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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2024, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore delegato p.t., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati
n. 25/27, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Carbonetti e
David Straulino
APPELLANTI
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato
APPELLATO
r.g. n. 1055/2022 1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“RICORRONO all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, affinché, per i motivi sovraespoti, disattesa ogni contraria istanza, voglia riformare la sentenza n. 1194/2022 del
Tribunale di Roma, Sezione 2^, Giudice Dr. Alberto Cianfarini, depositata in data
25.1.2022, non notificata, laddove:
✓ rigetta la richiesta di dichiarazione di illegittimità e/o annullamento del decreto n.
401804 del 14.7.2020 e EL relativa irrogazione sanzionatoria;
✓ rigetta la richiesta subordinata di dichiarazione di illegittimità e/o annullamento del decreto opposto e la relativa irrogazione sanzionatoria per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 231/2007, dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 11 Legge 689/1981, Contr avendo il illegittimamente determinato la sanzione nella misura di Euro
300.000,00, con conseguente rideterminazione EL sanzione- in misura pari al minimo di legge di Euro 30.000,00;
✓ con vittoria di spese di causa, comprensive del rimborso forfetario delle spese generali, in ragione del 15% su diritti e onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 il Sig. Parte_1
e la proponevano dinanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Parte_2
opposizione al decreto sanzionatorio n. 401804 del 14.7.2020, emesso dal
, con il quale era stato loro ingiunto di Controparte_1
pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300.000,00 per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 nella formulazione all'epoca vigente, per aver omesso di segnalare le operazioni sospette di seguito indicate, poste in essere nel periodo dal 31/10/2013 al 24/03/2014, per un ammontare complessivo di Euro 269.710.751,15: (i) irregolarità nel conferimento da parte del Sig. Per_1
r.g. n. 1055/2022 2 di tre mandati fiduciari (1164, 1168 e 1176) in favore Parte_3
EL e nella loro relativa esecuzione, (ii) Parte_2
costituzione da parte del medesimo di un Trust interno – denominato Pt_3
Trust MI – ritenuto “meramente interposto, con utilizzo distorto dello strumento segregativo”, (iii) fusione per incorporazione di una società di diritto lussemburghese, , nella G.&C. di cui il Controparte_4 Pt_2 Pt_3
era socio unico al fine di far figurare, solo apparentemente, l'acquisizione delle ingenti disponibilità economiche EL incorporata nella incorporante, (iv) distribuzione EL liquidità conseguita per effetto EL citata fusione - da parte di nella G.&C. - in favore EL Trust MI, (v) Controparte_4 Pt_2
sottoscrizione di una polizza assicurativa del tipo unit linked da parte del Trust
MI.
I ricorrenti, nell'evidenziare l'esistenza di un disegno economico finanziario del tutto lecito alla base delle predette operazioni, contestavano con riferimento al decreto sanzionatorio:
• l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari a configurare la violazione dell'art. 41 D.L.vo 231/2007 (ovvero la consumazione di un reato “presupposto”, i cui proventi sarebbero stati oggetto dell'operazione da classificarsi come sospetta);
• la non corretta interpretazione e, quindi, qualificazione delle operazioni, nella loro consecutio temporis;
• l'errata qualificazione, identificazione e valutazione dello scopo e EL funzione del Trust MI istituito dal Pt_3
• in via subordinata, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del massimo edittale previsto dall'art. 58 D.L.vo 231/2007.
Si costituiva in giudizio il per il Controparte_1
tramite di propri funzionari, che instava per il rigetto dell'opposizione ritenendola infondata.
Con sentenza n. 1194/2022 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, statuendo che: sussiste l'obbligo di segnalazione anche se l'operazione risultasse ex post lecita, avendo le prescrizioni sancite dall'art. 41 D.L.vo
231/2007 una chiara funzione preventiva ed essendo richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità
r.g. n. 1055/2022 3 illecita delle operazioni, senza che il soggetto gravato dall'obbligo debba acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione; ricorrono con riferimento alle operazioni in esame plurimi indicatori di anomalia tra quelli di cui al Provvedimento EL NC d'LI n. 616 del 24/8/2010 (segnatamente, presenza di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo soggetto obbligato da parte di uno stesso cliente, apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi, intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo dal trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante, residenza del cliente in un Paese a fiscalità privilegiata e regime antiriciclaggio non equivalente ed effettuazione di operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni); le modalità operative e la sequenza delle operazioni compiute testimoniano il vantaggio fiscale conseguito attraverso una serie di operazioni tra loro collegate e prive di valide ragioni economiche neanche indicate nel ricorso;
la sanzione è stata correttamente calcolata, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente perché più favorevole, e la violazione è senz'altro qualificata ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.L.vo 231/2007 e meritevole dell'applicazione EL sanzione nella misura massima tenuto conto dei criteri di cui all'art. 67 comma 1 D.L.vo
231/2007, dell'elevato livello di rischio nel cui contesto si era manifestata l'operatività contestata e del rilevantissimo importo complessivo delle operazioni non segnalate.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata, hanno interposto tempestivo appello e la i Parte_1 Parte_2
quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed hanno articolato quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno contestato l'interpretazione e valutazione delle operazioni di cui al decreto sanzionatorio compiute dal Giudice di prime cure, sostenendo di avere messo in evidenza come tutte le operazioni fossero sorrette dalla volontà del di destinare ai propri discendenti le considerevoli Pt_3
utilità economiche che aveva ritratto nel 2006 a seguito EL cessione in favore Contro del colosso tedesco EL quota di partecipazione nella società
r.g. n. 1055/2022 4 Eurotecnica Contractors & Engineers, reinvestite poi nel 2007 unitamente ad altro socio in attività finanziarie attraverso la CSC INVESTMENTS S.A., società di diritto lussemburghese. Avendo l'altro socio EL CSC INVESTMENTS alla scadenza delle garanzie fideiussorie rilasciate per il buon esito dell'operazione deciso di mantenere in Lussemburgo la liquidità conseguita ed avendo invece il optato per il rientro in LI EL quota di sua spettanza, si era giunti Pt_3
alla scissione EL società lussemburghese in due società, la GREL S.A., ancora controllata in Lussemburgo dall'altro socio EL scissa, e la SGC
INVESTMENTS S.A., di proprietà del poi fusa per incorporazione Pt_3
nella società italiana, sempre di proprietà del la Questa Pt_3 CP_6
soluzione, per quanto più vantaggiosa dal punto di vista fiscale dell'immediata distribuzione del dividendo, non aveva però carattere illecito o elusivo, essendo illogico sostenere che il contribuente debba optare necessariamente per una soluzione che comporti una maggiore imposizione. La costituzione del trust nel Contr quale sono state conferite tutte le quote EL rispondeva poi esclusivamente a finalità successorie, il trust aveva sede in LI, aveva una durata minima di trent'anni ed individuava come unici beneficiari i figli del il quale si era riservato solo poteri di controllo e non gestionali ed Pt_3
aveva stabilito che la distribuzione degli utili fosse subordinata alla sua morte e a quella del coniuge e che fossero decorsi almeno trent'anni dalla costituzione del trust (nel 2013). La polizza assicurativa sottoscritta dal trust non aveva inoltre carattere speculativo ma individuava un investimento con capitale garantito.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato la motivazione EL sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 41 D.L.vo
231/2007 ai reati di natura tributaria, sostenendo che nell'elencazione dei reati presupposto del riciclaggio contenuta nella Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CL del 26.10.2005 recepita nel nostro ordinamento dal D.L.vo cit. non figurano i reati di carattere fiscale e che in ambito penale vige il divieto di interpretazione analogica ed estensiva. Peraltro, anche ipotizzando che il reato presupposto fosse quello di dichiarazione infedele, non è stato tenuto conto che detto reato non si era certamente perfezionato al momento dell'accertamento dei verbalizzanti, non essendo la dichiarazione dei redditi stata ancora presentata r.g. n. 1055/2022 5 dal Errata è poi la considerazione che l'ipotizzata condotta elusiva Pt_3
potesse costituire un'ipotesi di reato suscettibile di determinare un provento oggetto di riciclaggio, in quanto la scelta di procedere alla fusione per incorporazione anziché alla liquidazione EL società lussemburghese era l'unica percorribile, non avendo detta società più alcuna ragione di esistere non dovendo proseguire l'attività imprenditoriale all'estero e comportando la soluzione alternativa un'inutile aggravio di spesa senza alcun beneficio.
Mancava inoltre qualsiasi connotazione fraudolenta nelle operazioni individuate nella contestazione.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'errata valutazione EL sussistenza dei presupposti dell'obbligo di segnalazione compiuta dal Giudice di primo grado, rilevando che il soggetto su cui grava detto obbligo non può ignorare gli elementi di cui dispone che porterebbero ad escludere che un'attività criminosa sia stata compiuta a monte nonostante la corrispondenza con uno o più indicatori di anomalia, i quali rappresentano un'elencazione a carattere esemplificativo di comportamenti EL clientela o di connotazioni di operatività da ritenere “anomali” e non determinano l'attivazione dell'obbligo in assenza del sospetto del compimento di un'attività di riciclaggio o di tentato riciclaggio. Nel caso di specie, peraltro, la valutazione di tali indicatori non è stata rapportata alle informazioni fornite dal cliente, che disvelavano la finalità successoria sottesa a tutte le operazioni.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno contestato la motivazione EL sentenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione dell'importo EL sanzione irrogata, rilevando non essersi tenuto conto di nessuno degli elementi giustificativi dell'omessa segnalazione ai fini dell'accertamento del grado di responsabilità dei sanzionati, osservando che tutti gli obblighi di preventiva informazione e profilazione del cliente erano stati rispettati dalla e che comunque Parte_2
l'ammontare EL sanzione doveva essere calcolato non sul valore dei dividendi (Euro 43.182.599,81) bensì su risparmio di imposta generato (Euro
600.000,00).
r.g. n. 1055/2022 6 In data 04.10.2022 si è tempestivamente costituito il Controparte_1
, che ha richiesto respingersi l'appello per l'infondatezza di tutti i
[...]
motivi di gravame.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
L'art. 41 D.l.vo 231/2007 vigente al momento EL commessa violazione trova applicazione, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, quando i soggetti destinatari EL prescrizione sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche EL capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività espletata ovvero a seguito del conferimento dell'incarico.
L'obbligo di segnalazione non è subordinato “all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (così,
Cass. 8699/2007, conf., tra le altre, Cass. 24209/2022). La segnalazione è dunque il risultato di un processo cognitivo complesso, che si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell'operazione e dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dall'intermediario in ragione EL funzione esercitata sulla base degli indicatori di anomalia individuati con Provvedimento EL NC d'LI (c.d. ) (nel caso di specie, il riferimento è alla Per_2
Delibera n. 616 del 24/08/2010 applicabile ratione temporis) nonché degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali di cui alla Comunicazione UIF del
02.12.2013 (anch'essa applicabile ratione temporis).
La norma che sanziona l'omessa segnalazione di operazioni sospette ha, come già rilevato nella sentenza impugnata, finalità preventiva e cautelare,
r.g. n. 1055/2022 7 tant'è che la segnalazione deve essere effettuata “senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Proprio in ragione di questa sua connotazione finalistica, il sorgere dell'obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita o che il denaro costituisca il provento di un determinato delitto, essendo sufficiente anche l'esistenza di un sospetto semplice, non qualificato cioè da ulteriori indizi. A tal riguardo, questo Collegio non condivide la prospettazione degli appellanti, secondo la quale i delitti tributari sarebbero esclusi dalla normativa eurounitaria dal novero dei reati presupposto del riciclaggio, intanto perché a livello comunitario non esiste un'armonizzazione degli ordinamenti penali sicché l'elencazione contenuta nella Direttiva n. 2005/60/CL del 26.10.2005 non può fare diretto riferimento a fattispecie di reato di singoli ordinamenti statali e considerato inoltre che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tutti i delitti dolosi, e dunque anche quelli tributari, siano idonei a fungere da presupposto del reato di riciclaggio e del reato di autoriciclaggio (v. Cass. pen. n. 6061/2012, conf. Cass. pen. n. 30889/2020).
Del resto, la segnalazione non costituisce una denuncia di fatti penalmente rilevanti dei quali il soggetto obbligato è tenuto a rappresentarsi la sussistenza e la qualificazione giuridica, ma è una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente.
Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso in esame, occorre rilevare che il sospetto che fossero in corso operazioni di riciclaggio era desumibile dalle rilevanti anomalie riscontrate dai verbalizzanti nella gestione dei tre mandati fiduciari e dal rilevante livello di rischio del contesto di operatività, che si connotava per dimensioni di portata considerevole.
Vanno evidenziati al riguardo i seguenti elementi fattuali suscettibili di essere sussunti in plurimi indicatori di anomalia di cui al c.d. Decalogo EL
NC d'LI e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali individuati dall'UIF.
r.g. n. 1055/2022 8 In un arco temporale assai ristretto, tra il 31.10.2013 e il 18.12.2013, sono stati aperti presso la tre mandati fiduciari, tutti riferibili ad Parte_2
uno stesso soggetto, l'Arch. il n. 1164 Persona_3
(relativo all'amministrazione EL partecipazione totalitaria del nella Pt_3
, il n. 1168 (relativo all'amministrazione EL liquidità che si sarebbe CP_6
realizzata alla chiusura del conto corrente lussemburghese EL e il CP_6
n. 1176 (intestato a Trust MI, il trust che il 10.12.2013 il aveva istituito Pt_3
presso il Notaio di Genova con finalità successorie). Per_4
Viene in rilievo al riguardo l'indicatore di anomalia n.
5.6 del Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Presenza (...) di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso cliente”.
L'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano EL Guardia di Finanza ha inoltre portato alla luce come i primi due mandati fiduciari abbiano avuto una durata assai breve (il n. 1164 meno di due mesi, il n.
1168 poco più di un mese) e siano stati impiegati per operare dapprima l'intestazione fiduciaria di beni e di quote e poi, in un ristretto arco temporale, per operare il trasferimento di tali beni e di tali quote in capo ad un trust istituito dal fiduciante. Il mandato n. 1164 è stato aperto il 31.10.2013 per l'amministrazione fiduciaria EL partecipazione totalitaria detenuta dal nella G&C ed è stato chiuso il 17.12.2013, dopo che il giorno precedente Pt_3
il fiduciante aveva disposto il trasferimento di detta partecipazione al mandato n. 1176, che peraltro formalmente non era ancora stato aperto, risultando solo in data 18.12.2013 apposta la sottoscrizione del responsabile EL fiduciaria
. Eppure il mandato n. 1176 reca come data di Pt_1 Parte_1
apertura quella (evidentemente non veritiera) del 12.12.2013. Il mandato n.
1168, aperto dall'amministratore unico EL il Controparte_7
19.11.2013 per l'amministrazione EL liquidità riveniente dalla chiusura del Contr conto corrente lussemburghese EL è stato chiuso il 24.12.2013, dopo che il giorno precedente era stato disposto in favore del mandato fiduciario n. 1176 intestato a Trust MI il bonifico dell'importo di Euro 43.182.599,81 corrispondente al dividendo EL SGC INVESTMENTS S.A., incorporata nella che era stato distribuito al socio unico CP_6 Persona_3
.
[...]
r.g. n. 1055/2022 9 Vengono qui in rilievo due indicatori di anomalia di cui al menzionato
Decalogo EL NC d'LI, il n. 5.7 “Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi” e il n. 7.7 “Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo dal trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante”.
E ancora. La fusione per incorporazione EL SGC INVESTMENTS nella Contr ha interessato due società entrambe non operative, non ha avuto la funzione di potenziare l'attività tipica svolta dall'incorporante ma unicamente quella di consentire il rientro in LI di ingenti capitali finanziari detenuti in
Lussemburgo, da destinare alle esigenze personali del socio unico di entrambe le società.
Viene al riguardo in rilievo l'indicatore di anomalia 4 di cui al già citato
Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni”.
Risulta inoltre che la abbia richiesto la trasmissione Parte_2
di documentazione afferente l'operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione appena descritta, in particolare il verbale dell'assemblea dei soci che aveva deliberato detta operazione straordinaria e l'ultimo bilancio prima EL deliberata fusione, ma che non abbia ottenuto riscontro alcuno. Condotta omissiva che è sussumibile nell'indicatore di anomalia 1 di cui al citato
Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite”.
Il panorama informativo che la società fiduciaria sanzionata ha potuto valutare in occasione dell'apertura dei mandati fiduciari era dunque oltre modo limitato, in particolare in ordine all'origine del consistente patrimonio mobiliare che il deteneva in Lussemburgo e che è infine refluito nel trust. Di ciò Pt_3
non mostra di essere consapevole parte appellante, che valorizza esclusivamente quanto da essa allegato (ma, a quanto consta, non dimostrato) sia nel procedimento amministrativo sia nel giudizio di primo grado ma non r.g. n. 1055/2022 10 considera che le informazioni sull'origine EL ricchezza del contenute Pt_3
nel modulo KYC (Know Your Client) predisposto dalla fiduciaria all'atto dell'apertura del mandato n. 1176 erano solo quelle riferite dallo stesso cliente, non avendo la effettuato quella verifica rafforzata, che Parte_2
la stessa policy del gruppo al quale apparteneva (il Gruppo Deutsche Bank) imponeva per i nuovi clienti in presenza di un trust. L'apertura di detto mandato non era inoltre stata accompagnata dalla somministrazione di un questionario di adeguata verifica del cliente, avendo la fiduciaria ritenuto di poter utilizzare i questionari già compilati per i mandati nn. 1164 e 1168.
Appare pertanto evidente che in presenza di un simile limitato e autoreferenziale quadro informativo e EL ricorrenza di plurimi indicatori di anomalia di cui al c.d. EL NC d'LI vi fossero ragionevoli e Per_2
fondati elementi di sospetto sull'origine del patrimonio mobiliare intestato fiduciariamente e poi conferito nel trust e sul compimento attraverso tali articolate operazioni di atti di riciclaggio.
Ma vi è di più. Il trust istituito dal il 10.12.2013 presentava plurimi Pt_3
connotati di anomalia, riconducibili agli schemi individuati dall'UIF con il già citato provvedimento del 03.12.2013. Innanzitutto, la coincidenza soggettiva tra disponente e guardiano, qualifiche rivestite entrambe dal che Pt_3
nell'attestato di Trust MI redatto dal Notaio EL Repubblica di San Per_5
Marino rivestiva, al pari EL moglie, anche la qualifica di beneficiario con diritti attuali sul fondo. Inoltre, le attività investigative hanno messo in evidenza come soggetti prossimi al disponente senza alcuna qualifica nel trust abbiano impartito istruzioni ai cotrustees ( e la Argos Trustee Controparte_7
S.r.l.); il riferimento è a indicato come persona di fiducia del Testimone_1
che ad esempio il 17.12.2013 nell'inviare la bozza di convocazione Pt_3
Contr dell'assemblea dei soci EL indicava la persona fisica che avrebbe dovuto rappresentare la società fiduciaria. E ancora. Il Trust MI risultava conferitario di Contr aziende (la incorporante la lussemburghese SGC INVESTMENTS), pur essendo indicate nel suo atto istitutivo finalità generiche.
Il quadro degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto sorgere il sospetto del compimento di operazioni di riciclaggio si completa con la sottoscrizione in data 24.03.2014 da parte EL su disposizione dei Parte_2
r.g. n. 1055/2022 11 cotrustees di Trust MI di una polizza assicurativa del tipo unit linked emessa da
Lombard International Assurance S.A. del valore di 42,5 milioni di Euro, di durata corrispondente alla vita degli assicurati (i coniugi e con Pt_3
beneficiario proprio il trust. Le polizze unit linked sono, come noto, polizze vita le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento.
Costituiscono più propriamente “prodotti di investimento assicurativi” (IBIP) e sono pertanto esposti alla variabilità dell'andamento dei mercati finanziari, richiamando caratteristiche proprie dell'investimento. Nel caso di specie, gli investimenti finanziari erano collocati presso gli stessi gestori degli investimenti EL GSC INVESTMENTS S.A., la società lussemburghese del da cui Pt_3
proveniva sotto forma di dividendo la provvista impiegata per la stipula EL polizza. Nessun riscontro ha al riguardo l'affermazione di parte appellante, secondo la quale l'investimento sarebbe stato a capitale garantito.
Viene qui in rilievo l'indicatore di anomalia n. 16 del noto Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente”.
Appare evidente alla luce delle considerazioni appena svolte che la corretta valutazione da parte EL società fiduciaria e del suo amministratore delegato, la cui delega comprendeva anche la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'allora vigente art. 41 D.L.vo 231/2007, delle caratteristiche oggettive delle operazioni che coinvolgevano considerevoli flussi di denaro, dell'ordine di svariate decine di milioni di Euro e sulla cui origine non sono state condotte le necessarie verifiche, e del profilo soggettivo del disponente, soggetto che deteneva in un Paese a fiscalità privilegiata quelle cospicue disponibilità, avrebbe dovuto necessariamente condurre alla segnalazione all'UIF.
Con riferimento al quarto e ultimo motivo di appello, non è contestata la riconduzione dell'illecito alla fattispecie qualificata di cui all'art. 58 comma 2
D.L.vo 231/2007 e risulta senz'altro corretta, in ossequio al principio del favor rei introdotto dal D.L.vo 90/2017, l'applicazione del trattamento sanzionatorio attualmente vigente, in quanto l'art. 57 comma 4 D.L.vo 231 cit. in vigore al r.g. n. 1055/2022 12 momento EL commessa violazione prevedeva l'irrogazione nel minimo edittale di una sanzione di Euro 2.697.108,00, di gran lunga superiore al massimo edittale attualmente previsto (Euro 300.000,00).
Inconferenti risultano le argomentazioni degli appellanti in merito al parametro al quale ragguagliare l'ammontare EL sanzione, che è stato correttamente individuato dal appellato con riferimento al valore CP_1
delle operazioni sospette non segnalate, ottenuto sommando l'operatività dei mandati fiduciari nn. 1168 e 1176, così come previsto dall'art. 57 comma 4
D.L.vo 231/2007 prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 90/2017 (“Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata”). Peraltro, la norma sanzionatoria di cui si fa concreta applicazione, introdotta dal D.L.vo 90/2017, prevede un range edittale che prescinde dalla considerazione del valore delle operazioni non segnalate.
Esente da censure è la valutazione dei criteri per l'applicazione EL sanzione di cui all'art. 67 D.L.vo 231/2007 compiuta dal Giudice di prime cure, che ha valorizzato l'estrema gravità EL violazione, desumibile dal
“rilevantissimo importo complessivo delle operazioni non segnalate” (oltre 269 milioni di Euro complessivi) e dalla “notevole intensità dell'elemento soggettivo”, avuto riguardo alla superficialità EL condotta tenuta dai soggetti incolpati, i quali, a fronte dell'articolata e correlata operatività posta in essere nell'ambito di tre distinti mandati fiduciari e caratterizzata dal conferimento di ingentissime somme di denaro di provenienza tutt'altro che certa, non si sono curati nemmeno di attivare i doverosi controlli previsti dalla policy del gruppo di appartenenza, che prevedevano una verifica rafforzata, avendo effettuato invece una verifica semplificata, priva peraltro dei minimi supporti documentali (si pensi alla mancata acquisizione dell'ultimo bilancio ante fusione EL società lussemburghese e del verbale dell'assemblea dei soci che aveva deliberato la fusione transfrontaliera) e per di più ritardata, essendo il modulo KYC stato predisposto a circa un mese di distanza dall'apertura del mandato fiduciario.
Vanno anche considerate nell'ambito EL valutazione dei criteri di cui all'art. 67, ed in particolare di quelli EL gravità EL violazione e del grado di r.g. n. 1055/2022 13 responsabilità del trasgressore, la rilevanza e l'evidenza dei motivi di sospetto, desumibili dalla ricorrenza di plurimi indicatori di anomalia e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e dell'ordine di grandezza delle operazioni, che, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, avrebbe dovuto attivare “un giudizio di indubbia maggiore diligenza e sospettosità e determina(re) ragionevolmente un innalzamento EL soglia del livello minimo di attenzione e di attivazione esigibili dal soggetto obbligato in termini di valutazione”.
L'applicazione EL sanzione nella misura edittale massima si giustifica infine per il rilievo del carattere plurimo delle omesse segnalazioni, nell'ambito di un'operatività di tre distinti mandati fiduciari con operazioni poste in essere in un arco temporale di circa cinque mesi.
Anche l'ultimo motivo di appello risulta pertanto infondato.
Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 (con esclusione EL fase istruttoria, non svoltasi).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto EL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1055/2022 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore delegato p.t., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati
n. 25/27, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Carbonetti e
David Straulino
APPELLANTI
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato
APPELLATO
r.g. n. 1055/2022 1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“RICORRONO all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, affinché, per i motivi sovraespoti, disattesa ogni contraria istanza, voglia riformare la sentenza n. 1194/2022 del
Tribunale di Roma, Sezione 2^, Giudice Dr. Alberto Cianfarini, depositata in data
25.1.2022, non notificata, laddove:
✓ rigetta la richiesta di dichiarazione di illegittimità e/o annullamento del decreto n.
401804 del 14.7.2020 e EL relativa irrogazione sanzionatoria;
✓ rigetta la richiesta subordinata di dichiarazione di illegittimità e/o annullamento del decreto opposto e la relativa irrogazione sanzionatoria per violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 231/2007, dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 11 Legge 689/1981, Contr avendo il illegittimamente determinato la sanzione nella misura di Euro
300.000,00, con conseguente rideterminazione EL sanzione- in misura pari al minimo di legge di Euro 30.000,00;
✓ con vittoria di spese di causa, comprensive del rimborso forfetario delle spese generali, in ragione del 15% su diritti e onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 il Sig. Parte_1
e la proponevano dinanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Parte_2
opposizione al decreto sanzionatorio n. 401804 del 14.7.2020, emesso dal
, con il quale era stato loro ingiunto di Controparte_1
pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300.000,00 per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 nella formulazione all'epoca vigente, per aver omesso di segnalare le operazioni sospette di seguito indicate, poste in essere nel periodo dal 31/10/2013 al 24/03/2014, per un ammontare complessivo di Euro 269.710.751,15: (i) irregolarità nel conferimento da parte del Sig. Per_1
r.g. n. 1055/2022 2 di tre mandati fiduciari (1164, 1168 e 1176) in favore Parte_3
EL e nella loro relativa esecuzione, (ii) Parte_2
costituzione da parte del medesimo di un Trust interno – denominato Pt_3
Trust MI – ritenuto “meramente interposto, con utilizzo distorto dello strumento segregativo”, (iii) fusione per incorporazione di una società di diritto lussemburghese, , nella G.&C. di cui il Controparte_4 Pt_2 Pt_3
era socio unico al fine di far figurare, solo apparentemente, l'acquisizione delle ingenti disponibilità economiche EL incorporata nella incorporante, (iv) distribuzione EL liquidità conseguita per effetto EL citata fusione - da parte di nella G.&C. - in favore EL Trust MI, (v) Controparte_4 Pt_2
sottoscrizione di una polizza assicurativa del tipo unit linked da parte del Trust
MI.
I ricorrenti, nell'evidenziare l'esistenza di un disegno economico finanziario del tutto lecito alla base delle predette operazioni, contestavano con riferimento al decreto sanzionatorio:
• l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari a configurare la violazione dell'art. 41 D.L.vo 231/2007 (ovvero la consumazione di un reato “presupposto”, i cui proventi sarebbero stati oggetto dell'operazione da classificarsi come sospetta);
• la non corretta interpretazione e, quindi, qualificazione delle operazioni, nella loro consecutio temporis;
• l'errata qualificazione, identificazione e valutazione dello scopo e EL funzione del Trust MI istituito dal Pt_3
• in via subordinata, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del massimo edittale previsto dall'art. 58 D.L.vo 231/2007.
Si costituiva in giudizio il per il Controparte_1
tramite di propri funzionari, che instava per il rigetto dell'opposizione ritenendola infondata.
Con sentenza n. 1194/2022 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, statuendo che: sussiste l'obbligo di segnalazione anche se l'operazione risultasse ex post lecita, avendo le prescrizioni sancite dall'art. 41 D.L.vo
231/2007 una chiara funzione preventiva ed essendo richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità
r.g. n. 1055/2022 3 illecita delle operazioni, senza che il soggetto gravato dall'obbligo debba acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione; ricorrono con riferimento alle operazioni in esame plurimi indicatori di anomalia tra quelli di cui al Provvedimento EL NC d'LI n. 616 del 24/8/2010 (segnatamente, presenza di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo soggetto obbligato da parte di uno stesso cliente, apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi, intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo dal trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante, residenza del cliente in un Paese a fiscalità privilegiata e regime antiriciclaggio non equivalente ed effettuazione di operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni); le modalità operative e la sequenza delle operazioni compiute testimoniano il vantaggio fiscale conseguito attraverso una serie di operazioni tra loro collegate e prive di valide ragioni economiche neanche indicate nel ricorso;
la sanzione è stata correttamente calcolata, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente perché più favorevole, e la violazione è senz'altro qualificata ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.L.vo 231/2007 e meritevole dell'applicazione EL sanzione nella misura massima tenuto conto dei criteri di cui all'art. 67 comma 1 D.L.vo
231/2007, dell'elevato livello di rischio nel cui contesto si era manifestata l'operatività contestata e del rilevantissimo importo complessivo delle operazioni non segnalate.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata, hanno interposto tempestivo appello e la i Parte_1 Parte_2
quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed hanno articolato quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno contestato l'interpretazione e valutazione delle operazioni di cui al decreto sanzionatorio compiute dal Giudice di prime cure, sostenendo di avere messo in evidenza come tutte le operazioni fossero sorrette dalla volontà del di destinare ai propri discendenti le considerevoli Pt_3
utilità economiche che aveva ritratto nel 2006 a seguito EL cessione in favore Contro del colosso tedesco EL quota di partecipazione nella società
r.g. n. 1055/2022 4 Eurotecnica Contractors & Engineers, reinvestite poi nel 2007 unitamente ad altro socio in attività finanziarie attraverso la CSC INVESTMENTS S.A., società di diritto lussemburghese. Avendo l'altro socio EL CSC INVESTMENTS alla scadenza delle garanzie fideiussorie rilasciate per il buon esito dell'operazione deciso di mantenere in Lussemburgo la liquidità conseguita ed avendo invece il optato per il rientro in LI EL quota di sua spettanza, si era giunti Pt_3
alla scissione EL società lussemburghese in due società, la GREL S.A., ancora controllata in Lussemburgo dall'altro socio EL scissa, e la SGC
INVESTMENTS S.A., di proprietà del poi fusa per incorporazione Pt_3
nella società italiana, sempre di proprietà del la Questa Pt_3 CP_6
soluzione, per quanto più vantaggiosa dal punto di vista fiscale dell'immediata distribuzione del dividendo, non aveva però carattere illecito o elusivo, essendo illogico sostenere che il contribuente debba optare necessariamente per una soluzione che comporti una maggiore imposizione. La costituzione del trust nel Contr quale sono state conferite tutte le quote EL rispondeva poi esclusivamente a finalità successorie, il trust aveva sede in LI, aveva una durata minima di trent'anni ed individuava come unici beneficiari i figli del il quale si era riservato solo poteri di controllo e non gestionali ed Pt_3
aveva stabilito che la distribuzione degli utili fosse subordinata alla sua morte e a quella del coniuge e che fossero decorsi almeno trent'anni dalla costituzione del trust (nel 2013). La polizza assicurativa sottoscritta dal trust non aveva inoltre carattere speculativo ma individuava un investimento con capitale garantito.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno contestato la motivazione EL sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 41 D.L.vo
231/2007 ai reati di natura tributaria, sostenendo che nell'elencazione dei reati presupposto del riciclaggio contenuta nella Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CL del 26.10.2005 recepita nel nostro ordinamento dal D.L.vo cit. non figurano i reati di carattere fiscale e che in ambito penale vige il divieto di interpretazione analogica ed estensiva. Peraltro, anche ipotizzando che il reato presupposto fosse quello di dichiarazione infedele, non è stato tenuto conto che detto reato non si era certamente perfezionato al momento dell'accertamento dei verbalizzanti, non essendo la dichiarazione dei redditi stata ancora presentata r.g. n. 1055/2022 5 dal Errata è poi la considerazione che l'ipotizzata condotta elusiva Pt_3
potesse costituire un'ipotesi di reato suscettibile di determinare un provento oggetto di riciclaggio, in quanto la scelta di procedere alla fusione per incorporazione anziché alla liquidazione EL società lussemburghese era l'unica percorribile, non avendo detta società più alcuna ragione di esistere non dovendo proseguire l'attività imprenditoriale all'estero e comportando la soluzione alternativa un'inutile aggravio di spesa senza alcun beneficio.
Mancava inoltre qualsiasi connotazione fraudolenta nelle operazioni individuate nella contestazione.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'errata valutazione EL sussistenza dei presupposti dell'obbligo di segnalazione compiuta dal Giudice di primo grado, rilevando che il soggetto su cui grava detto obbligo non può ignorare gli elementi di cui dispone che porterebbero ad escludere che un'attività criminosa sia stata compiuta a monte nonostante la corrispondenza con uno o più indicatori di anomalia, i quali rappresentano un'elencazione a carattere esemplificativo di comportamenti EL clientela o di connotazioni di operatività da ritenere “anomali” e non determinano l'attivazione dell'obbligo in assenza del sospetto del compimento di un'attività di riciclaggio o di tentato riciclaggio. Nel caso di specie, peraltro, la valutazione di tali indicatori non è stata rapportata alle informazioni fornite dal cliente, che disvelavano la finalità successoria sottesa a tutte le operazioni.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno contestato la motivazione EL sentenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione dell'importo EL sanzione irrogata, rilevando non essersi tenuto conto di nessuno degli elementi giustificativi dell'omessa segnalazione ai fini dell'accertamento del grado di responsabilità dei sanzionati, osservando che tutti gli obblighi di preventiva informazione e profilazione del cliente erano stati rispettati dalla e che comunque Parte_2
l'ammontare EL sanzione doveva essere calcolato non sul valore dei dividendi (Euro 43.182.599,81) bensì su risparmio di imposta generato (Euro
600.000,00).
r.g. n. 1055/2022 6 In data 04.10.2022 si è tempestivamente costituito il Controparte_1
, che ha richiesto respingersi l'appello per l'infondatezza di tutti i
[...]
motivi di gravame.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
L'art. 41 D.l.vo 231/2007 vigente al momento EL commessa violazione trova applicazione, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, quando i soggetti destinatari EL prescrizione sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche EL capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività espletata ovvero a seguito del conferimento dell'incarico.
L'obbligo di segnalazione non è subordinato “all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (così,
Cass. 8699/2007, conf., tra le altre, Cass. 24209/2022). La segnalazione è dunque il risultato di un processo cognitivo complesso, che si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell'operazione e dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dall'intermediario in ragione EL funzione esercitata sulla base degli indicatori di anomalia individuati con Provvedimento EL NC d'LI (c.d. ) (nel caso di specie, il riferimento è alla Per_2
Delibera n. 616 del 24/08/2010 applicabile ratione temporis) nonché degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali di cui alla Comunicazione UIF del
02.12.2013 (anch'essa applicabile ratione temporis).
La norma che sanziona l'omessa segnalazione di operazioni sospette ha, come già rilevato nella sentenza impugnata, finalità preventiva e cautelare,
r.g. n. 1055/2022 7 tant'è che la segnalazione deve essere effettuata “senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”. Proprio in ragione di questa sua connotazione finalistica, il sorgere dell'obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita o che il denaro costituisca il provento di un determinato delitto, essendo sufficiente anche l'esistenza di un sospetto semplice, non qualificato cioè da ulteriori indizi. A tal riguardo, questo Collegio non condivide la prospettazione degli appellanti, secondo la quale i delitti tributari sarebbero esclusi dalla normativa eurounitaria dal novero dei reati presupposto del riciclaggio, intanto perché a livello comunitario non esiste un'armonizzazione degli ordinamenti penali sicché l'elencazione contenuta nella Direttiva n. 2005/60/CL del 26.10.2005 non può fare diretto riferimento a fattispecie di reato di singoli ordinamenti statali e considerato inoltre che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tutti i delitti dolosi, e dunque anche quelli tributari, siano idonei a fungere da presupposto del reato di riciclaggio e del reato di autoriciclaggio (v. Cass. pen. n. 6061/2012, conf. Cass. pen. n. 30889/2020).
Del resto, la segnalazione non costituisce una denuncia di fatti penalmente rilevanti dei quali il soggetto obbligato è tenuto a rappresentarsi la sussistenza e la qualificazione giuridica, ma è una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente.
Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso in esame, occorre rilevare che il sospetto che fossero in corso operazioni di riciclaggio era desumibile dalle rilevanti anomalie riscontrate dai verbalizzanti nella gestione dei tre mandati fiduciari e dal rilevante livello di rischio del contesto di operatività, che si connotava per dimensioni di portata considerevole.
Vanno evidenziati al riguardo i seguenti elementi fattuali suscettibili di essere sussunti in plurimi indicatori di anomalia di cui al c.d. Decalogo EL
NC d'LI e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali individuati dall'UIF.
r.g. n. 1055/2022 8 In un arco temporale assai ristretto, tra il 31.10.2013 e il 18.12.2013, sono stati aperti presso la tre mandati fiduciari, tutti riferibili ad Parte_2
uno stesso soggetto, l'Arch. il n. 1164 Persona_3
(relativo all'amministrazione EL partecipazione totalitaria del nella Pt_3
, il n. 1168 (relativo all'amministrazione EL liquidità che si sarebbe CP_6
realizzata alla chiusura del conto corrente lussemburghese EL e il CP_6
n. 1176 (intestato a Trust MI, il trust che il 10.12.2013 il aveva istituito Pt_3
presso il Notaio di Genova con finalità successorie). Per_4
Viene in rilievo al riguardo l'indicatore di anomalia n.
5.6 del Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Presenza (...) di una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso cliente”.
L'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano EL Guardia di Finanza ha inoltre portato alla luce come i primi due mandati fiduciari abbiano avuto una durata assai breve (il n. 1164 meno di due mesi, il n.
1168 poco più di un mese) e siano stati impiegati per operare dapprima l'intestazione fiduciaria di beni e di quote e poi, in un ristretto arco temporale, per operare il trasferimento di tali beni e di tali quote in capo ad un trust istituito dal fiduciante. Il mandato n. 1164 è stato aperto il 31.10.2013 per l'amministrazione fiduciaria EL partecipazione totalitaria detenuta dal nella G&C ed è stato chiuso il 17.12.2013, dopo che il giorno precedente Pt_3
il fiduciante aveva disposto il trasferimento di detta partecipazione al mandato n. 1176, che peraltro formalmente non era ancora stato aperto, risultando solo in data 18.12.2013 apposta la sottoscrizione del responsabile EL fiduciaria
. Eppure il mandato n. 1176 reca come data di Pt_1 Parte_1
apertura quella (evidentemente non veritiera) del 12.12.2013. Il mandato n.
1168, aperto dall'amministratore unico EL il Controparte_7
19.11.2013 per l'amministrazione EL liquidità riveniente dalla chiusura del Contr conto corrente lussemburghese EL è stato chiuso il 24.12.2013, dopo che il giorno precedente era stato disposto in favore del mandato fiduciario n. 1176 intestato a Trust MI il bonifico dell'importo di Euro 43.182.599,81 corrispondente al dividendo EL SGC INVESTMENTS S.A., incorporata nella che era stato distribuito al socio unico CP_6 Persona_3
.
[...]
r.g. n. 1055/2022 9 Vengono qui in rilievo due indicatori di anomalia di cui al menzionato
Decalogo EL NC d'LI, il n. 5.7 “Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi” e il n. 7.7 “Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo dal trasferimento degli stessi a terzi o da ritrasferimento al fiduciante”.
E ancora. La fusione per incorporazione EL SGC INVESTMENTS nella Contr ha interessato due società entrambe non operative, non ha avuto la funzione di potenziare l'attività tipica svolta dall'incorporante ma unicamente quella di consentire il rientro in LI di ingenti capitali finanziari detenuti in
Lussemburgo, da destinare alle esigenze personali del socio unico di entrambe le società.
Viene al riguardo in rilievo l'indicatore di anomalia 4 di cui al già citato
Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni”.
Risulta inoltre che la abbia richiesto la trasmissione Parte_2
di documentazione afferente l'operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione appena descritta, in particolare il verbale dell'assemblea dei soci che aveva deliberato detta operazione straordinaria e l'ultimo bilancio prima EL deliberata fusione, ma che non abbia ottenuto riscontro alcuno. Condotta omissiva che è sussumibile nell'indicatore di anomalia 1 di cui al citato
Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite”.
Il panorama informativo che la società fiduciaria sanzionata ha potuto valutare in occasione dell'apertura dei mandati fiduciari era dunque oltre modo limitato, in particolare in ordine all'origine del consistente patrimonio mobiliare che il deteneva in Lussemburgo e che è infine refluito nel trust. Di ciò Pt_3
non mostra di essere consapevole parte appellante, che valorizza esclusivamente quanto da essa allegato (ma, a quanto consta, non dimostrato) sia nel procedimento amministrativo sia nel giudizio di primo grado ma non r.g. n. 1055/2022 10 considera che le informazioni sull'origine EL ricchezza del contenute Pt_3
nel modulo KYC (Know Your Client) predisposto dalla fiduciaria all'atto dell'apertura del mandato n. 1176 erano solo quelle riferite dallo stesso cliente, non avendo la effettuato quella verifica rafforzata, che Parte_2
la stessa policy del gruppo al quale apparteneva (il Gruppo Deutsche Bank) imponeva per i nuovi clienti in presenza di un trust. L'apertura di detto mandato non era inoltre stata accompagnata dalla somministrazione di un questionario di adeguata verifica del cliente, avendo la fiduciaria ritenuto di poter utilizzare i questionari già compilati per i mandati nn. 1164 e 1168.
Appare pertanto evidente che in presenza di un simile limitato e autoreferenziale quadro informativo e EL ricorrenza di plurimi indicatori di anomalia di cui al c.d. EL NC d'LI vi fossero ragionevoli e Per_2
fondati elementi di sospetto sull'origine del patrimonio mobiliare intestato fiduciariamente e poi conferito nel trust e sul compimento attraverso tali articolate operazioni di atti di riciclaggio.
Ma vi è di più. Il trust istituito dal il 10.12.2013 presentava plurimi Pt_3
connotati di anomalia, riconducibili agli schemi individuati dall'UIF con il già citato provvedimento del 03.12.2013. Innanzitutto, la coincidenza soggettiva tra disponente e guardiano, qualifiche rivestite entrambe dal che Pt_3
nell'attestato di Trust MI redatto dal Notaio EL Repubblica di San Per_5
Marino rivestiva, al pari EL moglie, anche la qualifica di beneficiario con diritti attuali sul fondo. Inoltre, le attività investigative hanno messo in evidenza come soggetti prossimi al disponente senza alcuna qualifica nel trust abbiano impartito istruzioni ai cotrustees ( e la Argos Trustee Controparte_7
S.r.l.); il riferimento è a indicato come persona di fiducia del Testimone_1
che ad esempio il 17.12.2013 nell'inviare la bozza di convocazione Pt_3
Contr dell'assemblea dei soci EL indicava la persona fisica che avrebbe dovuto rappresentare la società fiduciaria. E ancora. Il Trust MI risultava conferitario di Contr aziende (la incorporante la lussemburghese SGC INVESTMENTS), pur essendo indicate nel suo atto istitutivo finalità generiche.
Il quadro degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto sorgere il sospetto del compimento di operazioni di riciclaggio si completa con la sottoscrizione in data 24.03.2014 da parte EL su disposizione dei Parte_2
r.g. n. 1055/2022 11 cotrustees di Trust MI di una polizza assicurativa del tipo unit linked emessa da
Lombard International Assurance S.A. del valore di 42,5 milioni di Euro, di durata corrispondente alla vita degli assicurati (i coniugi e con Pt_3
beneficiario proprio il trust. Le polizze unit linked sono, come noto, polizze vita le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento.
Costituiscono più propriamente “prodotti di investimento assicurativi” (IBIP) e sono pertanto esposti alla variabilità dell'andamento dei mercati finanziari, richiamando caratteristiche proprie dell'investimento. Nel caso di specie, gli investimenti finanziari erano collocati presso gli stessi gestori degli investimenti EL GSC INVESTMENTS S.A., la società lussemburghese del da cui Pt_3
proveniva sotto forma di dividendo la provvista impiegata per la stipula EL polizza. Nessun riscontro ha al riguardo l'affermazione di parte appellante, secondo la quale l'investimento sarebbe stato a capitale garantito.
Viene qui in rilievo l'indicatore di anomalia n. 16 del noto Provvedimento EL NC d'LI del 24.08.2010, “Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente”.
Appare evidente alla luce delle considerazioni appena svolte che la corretta valutazione da parte EL società fiduciaria e del suo amministratore delegato, la cui delega comprendeva anche la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'allora vigente art. 41 D.L.vo 231/2007, delle caratteristiche oggettive delle operazioni che coinvolgevano considerevoli flussi di denaro, dell'ordine di svariate decine di milioni di Euro e sulla cui origine non sono state condotte le necessarie verifiche, e del profilo soggettivo del disponente, soggetto che deteneva in un Paese a fiscalità privilegiata quelle cospicue disponibilità, avrebbe dovuto necessariamente condurre alla segnalazione all'UIF.
Con riferimento al quarto e ultimo motivo di appello, non è contestata la riconduzione dell'illecito alla fattispecie qualificata di cui all'art. 58 comma 2
D.L.vo 231/2007 e risulta senz'altro corretta, in ossequio al principio del favor rei introdotto dal D.L.vo 90/2017, l'applicazione del trattamento sanzionatorio attualmente vigente, in quanto l'art. 57 comma 4 D.L.vo 231 cit. in vigore al r.g. n. 1055/2022 12 momento EL commessa violazione prevedeva l'irrogazione nel minimo edittale di una sanzione di Euro 2.697.108,00, di gran lunga superiore al massimo edittale attualmente previsto (Euro 300.000,00).
Inconferenti risultano le argomentazioni degli appellanti in merito al parametro al quale ragguagliare l'ammontare EL sanzione, che è stato correttamente individuato dal appellato con riferimento al valore CP_1
delle operazioni sospette non segnalate, ottenuto sommando l'operatività dei mandati fiduciari nn. 1168 e 1176, così come previsto dall'art. 57 comma 4
D.L.vo 231/2007 prima delle modifiche apportate dal D.L.vo 90/2017 (“Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata”). Peraltro, la norma sanzionatoria di cui si fa concreta applicazione, introdotta dal D.L.vo 90/2017, prevede un range edittale che prescinde dalla considerazione del valore delle operazioni non segnalate.
Esente da censure è la valutazione dei criteri per l'applicazione EL sanzione di cui all'art. 67 D.L.vo 231/2007 compiuta dal Giudice di prime cure, che ha valorizzato l'estrema gravità EL violazione, desumibile dal
“rilevantissimo importo complessivo delle operazioni non segnalate” (oltre 269 milioni di Euro complessivi) e dalla “notevole intensità dell'elemento soggettivo”, avuto riguardo alla superficialità EL condotta tenuta dai soggetti incolpati, i quali, a fronte dell'articolata e correlata operatività posta in essere nell'ambito di tre distinti mandati fiduciari e caratterizzata dal conferimento di ingentissime somme di denaro di provenienza tutt'altro che certa, non si sono curati nemmeno di attivare i doverosi controlli previsti dalla policy del gruppo di appartenenza, che prevedevano una verifica rafforzata, avendo effettuato invece una verifica semplificata, priva peraltro dei minimi supporti documentali (si pensi alla mancata acquisizione dell'ultimo bilancio ante fusione EL società lussemburghese e del verbale dell'assemblea dei soci che aveva deliberato la fusione transfrontaliera) e per di più ritardata, essendo il modulo KYC stato predisposto a circa un mese di distanza dall'apertura del mandato fiduciario.
Vanno anche considerate nell'ambito EL valutazione dei criteri di cui all'art. 67, ed in particolare di quelli EL gravità EL violazione e del grado di r.g. n. 1055/2022 13 responsabilità del trasgressore, la rilevanza e l'evidenza dei motivi di sospetto, desumibili dalla ricorrenza di plurimi indicatori di anomalia e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e dell'ordine di grandezza delle operazioni, che, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, avrebbe dovuto attivare “un giudizio di indubbia maggiore diligenza e sospettosità e determina(re) ragionevolmente un innalzamento EL soglia del livello minimo di attenzione e di attivazione esigibili dal soggetto obbligato in termini di valutazione”.
L'applicazione EL sanzione nella misura edittale massima si giustifica infine per il rilievo del carattere plurimo delle omesse segnalazioni, nell'ambito di un'operatività di tre distinti mandati fiduciari con operazioni poste in essere in un arco temporale di circa cinque mesi.
Anche l'ultimo motivo di appello risulta pertanto infondato.
Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 (con esclusione EL fase istruttoria, non svoltasi).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto EL sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1055/2022 14