Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 368/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. FONTANA LAURA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, contumace CP_1
- PARTE CONVENUTA
con l'avv. Laura Bergamo Controparte_2
- PARTE CONVENUTA
con l'avv. Lorenzo Locatelli Controparte_3
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI di parte attrice : Parte_1
“Nel merito in via principale:
1) accertata e dichiarata l'esclusiva e/o prevalente e/o concorrente responsabilità/corresponsabilità della IG.ra nella causazione del CP_1
sinistro avvenuto in data 03.08.2011 in danno del IG. , siano condannate in Pt_1
1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali subiti dal IG. , Parte_1
derivanti dal sinistro stradale, come risultanti dalla documentazione e dalla CTU
medica in atti ed in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalle Tabelle di Milano
2024, detratta pro quota e per poste omogenee la rendita erogatagli, ovvero in CP_5
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) a) accertata e dichiarata la responsabilità dell' (già ), Controparte_3 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il danno iatrogeno subito al ginocchio destro a seguito di infezione da stafilococco aureo contratta durante il ricovero, per il danno da ritardo diagnostico della frattura di L4 e quindi per la totale assenza di idonea terapia, sia condannata la predetta in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal IG. , derivanti da malpractice medica, Parte_1
come risultanti dalla documentazione e dalla CTU medica in atti ed in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalle Tabelle di Milano 2024, detratta pro quota e per poste omogenee la rendita erogatagli, ovvero in somma maggiore o minore ritenuta di CP_5
giustizia; b) sia condannata al pagamento in favore del IG. di Controparte_3 Pt_1
una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3°, D.Lgs. 28
marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, maggiorate del rimb. a forfait, C.A. ed I.V.A. come per legge, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 37/2018 e integrato dal D.M. Giustizia n. 147/2022,
posto che gli atti sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione tramite collegamento diretto all'interno degli atti con i documenti allegati, e tenendo conto nella liquidazione dei compensi (ai sensi dell'art. 4 del D.L.
132/2014) della mancata risposta della IG.ra e di CP_1 Controparte_4
2 all'invito alla negoziazione assistita, che equivale a rifiuto espresso ad aderire allo stesso.
In via istruttoria:
I) venga disposta CTU, con la nomina di un consulente del lavoro, volta a determinare il danno subito dal IG. per differenze retributive non percepite Pt_1
dopo essere stato licenziato per motivi collegati al sinistro per cui è causa;
si nomina sin d'ora quale CTP il dott. , con studio in 32100 Belluno (BL), Persona_1
via degli Agricoltori n. 11, PEC Email_1
tel. 0437/1956826; Email_2
II) sia ammessa prova per testi nella persona delle IG.re , residente a [...]
32100 Belluno (BL), via Santa Chiara n. 8, C.F. , sui seguenti C.F._1
capitoli numerati da 1) a 4) e della IG.ra residente a 32020 Testimone_2
Limana (BL), via Sampoi n. 38, C.F. , sui seguenti capitoli di C.F._2
prova numerati da 1) a 7):
1) “vero che nel periodo agosto 2011 - gennaio 2012 Lei ha frequentato settimanalmente l'abitazione del IG. ”; Pt_1
2) “vero che, nel corso delle sue visite presso l'abitazione era sempre presente la IG.ra
; CP_6
3) “vero che la IG.ra si occupava della persona del IG. e della casa, in CP_6 Pt_1
quanto quest'ultimo era immobilizzato a letto o sul divano”;
4) “vero che la IG.ra aiutava il IG. a mettersi sdraiato o seduto a letto CP_6 Pt_1
o sul divano, a spostarsi dal letto (o dal divano) alla sedia a rotelle, a vestirsi e svestirsi;
si occupava anche dell'igiene personale del IG. ; gli preparava i pasti, si Pt_1
occupava delle pulizie della casa;
riferisca la teste altri compiti eseguiti dalla IG.ra in sua presenza”; CP_6
5) “vero che Lei è una volontaria della Croce Rossa Italiana - Comitato di Belluno”;
3 6) “vero che fino al 2011 il IG. è stato membro della Croce Rossa Parte_1
Italiana - Comitato di Belluno con funzioni operative, in seno alle quali prestava servizio attivo in ambulanza”;
7) “vero che, a seguito dell'incidente di cui è stato vittima nell'agosto 2011, lo stesso ha svolto unicamente mansioni di segreteria, come da doc. n. 41 che Le si rammostra”;
III) In ipotesi di ammissione del capitolo 5 formulato da nella propria CP_4
memoria n. 2, si chiede:
a) l'ammissione, a prova contraria, del dott. di Belluno, via Testimone_3
Dolabella n. 36, C.F. all'epoca dei fatti medico di turno a C.F._3
bordo dell'elicottero del SUEM 118 intervenuto, il quale ha prestato assistenza al IG.
e che, con l'aiuto degli infermieri, ha posto in essere le manovre necessarie per Pt_1
imbarellare l'attore;
b) l'ammissione, a prova diretta e contraria, del dott. di Belluno, Testimone_3
via Dolabella n. 36, C.F. sui seguenti capitoli di prova: C.F._3
8) “vero che, in data 03.08.2011, quale medico a bordo dell'elicottero del SUEM 118,
Lei è intervenuto in Longarone (BL), loc. Villanova, per soccorrere il IG. Parte_1
, che era stato investito da un'auto”;
[...]
9) “vero che, al momento del suo intervento, il IG. si trovava a terra, accanto Pt_1
al marciapiede”;
10) “vero che il IG. si trovava a circa 7 metri dalla posizione di quiete dalla Pt_1
vettura investitrice”;
11) “vero che il IG. non era stato spostato da tale posizione dai primi Pt_1
soccorritori, giunti in loco con l'ambulanza, a causa delle condizioni in cui lo stesso versava”.
CONCLUSIONI di : Controparte_2
“Ogni diversa avversaria domanda, eccezione, conclusione, istanza rigettata
Nel merito.
4 Per la denegata ipotesi di una qualche ritenuta responsabilità di nel CP_1
verificarsi del sinistro:
-accertato e determinato il relativo grado della medesima in concorso con quella riferibile a;
Parte_1
-dichiarata improponibile la domanda di danno da lucro cessante e/o comunque prescritto il relativo diritto ex art. 2947 cc, commi 2 e/o 3;
-accertati e determinati i danni direttamente ed esclusivamente conseguenti al sinistro stradale e riferibili a responsabilità di rigettarsi comunque le domande CP_1
come formulate nei confronti di limitandone l'eventuale accoglimento CP_4
secondo le risultanze di causa sia in punto responsabilità sia in punto danni con esclusione di ogni voce e/o importo non spettante anche perché già assolto dall' CP_5
e/o imputabile a responsabilità dell' Parte_3
Spese di lite rifuse e/o compensate con condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria subordinata a) Disporsi la già chiesta integrazione alla dell'Ing. in ordine all'esistenza CP_7
delle strisce pedonali, alla distanza delle stesse dal punto del sinistro e alla violazione dell'art. 190 CdS da parte di . Parte_1
b) Disporsi l'ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che il giorno 3.8.2011, verso le ore 16, , uscito a piedi dalla Parte_1
sede della ditta Trevi-Coliseum, ha iniziato a percorrere la via, a senso unico, dove poi è
accaduto il sinistro;
2. vero che camminava sul marciapiedi sito alla sinistra rispetto alla Parte_1
direzione di marcia di CP_1
3. vero che lo stesso era avanti alla le dava le spalle e parlava al telefono CP_1
cellulare;
4. vero che egli intrapreso l'attraversamento della sede stradale in maniera improvvisa e repentina, senza guardare dall'unica parte della strada dalla quale potevano provenire mezzi in circolazione, cioè quella da cui arrivava la CP_1
5 5. vero che lo stesso finiva sul cofano dell'auto e scivolava a terra davanti all'auto medesima dopo che la stessa si era ormai quasi fermata;
6. vero che il marito della convenuta, -che era lì a poche decine di Persona_2
metri e che è l'uomo in jeans e maglietta grigia visibile nella seconda delle fotografie prodotte quali documenti 3 di è ed ha trovato il cellulare di CP_4 CP_8
per terra sulla sede stradale;
Parte_1
7. vero che in quel momento era chinata accanto a CP_1 Parte_1
in attesa dell'arrivo dei soccorsi che un passante aveva subito chiamato;
8. vero che poco più avanti, a circa 43 metri dalla posizione statica post urto dell'auto di c'è l'attraversamento pedonale visibile, in particolare, nell'ultima CP_1
delle fotografie doc.ti 3 CP_4
9. vero che nel tratto di strada dove è accaduto il sinistro il limite era di 50 km/h; 10.
vero che era assente segnaletica che indicasse l'esistenza di limite di 30 Km/h.
Si indicano a testi e gli Agenti accertatori e Testimone_4 Persona_3 Tes_5
[...]
c) Si insiste affinché il Giudice ordini all'attore e/o all' di Parte_3
esibire in giudizio, producendola, la polizza con le relative condizioni, nonché CP_9
ogni altra eventuale polizza che garantisse i danni di cui si discute, nonché ogni accertamento espletato ed eventuali pagamenti effettuati in ragione del sinistro in discussione, con indicazione di importi e titoli.
d) Ci si oppone ad ogni diversa avversaria istanza come da memoria 171 ter cpc nr. 3 e dalle varie note di udienza, in particolare quelle 17.7.24 e 10.11.23”
CONCLUSIONI DI Controparte_3
“NEL MERITO, precisa le conclusioni come formulate in sede di memoria ex art. 171
ter, 1, c.p.c. ossia nel seguente modo:
NEL MERITO:
6 respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto,
mandandosi conseguentemente assolta la convenuta da Parte_4
ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di condotte colpose in capo ai sanitari dell' convenuta, da valutarsi ai sensi dell'art. 2236 c.c., oltre che del Pt_3
nesso di causalità tra le condotte censurate ed i danni lamentati da parte attrice,
mantenersi l'obbligazione dell' in via strettamente proporzionale al grado Pt_3
accertato di responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il IGnor ed Parte_1
ai reali danni subiti da parte attrice, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena - con esclusione del vincolo di solidarietà, peraltro non richiesto dall'attore ma in un certo senso supposto nella richiesta di alcune poste di danno - individuando ed accertando le specifiche quote di responsabilità dei soggetti coinvolti, elementi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese.
Chiede, comunque, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea che vengano detratte, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, le somme
CP_ erogate da e CP_5
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA, precisa le conclusioni come da seconda memoria ex art. 171
ter c.p.c. (prova per testimoni e istanze di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. da
CP_1 rivolgere ad ed . CP_5
Per comodità si riportano, le istanze di prova formulate nell'ambito di tale memoria.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
7 1) vero che, in relazione ai fatti per cui è causa e quindi già al tempo del ricovero del
IGnor (ossia nell'agosto del 2011), l' ha attuato Pt_1 Parte_4
un protocollo di organizzazione per l'attività di rischio infettivo;
2) vero che, in relazione ai fatti per cui è causa e quindi già dall'agosto del 2011, le
Linee Guida elaborate per garantire una corretta ed efficiente gestione delle attività di rischio infettivo erano e sono conosciute ed applicate dal personale sanitario afferente all' Parte_4
3) vero che l' già all'epoca dei fatti per cui è causa e quindi già dall'agosto del Pt_3
2011, organizzava specifica attività formativa rivolta al personale aziendale e avente ad oggetto le infezioni correlate all'assistenza e antimicrobioresistenza;
4) vero che sono state elaborate Linee Guida specifiche di profilassi antibiotica peri-
operatoria;
5) vero che l' ha predisposto uno specifico protocollo per la decontaminazione e Pt_3
il lavaggio manuale dei dispositivi medici riutilizzabili e sterilizzabili in vigore anche all'epoca dei fatti per cui è causa ossia nell'agosto del 2011, come da documenti che Le
vengono esibiti (doc. nn. 5 e 15);
6) vero che prima dell'intervento chirurgico dell'8 agosto 2011 del IGnor Parte_1
la sala operatoria è stata sottoposta ai consueti controlli di asepsi;
[...]
7) vero che i medici e il personale sanitario che parteciparono all'intervento chirurgico dell'8 agosto 2011 indossavano guanti sterili, copricapo, soprascarpe sterilizzati ed avevano provveduto, prima di indossare i guanti, al lavaggio chirurgico delle mani come previsto dai protocolli;
8) vero che lo strumentario e il materiale utilizzato nel corso dell'intervento dell'8
agosto 2011 venne aperto in sala operatoria;
9) vero che lo strumentario e il materiale utilizzato nel corso dell'intervento venne costantemente sterilizzato e trattato secondo quanto previsto dai protocolli ospedalieri per le infezioni nosocomiali e la prevenzione di sepsi;
8 10) vero che in occasione dell'intervento dell'8 giugno 2011 del IGnor Parte_1
veniva utilizzato materiale monouso regolarmente sterilizzato e fornito anche di
[...]
codice di provenienza, l'uso di teli imbustati e sterilizzati anch'essi indicati;
11) vero che lo strumentario e il materiale utilizzato nel corso dell'intervento dell'8
agosto 2011 è quello corrispondente alle etichette e all'elenco riportato nel registro di sala operatorio di cui al doc. 3 che Le viene esibito;
12) vero che in occasione dell'intervento dell'8 giugno 2011 del IGnor Parte_1
la sterilizzazione di tutto il materiale tecnico è avvenuta con tecnica 5;
[...]
13) vero che al fine di garantire l'efficienza delle Linee Guida sopra indicate, all'epoca dei fatti, venivano monitorate le prestazioni professionali eseguite dagli esercenti la professione sanitaria;
14) vero che la stanza del IGnor veniva pulita ed igienizzata ogni Parte_1
giorno nel corso della degenza di questi;
15) vero che, come da usuale procedura, per l'intervento dell'8 agosto 2011 al quale venne sottoposto il IGnor il materiale monouso o sterilizzato Parte_1
appositamente per la procedura da praticare veniva aperto direttamente nella sala operatoria dall'infermiere ferrista;
16) vero che nel corso di tutte le procedure chirurgiche alle quali è stato sottoposto il
IGnor sono stati rispettate tutte le Linee Guida e i Protocolli all'epoca vigenti Pt_1
presso l'Ospedale civile di Belluno: Misure per la prevenzione e il controllo prevenzione infezioni;
Procedure standard e di isolamento per la prevenzione della trasmissione delle infezioni;
protocollo lavaggio chirurgico mani;
protocollo sterilizzazione febbraio 2010, come da documenti che Le vengono esibiti (doc.ti nn.
4,5,16,17);
17) vero che l'Ospedale civile di Belluno già dal 1996 si è dotato di un apposito
Per Comitato per il controllo delle infezioni ospedalieri (c.d. ), i cui componenti si riuniscono periodicamente per confrontarsi e aggiornarsi in ordine al precipuo compito
9 loro affidato, vale a dire il controllo delle infezioni ospedaliere, come da documenti che
Le vengono esibiti (doc.ti nn. 12, 13,14, 16);
18) vero che all'interno dell''Ospedale civile di Belluno già prima del ricovero del
IGnor e quindi prima dell'agosto del 2011 vengono effettuati dei Parte_1
controlli periodici sulla salubrità dell'ambiente ospedaliero e nello specifico per escludere la contaminazione microbica delle superfici e dell'aria nelle sale operatorie,
come da documento che Le viene esibito e che di tali controlli vengono inviati all'Azienda dei report (doc. n. 18);
19) vero che all'interno dell''Ospedale civile di Belluno già prima del ricovero del
IGnor e quindi prima dell'agosto del 2011 vengono effettuate delle Parte_1
verifiche sul sistema produttivo di dispositivi in forma sterile e che di tali controlli vengono inviati all'Azienda dei report (doc. n. 19).
Si indicano quali testimoni:
- dott. allora allora Direttore della Testimone_6 [...]
; Parte_5
- dott. allora Direttore della Unità di Ortopedia e Traumatologia Testimone_6
dell'Ospedale civile di Belluno;
[..
- dott. , attuale Direttore dell'Unità di Ortopedia Persona_5
dell'Ospedale civile di Belluno;
Parte_5
- dott. dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale civile di Persona_6
Belluno;
- dott. , anestesista presso l'Ospedale civile di Belluno all'epoca dei fatti;
Persona_7
- dott.ssa allora strumentista presso l'Unità di Ortopedia e Persona_8
dell'Ospedale civile di Belluno;
Parte_5
- dott. , Presidente del CIO all'epoca dei fatti;
Persona_9
- dott. , Clinical Risk manager all'epoca dei fatti;
Controparte_11
- dott.ssa , referente, insieme al dott. , della Persona_10 Persona_9
centrale di sterilizzazione;
10 - la dott.ssa Coordinatore Infermieristico della UO ORT, Persona_11
all'epoca dei fatti.
La citazione a testimone verrà inviata all'indirizzo pec di ciascun teste (doc. 20:
Indirizzi INI PEC).
C) Ci si associa all'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di avanzata da parte attrice nell'ambito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c; CP_5
detto Ente dovrà fornire un calcolo aggiornato degli importi erogati ed erogandi a favore del IGnor . Parte_1
D) Si chiede al Giudice di ordinare a parte attrice l'esibizione, ai sensi dell'art. 210
CP_1 c.p.c. delle eventuali somme e degli aiuti erogati da parte di . Si chiede che venga
CP_1 rivolta ad ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e/o venga ordinata l'esibizione ex art. 210
CP_1 c.p.c. la richiesta d'informazioni in ordine alle eventuali somme erogate da
E) Ci si oppone alla richiesta di espletamento di C.T.U. contabile così come formulata a pagina 21 dell'atto di citazione (infra punto III) e reiterata dall'attore in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (infra punto IV) atteso il carattere esplorativo della stessa, non essendo provata, a monte, alcuna rapportabilità del licenziamento – della cui legittimità non è stata fornita prova alcuna da parte attrice – nonché comunque delle assenze, che lo hanno eventualmente (legittimamente)determinato (anch'esse non dimostrate come effettivamente giustificate e rapportabili alle lesioni riportate dal
IGnor ) alla condotta dei sanitari afferenti all'Ente.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di e Controparte_2 CP_1 Parte_4
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, nei confronti
[...]
delle prime due, in seguito al sinistro stradale occorso in data 3.8.2011, e nei confronti dell'ultima, in ragione della lamentata responsabilità sanitaria in relazione alle cure prestate in seguito al predetto sinistro.
11 L'attore deduceva che in data 3.8.2011, dopo aver effettuato una visita di lavoro nella zona industriale di Longarone (BL), mentre stava attraversando la strada per raggiungere la propria autovettura parcheggiata sul lato opposto,
era stato investito dal veicolo condotto da di proprietà della CP_1
stessa, subendo gravi lesioni.
L'attore lamentava che, per i danni subiti in seguito al predetto sinistro, si erano resi necessari numerosi ricoveri e interventi chirurgici;
si doleva, in particolare, della mancata tempestiva diagnosi di una frattura vertebrale nonché di aver contratto un'infezione iatrogena all'esito del ricovero presso l'ospedale di Belluno, dalla quale era derivata una osteomielite del piatto tibiale destro.
L'attore deduceva di agire ai fini del risarcimento del c.d. danno differenziale, lamentando di aver subito, in conseguenza del sinistro stradale,
a) un danno non patrimoniale per le gravi lesioni subite, b) un danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita reddituale subita a seguito del licenziamento del 3.9.2020, determinato dal superamento del periodo di comporto, sino alla presumibile data del pensionamento e c) un danno emergente per spese sanitarie, spese di assunzione di una collaboratrice domestica, spese per consulenze e assistenza legale.
rimaneva contumace. CP_1
Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2
responsabilità di nella causazione del sinistro, da attribuirsi al CP_1
pedone che aveva improvvisamente e repentinamente attraversato la strada in un punto privo di strisce pedonali, sebbene a poca distanza vi fosse un attraversamento pedonale (a 43 metri dal luogo dell'incidente).
La convenuta contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore e eccepiva la prescrizione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, avanzata per la prima volta con l'atto di citazione.
12 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto Parte_4
delle domande attoree.
La convenuta contestava ogni responsabilità a carico della medesima,
evidenziando che erano state adottate le specifiche procedure di disinfezione;
contestava inoltre l'invocata solidarietà con l'altra convenuta, non configurandosi in ogni caso un unico fatto dannoso, e la quantificazione dei danni.
La causa veniva istruita mediante CTU cinematica, CTU medico legale e acquisizione della documentazione relativa alla capitalizzazione della CP_5
rendita erogata in conseguenza del sinistro, integrante infortunio in itinere, ai fini della quantificazione del c.d. danno differenziale.
All'udienza del 3.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla responsabilità in ordine al sinistro stradale
La CTU cinematica disposta in corso di causa ha evidenziato che il sinistro si è
verificato nella zona industriale Villanova di Longarone;
secondo le risultanze della CTU, all'epoca del sinistro, la carreggiata a senso unico era fiancheggiata,
a destra, da un'area destinata a parcheggio e dal marciapiede, e a sinistra dal solo marciapiede.
Nei punti di accesso all'area industriale erano presenti segnali indicanti il limite zonale di velocità a 30 km/h.
Il sinistro si è verificato alle ore 16.20 circa del 3.8.2011 tra , alla CP_1
guida della propria autovettura, ed il pedone , in fase di Parte_1
attraversamento; l'urto ha interessato il fianco destro del pedone, che ha avuto un primo contatto con il cofano dell'auto nella parte centrale.
Le cause del sinistro sono state individuate dal CTU nella eccessiva velocità del veicolo, calcolata in misura pari a 65 km/h, e quindi più che doppia rispetto al limite zonale di 30 km/h, e nel contempo nella condotta imprudente del
13 pedone in fase di attraversamento, per non aver dato la dovuta precedenza al veicolo, sebbene il medesimo fosse avvistabile.
Dall'esame della documentazione fotografica relativa al luogo del sinistro,
all'epoca del medesimo, emerge inoltre la presenza di un attraversamento pedonale che non è stato utilizzato dal pedone, nelle immediate vicinanze rispetto al punto in cui è avvenuto lo scontro.
Sulla base delle risultanze della CTU va pertanto riconosciuta, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c., una concorrente responsabilità di e di Parte_1
in relazione al sinistro;
il conducente del veicolo ha assunto CP_1
una condotta incauta violando il limite di velocità zonale di 30 km/h, che ove rispettato, avrebbe consentito il tempestivo arresto del veicolo, mentre il pedone si è dimostrato imprudente nell'attraversare al di fuori delle strisce pedonale, presenti nelle immediate vicinanze, senza dare la dovuta precedenza al veicolo in transito, sebbene il medesimo fosse avvistabile (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21061 “Nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali”;
Cassazione civile sez. III, 22/01/2015, n.1135 “La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c.”;
Cassazione civile sez. III, 13/11/2014, n.24204 “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ.,
non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul
14 rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude,
anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione;
Tribunale Cuneo, 07/02/2017,
n.142 “La presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., del pedone investito. Pertanto il medesimo,
attraversando con andamento spedito la strada lontano dalle apposite strisce pedonali,
pone in essere un comportamento colposo che può costituire concausa del suo investimento”.
Le predette condotte, implicanti rispettivamente la violazione degli artt.
141/142 e 190/191 del Codice della strada da parte dei diversi soggetti coinvolti nel sinistro, suggeriscono il riconoscimento di una responsabilità al 30% in capo al pedone, e di una responsabilità al 70% in capo alla conducente del veicolo.
Sulle risultanze della CTU medico legale
Al fine di valutare le lesioni conseguenti al sinistro ed eventuali profili di colpa medica in relazione alle cure prestate successivamente al medesimo, è stata disposta CTU medico legale, con la nomina di uno specialista in medicina legale (dr.ssa ) e di uno specialista in ortopedia e traumatologia (dr. Per_12
). Persona_13
I CTU hanno rilevato che , in conseguenza del sinistro stradale Parte_1
occorso in data 3 agosto 2011, ha riportato “lussazione spalla destra e frattura biossea di gamba, frattura di L4”; le predette lesioni sono state ritenute compatibili con l'incidente.
15 Nel valutare il danno biologico temporaneo conseguente al predetto sinistro stradale, i CTU hanno indicato un periodo di compromissione totale al 100% di
40 giorni, un periodo di 40 giorni al 75%, ed un periodo di 60 giorni al 50%.
I postumi permanenti a carico di sono stati stimati dai CTU Parte_1
nella misura del 45%, con un grado di sofferenza elevato nel corso della malattia, medio-elevato all'esito della stabilizzazione dei postumi.
Non sono state ravvisate ripercussioni su specifiche condizioni personali del danneggiato.
A seguito del sinistro l'attore si è sottoposto a cure presso l'Ospedale di
Belluno.
In relazione alle cure prestate dai sanitari della struttura convenuta i CTU
hanno censurato la mancata esecuzione di una TC total body, senza la quale non è stata subito individuata la frattura di L4, diagnosticata solo sette mesi dopo l'incidente, in data 29.03.2012, nonostante il paziente accusasse dolori lombari.
I CTU hanno inoltre ritenuto che l'infezione contratta dal paziente fosse di natura nosocomiale, in assenza di fattori di rischio correlati alla tipologia del trauma (ossia assenza di ferite lacere/mortificazione dei tessuti) e di indicazioni nella cartella clinica in ordine alle modalità di disinfezione adottate dal personale medico, senza le quali non è risultato possibile verificarne l'adeguatezza (v. nota di chiarimenti depositata dai CTU in data 18.10.2024).
I CTU hanno rilevato che “la complicanza infettiva ha parzialmente inficiato i trattamenti a livello del piatto tibiale e determinato un ritardo nell'esecuzione della stabilizzazione vertebrale”, prolungando il periodo di malattia.
Secondo i CTU i ricoveri, i trattamenti riabilitativi ed il lungo decorso clinico patito dal periziando, causalmente riconducibili ai predetti profili di colpa medica, hanno comportato per il medesimo un periodo ulteriore di due anni di invalidità temporanea;
nello specifico i CTU hanno ravvisato, per l'attore, un
16 periodo di quattro mesi (120 giorni) di compromissione al 100%, un periodo di otto mesi (240 giorni) al 75% ed un periodo di 12 mesi (360 giorni) al 50%.
Nel valutare i postumi permanenti riconducibili alla predetta colpa medica i
CTU hanno ravvisato a carico del paziente un danno incrementativo dal 10% al
20% in relazione ai postumi correlati alla frattura di L4, e dal 15% al 20% in relazione ai postumi relativi all'arto inferiore, a causa dell'infezione contratta in ambito ospedaliero.
Sul punto si legge in particolare nella relazione dei CTU quanto segue: “Per
quanto attiene gli esiti a carico del rachide lombosacrale, ossia la frattura di L4, che ha richiesto successiva artrodesi, è possibile ritenere che sussista per tale distretto una riduzione della validità psicosomatica intorno al 20%.
Gli esiti conseguenti al trauma si sarebbero concretizzati intorno al 10% qualora non fosse stata necessaria l'artrodesi che rappresenta l'errato inquadramento diagnostico delle lesioni patite dal paziente.
Deve quindi ammettersi un danno di natura incrementativa ascrivibile alla non aderente buona pratica clinica del 10% con trasformazione economica partendo dal valore del 10% per giungere al valore del 20%.
Per quanto attiene gli esiti a carico dell'arto inferiore destro il quadro menomativo attuale si concretizza nel 20%.
Gli esiti delle lesioni patite dal sinistro stradale avrebbero concretizzato una riduzione della validità psicosomatica intorno al 15%.
Si ritiene pertanto che sussista un danno di natura incrementativa del 5% ascrivibile all'infezione patita al ginocchio di natura nosocomiale, dal IGnor , e quindi un Pt_1
danno con trasformazione economica a partenza dal valore del 15% per giungere al valore del 20%. “
Il grado di sofferenza è stato ritenuto dai CTU elevato nella malattia e medio-
elevato nella fase cronica, a seguito della stabilizzazione dei postumi.
17 Le conclusioni dei CTU appaiono logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico, e vanno in quanto tali condivise.
Sulla liquidazione dei danni
Danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale non trova applicazione la Tabella Unica introdotta dal Decreto Presidente della Repubblica 13 gennaio
2025 n. 12, in quanto ai sensi dell'art. 5 la stessa si applica solo alla liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, e quindi ai sinistri successivi al 5 marzo 2025.
Il sinistro oggetto di causa si è verificato il 3.8.2011 e trovano pertanto applicazione le più recenti tabelle di Milano.
Vanno in particolare applicate le tabelle di Milano in materia, aggiornate al
2024, i cui valori vanno ritenuti attuali (cfr. Cass. ord. 33770 del 19.12.2019;
Cass. Sez. 3, sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
, all'epoca dell'infortunio, aveva l'età di 53 anni, ed ha Parte_1
riportato, in conseguenza dei fatti oggetto di causa, un'invalidità permanente complessiva del 45%.
Con riferimento alle conseguenze del sinistro stradale i CTU hanno evidenziato che l'attore ha riportato un'invalidità temporanea al 100% per 40
giorni giorni, al 75% per 40 giorni e al 50% per ulteriori 60 giorni, con un grado di sofferenza elevato nel periodo di malattia.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
18 Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore può
essere considerato nella misura di € 140,00, tenuto conto del livello elevato di sofferenza ravvisato dal CTU nel corso della malattia.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 14.000,00 secondo valori già attuali (di cui € 5600,00 per i primi 40 giorni di invalidità al 100%, € 4200,00 per i successivi 40 giorni al 75%, € 4200,00 per i successivi 60 giorni al 50%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dai CTU in misura pari al 45%, risulta di valore pari ad €
339.838,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024, da ritenersi attuali, considerando l'età del danneggiato di 53 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 10.205,34).
Non si ravvisano i presupposti per una personalizzazione del danno in quanto,
secondo consolidata giurisprudenza “La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è
attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra. Il
risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale” Cassazione civile
19 sez. III, 10/01/2024, n.1037; Cassazione civile sez. III, 04/08/2022, n.24227 “La
personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plernmque accidit",
trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno).
Non si ravvisano in particolare, nel caso di specie, conseguenze anomale,
eccezionali e del tutto peculiari per il danneggiato, non potendosi ritenere tali la sofferenza elevata patita dal medesimo, già considerata dai valori tabellari per lesioni gravi, in misura proporzionale alle stesse, né le generiche conseguenze in termini di difficoltà negli spostamenti, anch'esse da ritenersi già comprese nei valori tabellari, a fronte delle gravi lesioni riportate al ginocchio e al rachide lombosacrale.
Sulla responsabilità a carico della Parte_2
La quota ascrivibile alla convenuta, indicata dai CTU come danno CP_3
differenziale, va calcolata secondo i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già
affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” in questi termini v. Cassazione civile , sez. III,
30/07/2024 , n. 21261).
20 In relazione alla mancata tempestiva diagnosi della frattura di L4 i CTU hanno ravvisato un danno di natura incrementativa del 10%, dal 10% al 20%.
Secondo le risultanze della CTU, qualora i sanitari avessero correttamente operato, il paziente avrebbe riportato una percentuale inferiore di invalidità
permanente, pari al 10%, corrispondente, secondo i valori tabellari ed i medesimi parametri in precedenza indicati, ad un danno di € 24358,00, in luogo del maggior danno subito, pari al 20%, liquidabile in € € 76.683,00
secondo i valori tabellari.
La differenza tra i predetti valori, ascrivibile alla responsabilità della convenuta n. 1, è pari ad € 52.325,00. CP_3
Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla infezione iatrogena i CTU
hanno ravvisato invece un danno di natura incrementativa del 5%, dal 15% al
20%.
Secondo le risultanze della CTU, qualora i sanitari avessero correttamente operato, il paziente avrebbe cioè riportato una percentuale inferiore di invalidità permanente, pari al 15%, corrispondente, secondo i valori tabellari ed i medesimi parametri in precedenza indicati, ad un danno di € 46699,00, in luogo del maggior danno subito, pari al 20%, liquidabile in € 76.683,00 secondo i medesimi criteri.
La differenza tra i predetti valori, ascrivibile alla responsabilità della convenuta n. 1, è pari ad € 29.984,00. CP_3
Il valore complessivo del danno incrementativo ascrivibile alla responsabilità
della convenuta n. 1, in relazione ai postumi permanenti, è pertanto pari CP_3
alla somma dei predetti valori, ed ammonta ad € 82.309,00.
In conseguenza della ravvisata responsabilità sanitaria l'attore ha inoltre subito, secondo i CTU, un periodo ulteriore di due anni di invalidità
temporanea (nello specifico 120 giorni al 100%, 240 giorni al 75% e 360 giorni al
50%).
21 Tale pregiudizio, liquidato secondo le tabelle di Milano, considerando il valore giornaliero nella misura di € 140,00, ammonta complessivamente ad € 67.200,00
secondo valori già attuali (di cui € 16800,00 per i primi 120 giorni di invalidità
al 100%, € 25.200,00 per i successivi 240 giorni al 75%, € 25.200,00 per i successivi 360 giorni al 50%).
Il valore complessivo del danno imputabile a responsabilità sanitaria è
pertanto pari ad € 149.509,00, di cui € 82.309,00 per il danno differenziale relativo ai postumi permanenti, ed € 67.200,00 per il prolungamento del periodo di invalidità temporanea.
Sull'indennizzo e sul danno differenziale CP_5
In ottemperanza all'ordine di esibizione l' ha depositato in data 5.2.2024 CP_5
il “Prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente”, indicando il valore capitale della rendita a titolo di danno biologico nella misura di € 113.840,37, ed il valore della stessa per la componente relativa al danno patrimoniale nella misura di € 189.235,99.
Secondo la giurisprudenza “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del CP_5
danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio CP_5
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_5
rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato;
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a
22 titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così
ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_5
danno biologico permanente - Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694).
Il valore della rendita a titolo di danno biologico, pari ad € 113.840,37 va pertanto detratto dal valore del danno non patrimoniale permanente poc'anzi liquidato, pari a € 339.838,00; residua l'importo di € 225.997,63 quale danno differenziale.
Di tale importo, la quota di € 82.309,00 poc'anzi liquidata è imputabile alla convenuta . Parte_2
Detratta la quota imputabile alla 1 residua un valore di € 143.688,63, Pt_2
da ricondursi alle conseguenze del sinistro stradale, con riferimento al danno non patrimoniale per i postumi permanenti.
E' inoltre dovuto dalle parti convenute il risarcimento del danno derivante da lesione temporanea del bene salute che, secondo i calcoli già effettuati, è pari ad € 67.200,00 per le conseguenze della responsabilità sanitaria, e pari ad €
14.000,00 per le conseguenze del sinistro, considerando il valore del punto in misura pari a € 140,00, in ragione del grado elevato di sofferenza.
Risulta pertanto complessivamente dovuto dalla a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € 149.509,00.
La compagnia assicurativa convenuta e sono invece tenute al CP_1
pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di € 110.382,05, dovendosi detrarre dal valore complessivo del danno non patrimoniale riconducibile al sinistro, pari ad €
157.688,63 (€ 143688,63 + € 14.000,00 = € 157.688,63) la quota del 30% ascrivibile alla corresponsabilità del danneggiato.
I predetti valori, liquidati secondo le più recenti tabelle, vanno ritenuti già
attuali e non sono pertanto soggetti a rivalutazione.
23 Sul danno patrimoniale a carico delle convenute e CP_1
Controparte_2
Va risarcito in favore dell'attore, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di €
927,76 per spese mediche, ritenute congrue dalla CTU medico legale, nonché
l'importo di € 7029,73, per l'assistenza resasi necessaria in conseguenza delle gravi lesioni patite nel periodo immediatamente successivo al sinistro stradale,
per un valore complessivo di € 7957,49, dal quale va detratta la quota del 30%
ascrivibile alla responsabilità del danneggiato.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente in favore dell'attore danneggiato è pertanto pari ad € 5570,24.
Le spese di CTP e CTU non configurano una voce di danno emergente in quanto vanno considerate in sede di regolamentazione delle spese di lite
(Cassazione civile , sez. III , 15/10/2024 , n. 26729 secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica,
rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell' art. 92, comma 1, c.p.c. , della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”; Cassazione civile sez.
VI, 13/09/2021, n.24645 “Per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio va rammentato che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia,
ovvero, nell'interesse comune delle parti, non trattandosi di un mezzo di prova in senso stretto ma di un ausilio per il giudice fornito da un collaboratore esterno,
pertanto, le relative spese rientrano tra i costi processuali ex artt. 91 e 92 cod.proc.civ.,
Per quanto sopra, quindi, le spese possono essere compensate anche di fronte alla parte totalmente vittoriosa, senza violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”).
Sul danno patrimoniale a carico della convenuta n. 1 CP_3 CP_3
24 Va risarcito in favore dell'attore, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di €
7806,93 per spese mediche, ritenute congrue dalla CTU medico legale.
Non sono dovuti ulteriori importi non richiesti nell'atto introduttivo per spese di trasferta, non adeguatamente provati.
Le spese di CTP e CTU saranno valutate in sede di regolamentazione delle spese di rinvio, secondo i principi giurisprudenziali riportati nel precedente paragrafo.
***
La spesa per l'attività legale prestata in sede stragiudiziale non può essere ritenuta, nella fattispecie in esame, riconducibile ad un'autonoma voce di danno in quanto complementare alla successiva introduzione del giudizio, e andrà pertanto considerata in sede di liquidazione delle spese di lite
(Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40828 “I compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino una autonoma rilevanza rispetto all'attività svolta in giudizio (art. 20 del d.m.
n. 55 del 2014). Ove non sussista tale autonoma rilevanza all'avvocato spetta solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale, in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare”).
Le spese di mediazione/negoziazione, per le medesime ragioni, vanno liquidate in sede di regolamentazione delle spese di lite (Tribunale Mantova
sez. II, 07/04/2018 “La liquidazione delle spese della fase di mediazione non è
un'autonoma voce di danno da provarsi e da dover essere oggetto di condanna al risarcimento invece che di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c.”).
Sulla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante
25 L'attore ha dedotto che, a causa delle lesioni subite nell'incidente stradale per cui è causa, in data 03.09.2020 è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, precisando che, all'epoca, era dipendente dell'Associazione
Industriali della Provincia di Belluno quale impiegato di 1° livello, assunto in data 20.05.1997.
L'attore ha in particolare richiesto il risarcimento del danno per la perdita reddituale, richiamando la consulenza di parte che aveva calcolato l'importo non percepito a titolo di stipendio dal medesimo, dalla data del licenziamento
(03.09.2020) alla presumibile data del pensionamento (01.08.2025), nella misura di “€ 135.229,04 (imponibile fiscale) oltre ad € 19.637,39 a titolo di TFR (al netto della rivalutazione)”, detratti quanto percepito a titolo di NASPI dal 09.01.2021 al
31.08.2022 e la rendita da danno patrimoniale. CP_5
Pur avendo l'attore validamente interrotto la prescrizione in relazione a tutti i pregiudizi subiti in conseguenza del sinistro, tale voce di danno non può
essere riconosciuta, dovendosi rilevare da un lato che la CTU non ha evidenziato una perdita/riduzione della capacità lavorativa specifica per l'attore a seguito del sinistro e, dall'altro lato, che l'attore non ha esplicitato in atti i criteri di calcolo seguiti dal proprio consulente.
All'esito del giudizio non emergono in ogni caso elementi per ritenere che l'importo di € 189.235,99, pari al valore capitale della rendita riconosciuta dall' in favore dell'attore, sia inferiore rispetto alla dedotta perdita CP_5
patrimoniale subita in conseguenza del sinistro, e quindi per riconoscere il c.d.
danno differenziale.
Su rivalutazione e interessi legali
Sulle sole somme liquidate secondo valori non attuali, a titolo di danno patrimoniale, va inoltre riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT dal sinistro sino alla data della presente decisione.
26 Vanno inoltre riconosciuti, sull'intero credito risarcitorio, gli interessi compensativi nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
***
Concludendo, va condannata al risarcimento Controparte_2
del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di € 115.952,29 (pari a
€ 110.382,05 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali + €
5570,24 a titolo di danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sul danno patrimoniale (€ 5570,24), dal sinistro sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali sull'intero credito risarcitorio, nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
La convenuta va invece condannata al risarcimento del Parte_4
danno in favore dell'attore nella misura complessiva di € 157.315,93 (pari a €
149.509,00 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali + €
7806,93 a titolo di danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sul solo danno patrimoniale (€ 7806,93), dal sinistro sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali sull'intero credito risarcitorio, nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, considerando il valore della domanda accolta in giudizio.
27 Le spese della CTU cinematica vanno poste in via definitiva a carico di
Controparte_2
Le spese della CTU medico legale vanno poste in via definitiva a carico di e della in solido tra Controparte_2 Parte_3
loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità di nella misura del 70% e di CP_1 Pt_1
nella misura del 30% in relazione al sinistro stradale oggetto di causa,
[...]
condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di €
115.952,29 (pari a € 110.382,05 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali + € 5570,24 a titolo di danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sul danno patrimoniale (€ 5570,24), dal sinistro sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali sull'intero credito risarcitorio, nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
2) accertata la responsabilità della convenuta in relazione a Parte_4
quanto rilevato dalla CTU medico legale, condanna la medesima al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di € 157.315,93 (pari a €
149.509,00 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali + €
7806,93 a titolo di danno patrimoniale), oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sul solo danno patrimoniale (€ 7806,93), dal sinistro sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali sull'intero credito risarcitorio, nella misura del tasso legale, dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
28 3) condanna e l' in solido Controparte_2 Parte_4
tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo complessivo di € 24.000,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni,
€ 10.370,00 per spese di CTP in ambito medico legale, € 1141,92 per spese di CTP
in ambito cinematico (quest'ultima voce a carico della sola
[...]
, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Controparte_2
4) pone le spese relative alla CTU cinematica, in via definitiva, a carico di
[...]
Controparte_2
5) pone le spese relative alla CTU medico legale, in via definitiva, a carico di e della di Belluno, in solido tra loro. Controparte_2 Parte_2
Così deciso il 7.4.2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
29