Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03018/2025REG.PROV.COLL.
N. 05099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5099 del 2024, proposto dalla signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2512 del 29 febbraio 2024 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 103 dell’8 gennaio 2025;
Vista la relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione in data 7 febbraio 2025;
Vista la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla dottoressa -OMISSIS-in data 4 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- la dottoressa-OMISSIS-, già Commissario Capo del Corpo forestale, transitata nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, attualmente in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, per l’accertamento e la declaratoria del diritto alla reintegrazione retributiva e previdenziale asseritamente lesa per effetto del passaggio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- che, in punto di fatto, la ricorrente aveva esposto di rivestire - dall’1 gennaio 2019 - la qualifica di Vice Dirigente del ruolo speciale antincendio boschivo (AIB) e di essere transitata ex lege nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dal giorno 1° gennaio 2017, come direttivo AIB, lamentando che tale passaggio di carriera le avrebbe arrecato una significativa reformatio in pejus a livello economico e previdenziale, perché quale appartenente al Corpo forestale di provenienza, aveva maturato, a suo dire, il trattamento del comparto Forze di Polizia;
- che soltanto un numero esiguo (n. 6) dei dipendenti transitati avrebbe subìto la modifica sfavorevole del trattamento economico e previdenziale, in conseguenza del passaggio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo stato riconosciuto al restante personale transitato il trattamento del visto comparto per le Forze di Polizia;
Considerato che:
- la ricorrente aveva sostenuto, avanti al primo giudice, che le tabelle di equiparazione allegate alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto ritenersi illegittime perché in violazione del divieto di reformatio in pejus ;
Considerato che:
- con sentenza n. 2512, emessa nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024, di cui si chiede in questa sede l’integrale esecuzione, la Sezione ha accolto l’appello proposto dalla dottoressa -OMISSIS-avverso la sentenza di rigetto emessa in primo grado, riconoscendo la doglianza sulla violazione del divieto di reformatio in pejus ;
Ritenuto:
- che, con ordinanza collegiale n. 103/2025, il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando al Ministero dell’Interno, il deposito di una relazione di chiarimenti sui criteri con cui è stata calcolata la somma ad oggi riconosciuta alla ricorrente, oltre alle attività compiute in esecuzione della citata sentenza n. 2512/2024, tenuto conto di quanto ancora preteso dalla ricorrente; e che il Ministero intimato ha adempiuto a tale ordinanza, con atto depositato il 7 febbraio 2025, n. U 5079;
Rilevato:
- che, non essendosi l’Amministrazione costituita nel presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha, da ultimo, continuato a lamentare la perdurante inottemperanza al giudicato in relazione ai medesimi profili sui quali si era concentrata la ordinanza n. 103 dell’8 gennaio 2025, insistendo pertanto per una nuova istruttoria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Ministero risulta avere sufficientemente chiarito i punti in discussione nella richiamata relazione depositata in data 7 febbraio 2025;
Ed invero:
i. quanto all’allineamento dell’assegno personale in relazione ai rinnovi di categoria per il triennio 2022-2024, l’Amministrazione ha chiarito che, ad oggi, tali rinnovi non vi sono ancora stati, riservandosi di provvedere all’allineamento allorché i rinnovi medesimi entreranno in vigore (la circostanza non è stata smentita in fatto dalla interessata);
ii. quanto allo “ scatto retributivo ” previsto a partire dal 1 luglio 2024, deve rilevarsi che si tratta di vicenda successiva alla formazione del giudicato da ottemperare (che è del febbraio 2024) e, pertanto, estranea al perimetro del presente giudizio, sicché l’eventuale omissione del chiesto allineamento da parte dell’Amministrazione dovrà essere lamentata – se del caso – con separata azione.
Se così è, con riguardo a quest’ultimo profilo dello scatto retributivo occorre, peraltro, osservare sia pure incidentalmente che nessuna rilevanza ha la “ piena conoscenza ” del d.m. del 7 agosto 2024, evidenziata nella memoria dell’Amministrazione, là dove sembra adombrare che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, perché anche per l’eventuale nuova futura azione di cui sopra varrà quanto già chiarito nella sentenza qui ottemperata, e cioè che trattasi di azione di accertamento nell’ambito di un rapporto di impiego paritetico, con conseguente irrilevanza della mancata impugnazione di atti nei termini e proponibilità della stessa entro il termine di prescrizione – non trattandosi, invero, di decadenza - del diritto fatto valere.
Tutto ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che per quanto precede vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso; nulla dovendo statuirsi sulle spese, tenuto conto della mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO