altrui.
La gestione operativa del conto da parte di Controparte_1
dunque, non è idonea a escludere che le somme accreditate dagli
[...]
13 acquirenti siano state incassate dall'appellante in quanto intestatario del conto, che si presume esserne il diretto destinatario.
Parimenti infondate sono le censure mosse al valore probatorio attribuito dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese dai testi nel giudizio di primo grado (madre dell'appellata) e Testimone_1
(amica di famiglia della stessa appellata), alla luce delle Testimone_2
quali il tribunale, condivisibilmente, ha ritenuto che il pagamento di €
12.000,00 sia stato ricevuto l'8 febbraio 2005 da stesso Parte_1
presso l'abitazione dei suoceri, e non dalla moglie.
Tali testimonianze, sebbene rese da persone di famiglia o comunque legate alla famiglia dell'appellata, confermano la narrazione dei fatti così come da lei prospettata.
L'assenza di contraddizioni tra le dichiarazioni dei summenzionati testimoni e la documentazione relativa alle dimissioni dell'appellante dall'ospedale in data 7 febbraio 2005 (come risulta dalla relazione clinica in atti), unitamente alla convalescenza – incontestata - trascorsa presso la casa dei suoceri, contribuisce a ritenere dimostrato che il pagamento sia stato effettivamente da lui ricevuto, nonostante le avverse condizioni di salute.
I testimoni hanno riferito che – riconosciuto, peraltro, Controparte_3
da come l'acquirente dell'immobile – si è recato a casa Testimone_2
dei suoceri di dichiarando di essere lì per portare i Parte_1
soldi proprio a “ ” (vedasi verbale d'udienza del 19 aprile 2012). Parte_1
Tale affermazione, nel contesto probatorio in atti e unitamente alle circostanze dedotte e non contestate dalle parti, dimostra che i pagamenti relativi alla vendita dell'immobile sono stati corrisposti dai coniugi Parte_5
all'appellante, direttamente, e non all'appellata.
[...]
14 Anche le contestazioni relative al pagamento del prezzo dell'immobile e alla veridicità delle dichiarazioni rese nel contratto definitivo di vendita, fino a querela di falso, sono infondate.
Occorre precisare, infatti, che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti” (Cass., sez. VI-I, ord. n. 20214 del 25 luglio
2019).
Nel caso in esame, l'atto notarile attesta il pagamento del prezzo, ma, come chiarito dalla Corte di cassazione, tale attestazione non è dotata di fede privilegiata perché non risulta dall'atto stesso che il notaio fosse presente al momento dell'effettivo pagamento per verificarne le modalità (Cass., sez. II, ord. 22903 del 29 settembre 2017, richiamata dal giudice di primo grado).
L'appellante contesta la credibilità delle testimonianze che, secondo il giudice di primo grado, dimostrano – contrariamente a quanto affermato da
(o, meglio, negato in sede di interrogatorio formale, Parte_1
vedasi verbale d'udienza del 25 novembre 2010) – che il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà della moglie fosse destinato all'acquisto di una nuova casa per la famiglia.
Tale circostanza, provata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ed esaminate dal giudice di primo grado (segnatamente le dichiarazioni rese da e dalla dott.ssa ), Testimone_3 Parte_2 Tes_4
dimostra la correlazione tra la vendita dell'immobile di proprietà
15 dell'appellata e l'acquisto dell'immobile di cui al contratto preliminare stipulato tra l'appellante e la CP_4
L'acquirente peraltro, ha riferito di essere a Controparte_3
conoscenza del fatto che i coniugi avevano individuato, Controparte_5
contestualmente alla vendita dell'immobile di proprietà della moglie, un altro appartamento da acquistare (vedasi verbale d'udienza del 7 ottobre
2013).
Parimenti deve ritenersi correlata alla separazione dei coniugi la mancata stipula del contratto definitivo per l'acquisto della nuova casa, anche alla luce delle dichiarazioni rese da (socio della Tes_5 CP_4
circa le pendenze che gli avrebbe riferito di
[...] Parte_1
avere nei confronti della moglie, quali concause della risoluzione del contratto preliminare stipulato con la società (vedasi verbale CP_4
d'udienza del 3 novembre 2011).
La volontà dell'appellante di restituire alla moglie la somma di €
100.00,00 è stata confermata dalla dottoressa , consulente tecnico nel Tes_4
giudizio di separazione (vedasi verbale d'udienza del 19 aprile 2012), rispetto alle cui dichiarazioni le contestazioni dell'appellante sono infondate.
Le argomentazioni non sono idonee a negare l'esistenza della sua posizione debitoria nei confronti della moglie in relazione alla somma direttamente incassata nella vendita dell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultima.
Con argomentazione che la corte condivide, infatti, il tribunale ha ritenuto che l'intenzione dei coniugi di acquistare un immobile da destinare a nuova abitazione per la famiglia – di cui la parte opposta e appellata ha dato prova in giudizio – giustifichi la circostanza che a incassare le somme
16 relative alla vendita dell'immobile non fosse la proprietaria ma il marito, nel contesto di un rapporto coniugale improntato a reciproca fiducia.
Prive di fondamento sono, sul punto, le argomentazioni che l'appellante propone a sostegno dell'inesistenza dell'obbligo restitutorio.
Secondo quanto affermato da nel Controparte_1
ricorso per separazione giudiziale (allegato al fascicolo monitorio dell'appellata), infatti, la crisi coniugale (risalente a settembre-ottobre 2007) sarebbe temporalmente successiva rispetto alla stipulazione del contratto preliminare con i coniugi (13 ottobre 2004), al versamento Persona_1
della caparra e delle ulteriori somme relative alle rate di pagamento non tracciabili (pari a € 53.000, per come attestato nel contratto definitivo di compravendita), ai due bonifici sul conto intestato alla parte appellata (di €
20.000,00 ed € 27.000,00, rispettivamente del 5 settembre 2005 e del 20 giugno 2006).
Anche il contratto preliminare stipulato tra l'appellante e la CP_4
datato 31 maggio 2005, è precedente al sorgere della crisi coniugale,
[...]
come descritta dall'appellata nell'atto introduttivo del giudizio summenzionato e non contestata dall'appellante che, a contrario, ritiene sostengano la sua tesi.
Soltanto la stipulazione del contratto definitivo tra e (13 CP_1 CP_2
ottobre 2007), infatti, è contestuale alla separazione di fatto dei coniugi, risalente ai mesi di settembre-ottobre 2007.
All'epoca dei fatti, dunque, in assenza di prove contrarie, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto coniugale improntato sulla fiducia, tale da consentire a marito di ricevere i pagamenti relativi alla vendita dell'immobile di proprietà della moglie.
17 L'inquadramento della questione controversa nell'ambito del mandato all'incasso e dell'art. 1188 c.c. trova giustificazione, dunque, nella reciproca fiducia tra i coniugi, che esclude, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, la presenza di un atto scritto.
Il rapporto coniugale, infatti, è caratterizzato da una presunzione di collaborazione e fiducia reciproca e, in tale contesto, la circostanza che la moglie, proprietaria di un immobile, consenta al marito di riscuotere gli acconti senza alcuna formalizzazione è giuridicamente inquadrabile nella figura del mandato tacito all'incasso.
Il mandato è un contratto che può essere anche privo di forma scritta
(Cass., sez. III, n. 20051 del 2 settembre 2013, in relazione al mandato senza rappresentanza) e può, dunque, fondarsi su comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, la riscossione degli acconti da parte del marito senza contestazioni da parte della moglie dimostra l'esistenza di un accordo implicito tra le parti.
Il titolo in virtù del quale l'appellata ha agito in giudizio risiede, dunque, nel tacito mandato all'incasso, rispetto al quale sorge per l'appellante l'obbligo alla restituzione di quanto da lui ricevuto dagli acquirenti quale incaricato dal creditore-venditore al ricevimento della prestazione.
L'art. 1188 c.c., infatti, stabilisce che il pagamento possa essere effettuato a un terzo, se autorizzato dal creditore.
L'appellata – creditrice del prezzo della vendita – ha consentito che l'appellante incassasse gli acconti, e i terzi acquirenti, preso atto della riscossione delle somme in assenza di opposizioni della venditrice, hanno avuto motivo di ritenere che il marito fosse legittimato a ricevere tali somme.
18 La Corte di cassazione ha chiarito che “se il debitore adempie
l'obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore;
non costituisce però, da sola e di per sé, prova che
l'accipiens abbia restituito al creditore l'importo ricevuto” (Cass., Sez. III, ord. 21 maggio 2024, n. 14130).
Preso atto della stipula del contratto definitivo e della quietanza di pagamento rilasciata alla IG (vedasi contratto di compravendita CP_2
del 20 ottobre 2007), l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo della compravendita risulta essere stata adempiuta dall'acquirente.
La questione, però, nel caso di specie, attiene al rapporto tra i coniugi e al tacito mandato all'incasso quale fonte delle pretese restitutorie azionate in via monitoria dall'appellata.
Secondo le regole del mandato, infatti, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso (art. 1713 c.c.).
Accertata la materiale apprensione delle somme da parte di sarebbe stato onere di quest'ultimo provare di averle Parte_1
restituite all'appellata.
Con argomentazione che la corte condivide, il giudice di primo grado ha ritenuto che egli non abbia dato prova di aver reso il conto del suo operato alla moglie, né di aver adempiuto l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in forza dell'accertato tacito mandato all'incasso, riconoscendo così il diritto della parte opponesta-appellata a ottenere dalla parte opponente- appellante la restituzione di € 100.000,00.
La corte condivide, altresì, la decisione del giudice di primo grado sulle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, rispetto alle quali i
19 motivi di appello sono parimenti infondati, per le considerazioni che seguono.
Facendo riferimento all'istituto dell'adempimento del terzo,
l'appellante sostiene che il tribunale non avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione della somma di €
1.000,00 per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita ai coniugi . Persona_1
Quand'anche si considerasse incontestata l'iscrizione dell'ipoteca e la sua cancellazione prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, rileva, ai fini della decisione, che l'appellante non ha prodotto in giudizio elementi che dimostrino di aver egli provveduto al pagamento, né ulteriori elementi idonei a ricondurre l'estinzione dell'ipoteca a una propria iniziativa economica.
Nessuna prova, inoltre, è stata offerta in relazione al pagamento di €
14.000,00 – somma di cui egli chiede la restituzione – in favore dei coniugi per il ritardo nella consegna dell'immobile compravenduto. Persona_1
In particolare, l'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto accogliere tale domanda riconvenzionale, tenendo conto del fatto che
[...]
aveva dichiarato di non aver mai chiesto alcuna somma. CP_3
Il testimone, però, non solo conferma la circostanza di non aver mai chiesto alcuna somma di denaro all'appellata a titolo risarcitorio per il ritardo nella consegna dell'appartamento rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, ma precisa altresì di non aver ricevuto alcuna somma di denaro, né dal marito, né dalla moglie, confermando la relativa circostanza (vedasi verbale d'udienza del 7 ottobre 2013).
Il pagamento di tale somma, dunque, non solo non è provato, ma è smentito da colui che avrebbe in ipotesi ricevuto tale somma di denaro.
20 Con argomentazione che la corte condivide, il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione di € 7.000,00 per le imposte e le spese dell'atto di acquisto e dell'atto di mutuo ipotecario dell'immobile, rogati dal notaio che aveva rinunciato alla Parte_1
riscossione.
Il tribunale ha ritenuto che, alla luce dei rapporti di parentela, il mancato pagamento rappresentasse semmai una liberalità concessa dal notaio all'appellata, con la quale sussisteva un rapporto d'opera professionale, e non riguardasse con il quale non era Parte_1
intercorso alcun rapporto negoziale e nei confronti del quale, dunque, non sussisteva alcun obbligo relativo a tale pagamento, né risulta che il credito sia stato ceduto a suo favore.
Egli sostiene che, poiché l'immobile sarebbe presto divenuto l'abitazione familiare, la rinuncia alle spese potrebbe essere considerata un dono dello zio in vista del matrimonio e, al più, il giudice di primo grado avrebbe dovuto qualificarla come una donazione obnuziale a favore di entrambi.
Non incide sulla natura della rinuncia alle spese, che resterebbe comunque un vantaggio economico concesso esclusivamente all'appellata, però, il fatto che l'immobile fosse destinato a diventare l'abitazione familiare.
Ciò in quanto l'acquisto riguardava esclusivamente Controparte_1
acquirente e intestataria dell'immobile, e non anche il
[...]
marito.
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla restituzione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, poi, il tribunale ha condivisibilmente ritenuto di non accoglierla, poiché la parte opponente-
21 appellante non ha fornito la prova né dell'esecuzione dei lavori, né dell'effettivo sostenimento della spesa.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto considerare i fatti provati in quanto non contestati, poiché la parte opposta-appellata non ha negato che l'immobile fosse stato ristrutturato, ma non avrebbe indicato con quali somme e chi avrebbe ristrutturato l'abitazione.
L'argomentazione sia infondata.
La mancata prova dell'esecuzione dei lavori e del relativo pagamento
è fondamentale ai fini del rigetto della domanda.
Ad ogni modo, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l'appellata aveva comunque contestato la debenza della somma, specificando che l'opponente avrebbe fatto riferimento a spese eseguite in epoca e con modalità imprecisate da una presunta ditta, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Anche la domanda riconvenzionale relativa all'opera di mediazione nella vendita dell'immobile oggetto di causa è stata condivisibilmente rigettata dal giudice di primo grado, non avendo l'appellante fornito la prova della propria attività di mediazione nella vendita dell'immobile della moglie, né di aver redatto personalmente il contratto preliminare.
Come già evidenziato, infatti, l'appellante è stato riconosciuto dal giudice di primo grado, così come dalla corte, unicamente quale mandatario all'incasso delle somme relative alla compravendita.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione di €
40.000 euro, somma prelevata dal conto corrente cointestato alle parti appallante e appellata, avendo prodotto in giudizio gli estratti conto con tutti
22 i movimenti, ritenendo però che soltanto una consulenza tecnica avrebbe potuto chiarire le operazioni attribuibili alla moglie e la loro finalità.
La corte condivide il rigetto della domanda in quanto generica, per non essere stati specificati i prelievi contestati e per non aver l'appellante dimostrato che le somme non fossero destinati a esigenze familiari.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non può colmare carenze probatorie, né svolgere indagini esplorative (Cass., sez. III, ordinanza n.
19631 del 18 settembre 2020).
Da ultimo, la corte ritiene condivisibile l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della metà dei valori in argenteria e cose preziose (non meglio specificati dall'appellante) prelevati e detenuti dall'appellata, riducendone però l'importo a € 3.684,92, avendo ritenuto la pretesa soltanto parzialmente provata.
È, infatti, inutilizzabile come parametro di valore di detti beni la polizza assicurativa contro il furto e l'incendio dell'immobile prodotta in giudizio, dall'esame della quale emerge genericamente, come affermato dal tribunale, il contenuto dell'abitazione, i valori in cassaforte e in valori in cassetta di sicurezza, che, però, non vengono identificati.
La polizza non descrive, né specifica la natura e il valore degli oggetti presenti in casa e quelli tenuti in cassaforte e nella cassetta di sicurezza, facendo generico riferimento al contenuto dell'immobile, peraltro sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente stesso (si vedano le dichiarazioni del contraente relative al tipo di assicurazione, prodotta dall'opponente nel giudizio di primo grado).
Condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado ha escluso l'utilizzo della polizza come base per la valutazione, in quanto non fornisce una quantificazione precisa e attendibile dei beni in oggetto, e ha ridotto la
23 somma richiesta sulla base delle prove concrete disponibili, compensandola con quella dovuta dall'appellante all'appellata per la vendita dell'immobile.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 104 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un decreto ingiuntivo in materia di preliminare di compravendita e vertente
TRA
difeso da sé medesimo ex articolo 86 c.p.c. Parte_1
Parte appellante
e difesa dagli avvocati Stanislao De Santis Controparte_1
e Paolo Cosentini
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, sia essa
1 preliminare, nel merito od istruttoria, in accoglimento delle ragioni esposte in premessa narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza,
PRELIMINARMENTE:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
NEL MERITO:
- accertare che nulla sia dovuto dal sottoscritto Avv. Parte_1
in favore della sig.ra e per l'effetto porre nel Controparte_1
nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
- condannare l'opposta al pagamento, in favore del sottoscritto, della complessiva somma di €114.500,00, o nell'importo maggiore o minore che sarà riconosciuto, anche ad esito della rinnovanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre la rinnovazione dell'istruttoria testimoniale;
- ordinarsi ex art. 210 cpc, alla sig.ra l'esibizione del c.d. Controparte_1
libro della sposa;
- disporre CTU, anche esplorativa, per la quantificazione dei prelievi operati dalla sig.ra sul conto UNICREDIT Banca, n. 10118464, Controparte_1
indicato in citazione.”
Per la parte appellata: “si conclude affinché l'ecc.ma Corte, previa reiezione della istanza di inibitoria, dichiari inammissibile l'appello o quanto meno lo rigetti nel merito perché infondato, confermando la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche alle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “ Controparte_1
con ricorso ex art. 633 c.p.c., chiedeva ed otteneva l'emissione nei confronti
2 dell'Avv. del decreto ingiuntivo n. 1074/2008 Parte_1
(notificato il 18.10.2008) per la somma di euro 100.000,00, deducendo che con contratto preliminare del 13.10.2004 ella – all'epoca coniugata con l'Avv. in regime di separazione dei beni – aveva Parte_1
promesso di vendere ai coniugi e CP_2 Controparte_3
l'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Cosenza alla Via F.lli Cervi
n. 20, al prezzo di euro 150.000,00 e deducendo altresì che parte del suddetto prezzo, per un importo di euro 100.000,00 (euro 12.000,00 entro il
5.12.2004, euro 12.000,00 l'8.2.2005, euro 14.000,00 il 6.4.2005, euro
15.000,00 il 23.5.2005, euro 27.000 a mezzo bonifico bancario del
20.6.2006, euro 20.000,00 a mezzo bonifico bancario del 5.9.2005), in date antecedenti alla stipula del contratto definitivo, era stata incassata dall'Avv.
attesi i buoni rapporti all'epoca esistenti fra i coniugi (separatisi Parte_1
successivamente nel 2008), come da firme di quietanza apposte dal medesimo Avv. a margine della scrittura privata del Parte_1
preliminare di vendita a pagina 3 del contratto e come da ricevute dei due bonifici bancari effettuati sul conto corrente di Banca Mediolanum spa n.
372931.
Deduceva, a sostegno della domanda monitoria che l'Avv.to Parte_1
si era astenuto dal restituirle le dette somme, delle quali non aveva reso il conto ad essa ricorrente, che tali somme erano state verosimilmente utilizzate per il futuro acquisto di altro unità immobiliare destinata nelle originarie intenzioni dei coniugi a nuova casa familiare della coppia;
che l'Avv. aveva stipulato, a proprio esclusivo nome, con la '2 Parte_1
contratto preliminare registrato Parte_2
P
31.5.2005, cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo.
3 L'Avv. con atto di citazione portato alla notifica Parte_1
il 27.11.2008 ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, ed ha contestato la fondatezza della domanda della ricorrente, ed ha sostenuto che la ricorrente aveva ricevuto – direttamente o indirettamente – le somme di cui aveva chiesto il pagamento in sede monitoria;
che le firme da lui poste a margine del preliminare di compravendita erano state apposte a garanzia e non per quietanza e non avevano valore di ricevuta e richiamava a tal fine la dichiarazione sottoscritta da , sempre a margine della stessa scrittura privata;
che il Controparte_3
conto corrente sul quale erano stati effettuati dai coniugi i due Persona_1
bonifici in questione (il n. 372931 come da ricevute dei due bonifici) era sì
a lui intestato ma sullo stesso conto la aveva delega ad operare (cfr. CP_1
la conferma di banca Mediolanum del 18.11.2003 della delega in favore di ad operare sul conto corrente 372931, oltre che su un dossier Controparte_1
titoli), cosicché la aveva la disponibilità della somme, versate dai CP_1
coniugi in adempimento al preliminare di vendita;
che le Persona_1
somme di cui si richiedeva il pagamento erano state sempre versate direttamente ovvero indirettamente alla medesima in parte anche CP_1
attraverso la regolamentazione dei rapporti tramite terze parti;
altre somme erano state investite ed altre ricevute dalla tramite prelievo diretto dal CP_1
conto corrente cointestato ed acceso presso la Unicredit Banca;
che, a riprova del fatto che egli non aveva ricevuto in pagamento dai promissari acquirenti le somme dedotte, vi era da considerare l'impossibilità che Persona_1
egli avesse ricevuto in data 8.2.2005 il pagamento di euro 12.000,00 annotato a margine del contratto preliminare, posto che il giorno precedente era stato dimesso dall'Ospedale ove era stato ricoverato per una grave patologia e posto che nei successivi 45 giorni era rimasto a casa senza poterne uscire
4 anche per le necessarie visite di controllo, che dovevano essere effettuate a domicilio;
che ulteriore riprova del fatto che parte opposta avesse ricevuto l'integrale pagamento del prezzo di vendita dell'abitazione di via F.lli Cervi
n. 20, era data dalla circostanza che la stessa aveva festeggiato CP_1
l'avvenuto saldo della rata di prezzo del giugno 2006 con i futuri acquirenti, ed ancora, che in sede di contratto definitivo per atto pubblico Notar per la vendita dell'immobile in favore della sola , la Persona_2 CP_2
aveva dichiarato di averne ricevuto il prezzo;
che egli si era premurato CP_1
di aprire in data 20.3.2007, a nome della moglie (cfr. estratto C/C al
31.3.2007, allegato 5 all'atto di citazione), un conto ulteriore sul quale fare affluire le somme ancora dovute in forza del preliminare.
Ha chiesto pertanto di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'opponente inoltre ha formulato domanda (riconvenzionale) per la condanna della al pagamento della somma di euro 1.000,00 da lui CP_1
versata per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita ai coniugi;
della somma di euro 14.000,00 da lui Persona_1
pagata ai promissari acquirenti a causa del ritardo nella Persona_1
immissione in possesso a titolo di risarcimento per le spese da essi a tale cagione sostenute;
della somma di euro 7.000,00 per imposte e spese dell'atto di acquisto e dell'atto di mutuo ipotecario dell'immobile di Via F.lli
Cervi 20, atti entrambi rogati in favore dell'acquirente dal proprio zio CP_1
Notaio il quale aveva rinunciato alla riscossione di tali somme in Parte_1
suo favore, elargendogli, in quanto nipote, il relativo credito;
della somma di euro 15.000,00 per le spese da lui sostenute per la ristrutturazione dell'immobile eseguita dalla ditta TA NZ di Figline Vegliaturo;
della somma di euro 4.500,00 per la mediazione nella vendita dell'immobile
5 di via F.lli Cervi di proprietà della avendo egli procurato gli CP_1
acquirenti; della somma di euro 3.000,00 per la redazione del relativo preliminare di vendita;
della somma di euro 40.000,00, calcolate per difetto, per somme prelevate dal conto corrente Unicredit cointestato n. 10118464 e non riconducibili ad esigenze familiari;
della somma di euro 30.000,00 calcolate per difetto pari alla metà dei valori in argenterie e cose preziose prelevati e detenuti dalla ricorrente, il cui valore determinava in base alla polizza di assicurazione prodotta in atti, per un totale complessivo di euro
114.500,00. Con vittoria di spese ed onorari.
Parte opposta, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito all'opposizione negando di avere ricevuto e/o avuto la disponibilità delle somme versate quale acconto dai promissari acquirenti;
evidenziando inoltre che alcun rilievo avevano fra esse parti la dichiarazione della CP_1
resa nell'atto pubblico di avere ricevuto il prezzo della relativa vendita;
negando che sul conto corrente che il avrebbe aperto per la moglie Parte_1
fossero affluite somme derivanti dal citato contratto di compravendita;
eccependo l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto: a) privo di titolo per richiedere la restituzione delle somme asseritamente elargitegli dal Notaio non avendo Parte_1
provato la sua qualità di erede del medesimo;
b) non avendo fornito la prova di somme sborsate per ristrutturare l'abitazione di Via F.lli Cervi 20 e per la cancellazione dell'ipoteca; c) avendo inoltre agito il per la Parte_1
conclusione del contratto preliminare di vendita non a titolo di mediazione bensì in forza dei rapporti familiari fra le parti ed eccependo comunque in merito la prescrizione;
d) eccependo la genericità delle ulteriori richieste di restituzione e la loro inammissibilità.
6 Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, con la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 27.1.2010 è stata rigettata la richiesta di parte opposta di concessione dei termini ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le istanze formulate dalla medesima parte opposta di ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. nonché di ordinanza ai sensi dell'art. 196 ter c.p.c.
L'istruttoria si è svolte con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente e dell'esame dei testi citati da parte opposta, oltre che con la produzione documentale effettuata dalle parti, avendo parte opponente rinunciato ai propri testi.
Disattese le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti (quelle dell'opposta di ordine di esibizione a ex art. 210 c.p.c. Controparte_3
dell'originale del contratto preliminare con i coniugi e di Persona_1
ordine di esibizione a Banca Mediolanum ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del conto 372931 intestato all'opponente; quelle dell'opponente di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro della sposa e di CTU per quantificare i prelievi operati dall'opposta sul conto Unicredit e stimare il valore dei preziosi) e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le loro conclusioni all'udienza del 21.12.2017, con concessione dei termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2623 dell'11.12.2018, resa a definizione del giudizio n. 5411/2008 R.G.A.C., aveva ritenuto infondata l'opposizione, avendo l'opponente effettivamente ricevuto i pagamenti effettuati dai coniugi su indicazione e per conto della moglie, Persona_1
7 condannandolo alla restituzione della somma in suo favore, non avendo dato prova di averla già restituita.
In relazione alla domanda riconvenzionale, il tribunale aveva ritenuto fondata solo la richiesta relativa ai regali ricevuti in occasione del matrimonio, dichiarando il diritto di parte opponente alla metà del loro valore, decurtato dalla somma dovuta alla moglie in relazione al contratto di vendita a fronte del quale è stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, di cui ha chiesto la sospensione dell'esecutività, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado: a) ha ritenuto che la sottoscrizione apposta accanto alla dicitura “pagato” nei tre versamenti costituisse una ricevuta di pagamento, attribuendole automaticamente valore di quietanza e non di garanzia senza considerare il tenore confessorio delle dichiarazioni rese dalla stessa parte opponente, odierna appellata;
b) ha ritenuto che la dichiarazione di del 5.1.2007 non modificasse il valore di Controparte_3
ricevuta delle sottoscrizioni, non considerando invece che essa proverebbe come i pagamenti siano stati ricevuti dalla e che le sottoscrizioni CP_1
furono apposte successivamente per ricostruire le date dei pagamenti;
c) non ha considerato, nella decisione, come la parte opposta avesse la delega ad operare sul conto corrente n. 372931 di Banca Mediolanum, intestato alla parte opponente, sul quale i coniugi avevano effettuato due Persona_1
bonifici; d) ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi Testimone_1
(madre della parte opposta) e (amica di famiglia) Testimone_2
confermassero che il pagamento era stato effettuato a favore della parte opponente anziché dell'opposta; e) non ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla parte opposta nell'atto pubblico di compravendita del 19.10.2007
8 attesterebbero in modo certo di aver ricevuto il pagamento del prezzo concordato di € 150.000,00 e non ha adeguatamente considerato la giurisprudenza citata (segnatamente Cass. civ., sez. II, ord. n. 22903/2017) in quanto la dichiarazione della avrebbe fede privilegiata e, se falsa, CP_1
costituirebbe un falso ideologico;
f) ha riconosciuto in capo alla parte opponente la sussistenza dell'obbligo alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo della compravendita in virtù di un mandato per l'incasso che, invero, nel caso di specie, non risulterebbe e che, se esistente, avrebbe comunque dovuto essere formalizzato per iscritto;
g) non ha rilevato la contraddittorietà delle testimonianze (segnatamente di Testimone_3
e in relazione alla circostanza che, Parte_2 Testimone_4
nell'intenzione dei coniugi, il ricavato della vendita dell'appartamento sarebbe stato da destinare all'acquisto di un'altra abitazione per la famiglia;
h) ha ritenuto che tra i coniugi esistesse un rapporto di reciproca fiducia, derivante dal loro legame, che avrebbe giustificato l'assenza di documenti formali nei loro accordi, ma il giudice avrebbe dovuto verificare le reali motivazioni;
i) ha trascurato la circostanza che la prima richiesta da parte dell'appellata risalisse al 3 settembre 2008, successivamente alla proposta di separazione e a quasi un anno dalla stipula del contratto definitivo, mentre, non prevedendo il preliminare di vendita alcuna procura all'incasso o delega per ricevere pagamenti, l'appellata avrebbe potuto eccepire l'inadempimento in danno degli acquirenti e chiedere la risoluzione del contratto o trattenere la caparra, ma non lo fece, perché evidentemente aveva già ricevuto i pagamenti;
l) ha applicato alla vicenda l'art. 1188 c.c.; m) ha affermato che l'obbligo di rendiconto deriverebbe anche da altre figure negoziali, oltre al mandato, senza specificarle;
n) non ha accolto le domande riconvenzionali;
o) ha accolto, riducendone il valore, la domanda riconvenzionale con cui
9 l'appellante ha chiesto la restituzione di € 30.000,00 per valori in argenteria e beni preziosi.
Si è costituita la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Con l'ordinanza del 9.6.2020, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto di appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Ancora in via preliminare, devono essere disattese le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante, potendo essere la causa decisa sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne il merito della controversia, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
La questione riguarda, innanzitutto, la qualificazione giuridica delle sottoscrizioni apposte dalla parte appellante accanto alle annotazioni dei pagamenti relativi all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita (poi definitivo) stipulato tra l'appellata e i coniugi
. Persona_1
10 Dal contratto emerge che i versamenti del 5 dicembre 2004, dell'8 febbraio 2005 e del 6 aprile 2005 presentano l'annotazione “pagato” e la sottoscrizione dell'appellante.
In proposito, l'appellante afferma che, pur potendo contestare la conformità della copia all'originale del contratto preliminare, egli si era limitato a una contestazione sull'interpretazione data dalla controparte all'apposizione delle sottoscrizioni accanto alle modalità di pagamento pattuite;
obiezioni che il giudice di primo grado, con argomentazione che la corte condivide, non ha ritenuto fondate.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, infatti, non risulta innanzitutto che l'appellante abbia mai contestato o disconosciuto le proprie sottoscrizioni sulle annotazioni di pagamento, con la conseguenza che tali firme, a norma dell'art. 215 comma II c.c. devono intendersi per riconosciute.
È, inoltre, incontestato, nonché documentalmente provato che i pagamenti siano stati effettuati dagli acquirenti alle scadenze pattuite nel preliminare di vendita.
La regolare esecuzione dei versamenti costituisce un ulteriore elemento che conferma l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle sottoscrizioni per ricevuta apposte dall'appellante.
A ciò si aggiunga che, com'è noto, il rilascio della quietanza non è soggetto all'osservanza di forme particolari (Cass., sez. 3, ord. n. 19034 dell'11 luglio 2024).
La sottoscrizione della dicitura “pagato” è di per sé dimostrazione dell'avvenuto pagamento e, pur redatta in termini semplici, si configura come una ricevuta di pagamento in quanto riconoscimento
11 dell'adempimento dell'obbligazione, che esclude il valore di garanzia attribuitole dall'appellante.
Se l'appellante avesse inteso attribuire alle proprie sottoscrizioni valore di garanzia, peraltro, avrebbe dovuto indicarlo espressamente nel contratto, specificandolo.
In ogni modo, in base ai principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'appellante, nell'affermare la funzione di garanzia delle proprie sottoscrizioni, avrebbe dovuto fornire in giudizio elementi concreti a sostegno della sua tesi.
La sua contestazione, invece, appare generica e priva di supporto documentale o probatorio tale da smentire il valore di ricevuta proprio delle sottoscrizioni in questione.
Con argomentazione condivisa dalla corte, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la dichiarazione resa dal promissario acquirente
[...]
datata 5 novembre 2007 (pag. 3 del contratto preliminare di CP_3
vendita), fosse inidonea a dimostrare la presunta funzione di garanzia delle sottoscrizioni.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ritiene la corte che tale dichiarazione confermi piuttosto l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del prezzo da parte degli acquirenti.
L'espressione “Caro in fede riconosco che le firme sono state Pt_4
da te apposte successivamente ai pagamenti e per garantire me” non implica che esse abbiano una funzione di garanzia in senso stretto, ma rappresentano invero soltanto una conferma dell'avvenuto pagamento.
Dal tenore della dichiarazione - in particolare nella parte in cui l'acquirente afferma “Mi consta che tua moglie ha ricevuto i soldi anche perché senza nessuna obiezione ha stipulato […] il definitivo di
12 compravendita” - non emerge in modo certo, inequivoco e incontestabile, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che i pagamenti siano stati effettuati direttamente all'appellata.
Ritiene la corte, piuttosto, che, avendo gli acquirenti provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita - fatto provato, nonché incontestato -, nessun inadempimento contrattuale avrebbe potuto giustificare una mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
La dichiarazione, dunque, da un lato, non dimostra che i pagamenti siano stati ricevuti direttamente dall'appellata, ma, d'altro canto, non esclude neppure che a riceverli sia stato l'appellante, sottoscrittore peraltro delle annotazioni dei pagamenti.
Parimenti infondate sono, inoltre, le contestazioni relative ai versamenti effettuati sul conto corrente n. 372931, intestato a Parte_1
presso la Banca Mediolanum s.p.a., sul quale gli acquirenti hanno
[...]
accreditato parte del corrispettivo della vendita con due bonifici.
Secondo l'appellante, la delega della moglie a operare senza obbligo di rendere conto implicherebbe una gestione congiunta del conto corrente in questione.
Ritiene la corte, tuttavia, che la delega a operare non dimostri che l'appellata fosse la diretta destinataria di tali pagamenti, e, parallelamente, non esclude che il destinatario effettivo dei due bonifici sia stato il titolare del conto stesso.
La delega si riferisce, infatti, alla gestione operativa e si limita all'autorizzazione a eseguire operazioni su un conto altrui.
La gestione operativa del conto da parte di Controparte_1
dunque, non è idonea a escludere che le somme accreditate dagli
[...]
13 acquirenti siano state incassate dall'appellante in quanto intestatario del conto, che si presume esserne il diretto destinatario.
Parimenti infondate sono le censure mosse al valore probatorio attribuito dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese dai testi nel giudizio di primo grado (madre dell'appellata) e Testimone_1
(amica di famiglia della stessa appellata), alla luce delle Testimone_2
quali il tribunale, condivisibilmente, ha ritenuto che il pagamento di €
12.000,00 sia stato ricevuto l'8 febbraio 2005 da stesso Parte_1
presso l'abitazione dei suoceri, e non dalla moglie.
Tali testimonianze, sebbene rese da persone di famiglia o comunque legate alla famiglia dell'appellata, confermano la narrazione dei fatti così come da lei prospettata.
L'assenza di contraddizioni tra le dichiarazioni dei summenzionati testimoni e la documentazione relativa alle dimissioni dell'appellante dall'ospedale in data 7 febbraio 2005 (come risulta dalla relazione clinica in atti), unitamente alla convalescenza – incontestata - trascorsa presso la casa dei suoceri, contribuisce a ritenere dimostrato che il pagamento sia stato effettivamente da lui ricevuto, nonostante le avverse condizioni di salute.
I testimoni hanno riferito che – riconosciuto, peraltro, Controparte_3
da come l'acquirente dell'immobile – si è recato a casa Testimone_2
dei suoceri di dichiarando di essere lì per portare i Parte_1
soldi proprio a “ ” (vedasi verbale d'udienza del 19 aprile 2012). Parte_1
Tale affermazione, nel contesto probatorio in atti e unitamente alle circostanze dedotte e non contestate dalle parti, dimostra che i pagamenti relativi alla vendita dell'immobile sono stati corrisposti dai coniugi Parte_5
all'appellante, direttamente, e non all'appellata.
[...]
14 Anche le contestazioni relative al pagamento del prezzo dell'immobile e alla veridicità delle dichiarazioni rese nel contratto definitivo di vendita, fino a querela di falso, sono infondate.
Occorre precisare, infatti, che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti” (Cass., sez. VI-I, ord. n. 20214 del 25 luglio
2019).
Nel caso in esame, l'atto notarile attesta il pagamento del prezzo, ma, come chiarito dalla Corte di cassazione, tale attestazione non è dotata di fede privilegiata perché non risulta dall'atto stesso che il notaio fosse presente al momento dell'effettivo pagamento per verificarne le modalità (Cass., sez. II, ord. 22903 del 29 settembre 2017, richiamata dal giudice di primo grado).
L'appellante contesta la credibilità delle testimonianze che, secondo il giudice di primo grado, dimostrano – contrariamente a quanto affermato da
(o, meglio, negato in sede di interrogatorio formale, Parte_1
vedasi verbale d'udienza del 25 novembre 2010) – che il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà della moglie fosse destinato all'acquisto di una nuova casa per la famiglia.
Tale circostanza, provata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ed esaminate dal giudice di primo grado (segnatamente le dichiarazioni rese da e dalla dott.ssa ), Testimone_3 Parte_2 Tes_4
dimostra la correlazione tra la vendita dell'immobile di proprietà
15 dell'appellata e l'acquisto dell'immobile di cui al contratto preliminare stipulato tra l'appellante e la CP_4
L'acquirente peraltro, ha riferito di essere a Controparte_3
conoscenza del fatto che i coniugi avevano individuato, Controparte_5
contestualmente alla vendita dell'immobile di proprietà della moglie, un altro appartamento da acquistare (vedasi verbale d'udienza del 7 ottobre
2013).
Parimenti deve ritenersi correlata alla separazione dei coniugi la mancata stipula del contratto definitivo per l'acquisto della nuova casa, anche alla luce delle dichiarazioni rese da (socio della Tes_5 CP_4
circa le pendenze che gli avrebbe riferito di
[...] Parte_1
avere nei confronti della moglie, quali concause della risoluzione del contratto preliminare stipulato con la società (vedasi verbale CP_4
d'udienza del 3 novembre 2011).
La volontà dell'appellante di restituire alla moglie la somma di €
100.00,00 è stata confermata dalla dottoressa , consulente tecnico nel Tes_4
giudizio di separazione (vedasi verbale d'udienza del 19 aprile 2012), rispetto alle cui dichiarazioni le contestazioni dell'appellante sono infondate.
Le argomentazioni non sono idonee a negare l'esistenza della sua posizione debitoria nei confronti della moglie in relazione alla somma direttamente incassata nella vendita dell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultima.
Con argomentazione che la corte condivide, infatti, il tribunale ha ritenuto che l'intenzione dei coniugi di acquistare un immobile da destinare a nuova abitazione per la famiglia – di cui la parte opposta e appellata ha dato prova in giudizio – giustifichi la circostanza che a incassare le somme
16 relative alla vendita dell'immobile non fosse la proprietaria ma il marito, nel contesto di un rapporto coniugale improntato a reciproca fiducia.
Prive di fondamento sono, sul punto, le argomentazioni che l'appellante propone a sostegno dell'inesistenza dell'obbligo restitutorio.
Secondo quanto affermato da nel Controparte_1
ricorso per separazione giudiziale (allegato al fascicolo monitorio dell'appellata), infatti, la crisi coniugale (risalente a settembre-ottobre 2007) sarebbe temporalmente successiva rispetto alla stipulazione del contratto preliminare con i coniugi (13 ottobre 2004), al versamento Persona_1
della caparra e delle ulteriori somme relative alle rate di pagamento non tracciabili (pari a € 53.000, per come attestato nel contratto definitivo di compravendita), ai due bonifici sul conto intestato alla parte appellata (di €
20.000,00 ed € 27.000,00, rispettivamente del 5 settembre 2005 e del 20 giugno 2006).
Anche il contratto preliminare stipulato tra l'appellante e la CP_4
datato 31 maggio 2005, è precedente al sorgere della crisi coniugale,
[...]
come descritta dall'appellata nell'atto introduttivo del giudizio summenzionato e non contestata dall'appellante che, a contrario, ritiene sostengano la sua tesi.
Soltanto la stipulazione del contratto definitivo tra e (13 CP_1 CP_2
ottobre 2007), infatti, è contestuale alla separazione di fatto dei coniugi, risalente ai mesi di settembre-ottobre 2007.
All'epoca dei fatti, dunque, in assenza di prove contrarie, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto coniugale improntato sulla fiducia, tale da consentire a marito di ricevere i pagamenti relativi alla vendita dell'immobile di proprietà della moglie.
17 L'inquadramento della questione controversa nell'ambito del mandato all'incasso e dell'art. 1188 c.c. trova giustificazione, dunque, nella reciproca fiducia tra i coniugi, che esclude, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, la presenza di un atto scritto.
Il rapporto coniugale, infatti, è caratterizzato da una presunzione di collaborazione e fiducia reciproca e, in tale contesto, la circostanza che la moglie, proprietaria di un immobile, consenta al marito di riscuotere gli acconti senza alcuna formalizzazione è giuridicamente inquadrabile nella figura del mandato tacito all'incasso.
Il mandato è un contratto che può essere anche privo di forma scritta
(Cass., sez. III, n. 20051 del 2 settembre 2013, in relazione al mandato senza rappresentanza) e può, dunque, fondarsi su comportamenti concludenti.
Nel caso in esame, la riscossione degli acconti da parte del marito senza contestazioni da parte della moglie dimostra l'esistenza di un accordo implicito tra le parti.
Il titolo in virtù del quale l'appellata ha agito in giudizio risiede, dunque, nel tacito mandato all'incasso, rispetto al quale sorge per l'appellante l'obbligo alla restituzione di quanto da lui ricevuto dagli acquirenti quale incaricato dal creditore-venditore al ricevimento della prestazione.
L'art. 1188 c.c., infatti, stabilisce che il pagamento possa essere effettuato a un terzo, se autorizzato dal creditore.
L'appellata – creditrice del prezzo della vendita – ha consentito che l'appellante incassasse gli acconti, e i terzi acquirenti, preso atto della riscossione delle somme in assenza di opposizioni della venditrice, hanno avuto motivo di ritenere che il marito fosse legittimato a ricevere tali somme.
18 La Corte di cassazione ha chiarito che “se il debitore adempie
l'obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore;
non costituisce però, da sola e di per sé, prova che
l'accipiens abbia restituito al creditore l'importo ricevuto” (Cass., Sez. III, ord. 21 maggio 2024, n. 14130).
Preso atto della stipula del contratto definitivo e della quietanza di pagamento rilasciata alla IG (vedasi contratto di compravendita CP_2
del 20 ottobre 2007), l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo della compravendita risulta essere stata adempiuta dall'acquirente.
La questione, però, nel caso di specie, attiene al rapporto tra i coniugi e al tacito mandato all'incasso quale fonte delle pretese restitutorie azionate in via monitoria dall'appellata.
Secondo le regole del mandato, infatti, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato stesso (art. 1713 c.c.).
Accertata la materiale apprensione delle somme da parte di sarebbe stato onere di quest'ultimo provare di averle Parte_1
restituite all'appellata.
Con argomentazione che la corte condivide, il giudice di primo grado ha ritenuto che egli non abbia dato prova di aver reso il conto del suo operato alla moglie, né di aver adempiuto l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in forza dell'accertato tacito mandato all'incasso, riconoscendo così il diritto della parte opponesta-appellata a ottenere dalla parte opponente- appellante la restituzione di € 100.000,00.
La corte condivide, altresì, la decisione del giudice di primo grado sulle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, rispetto alle quali i
19 motivi di appello sono parimenti infondati, per le considerazioni che seguono.
Facendo riferimento all'istituto dell'adempimento del terzo,
l'appellante sostiene che il tribunale non avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione della somma di €
1.000,00 per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita ai coniugi . Persona_1
Quand'anche si considerasse incontestata l'iscrizione dell'ipoteca e la sua cancellazione prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, rileva, ai fini della decisione, che l'appellante non ha prodotto in giudizio elementi che dimostrino di aver egli provveduto al pagamento, né ulteriori elementi idonei a ricondurre l'estinzione dell'ipoteca a una propria iniziativa economica.
Nessuna prova, inoltre, è stata offerta in relazione al pagamento di €
14.000,00 – somma di cui egli chiede la restituzione – in favore dei coniugi per il ritardo nella consegna dell'immobile compravenduto. Persona_1
In particolare, l'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto accogliere tale domanda riconvenzionale, tenendo conto del fatto che
[...]
aveva dichiarato di non aver mai chiesto alcuna somma. CP_3
Il testimone, però, non solo conferma la circostanza di non aver mai chiesto alcuna somma di denaro all'appellata a titolo risarcitorio per il ritardo nella consegna dell'appartamento rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, ma precisa altresì di non aver ricevuto alcuna somma di denaro, né dal marito, né dalla moglie, confermando la relativa circostanza (vedasi verbale d'udienza del 7 ottobre 2013).
Il pagamento di tale somma, dunque, non solo non è provato, ma è smentito da colui che avrebbe in ipotesi ricevuto tale somma di denaro.
20 Con argomentazione che la corte condivide, il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione di € 7.000,00 per le imposte e le spese dell'atto di acquisto e dell'atto di mutuo ipotecario dell'immobile, rogati dal notaio che aveva rinunciato alla Parte_1
riscossione.
Il tribunale ha ritenuto che, alla luce dei rapporti di parentela, il mancato pagamento rappresentasse semmai una liberalità concessa dal notaio all'appellata, con la quale sussisteva un rapporto d'opera professionale, e non riguardasse con il quale non era Parte_1
intercorso alcun rapporto negoziale e nei confronti del quale, dunque, non sussisteva alcun obbligo relativo a tale pagamento, né risulta che il credito sia stato ceduto a suo favore.
Egli sostiene che, poiché l'immobile sarebbe presto divenuto l'abitazione familiare, la rinuncia alle spese potrebbe essere considerata un dono dello zio in vista del matrimonio e, al più, il giudice di primo grado avrebbe dovuto qualificarla come una donazione obnuziale a favore di entrambi.
Non incide sulla natura della rinuncia alle spese, che resterebbe comunque un vantaggio economico concesso esclusivamente all'appellata, però, il fatto che l'immobile fosse destinato a diventare l'abitazione familiare.
Ciò in quanto l'acquisto riguardava esclusivamente Controparte_1
acquirente e intestataria dell'immobile, e non anche il
[...]
marito.
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla restituzione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, poi, il tribunale ha condivisibilmente ritenuto di non accoglierla, poiché la parte opponente-
21 appellante non ha fornito la prova né dell'esecuzione dei lavori, né dell'effettivo sostenimento della spesa.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto considerare i fatti provati in quanto non contestati, poiché la parte opposta-appellata non ha negato che l'immobile fosse stato ristrutturato, ma non avrebbe indicato con quali somme e chi avrebbe ristrutturato l'abitazione.
L'argomentazione sia infondata.
La mancata prova dell'esecuzione dei lavori e del relativo pagamento
è fondamentale ai fini del rigetto della domanda.
Ad ogni modo, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l'appellata aveva comunque contestato la debenza della somma, specificando che l'opponente avrebbe fatto riferimento a spese eseguite in epoca e con modalità imprecisate da una presunta ditta, senza fornire alcuna prova al riguardo.
Anche la domanda riconvenzionale relativa all'opera di mediazione nella vendita dell'immobile oggetto di causa è stata condivisibilmente rigettata dal giudice di primo grado, non avendo l'appellante fornito la prova della propria attività di mediazione nella vendita dell'immobile della moglie, né di aver redatto personalmente il contratto preliminare.
Come già evidenziato, infatti, l'appellante è stato riconosciuto dal giudice di primo grado, così come dalla corte, unicamente quale mandatario all'incasso delle somme relative alla compravendita.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione di €
40.000 euro, somma prelevata dal conto corrente cointestato alle parti appallante e appellata, avendo prodotto in giudizio gli estratti conto con tutti
22 i movimenti, ritenendo però che soltanto una consulenza tecnica avrebbe potuto chiarire le operazioni attribuibili alla moglie e la loro finalità.
La corte condivide il rigetto della domanda in quanto generica, per non essere stati specificati i prelievi contestati e per non aver l'appellante dimostrato che le somme non fossero destinati a esigenze familiari.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non può colmare carenze probatorie, né svolgere indagini esplorative (Cass., sez. III, ordinanza n.
19631 del 18 settembre 2020).
Da ultimo, la corte ritiene condivisibile l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della metà dei valori in argenteria e cose preziose (non meglio specificati dall'appellante) prelevati e detenuti dall'appellata, riducendone però l'importo a € 3.684,92, avendo ritenuto la pretesa soltanto parzialmente provata.
È, infatti, inutilizzabile come parametro di valore di detti beni la polizza assicurativa contro il furto e l'incendio dell'immobile prodotta in giudizio, dall'esame della quale emerge genericamente, come affermato dal tribunale, il contenuto dell'abitazione, i valori in cassaforte e in valori in cassetta di sicurezza, che, però, non vengono identificati.
La polizza non descrive, né specifica la natura e il valore degli oggetti presenti in casa e quelli tenuti in cassaforte e nella cassetta di sicurezza, facendo generico riferimento al contenuto dell'immobile, peraltro sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente stesso (si vedano le dichiarazioni del contraente relative al tipo di assicurazione, prodotta dall'opponente nel giudizio di primo grado).
Condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado ha escluso l'utilizzo della polizza come base per la valutazione, in quanto non fornisce una quantificazione precisa e attendibile dei beni in oggetto, e ha ridotto la
23 somma richiesta sulla base delle prove concrete disponibili, compensandola con quella dovuta dall'appellante all'appellata per la vendita dell'immobile.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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