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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15222 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.
DO NC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo – Prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F./P.IVA: in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Albalonga, n. 7, Roma presso lo studio dell'avv.
ER NO, per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
( C.F./ P.IVA : , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1 in Via Dei Frassini, n. 23, Roma presso lo studio dell'avv. Faragasso Giovanni, per procura estesa su foglio separato quindi da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
per parte opponete l'avv. ER NO ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e chiesto termine ex art. 190 c.p.c.; per parte opposta l'avv. Danilo Pomponi, in sostituzione dell'avv. Faragasso Giovanni, ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, associandosi alla richiesta dei termini (verbale del 10 aprile 2025).
Pag. 1
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
on atto di citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15015/2020 emesso, dal Tribunale Ordinario di Roma, in data
18/8/2022, nella causa R.G. n. 53111/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6122,65, a favore di oltre “interessi legali come da domanda” Controparte_1 nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già con ricorso per decreto ingiuntivo l'attuale opposta ha dedotto, tra l'altro, di aver ricevuto incarico dalla in persona della titolare di svolgere la Parte_1 Controparte_2 contabilità fin dalla costituzione di detta società.
L'opponente invece ha dedotto, tra l'altro, di aver rilasciato l'incarico alla ricorrente per
“l'importo mensile omnia comprensivo di € 300,00” comprensivo della contabilità e delle attività connesse quali “la predisposizione di denunce periodiche, ivi comprese quelle afferenti il rapporto con i dipendenti”; che la professionista opposta a seguito di richiesta di informazione sulle modalità di recesso ha “formalizzato lei stessa il predetto recesso” tramite pec del 7 agosto 2020; ha contestato le voci della fattura n. 57/2020 oggetto dell'ingiunzione ed eccepito di non dovere nulla avendo adempiuto. In conclusione ha domandando di “…sentir revocare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare ogni e qualsiasi ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in premessa;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Costituitosi ha, tra l'altro, ribadito quanto già dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, ha inoltre allegato di non aver percepito l'importo mensile di €
300,00; ha contestato che “nessuna di dette attività, contrariamente a quanto asserito, fa parte della richiesta portata con il decreto ingiuntivo opposto che, infatti, è stato emesso per l'attività professionale svolta in aggiunta a quella già pagata e debitamente scalata dalla richiesta finale”; che le attività della fattura n. 57 non sono “ricomprese nei precedenti pagamenti effettuati dalla opponente e, cosa ancor più importante, non contestate dalla società opposta”. In conclusione ha domandato “1. rigettare la spiegata opposizione poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto nonché posta in essere con chiaro intento procrastinatorio, e confermare l'efficacia il decreto opposto ingiungendo all'odierna opponente l'immediata consegna della documentazione ingiunta e le spese legali liquidate nel decreto opposto, oltre accessori.
2. Concedere, in ogni caso, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione basata su Pag. 2
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. rigorosa prova scritta né di pronta soluzione ed essendo nel contempo il credito certo, liquido ed esigibile;
Nel merito 3. Accertare e Dichiarare il diritto della signora di Controparte_1 vedersi corrispondere la somma ingiunta, in quanto dovuta a fronte dell'attività professionale effettivamente svolta per conto della società opposta per come indicata nella fattura n. 57 del
10.08.2020 e da questa non pagata, disponendo la relativa Condanna della , in Parte_1 persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della signora della somma Controparte_1 di € 6.122,65, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta di legge all'esito del presente giudizio, determinata anche in via equitativa ovvero secondo i criteri di cui all'art. 36 della
Costituzione dall'onorevole tribunale adito;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso che si dichiara antistatario”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Fatte precisare le conclusioni, trattenuta la causa in decisione, il giudice ha deciso con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito occorre anzitutto osservare per circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Inoltre importa ricordare che l'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.”
(cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione Pag. 3
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica
(Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).
Orbene parte opponente non ha contestato l'incarico conferito alla professionista opposta né
l'attività svolta, circostanze che devono ritenersi incontroverse ai sensi dell'art 115 c.p.c. Tuttavia la convenuta in senso sostanziale ha eccepito di aver adempiuto allegando di aver pattuito per la prestazione l'importo mensile omnia comprensivo di € 300,00 in relazione alla contabilità, alle attività connesse quali la predisposizione di denunce periodiche, ivi comprese quelle afferenti il rapporto con i dipendenti, quindi le voci di cui alla parcella n. 57/2020 del 10/08/2020, depositata già nel fascicolo del monitorio (doc. 8) e nel fascicolo anche dell'opponente (doc.4).
A fronte di quanto dedotto la parte opposta nulla ha confutato rispetto a tale accordo specifico che dunque deve essere ritenuto incontroverso, sempre ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in relazione al fatto che il compenso concordato di € 300,00 fosse comprensivo delle attività di contabilità, di quelle connesse quali la predisposizione di denunce periodiche, ivi comprese quelle afferenti il rapporto con i dipendenti, dunque prestazioni che si rinvengono nelle voci della fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
L'accordo è stato confermato pure dalle dichiarazioni della teste e Testimone_1 Tes_2
inerenti il capitolo 12 della memoria ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c. e cioè che le parti
[...]
“concordavano il compenso annuale riportato nella tabella riepilogativa allegata alla presente memoria come documento n. 11”. Il secondo teste pur non ricordando esattamente le cifre del prospetto invece riferisce espressamente di ricordare proprio € 300,00.
Risulta pacifica anche l'interruzione del rapporto professionale in data 7 agosto 2020 (doc. 1, fascicolo del monitorio, doc. 2 fascicolo di parte opponente). Ebbene i pagamenti risultano anzitutto effettuati come da e.mail del 25 giugno 2020 (doc. 5, fascicolo dell'opponente) e prospetto depositato dalle parti allegato alla e.mail (doc.5, fascicolo opponente e doc. 12 fascicolo di parte opposta), provenienti dalla stessa parte attrice da cui si evince il versamento di € 300 fino al 17 gennaio 2020 per la contabilità del mese di agosto 2019. Inoltre i pagamenti mensili fino alla revoca dell'incarico sono stati confermati dalla dichiarazione della teste la Testimone_3 quale ha confermato e ribadito il pagamento delle prestazioni dichiarando che << […] mensilmente la sig.ra titolare della corrispondeva alla sig.ra una CP_2 Pt_1 CP_1 quota di € 300,00 mensili comprensivi di tutte le attività che svolgeva>>. Infatti, riferisce la teste di essere a conoscenza della circostanza < lasciava a me questa CP_2 cifra da consegnare alla sig.ra …],
Pag. 4
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dal mese di aprile 2017 sono state corrisposte da a € 300,00, non so fino a CP_2 CP_1 che mese. Posso dire con certezza che fino a quando la sig.ra ha svolto l'attività>> gli CP_1
è stato <>.
Il documento 7, una scrittura datata 5 dicembre 2017, in cui si evince una dichiarazione di pagamento fino a luglio deve considerarsi comunque superato dalla documentazione successiva, depositata sempre dalla parte opposta, di pagamenti fatti fino a gennaio 2020, per la contabilità di agosto 2019. Da ciò si ricava un residuo inerente alle mensilità da Settembre 2019 al Marzo
2020, per un totale complessivo di € 2.100,00, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge. Importo, però, che appare soddisfatto con la corresponsione delle seguenti somma: €
374,25 di cui alla fattura n. 11/19 del 27/02/2019 (doc. 07, fascicolo dell'opponente), di € 561,37 di cui alla fattura n. 14/19 del 01/04/2019 (doc. 08), e dell'acconto di cui alla fattura n. 41/2020 del 01/07/2020 di € 1.403,44 (doc. 09) (versamento di cui ne dà atto la stessa opposta nella fattura n. 57/2020). Di conseguenza appare un residuo da pagare da marzo 2020 fino al momento della revoca dell'incarico, avvenuta in data 7 agosto 2020, quindi l'importo di € 1500,00.
Questi sono elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano che la parte opponente ha adempito solo parzialmente e che deve ancora l'importo appena definito, rilevata la mancanza di riscontri derimenti in senso contrario.
Pertanto l'opposizione deve essere parzialmente accolta e parallelamente il decreto ingiuntivo revocato.
Premesso ciò, in base alla situazione probatoria, la parte opponente deve essere condannata a pagare a favore della opposta la somma di € 1500,00 oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge. Alla somma devono essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Nulla sulle spese di lite la cui compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
(Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009). Pag. 5
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (opponente-convenuto in Parte_1 senso sostanziale) in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di CP_1
(opposta/attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 15015/2020
[...] emesso, dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 18/8/2022, nella causa R.G. n. 53111/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
1500,00 nonché accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 31/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott. DO NC
Pag. 6
Procedimento civile n. 72109/2022 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.