CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 272/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di (già socio accomandatario di Immobiliare Persona_1
Soprana s.a.s. di PP EL & C., cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2011) nonché nella qualità di eredi di (C.F. ), deceduta Persona_2 CodiceFiscale_5 nel corso del giudizio di primo grado (già erede di già socio Persona_1 accomandatario di Immobiliare Soprana s.a.s. di PP EL & C., cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2011) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Bianchi appellanti contro con sede legale in Imperia Via Controparte_1
Alfieri n. 10 (P. IVA ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Acquarone appellato
1 CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 135 del 23.2.2023, resa inter partes dal
Tribunale di Imperia, rigettare tutte le domande avversarie. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis reiectis: Previa
Modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria del 19-22 febbraio 2018 nella parte in cui il
Giudice non ha accolto le istanze istruttorie e le eccezioni proposte dalla scrivente difesa nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., istanze che si ripropongono e ritrascrivono in calce al presente atto e per la cui ammissione ed assunzione si insta;
e – sempre per l'occorrenza – assunzione di tali mezzi di prova non ammessi, che si ritrascrivono e ripropongono con la presente;
Respingere la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante Respingere l'appello con la conferma della sentenza impugnata.
Per contro, in accoglimento del proposto appello incidentale subordinato condizionato, ed in riforma dell'impugnata sentenza, in parte qua: 1) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_2
in solido, personalmente (in via parziaria) o come per legge,
[...] Parte_4
quali eredi di defunto socio accomandatario, illimitatamente Persona_1
responsabile, della società cancellata Controparte_2
il 09.05.2011, a pagare alla concludente società il complessivo compenso pattuito con il contratto d'appalto di cui sopra (in detto contratto stabilito in euro 198.730,00 (oltre
IVA di legge), oltre ad ogni spesa sostenuta dall'esponente Società e ad ogni altra somma ad essa spettante per i lavori eseguiti come in premessa e/o comunque anche ex art. 1671 c.c.., avendo la detta società, in considerazione della condotta come in premessa tenuta, receduto dal contratto stesso, ovvero quell'altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta da codesto Tribunale Ill.mo, occorrendo anche in via
2 equitativa, il tutto con la rivalutazione e gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2) in ogni caso, con vittoria e rifusione delle spese di lite del presente giudizio, e di quello di sequestro conservativo in corso di causa nr. 2487-1/2016 r.g., ivi incluse quelle di
C.T.U. e C.T.P. In via istruttoria e senza che ciò implichi inversione dell'onere probatorio, si ripropongono per l'occorrenza le istanze istruttorie e le eccezioni proposte nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., non accolte dal Giudice istruttore con l'ordinanza istruttoria 19-22 febbraio 2018, per la cui ammissione si insta, previa modifica/revoca di detta ordinanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 135/2023 del 23/02/2023 il Tribunale di Imperia pronunciava tra le parti dichiarando la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art.8 del contratto d'appalto per cui è causa, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti convenute, dichiarando lo scioglimento per mutuo consenso del contratto d'appalto 6 agosto 2010 intercorso tra Controparte_1
[... e IMMOBILIARE SOPRANA sas di PP EL & C, cancellata in data
09/05/2011, condannando i convenuti quali eredi del socio accomandatario di quest'ultima società al pagamento alla società attrice dell'importo di € 70.963,53, oltre interessi di mora. Le spese di lite, comprese le spese di CTU, erano poste a carico dei convenuti.
2- hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato considerato che la risoluzione consensuale del contratto d'appalto non comporta la caducazione di tutti gli effetti dello stesso già prodotti in precedenza, e nell'aver erroneamente ritenuto esistente ed esigibile un credito di COS IMMOBILIARE per lavori eseguiti, senza considerare le difformità degli stessi come eccepite dagli odierni appellanti, e come anche rilevato dal CTU, con riguardo – oltre che ad altri gravi vizi relativi a mancata impermeabilizzazione – alle difformità per
3 dimensione, perimetro, e collocazione planimetrica, con conseguente mancato rispetto della distanza minima di dieci metri dal fabbricato previsto a monte con lo stesso progetto, non traslabile, in quanto posto alla distanza non riducibile di cinque metri da confine;
difformità comportanti costi e oneri di regolarizzazione a carico del committente, oltre alla perdita di volumetria edificabile per gli altri fabbricati, in conseguenza dell'errata collocazione planimetrica;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo ritenuto intercorso tra le parti un accordo solutorio del contratto d'appalto, riconosceva al contrario l'esistenza del credito di € 70.963,53 per lavori eseguiti da
[...]
in epoca anteriore alla risoluzione consensuale del contratto CP_1
d'appalto, sul presupposto – infondato – dell'accettazione da parte della società committente dell'esecuzione parziale delle opere e della preclusione di ogni contestazione al riguardo, con conseguente contraddittorietà della sentenza sul punto;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese per essere stato disposto un riparto delle stesse non proporzionato a quanto ritenuto nel merito.
3- L'appellata si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale subordinato condizionato – con lo svolgimento di tre motivi d'appello – per sentir condannare gli appellanti al pagamento dell'intero compenso pattuito con il contratto d'appalto, nella misura di € 198.730,00 oltre IVA, oltre le spese sostenute, ed ogni altra somma dovuta per i lavori eseguiti, anche ex art. 1671 c.c., per intervenuto recesso del committente, ovvero ogni altra somma maggiore o minore ritenuta dalla Corte. I tre motivi d'appello incidentale subordinato condizionato sono i seguenti:
i. con un primo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il contratto d'appalto risolto consensualmente tra le parti, contestando l'appellante incidentale essere mai intervenuto alcun consenso alla risoluzione del contratto da parte di
[...]
e deducendo altresì che unilateralmente e tacitamente era CP_1
4 receduta dal contratto d'appalto IMMOBILIARE SOPRANA, cancellata in data
9 maggio 2011;
ii. con un secondo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato considerato che la committente non aveva mai chiesto l'eliminazione dei vizi, ricevendo le opere senza riserve, benché solo in parte realizzate, e che l'appaltatrice aveva eseguito le opere attenendosi alle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori, con conseguente diritto a percepire non solo i compensi per le opere parzialmente eseguite, ma anche i mancati guadagni e il rimborso delle spese sostenute, per complessivi € 198.730,00 oltre IVA;
iii. con un terzo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è intervenuta la pronuncia sulle domande senza previa ammissione delle prove orali dedotte da . Controparte_1
Solo apparente è il quarto motivo d'appello incidentale in quanto semplicemente diretto alla pronuncia delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata.
4 – Previa assegnazione dei termini di cui all'art.352 co.1 cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa, all'esito di trattazione nella forma scritta di cui all'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art.352 co.2° cpc, è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza 10 febbraio 2025 e decisa in camera di consiglio sulla relazione del consigliere relatore.
5- Ritiene questa Corte che l'appello principale debba trovare accoglimento, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
5.1- Con la sentenza di primo grado il contratto d'appalto intercorso tra
[...]
e la cessata IMMOBILIARE SOPRANA è stato ritenuto risolto CP_1
consensualmente. Sul punto la sentenza deve trovare conferma, con conseguente infondatezza del primo motivo d'appello incidentale svolto da parte appellata. Come noto, “la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di
5 volontà” (Cass.Sez.3, 2 marzo 2012 n.3245; v. anche Cass.Sez.6-5, 26 ottobre 2015,
n.21764, ove è stato, in particolare, affermato che “in materia contrattuale, la semplice modifica delle clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente”). La risoluzione consensuale
– per comportamento tacito concludente – del contratto d'appalto intercorso tra
[...]
e IMMOBILIARE SOPRANA non trova pertanto limiti normativi. CP_1
Come accertato nel giudizio di primo grado, successivamente alla cancellazione di
IMMOBILIARE SOPRANA dal registro delle imprese il 9 maggio 2011, i rapporti tra le parti si interrompevano definitivamente. Il documento che Controparte_1 denomina “fattura 10/01/2012” (doc.3 primo grado di giudizio) non è un documento fiscale contabilmente qualificabile quale fattura commerciale, ma un foglio dattiloscritto recante “avviso di fatturazione n.0000”, privo di alcuna sottoscrizione, numerazione e registrazione, e pertanto privo di rilevanza in relazione allo sviluppo dei rapporti tra le parti. Solo nell'anno 2016, a distanza di diversi anni dalla cessazione di ogni attività,
introduceva il presente giudizio. L'accertamento condotto nel Controparte_1 giudizio di primo grado in ordine all'intervenuta risoluzione consensuale del contratto d'appalto de quo è pertanto condiviso da questa Corte.
5.2- In merito agli effetti dell'intervenuta risoluzione – anche indipendentemente dall'eventuale imputabilità della risoluzione stessa – è principio consolidato quello secondo cui, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale restitutio in integrum (v. Cass.Sez.2, 30 ottobre 2018, n.27640; in ordine alla retroattività degli effetti della risoluzione nel contratto d'appalto v. Cass.Sez.2, 9 febbraio 2022 n.4225; Cass. Sez.2, 21 giugno 2013,
n.15705). In tal caso l'appaltatore può ottenere il pagamento dell'equivalente pecuniario per le attività svolte – a titolo di restitutio in integrum e non di pagamento del prezzo,
6 così dovendosi qualificare (v. Cass.Sez.2, 30 giugno 2015, n.13405) la domanda di condanna al pagamento svolta nel caso dall'appaltatore – solo nei limiti in cui il committente si sia giovato delle opere oggetto del contratto d'appalto (v. Cass.Sez.2, 30 ottobre 2018, n.27640, nonché Cass. Sez.2, 21 giugno 2013, n.15705). Nel caso, come ritenuto in fatto con la sentenza impugnata, all'esito della disposta CTU, è stato accertato nel giudizio di primo grado che “… le opere strutturali realizzate dall' , come lamentato da parti convenute, sono Controparte_3
risultate «difformi dalle medesime opere indicate nelle tavole progettuali architettoniche allegato D), autorizzate con il Permesso di Costruire n. 3/2008 rilasciato da Comune di Pompeiana in quanto presentano nel loro stato di fatto diverse dimensioni, diversa disposizione planimetrica e nell'insieme la loro sagoma non coincide quanto rappresentato nel progetto architettonico dell'edificio. difformi rispetto alle opere esposte nelle e tavole progettuali strutturali, Allegato “E” depositate all'Ufficio Cementi Armati della Provincia di Imperia» (CTU, pagg. 14/15)”. Ritiene questa Corte che la totale difformità delle opere parzialmente realizzate da
[...]
rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire n.3/2008, CP_1
determini la completa inutilizzabilità delle stesse da parte dei committenti, come eccepito in giudizio. In assenza di utilità delle opere per i committenti – in conseguente delle gravi difformità accertate nel corso della CTU svolta nel primo grado di giudizio – nulla può essere riconosciuto a a titolo di restitutio in integrum Controparte_1
(così riqualificata la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo), all'esito della risoluzione consensuale del contratto d'appalto per fatti concludenti. Inoltre, è incontestato che, al momento della ritenuta risoluzione del contratto, le opere non fossero state completate dall'appaltatore, non potendo pertanto essere intervenuta alcuna accettazione delle stesse da parte del committente. Ne consegue – in accoglimento del secondo motivo d'appello principale relativo alla pronuncia di condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appaltatore – la riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla pronuncia di condanna degli odierni appellanti al pagamento di somme in favore di , essendo infondata ogni domanda svolta al Controparte_1 riguardo da quest'ultima, con conseguente infondatezza del secondo motivo d'appello incidentale.
7 5.3- Quanto sopra ritenuto comporta l'assorbimento del primo motivo d'appello principale (relativo alle conseguenze della ritenuta risoluzione del contratto d'appalto),
e del terzo motivo d'appello incidentale, per l'irrilevanza delle prove orali dedotte dall'appellato nel primo grado di giudizio, non ammesse dal giudice di primo grado.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio (così provvedendo anche in ordine al terzo motivo d'appello principale), comprese le spese di
CTU come ivi liquidate, seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori massimi della vigente TF stante la complessità – anche in fatto – delle questioni poste in causa, con riguardo al valore della stessa (importo richiesto in pagamento da nella misura di € 198.730,00), e pertanto con Controparte_1 riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.867,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 3.828,00, fase introduttiva del giudizio € 2.442,00, fase di trattazione € 8.505,00, fase decisionale € 6.380,00, e così complessivamente € 21.155,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale, e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta dall'appaltatore nel primo grado di giudizio;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore delle parti appellanti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese
8 del primo grado di giudizio, che liquida in € 21.155,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU del primo grado di giudizio, come ivi liquidate.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 272/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di (già socio accomandatario di Immobiliare Persona_1
Soprana s.a.s. di PP EL & C., cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2011) nonché nella qualità di eredi di (C.F. ), deceduta Persona_2 CodiceFiscale_5 nel corso del giudizio di primo grado (già erede di già socio Persona_1 accomandatario di Immobiliare Soprana s.a.s. di PP EL & C., cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2011) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Bianchi appellanti contro con sede legale in Imperia Via Controparte_1
Alfieri n. 10 (P. IVA ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Acquarone appellato
1 CONCLUSIONI: per le parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 135 del 23.2.2023, resa inter partes dal
Tribunale di Imperia, rigettare tutte le domande avversarie. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis reiectis: Previa
Modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria del 19-22 febbraio 2018 nella parte in cui il
Giudice non ha accolto le istanze istruttorie e le eccezioni proposte dalla scrivente difesa nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., istanze che si ripropongono e ritrascrivono in calce al presente atto e per la cui ammissione ed assunzione si insta;
e – sempre per l'occorrenza – assunzione di tali mezzi di prova non ammessi, che si ritrascrivono e ripropongono con la presente;
Respingere la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante Respingere l'appello con la conferma della sentenza impugnata.
Per contro, in accoglimento del proposto appello incidentale subordinato condizionato, ed in riforma dell'impugnata sentenza, in parte qua: 1) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_2
in solido, personalmente (in via parziaria) o come per legge,
[...] Parte_4
quali eredi di defunto socio accomandatario, illimitatamente Persona_1
responsabile, della società cancellata Controparte_2
il 09.05.2011, a pagare alla concludente società il complessivo compenso pattuito con il contratto d'appalto di cui sopra (in detto contratto stabilito in euro 198.730,00 (oltre
IVA di legge), oltre ad ogni spesa sostenuta dall'esponente Società e ad ogni altra somma ad essa spettante per i lavori eseguiti come in premessa e/o comunque anche ex art. 1671 c.c.., avendo la detta società, in considerazione della condotta come in premessa tenuta, receduto dal contratto stesso, ovvero quell'altra somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta da codesto Tribunale Ill.mo, occorrendo anche in via
2 equitativa, il tutto con la rivalutazione e gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2) in ogni caso, con vittoria e rifusione delle spese di lite del presente giudizio, e di quello di sequestro conservativo in corso di causa nr. 2487-1/2016 r.g., ivi incluse quelle di
C.T.U. e C.T.P. In via istruttoria e senza che ciò implichi inversione dell'onere probatorio, si ripropongono per l'occorrenza le istanze istruttorie e le eccezioni proposte nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., non accolte dal Giudice istruttore con l'ordinanza istruttoria 19-22 febbraio 2018, per la cui ammissione si insta, previa modifica/revoca di detta ordinanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 135/2023 del 23/02/2023 il Tribunale di Imperia pronunciava tra le parti dichiarando la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art.8 del contratto d'appalto per cui è causa, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti convenute, dichiarando lo scioglimento per mutuo consenso del contratto d'appalto 6 agosto 2010 intercorso tra Controparte_1
[... e IMMOBILIARE SOPRANA sas di PP EL & C, cancellata in data
09/05/2011, condannando i convenuti quali eredi del socio accomandatario di quest'ultima società al pagamento alla società attrice dell'importo di € 70.963,53, oltre interessi di mora. Le spese di lite, comprese le spese di CTU, erano poste a carico dei convenuti.
2- hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato considerato che la risoluzione consensuale del contratto d'appalto non comporta la caducazione di tutti gli effetti dello stesso già prodotti in precedenza, e nell'aver erroneamente ritenuto esistente ed esigibile un credito di COS IMMOBILIARE per lavori eseguiti, senza considerare le difformità degli stessi come eccepite dagli odierni appellanti, e come anche rilevato dal CTU, con riguardo – oltre che ad altri gravi vizi relativi a mancata impermeabilizzazione – alle difformità per
3 dimensione, perimetro, e collocazione planimetrica, con conseguente mancato rispetto della distanza minima di dieci metri dal fabbricato previsto a monte con lo stesso progetto, non traslabile, in quanto posto alla distanza non riducibile di cinque metri da confine;
difformità comportanti costi e oneri di regolarizzazione a carico del committente, oltre alla perdita di volumetria edificabile per gli altri fabbricati, in conseguenza dell'errata collocazione planimetrica;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo ritenuto intercorso tra le parti un accordo solutorio del contratto d'appalto, riconosceva al contrario l'esistenza del credito di € 70.963,53 per lavori eseguiti da
[...]
in epoca anteriore alla risoluzione consensuale del contratto CP_1
d'appalto, sul presupposto – infondato – dell'accettazione da parte della società committente dell'esecuzione parziale delle opere e della preclusione di ogni contestazione al riguardo, con conseguente contraddittorietà della sentenza sul punto;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese per essere stato disposto un riparto delle stesse non proporzionato a quanto ritenuto nel merito.
3- L'appellata si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale subordinato condizionato – con lo svolgimento di tre motivi d'appello – per sentir condannare gli appellanti al pagamento dell'intero compenso pattuito con il contratto d'appalto, nella misura di € 198.730,00 oltre IVA, oltre le spese sostenute, ed ogni altra somma dovuta per i lavori eseguiti, anche ex art. 1671 c.c., per intervenuto recesso del committente, ovvero ogni altra somma maggiore o minore ritenuta dalla Corte. I tre motivi d'appello incidentale subordinato condizionato sono i seguenti:
i. con un primo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il contratto d'appalto risolto consensualmente tra le parti, contestando l'appellante incidentale essere mai intervenuto alcun consenso alla risoluzione del contratto da parte di
[...]
e deducendo altresì che unilateralmente e tacitamente era CP_1
4 receduta dal contratto d'appalto IMMOBILIARE SOPRANA, cancellata in data
9 maggio 2011;
ii. con un secondo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato considerato che la committente non aveva mai chiesto l'eliminazione dei vizi, ricevendo le opere senza riserve, benché solo in parte realizzate, e che l'appaltatrice aveva eseguito le opere attenendosi alle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori, con conseguente diritto a percepire non solo i compensi per le opere parzialmente eseguite, ma anche i mancati guadagni e il rimborso delle spese sostenute, per complessivi € 198.730,00 oltre IVA;
iii. con un terzo motivo d'appello incidentale è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è intervenuta la pronuncia sulle domande senza previa ammissione delle prove orali dedotte da . Controparte_1
Solo apparente è il quarto motivo d'appello incidentale in quanto semplicemente diretto alla pronuncia delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata.
4 – Previa assegnazione dei termini di cui all'art.352 co.1 cpc, sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa, all'esito di trattazione nella forma scritta di cui all'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art.352 co.2° cpc, è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza 10 febbraio 2025 e decisa in camera di consiglio sulla relazione del consigliere relatore.
5- Ritiene questa Corte che l'appello principale debba trovare accoglimento, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
5.1- Con la sentenza di primo grado il contratto d'appalto intercorso tra
[...]
e la cessata IMMOBILIARE SOPRANA è stato ritenuto risolto CP_1
consensualmente. Sul punto la sentenza deve trovare conferma, con conseguente infondatezza del primo motivo d'appello incidentale svolto da parte appellata. Come noto, “la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di
5 volontà” (Cass.Sez.3, 2 marzo 2012 n.3245; v. anche Cass.Sez.6-5, 26 ottobre 2015,
n.21764, ove è stato, in particolare, affermato che “in materia contrattuale, la semplice modifica delle clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente”). La risoluzione consensuale
– per comportamento tacito concludente – del contratto d'appalto intercorso tra
[...]
e IMMOBILIARE SOPRANA non trova pertanto limiti normativi. CP_1
Come accertato nel giudizio di primo grado, successivamente alla cancellazione di
IMMOBILIARE SOPRANA dal registro delle imprese il 9 maggio 2011, i rapporti tra le parti si interrompevano definitivamente. Il documento che Controparte_1 denomina “fattura 10/01/2012” (doc.3 primo grado di giudizio) non è un documento fiscale contabilmente qualificabile quale fattura commerciale, ma un foglio dattiloscritto recante “avviso di fatturazione n.0000”, privo di alcuna sottoscrizione, numerazione e registrazione, e pertanto privo di rilevanza in relazione allo sviluppo dei rapporti tra le parti. Solo nell'anno 2016, a distanza di diversi anni dalla cessazione di ogni attività,
introduceva il presente giudizio. L'accertamento condotto nel Controparte_1 giudizio di primo grado in ordine all'intervenuta risoluzione consensuale del contratto d'appalto de quo è pertanto condiviso da questa Corte.
5.2- In merito agli effetti dell'intervenuta risoluzione – anche indipendentemente dall'eventuale imputabilità della risoluzione stessa – è principio consolidato quello secondo cui, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale restitutio in integrum (v. Cass.Sez.2, 30 ottobre 2018, n.27640; in ordine alla retroattività degli effetti della risoluzione nel contratto d'appalto v. Cass.Sez.2, 9 febbraio 2022 n.4225; Cass. Sez.2, 21 giugno 2013,
n.15705). In tal caso l'appaltatore può ottenere il pagamento dell'equivalente pecuniario per le attività svolte – a titolo di restitutio in integrum e non di pagamento del prezzo,
6 così dovendosi qualificare (v. Cass.Sez.2, 30 giugno 2015, n.13405) la domanda di condanna al pagamento svolta nel caso dall'appaltatore – solo nei limiti in cui il committente si sia giovato delle opere oggetto del contratto d'appalto (v. Cass.Sez.2, 30 ottobre 2018, n.27640, nonché Cass. Sez.2, 21 giugno 2013, n.15705). Nel caso, come ritenuto in fatto con la sentenza impugnata, all'esito della disposta CTU, è stato accertato nel giudizio di primo grado che “… le opere strutturali realizzate dall' , come lamentato da parti convenute, sono Controparte_3
risultate «difformi dalle medesime opere indicate nelle tavole progettuali architettoniche allegato D), autorizzate con il Permesso di Costruire n. 3/2008 rilasciato da Comune di Pompeiana in quanto presentano nel loro stato di fatto diverse dimensioni, diversa disposizione planimetrica e nell'insieme la loro sagoma non coincide quanto rappresentato nel progetto architettonico dell'edificio. difformi rispetto alle opere esposte nelle e tavole progettuali strutturali, Allegato “E” depositate all'Ufficio Cementi Armati della Provincia di Imperia» (CTU, pagg. 14/15)”. Ritiene questa Corte che la totale difformità delle opere parzialmente realizzate da
[...]
rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire n.3/2008, CP_1
determini la completa inutilizzabilità delle stesse da parte dei committenti, come eccepito in giudizio. In assenza di utilità delle opere per i committenti – in conseguente delle gravi difformità accertate nel corso della CTU svolta nel primo grado di giudizio – nulla può essere riconosciuto a a titolo di restitutio in integrum Controparte_1
(così riqualificata la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo), all'esito della risoluzione consensuale del contratto d'appalto per fatti concludenti. Inoltre, è incontestato che, al momento della ritenuta risoluzione del contratto, le opere non fossero state completate dall'appaltatore, non potendo pertanto essere intervenuta alcuna accettazione delle stesse da parte del committente. Ne consegue – in accoglimento del secondo motivo d'appello principale relativo alla pronuncia di condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appaltatore – la riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla pronuncia di condanna degli odierni appellanti al pagamento di somme in favore di , essendo infondata ogni domanda svolta al Controparte_1 riguardo da quest'ultima, con conseguente infondatezza del secondo motivo d'appello incidentale.
7 5.3- Quanto sopra ritenuto comporta l'assorbimento del primo motivo d'appello principale (relativo alle conseguenze della ritenuta risoluzione del contratto d'appalto),
e del terzo motivo d'appello incidentale, per l'irrilevanza delle prove orali dedotte dall'appellato nel primo grado di giudizio, non ammesse dal giudice di primo grado.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio (così provvedendo anche in ordine al terzo motivo d'appello principale), comprese le spese di
CTU come ivi liquidate, seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori massimi della vigente TF stante la complessità – anche in fatto – delle questioni poste in causa, con riguardo al valore della stessa (importo richiesto in pagamento da nella misura di € 198.730,00), e pertanto con Controparte_1 riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.466,00, fase introduttiva del giudizio € 2.867,00, fase di trattazione € 6.489,00, fase decisionale € 7.655,00, e così complessivamente € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 3.828,00, fase introduttiva del giudizio € 2.442,00, fase di trattazione € 8.505,00, fase decisionale € 6.380,00, e così complessivamente € 21.155,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale, e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta dall'appaltatore nel primo grado di giudizio;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore delle parti appellanti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 21.477,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese
8 del primo grado di giudizio, che liquida in € 21.155,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU del primo grado di giudizio, come ivi liquidate.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
9