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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 491/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI LOREDANA con domicilio in Parte_1
STRADA MAGGIORE 47 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FALVO TIZIANA con domicilio in VIA Controparte_1 ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Bologna pubblicata in data 17.2.2025 e notificata in data 18.2.2025.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 9.3.2022 chiedeva al Tribunale la separazione con addebito Controparte_1
dal marito l'affidamento condiviso dei due figli (2009) e (2012), Parte_1 Per_1 Per_2
il collocamento dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale e calendarizzazione delle frequentazioni del padre con i due figli, nonchè riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 1.000, oltre alle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione Parte_1
né a quella di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre con relativa previsione di un regime di visita, chiedeva invece il rigetto della domanda di addebito, con il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo carico nei limiti di €
500 (€ 250 per ciascun figlio).
Il Tribunale di Bologna, pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 2385/2022, definiva il giudizio con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva:
“
1. addebita la separazione al sig. ; Parte_1
2. dispone che i figli minori siano affidati alla sig.ra in via esclusiva con facoltà Controparte_1
di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario e per la richiesta di documenti;
3. valutato il preminente interesse dei minori, stabilisce che gli stessi abbiano residenza con la madre;
4. assegna la casa coniugale alla sig.ra , in quanto madre convivente con la Controparte_1
prole;
5. dispone il monitoraggio tramite i Servizi Sociali sugli sviluppi del percorso di supporto alla
genitorialità intrapreso dal sig. , onde consentire di valutare l'opportunità di Parte_1
una successiva ripresadegli incontri con i figli minori, allo stato sospesi e con il compito di offrire un
supporto psicologico ai minori;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di versare, con decorrenza dalla Parte_1
decisione, la somma di € 800,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) a titolo di Controparte_1
pagina 2 di 7 contributo al mantenimento ordinario della prole, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
9. condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7500,00 oltre rimborso forfettario, IV e Cassa come per legge e compensa le suddette
spese per un quarto.”
*******
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1-Erronea pronuncia di addebito della separazione al marito.
Sarebbe errata la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale sul punto, in quanto le asserite violenze del marito nei confronti della moglie non sarebbero state dimostrate in giudizio e il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria dando rilievo a documentazione proveniente dalla ricorrente (messaggi) e a testimonianze de relato actoris, rese peraltro in modo generico e superficiale.
2- Errata pronuncia in merito all'affidamento dei minori in assenza di competenza del Giudice della separazione sui provvedimenti de futuro riguardo ai figli in pendenza del giudizio di divorzio.
Al momento della pronuncia della sentenza di separazione (17.2.2025) tra le parti era già pendente la causa di divorzio (deposito del ricorso in data 1.7.2024) e, conseguentemente, sarebbe stato il Giudice
del divorzio a doversi pronunciare sul regime di affidamento dei figli “essendo il provvedimento
emesso in sede divorzile l'unico destinato a proiettare i suoi effetti nel tempo e dunque essendo limitata
temporalmente la potestas decidendi del Giudice della separazione”. In ogni caso (ulteriore motivo di appello) sarebbe errata la pronuncia anche nel merito.
3- Errata quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario
Anche la quantificazione dell'assegno di mantenimento operata dalla sentenza sarebbe erronea, atteso che il Tribunale ha ritenuto che il marito abbia un reddito doppio rispetto a quello della moglie,
pagina 3 di 7 circostanza del tutto priva di riscontro nella documentazione in atti.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese:
**********
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
In particolare, il primo motivo d'appello deve essere rigettato, avendo il Tribunale ampiamente e condivisibilmente argomentato in relazione agli episodi di violenza perpetrati da ai Parte_1
danni della moglie, di per sé idonei a giustificare la pronuncia di addebito.
Dall'ampia istruttoria (orale e documentale) è emersa conferma di svariati episodi di violenza che,
seppure non siano stati ritenuti di rilevanza penale (reato di maltrattamenti), devono certamente ritenersi sufficienti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione. In particolare, i testi escussi hanno così riferito:
, collega di lavoro: “Non ho assistito in presenza ma l'ho vista tante volte arrivare al Tes_1
lavoro con ematomi che cercava più volte di celare poi man mano mi ha raccontato poneva condotte
aggressive di tipo fisico e talvolta i figli erano presenti e cercavano di difenderla. Non ho sentito in
mia presenza queste frasi, una volta alla mia presenza en davanti ad altre persone alla cresima del
figlio maggiore senza motivo il marito rivolse una frase denigratoria che trovai del tutto fuori luogo,
mi aveva raccontato che in precedenza diverse volte nei litigi o battibecchi veniva mortificata CP_1
pesantemente, tale mancato rispetto della persona portava sofferenza alla che traspariva sul CP_1
luogo di lavoro. Mi ha raccontato di essersi rifugiata dai vicini con i figli in seguito alle aggressioni
riportate dal marito e io le consigliai che doveva chiamare il 113 e di denunciare sia come donna che
come poliziotta. Lei non denunciava per l'illusione che qualcosa cambiasse e che i figli crescessero.
Sul cap 4: Mi fu riferito da lei nei giorni successivi io consiglia di fare denuncia e chiamare il 113”
, madre di : “io vivevo ad Ascoli e per telefono mi raccontò la Testimone_2 Controparte_1
situazione che stava vivendo e mi disse di non preoccuparmi perché c'erano i vicini che l'avevano
pagina 4 di 7 aiutata a rientrare in casa. Aggiungo che nel 2017 mi doveva raggiungere con i figli per un fine
settimana e poi mi disse non vengo e mi mandò delle foto con lesioni lividi subiti a causa delle
percosse. Già sapevo che c'erano dei problemi mia figlia ha sopportato molto perché i figli
crescessero con entrambi i genitori. Si me lo raccontò telefonicamente (…) Ricordo un episodio
avvenuto davanti a me in cui mia figlia voleva conservare dei mobili e il marito voleva buttarli è
successa quindi una lite e ho visto il marito fare il gesto che indicava la volontà di colpire con un
pugno. Si mi disse che aveva chiamato i carabinieri che l'avevano invitata a farsi ricoverare e a
procedere ma lei sempre per tenere unita la famiglia non lo fece. (…) Quando vedevo d'estate i nipoti
rimanevano con me e quando la madre ripartiva raccomandavano alla mammma non rispondere,
talvolta mi hanno raccontato che il padre picchiava la madre ma me lo raccontavano come se fosse un
segreto”
, conoscente: “Nel 2016 ho visto che aveva un braccio con dei lividi e mi disse che era Persona_3
stata aggredita dal marito in una discussione a casa. Mi raccontò fino al settembre 2017 altri episodi,
successivamente al 2017 sono partito per fare un corso e le frequentazioni sono state sporadiche”.
Dunque, per quanto alcuni episodi risultino riferiti de relato, l'insieme delle testimonianze- unitamente alle prove documentali offerte (fotografie e relazioni dei servizi sociali)- deve ritenersi sufficiente per dimostrare l'addebitabilità della separazione. Sul punto, infatti, non può che richiamarsi l'orientamento anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 29/11/2024, n. 30721) secondo cui “in tema di
violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non
solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi
in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì,
insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro
coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di
separazione” (cfr, anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente
perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee
pagina 5 di 7 a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati
come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a
essa”).
Certamente non merita accoglimento il secondo motivo di appello, in relazione al quale Parte_1
non ha alcun interesse d'impugnazione. Non è contestato che il Giudice del divorzio abbia nel
[...]
frattempo assunto i provvedimenti provvisori per disciplinare la responsabilità genitoriale tra le parti
(tra l'altro, recependo il contenuto delle precedenti condizioni della separazione) e ciò ha certamente fatto venir meno la cogenza -sul punto- dei provvedimenti ora impugnati: l'appellante per modificare il regime di affidamento della prole avrebbe dovuto proporre reclamo avverso l'ordinanza provvisoria e urgente assunta dal Giudice del divorzio.
Dunque, anche il secondo motivo d'appello (che in sé assorbe il terzo) non merita accoglimento.
Per quanto riguarda l'impugnazione relativa all'importo dell'assegno di mantenimento, dando atto che
è attualmente pendente un giudizio di correzione di errore materiale relativamente all'importo (indicato in € 700 nella parte motiva della sentenza e riportato in € 800,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio)
nel dispositivo), la Corte ritiene che la valutazione effettuate dal Giudice di prime cure debba essere condivisa.
La circostanza secondo la quale l'appellata (agente di polizia di Stato), “in virtù di un patentino di cui dispone per le scorte internazionali”, abbia la possibilità di incrementare i propri redditi effettuando missioni all'estero per i rimpatri degli stranieri irregolari su richiesta del Ministero dell'interno, non appare dirimente, posto che, in concreto, tali missioni non vengono effettuate dal gennaio 2023 a tutt'oggi (cfr. documentazione prodotta). Viceversa, risulta una costante componente del reddito dell'appellante lo svolgimento di trasferte, che aumentano considerevolmente -allo stato, ed impregiudicata l'eventuale variazione futura- di (operaio specializzato). La Parte_1
comparazione dei redditi delle parti, pertanto, giustifica la previsione di un assegno nella misura prevista dal Giudice di primo grado per la contribuzione al mantenimento dei figli.
pagina 6 di 7 L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità media), fasi di studio introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 8.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza Tribunale di Bologna pubblicata in data 17.2.2025 e notificata in data 18.2.2025, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 8.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 491/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI LOREDANA con domicilio in Parte_1
STRADA MAGGIORE 47 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FALVO TIZIANA con domicilio in VIA Controparte_1 ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Bologna pubblicata in data 17.2.2025 e notificata in data 18.2.2025.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 9.3.2022 chiedeva al Tribunale la separazione con addebito Controparte_1
dal marito l'affidamento condiviso dei due figli (2009) e (2012), Parte_1 Per_1 Per_2
il collocamento dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale e calendarizzazione delle frequentazioni del padre con i due figli, nonchè riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 1.000, oltre alle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione Parte_1
né a quella di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre con relativa previsione di un regime di visita, chiedeva invece il rigetto della domanda di addebito, con il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo carico nei limiti di €
500 (€ 250 per ciascun figlio).
Il Tribunale di Bologna, pronunciata la separazione con sentenza parziale n. 2385/2022, definiva il giudizio con la sentenza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva:
“
1. addebita la separazione al sig. ; Parte_1
2. dispone che i figli minori siano affidati alla sig.ra in via esclusiva con facoltà Controparte_1
di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario e per la richiesta di documenti;
3. valutato il preminente interesse dei minori, stabilisce che gli stessi abbiano residenza con la madre;
4. assegna la casa coniugale alla sig.ra , in quanto madre convivente con la Controparte_1
prole;
5. dispone il monitoraggio tramite i Servizi Sociali sugli sviluppi del percorso di supporto alla
genitorialità intrapreso dal sig. , onde consentire di valutare l'opportunità di Parte_1
una successiva ripresadegli incontri con i figli minori, allo stato sospesi e con il compito di offrire un
supporto psicologico ai minori;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di versare, con decorrenza dalla Parte_1
decisione, la somma di € 800,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) a titolo di Controparte_1
pagina 2 di 7 contributo al mantenimento ordinario della prole, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
9. condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7500,00 oltre rimborso forfettario, IV e Cassa come per legge e compensa le suddette
spese per un quarto.”
*******
proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1-Erronea pronuncia di addebito della separazione al marito.
Sarebbe errata la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale sul punto, in quanto le asserite violenze del marito nei confronti della moglie non sarebbero state dimostrate in giudizio e il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria dando rilievo a documentazione proveniente dalla ricorrente (messaggi) e a testimonianze de relato actoris, rese peraltro in modo generico e superficiale.
2- Errata pronuncia in merito all'affidamento dei minori in assenza di competenza del Giudice della separazione sui provvedimenti de futuro riguardo ai figli in pendenza del giudizio di divorzio.
Al momento della pronuncia della sentenza di separazione (17.2.2025) tra le parti era già pendente la causa di divorzio (deposito del ricorso in data 1.7.2024) e, conseguentemente, sarebbe stato il Giudice
del divorzio a doversi pronunciare sul regime di affidamento dei figli “essendo il provvedimento
emesso in sede divorzile l'unico destinato a proiettare i suoi effetti nel tempo e dunque essendo limitata
temporalmente la potestas decidendi del Giudice della separazione”. In ogni caso (ulteriore motivo di appello) sarebbe errata la pronuncia anche nel merito.
3- Errata quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario
Anche la quantificazione dell'assegno di mantenimento operata dalla sentenza sarebbe erronea, atteso che il Tribunale ha ritenuto che il marito abbia un reddito doppio rispetto a quello della moglie,
pagina 3 di 7 circostanza del tutto priva di riscontro nella documentazione in atti.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese:
**********
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
In particolare, il primo motivo d'appello deve essere rigettato, avendo il Tribunale ampiamente e condivisibilmente argomentato in relazione agli episodi di violenza perpetrati da ai Parte_1
danni della moglie, di per sé idonei a giustificare la pronuncia di addebito.
Dall'ampia istruttoria (orale e documentale) è emersa conferma di svariati episodi di violenza che,
seppure non siano stati ritenuti di rilevanza penale (reato di maltrattamenti), devono certamente ritenersi sufficienti ai fini di una pronuncia di addebito della separazione. In particolare, i testi escussi hanno così riferito:
, collega di lavoro: “Non ho assistito in presenza ma l'ho vista tante volte arrivare al Tes_1
lavoro con ematomi che cercava più volte di celare poi man mano mi ha raccontato poneva condotte
aggressive di tipo fisico e talvolta i figli erano presenti e cercavano di difenderla. Non ho sentito in
mia presenza queste frasi, una volta alla mia presenza en davanti ad altre persone alla cresima del
figlio maggiore senza motivo il marito rivolse una frase denigratoria che trovai del tutto fuori luogo,
mi aveva raccontato che in precedenza diverse volte nei litigi o battibecchi veniva mortificata CP_1
pesantemente, tale mancato rispetto della persona portava sofferenza alla che traspariva sul CP_1
luogo di lavoro. Mi ha raccontato di essersi rifugiata dai vicini con i figli in seguito alle aggressioni
riportate dal marito e io le consigliai che doveva chiamare il 113 e di denunciare sia come donna che
come poliziotta. Lei non denunciava per l'illusione che qualcosa cambiasse e che i figli crescessero.
Sul cap 4: Mi fu riferito da lei nei giorni successivi io consiglia di fare denuncia e chiamare il 113”
, madre di : “io vivevo ad Ascoli e per telefono mi raccontò la Testimone_2 Controparte_1
situazione che stava vivendo e mi disse di non preoccuparmi perché c'erano i vicini che l'avevano
pagina 4 di 7 aiutata a rientrare in casa. Aggiungo che nel 2017 mi doveva raggiungere con i figli per un fine
settimana e poi mi disse non vengo e mi mandò delle foto con lesioni lividi subiti a causa delle
percosse. Già sapevo che c'erano dei problemi mia figlia ha sopportato molto perché i figli
crescessero con entrambi i genitori. Si me lo raccontò telefonicamente (…) Ricordo un episodio
avvenuto davanti a me in cui mia figlia voleva conservare dei mobili e il marito voleva buttarli è
successa quindi una lite e ho visto il marito fare il gesto che indicava la volontà di colpire con un
pugno. Si mi disse che aveva chiamato i carabinieri che l'avevano invitata a farsi ricoverare e a
procedere ma lei sempre per tenere unita la famiglia non lo fece. (…) Quando vedevo d'estate i nipoti
rimanevano con me e quando la madre ripartiva raccomandavano alla mammma non rispondere,
talvolta mi hanno raccontato che il padre picchiava la madre ma me lo raccontavano come se fosse un
segreto”
, conoscente: “Nel 2016 ho visto che aveva un braccio con dei lividi e mi disse che era Persona_3
stata aggredita dal marito in una discussione a casa. Mi raccontò fino al settembre 2017 altri episodi,
successivamente al 2017 sono partito per fare un corso e le frequentazioni sono state sporadiche”.
Dunque, per quanto alcuni episodi risultino riferiti de relato, l'insieme delle testimonianze- unitamente alle prove documentali offerte (fotografie e relazioni dei servizi sociali)- deve ritenersi sufficiente per dimostrare l'addebitabilità della separazione. Sul punto, infatti, non può che richiamarsi l'orientamento anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 29/11/2024, n. 30721) secondo cui “in tema di
violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non
solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi
in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì,
insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro
coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di
separazione” (cfr, anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente
perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee
pagina 5 di 7 a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati
come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a
essa”).
Certamente non merita accoglimento il secondo motivo di appello, in relazione al quale Parte_1
non ha alcun interesse d'impugnazione. Non è contestato che il Giudice del divorzio abbia nel
[...]
frattempo assunto i provvedimenti provvisori per disciplinare la responsabilità genitoriale tra le parti
(tra l'altro, recependo il contenuto delle precedenti condizioni della separazione) e ciò ha certamente fatto venir meno la cogenza -sul punto- dei provvedimenti ora impugnati: l'appellante per modificare il regime di affidamento della prole avrebbe dovuto proporre reclamo avverso l'ordinanza provvisoria e urgente assunta dal Giudice del divorzio.
Dunque, anche il secondo motivo d'appello (che in sé assorbe il terzo) non merita accoglimento.
Per quanto riguarda l'impugnazione relativa all'importo dell'assegno di mantenimento, dando atto che
è attualmente pendente un giudizio di correzione di errore materiale relativamente all'importo (indicato in € 700 nella parte motiva della sentenza e riportato in € 800,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio)
nel dispositivo), la Corte ritiene che la valutazione effettuate dal Giudice di prime cure debba essere condivisa.
La circostanza secondo la quale l'appellata (agente di polizia di Stato), “in virtù di un patentino di cui dispone per le scorte internazionali”, abbia la possibilità di incrementare i propri redditi effettuando missioni all'estero per i rimpatri degli stranieri irregolari su richiesta del Ministero dell'interno, non appare dirimente, posto che, in concreto, tali missioni non vengono effettuate dal gennaio 2023 a tutt'oggi (cfr. documentazione prodotta). Viceversa, risulta una costante componente del reddito dell'appellante lo svolgimento di trasferte, che aumentano considerevolmente -allo stato, ed impregiudicata l'eventuale variazione futura- di (operaio specializzato). La Parte_1
comparazione dei redditi delle parti, pertanto, giustifica la previsione di un assegno nella misura prevista dal Giudice di primo grado per la contribuzione al mantenimento dei figli.
pagina 6 di 7 L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità media), fasi di studio introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 8.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza Tribunale di Bologna pubblicata in data 17.2.2025 e notificata in data 18.2.2025, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 8.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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