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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to TERENZI MAURIZIO Parte_1
TOMBARI DILETTA domiciliato in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BERTUCCELLI TOMMASO Controparte_1
e domiciliata elettivamente in VIA SAVI 279 55049 VIAREGGIO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito della dichiarazione manifestata dall'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nel contratto (art. 17) a seguito dell'altrui ritardo rispetto sia alle singole scadenze pattuite per la consegna della merce che per il mancato completamento delle opere entro il termine del 30.04.23;
e, per l'effetto,
- condannare la alla restituzione delle somme sino ad oggi incassate in Controparte_1 esecuzione del contratto, pari ad € 261.800,00 (oltre iva se applicata e corrisposta) nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 150.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria conclusa o di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
pagina 1 di 9 Per parte convenuta
In via preliminare e pregiudiziale accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione avversario per totale genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità, rigettare ogni domanda dell'attrice;
Nel merito rigettare ogni domanda avversaria in quanto completamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa, condannando in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni in favore di Controparte_1 per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), con quantificazione da compiersi da parte del Giudice anche in via equitativa;
In via riconvenzionale accertata e dichiarata la radicale illegittimità della risoluzione dei contratti d'appalto in esame ad opera della committente per i motivi di cui alla narrativa, e Parte_1 tenuto conto del fatto che la convenuta è stata quindi illegittimamente estromessa da tali appalti, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a risarcire e a pagare a il danno da lucro cessante descritto in CP_1 CP_1 narrativa pari ad € 61.100,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e di compenso di lite”.
Per parte attrice/opponente in riunito
In via pregiudiziale accertare la litispendenza/continenza del presente giudizio con quello recante RG 932/23, pendente tra le medesime Parti innanzi codesto Ufficio Giudiziario e, così, disporsi ex art. 273 cpc ovvero ex art. 39 cpc.
In via principale,
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito della dichiarazione manifestata dall'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nel contratto (art. 17) a seguito dell'altrui inadempimento, atteso il ritardo rispetto sia alle singole scadenze pattuite per la consegna della merce che per il mancato completamento delle opere entro il termine del 30.04.23;
e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 - statuire che nulla è dovuto alla a titolo di saldo del contratto di appalto Controparte_1
e, precisamente delle fatture azionate e, quindi, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 371/23, per le ragioni tutte indicate in atti
In via riconvenzionale,
- condannare la alla restituzione delle somme sino ad oggi incassate in Controparte_1 esecuzione del contratto, pari ad € 261.800,00 (oltre iva se applicata e corrisposta) nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 150.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria conclusa o di giustizia, da porsi in compensazione, parziale o totale, con quanto dovesse essere riconosciuto come dovuto all'opposta.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Per parte convenuta/opposta in riunito
In via preliminare e pregiudiziale concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 371/23 considerata la palese dilatorietà della prima udienza fissata in citazione dall'opponente, tenuto conto che l'altrui opposizione è completamente generica ed assertiva e non fondata su alcuna prova scritta e valutato anche il mancato deposito dei bilanci ad opera della debitrice-opponente;
Nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto completamente generica nel contenuto, e come tale nulla, e comunque infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 371/23;
In ogni caso
Con vittoria di spese e di compenso di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con atto di citazione chiamava in presente giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare alla risoluzione del contratto di appalto, tra le CP_1 parti intercorso.
Le ragioni della domanda fonderebbero sul ritardo nelle consegne alle singole scadenze e per mancato completamento delle opere entro il termine ritenuto essenziale del 30.4.23 con conseguente restituzione delle somme versate oltre i danni da provarsi.
Deduceva a tal fine l'attrice di aver stipulato con la convenuta un contratto di affidamento di appalto per la realizzazione degli arredi di tre imbarcazioni da diporto aventi rispettivamente matricole SY60-103, SY60-104 e SY60-106.
pagina 3 di 9 Gli appalti prevedevano un programma lavori scadenzato ed era previsto un termine per la consegna di ciascun allestimento.
I termini finali erano indicati in contratto come segue:
- il 30.04.23 per l'imbarcazione SY 60-103,
- il 31.05.23 per l'imbarcazione SY 60-104
- il 30.06.23 per l'imbarcazione SY 60-106;
A detti termini finali di consegna si affiancavano termini di consegna parziali in progressione lavori, così come erano previsti dei termini di pagamento rateizzato dell'appalto.
Parte attrice lamenta allora che, a fronte dell'avvenuto tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, la convenuta non dava corretto adempimento alle proprie obbligazioni secondo i termini stabiliti.
Di qui la presente domanda.
Si costituiva che a sua volta eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per genericità ed indeterminatezza e nel merito eccepiva e deduceva come avesse sempre pagato in ritardo ed infine sospeso i pagamenti Parte_1 programmati secondo contratto.
Ciò ha determinato la sospensione dell'appalto, unitamente alla richiesta, di , Parte_1 di riprogrammare le scadenze sia di avanzamento delle lavorazioni (ciò anche in conseguenza di mutate scelte in ordine ai materiali) , sia dei pagamenti.
Tanto ritardava nel frattempo i pagamenti che Parte_1 Controparte_1 preannunciò il deposito di decreto ingiuntivo, per tutta risposta vedendosi notificare la presente azione in prevenzione.
Di qui concludeva come più sopra esposto per il rigetto della Controparte_1 domanda e l'accoglimento della riconvenzionale mediante la quale si richiedeva la condanna di a risarcire il danno da lucro cessante per € 61.100,00 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il decreto ingiuntivo veniva effettivamente richiesto da d emesso Controparte_1 al n° 371/2023 dal Tribunale di Pesaro e successivamente opposto con giudizio a RG
1430/2023 in cui le parti assumevano conclusioni sostanzialmente speculari a quelle della causa presente e sopra pure riportate.
Il giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo veniva riunito al presente procedimento.
pagina 4 di 9 Istruita la causa mediante assunzione delle prove per testi dedotte dalle parti la causa veniva all'esito rimessa in decisione .
2) La causa deve andare decisa affrontando i seguenti punti: in punto a eccezione di genericità ed indeterminatezza della domanda di causa portante
Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio per genericità ed indeterminatezza della domanda.
Deve a tal proposito osservarsi che, la sanzione della nullità dell'atto di citazione deriva dalla carenza dei requisiti di cui ai nn. 1-2-3-e-4 di cui all'art 163 cpc.
Detta carenza deve essere qualificata dalla totale omissione ovvero indeterminatezza dei suddetti requisiti, aspetto questo, che richiede il carattere dell'assolutezza.
Ad avviso del sottoscritto giudicante, nel caso di specie, non può parlarsi di omissione, né di indeterminatezza con carattere di assolutezza, in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio, da leggersi in unione alla documentazione allegata, le ragioni, contenuti e richieste avanzate dalla attrice risultano pienamente determinate.
Il rigetto implicito dell'eccezione avanzata da parte convenuta e conseguente all'ordinanza ammissiva delle prove viene pertanto qui confermato. termini contrattuali loro essenzialità e rilevanza ai fini della richiesta di risoluzione ipso jure
Parte attrice muove dal presupposto dell'inadempimento di parte convenuta che non rispettava i termini di consegna ripartita, né quello finale di cui ai contratti.
Detto contratto preveva espressamente.
Matricola SY60-103
Matricola SY60-104
pagina 5 di 9 Matricola SY60-106
Al di là della non essenzialità dei termini evidenziata dalla mail allegato 13) di parte convenuta in cui viene evidenziata la richiesta di spostamento dei termini di consegna quanto alle matricole 103 e 104 e 106 [ cfr Mail Da: Testimone_1
[mailto: ] Inviato: domenica 16 aprile 2023 17:34 A: Email_1
la suddetta mail rileva anche per evidenziare come ritardi vi Email_2 siano stati ed essi siano imputabili alla stessa committente:
“…………Stiamo lavorando in effetti, per ragioni che ci avete illustrato legate al ritardo nei termini di definizione dei contenuti della commessa, in uno scenario ben lontano dagli accordi sulle tempistiche di fornitura…….”
Le ragioni del ritardo vengono riconosciute, e non contestate, come dipendenti dalla definizione dei contenuti della commessa.
Contenuti che non possono che essere onere della stazione appaltante tenuta di per sé in tali tipologie di contratto a corpo ad una progettazione altamente definita e tale da pagina 6 di 9 consentire le lavorazioni, non solo nei termini pattuiti, ma anche di poter consentire al proponente l'offerta di avanzarne una adeguata alla commessa, senza doversi trovare davanti a richieste di modifiche che implichino per lui maggior gravosità e costi di produzione e realizzazione.
Che la progettazione fosse carente risulta per stessa ammissione del Sig. Testimone_2 il quale in interrogatorio formale riconosce sostanzialmente che i progetti appaltati a richiamassero materiali non più presenti sul mercato, tanto che ne fu CP_1 chiesto il cambio direttamente dall'appaltatore, testualmente :
…….i materiali che vengono contestati in ritardo a erano ben noti alla Parte_1 controparte giacchè i materiali erano stati sostituiti in quanto non reperibili su mercato
Quanto all'essenza poi era già chiara fin dall'inizio. La sostituzione dei materiali è avvenuta su richiesta di .. Parte_2
E' quindi evidente che il cronoprogramma contrattualmente stabilito non potesse ormai più essere applicato.
L'adempimento delle rispettive obbligazioni
A tal proposito risulta per tabulas che parte attrice non abbia rispettato i termini contrattuali di pagamento giacchè non trattandosi di appalto a misura, bensì a corpo, è possibile sì una rateizzazione, ma ciò non ha alcuna relazione con lo stato di avanzamento lavori .
Ciò comporta anche una sostanziale illegittimità della domanda di inadempimento, in quanto lo stesso attore non risulterebbe adempiente.
Il fatto è ritraibile dalla mail [ cfr Mail Da: Testimone_1
[mailto: ] Inviato: domenica 16 aprile 2023 17:34 A: Email_1
Email_2
pagina 7 di 9 Ed ancora
Ed inoltre
A tale inadempienza, ricordiamo trattarsi di appalto a corpo per cui i pagamenti non sono a stati di avanzamento, tuttavia si associa anche un inesatto adempimento da parte della stessa Controparte_1
Risulta infatti per testi che parte della produzione pervenuta a fosse Parte_1 caratterizzata da vizi che ne determinarono il ritiro da parte della stessa
[...]
CP_1
Tale aspetto non contrasta con la dichiarazione del teste…. che afferma che finchè si è trovato a lavorare presso le lavorazioni previste erano tutte state Controparte_2 consegnate da si parla sì di consegna, ma si omette di specificarne Controparte_1
l'aderenza alla regola dell'arte).
Detto materiale, sempre da risultanze testimoniali, non risulterebbe essere stato riconsegnato nonostante l'evidente riconoscimento dei vizi.
Le due violazioni ( mancati pagamenti nei termini e mancata fornitura dei materiali ritirati) non appaiono correlabili nel senso che in nessuna delle due specifiche inadempienze è ravvisabile l'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum mancando una conseguenzialità reale tra i due distinti inadempimenti anche alla luce del protrarsi del rapporto e succedersi degli eventi.
Piuttosto deve osservarsi che i reciproci inadempimenti conducono a ritenere che ambedue le parti siano responsabili nel fallimento del rapporto contrattuale e che purtuttavia una maggior responsabilità debba essere attribuita alla attrice sia in ragione dei ritardati pagamenti, sia in forza dei ritardi, riconosciuti, come visto sopra, nelle tempistiche dell'appalto, per una tardiva definizione dei contenuti della commessa.
Deve tuttavia osservarsi che detta graduazione quantificabile quindi in ragione di quanto espresso nella misura del 60% e del 40% rimane sostanzialmente sterile e non appare produrre effetti concreti ai fini della liquidazione del danno perché, pur genericamente dedotti dalle parti, nessuna delle contendenti ha fornito prova effettiva della loro pagina 8 di 9 esistenza al fine di pervenire ad una loro comparazione sulla base delle rispettive percentuali di responsabilità
Parte attrice non prova alcuno dei paventati danni: non vi sono in atti né i rapporti contrattuali di acquisto delle imbarcazioni con termini di consegna agli armatori, né rivendicazioni di questi ultimi, né indicazione del personale asserito in “fermo” linea di montaggio e relativi contratti di assunzione.
Parte convenuta, a sua volta, eccepisce un danno da luco cessante che tuttavia richiede una prova rigorosa in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità, e ciò in quanto le somme rivendicabili dalla parte che invoca tale danno devono correlarsi a quelle che avrebbe ragionevolmente conseguito e non conformarsi al guadagno potenziale o ipotetico.
I danni richiesti non appaiono quindi liquidabili in quanto non solo dedotti in via del tutto generica, ma di essi manca anche ogni prova e quantificazione.
La domanda monitoria e relativo giudizio di opposizione
Quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo e considerato che ci si troverebbe davanti ad ipotesi di reciproche inadempienze, va disposta CTU come da separata ordinanza di remissione in istruttoria
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) respinge la domanda risolutoria avanzata da parte attrice ed accerta e dichiara le reciproche inadempienze quale causa di risoluzione, nei termini di cui in parte motiva
2) rigetta le domande per danni
3) dispone la remissione in istruttoria come da separata ordinanza
4) spese alla definitiva
Così deciso in Pesaro, in data 05/06/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to TERENZI MAURIZIO Parte_1
TOMBARI DILETTA domiciliato in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BERTUCCELLI TOMMASO Controparte_1
e domiciliata elettivamente in VIA SAVI 279 55049 VIAREGGIO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito della dichiarazione manifestata dall'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nel contratto (art. 17) a seguito dell'altrui ritardo rispetto sia alle singole scadenze pattuite per la consegna della merce che per il mancato completamento delle opere entro il termine del 30.04.23;
e, per l'effetto,
- condannare la alla restituzione delle somme sino ad oggi incassate in Controparte_1 esecuzione del contratto, pari ad € 261.800,00 (oltre iva se applicata e corrisposta) nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 150.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria conclusa o di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
pagina 1 di 9 Per parte convenuta
In via preliminare e pregiudiziale accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione avversario per totale genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità, rigettare ogni domanda dell'attrice;
Nel merito rigettare ogni domanda avversaria in quanto completamente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa, condannando in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni in favore di Controparte_1 per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), con quantificazione da compiersi da parte del Giudice anche in via equitativa;
In via riconvenzionale accertata e dichiarata la radicale illegittimità della risoluzione dei contratti d'appalto in esame ad opera della committente per i motivi di cui alla narrativa, e Parte_1 tenuto conto del fatto che la convenuta è stata quindi illegittimamente estromessa da tali appalti, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a risarcire e a pagare a il danno da lucro cessante descritto in CP_1 CP_1 narrativa pari ad € 61.100,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e di compenso di lite”.
Per parte attrice/opponente in riunito
In via pregiudiziale accertare la litispendenza/continenza del presente giudizio con quello recante RG 932/23, pendente tra le medesime Parti innanzi codesto Ufficio Giudiziario e, così, disporsi ex art. 273 cpc ovvero ex art. 39 cpc.
In via principale,
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito della dichiarazione manifestata dall'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nel contratto (art. 17) a seguito dell'altrui inadempimento, atteso il ritardo rispetto sia alle singole scadenze pattuite per la consegna della merce che per il mancato completamento delle opere entro il termine del 30.04.23;
e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 - statuire che nulla è dovuto alla a titolo di saldo del contratto di appalto Controparte_1
e, precisamente delle fatture azionate e, quindi, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 371/23, per le ragioni tutte indicate in atti
In via riconvenzionale,
- condannare la alla restituzione delle somme sino ad oggi incassate in Controparte_1 esecuzione del contratto, pari ad € 261.800,00 (oltre iva se applicata e corrisposta) nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 150.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria conclusa o di giustizia, da porsi in compensazione, parziale o totale, con quanto dovesse essere riconosciuto come dovuto all'opposta.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
Per parte convenuta/opposta in riunito
In via preliminare e pregiudiziale concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 371/23 considerata la palese dilatorietà della prima udienza fissata in citazione dall'opponente, tenuto conto che l'altrui opposizione è completamente generica ed assertiva e non fondata su alcuna prova scritta e valutato anche il mancato deposito dei bilanci ad opera della debitrice-opponente;
Nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto completamente generica nel contenuto, e come tale nulla, e comunque infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 371/23;
In ogni caso
Con vittoria di spese e di compenso di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con atto di citazione chiamava in presente giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare alla risoluzione del contratto di appalto, tra le CP_1 parti intercorso.
Le ragioni della domanda fonderebbero sul ritardo nelle consegne alle singole scadenze e per mancato completamento delle opere entro il termine ritenuto essenziale del 30.4.23 con conseguente restituzione delle somme versate oltre i danni da provarsi.
Deduceva a tal fine l'attrice di aver stipulato con la convenuta un contratto di affidamento di appalto per la realizzazione degli arredi di tre imbarcazioni da diporto aventi rispettivamente matricole SY60-103, SY60-104 e SY60-106.
pagina 3 di 9 Gli appalti prevedevano un programma lavori scadenzato ed era previsto un termine per la consegna di ciascun allestimento.
I termini finali erano indicati in contratto come segue:
- il 30.04.23 per l'imbarcazione SY 60-103,
- il 31.05.23 per l'imbarcazione SY 60-104
- il 30.06.23 per l'imbarcazione SY 60-106;
A detti termini finali di consegna si affiancavano termini di consegna parziali in progressione lavori, così come erano previsti dei termini di pagamento rateizzato dell'appalto.
Parte attrice lamenta allora che, a fronte dell'avvenuto tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, la convenuta non dava corretto adempimento alle proprie obbligazioni secondo i termini stabiliti.
Di qui la presente domanda.
Si costituiva che a sua volta eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per genericità ed indeterminatezza e nel merito eccepiva e deduceva come avesse sempre pagato in ritardo ed infine sospeso i pagamenti Parte_1 programmati secondo contratto.
Ciò ha determinato la sospensione dell'appalto, unitamente alla richiesta, di , Parte_1 di riprogrammare le scadenze sia di avanzamento delle lavorazioni (ciò anche in conseguenza di mutate scelte in ordine ai materiali) , sia dei pagamenti.
Tanto ritardava nel frattempo i pagamenti che Parte_1 Controparte_1 preannunciò il deposito di decreto ingiuntivo, per tutta risposta vedendosi notificare la presente azione in prevenzione.
Di qui concludeva come più sopra esposto per il rigetto della Controparte_1 domanda e l'accoglimento della riconvenzionale mediante la quale si richiedeva la condanna di a risarcire il danno da lucro cessante per € 61.100,00 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il decreto ingiuntivo veniva effettivamente richiesto da d emesso Controparte_1 al n° 371/2023 dal Tribunale di Pesaro e successivamente opposto con giudizio a RG
1430/2023 in cui le parti assumevano conclusioni sostanzialmente speculari a quelle della causa presente e sopra pure riportate.
Il giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo veniva riunito al presente procedimento.
pagina 4 di 9 Istruita la causa mediante assunzione delle prove per testi dedotte dalle parti la causa veniva all'esito rimessa in decisione .
2) La causa deve andare decisa affrontando i seguenti punti: in punto a eccezione di genericità ed indeterminatezza della domanda di causa portante
Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio per genericità ed indeterminatezza della domanda.
Deve a tal proposito osservarsi che, la sanzione della nullità dell'atto di citazione deriva dalla carenza dei requisiti di cui ai nn. 1-2-3-e-4 di cui all'art 163 cpc.
Detta carenza deve essere qualificata dalla totale omissione ovvero indeterminatezza dei suddetti requisiti, aspetto questo, che richiede il carattere dell'assolutezza.
Ad avviso del sottoscritto giudicante, nel caso di specie, non può parlarsi di omissione, né di indeterminatezza con carattere di assolutezza, in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio, da leggersi in unione alla documentazione allegata, le ragioni, contenuti e richieste avanzate dalla attrice risultano pienamente determinate.
Il rigetto implicito dell'eccezione avanzata da parte convenuta e conseguente all'ordinanza ammissiva delle prove viene pertanto qui confermato. termini contrattuali loro essenzialità e rilevanza ai fini della richiesta di risoluzione ipso jure
Parte attrice muove dal presupposto dell'inadempimento di parte convenuta che non rispettava i termini di consegna ripartita, né quello finale di cui ai contratti.
Detto contratto preveva espressamente.
Matricola SY60-103
Matricola SY60-104
pagina 5 di 9 Matricola SY60-106
Al di là della non essenzialità dei termini evidenziata dalla mail allegato 13) di parte convenuta in cui viene evidenziata la richiesta di spostamento dei termini di consegna quanto alle matricole 103 e 104 e 106 [ cfr Mail Da: Testimone_1
[mailto: ] Inviato: domenica 16 aprile 2023 17:34 A: Email_1
la suddetta mail rileva anche per evidenziare come ritardi vi Email_2 siano stati ed essi siano imputabili alla stessa committente:
“…………Stiamo lavorando in effetti, per ragioni che ci avete illustrato legate al ritardo nei termini di definizione dei contenuti della commessa, in uno scenario ben lontano dagli accordi sulle tempistiche di fornitura…….”
Le ragioni del ritardo vengono riconosciute, e non contestate, come dipendenti dalla definizione dei contenuti della commessa.
Contenuti che non possono che essere onere della stazione appaltante tenuta di per sé in tali tipologie di contratto a corpo ad una progettazione altamente definita e tale da pagina 6 di 9 consentire le lavorazioni, non solo nei termini pattuiti, ma anche di poter consentire al proponente l'offerta di avanzarne una adeguata alla commessa, senza doversi trovare davanti a richieste di modifiche che implichino per lui maggior gravosità e costi di produzione e realizzazione.
Che la progettazione fosse carente risulta per stessa ammissione del Sig. Testimone_2 il quale in interrogatorio formale riconosce sostanzialmente che i progetti appaltati a richiamassero materiali non più presenti sul mercato, tanto che ne fu CP_1 chiesto il cambio direttamente dall'appaltatore, testualmente :
…….i materiali che vengono contestati in ritardo a erano ben noti alla Parte_1 controparte giacchè i materiali erano stati sostituiti in quanto non reperibili su mercato
Quanto all'essenza poi era già chiara fin dall'inizio. La sostituzione dei materiali è avvenuta su richiesta di .. Parte_2
E' quindi evidente che il cronoprogramma contrattualmente stabilito non potesse ormai più essere applicato.
L'adempimento delle rispettive obbligazioni
A tal proposito risulta per tabulas che parte attrice non abbia rispettato i termini contrattuali di pagamento giacchè non trattandosi di appalto a misura, bensì a corpo, è possibile sì una rateizzazione, ma ciò non ha alcuna relazione con lo stato di avanzamento lavori .
Ciò comporta anche una sostanziale illegittimità della domanda di inadempimento, in quanto lo stesso attore non risulterebbe adempiente.
Il fatto è ritraibile dalla mail [ cfr Mail Da: Testimone_1
[mailto: ] Inviato: domenica 16 aprile 2023 17:34 A: Email_1
Email_2
pagina 7 di 9 Ed ancora
Ed inoltre
A tale inadempienza, ricordiamo trattarsi di appalto a corpo per cui i pagamenti non sono a stati di avanzamento, tuttavia si associa anche un inesatto adempimento da parte della stessa Controparte_1
Risulta infatti per testi che parte della produzione pervenuta a fosse Parte_1 caratterizzata da vizi che ne determinarono il ritiro da parte della stessa
[...]
CP_1
Tale aspetto non contrasta con la dichiarazione del teste…. che afferma che finchè si è trovato a lavorare presso le lavorazioni previste erano tutte state Controparte_2 consegnate da si parla sì di consegna, ma si omette di specificarne Controparte_1
l'aderenza alla regola dell'arte).
Detto materiale, sempre da risultanze testimoniali, non risulterebbe essere stato riconsegnato nonostante l'evidente riconoscimento dei vizi.
Le due violazioni ( mancati pagamenti nei termini e mancata fornitura dei materiali ritirati) non appaiono correlabili nel senso che in nessuna delle due specifiche inadempienze è ravvisabile l'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum mancando una conseguenzialità reale tra i due distinti inadempimenti anche alla luce del protrarsi del rapporto e succedersi degli eventi.
Piuttosto deve osservarsi che i reciproci inadempimenti conducono a ritenere che ambedue le parti siano responsabili nel fallimento del rapporto contrattuale e che purtuttavia una maggior responsabilità debba essere attribuita alla attrice sia in ragione dei ritardati pagamenti, sia in forza dei ritardi, riconosciuti, come visto sopra, nelle tempistiche dell'appalto, per una tardiva definizione dei contenuti della commessa.
Deve tuttavia osservarsi che detta graduazione quantificabile quindi in ragione di quanto espresso nella misura del 60% e del 40% rimane sostanzialmente sterile e non appare produrre effetti concreti ai fini della liquidazione del danno perché, pur genericamente dedotti dalle parti, nessuna delle contendenti ha fornito prova effettiva della loro pagina 8 di 9 esistenza al fine di pervenire ad una loro comparazione sulla base delle rispettive percentuali di responsabilità
Parte attrice non prova alcuno dei paventati danni: non vi sono in atti né i rapporti contrattuali di acquisto delle imbarcazioni con termini di consegna agli armatori, né rivendicazioni di questi ultimi, né indicazione del personale asserito in “fermo” linea di montaggio e relativi contratti di assunzione.
Parte convenuta, a sua volta, eccepisce un danno da luco cessante che tuttavia richiede una prova rigorosa in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità, e ciò in quanto le somme rivendicabili dalla parte che invoca tale danno devono correlarsi a quelle che avrebbe ragionevolmente conseguito e non conformarsi al guadagno potenziale o ipotetico.
I danni richiesti non appaiono quindi liquidabili in quanto non solo dedotti in via del tutto generica, ma di essi manca anche ogni prova e quantificazione.
La domanda monitoria e relativo giudizio di opposizione
Quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo e considerato che ci si troverebbe davanti ad ipotesi di reciproche inadempienze, va disposta CTU come da separata ordinanza di remissione in istruttoria
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) respinge la domanda risolutoria avanzata da parte attrice ed accerta e dichiara le reciproche inadempienze quale causa di risoluzione, nei termini di cui in parte motiva
2) rigetta le domande per danni
3) dispone la remissione in istruttoria come da separata ordinanza
4) spese alla definitiva
Così deciso in Pesaro, in data 05/06/2025
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
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