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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1865/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1865/2021 R.G., pendente tra:
(quale incorporante di , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Vanessa P.IVA_2
Romito, ed elettivamente domiciliata come in atti in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta P.IVA_3
Stasi, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 7 febbraio 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la società conveniva in CP_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la , premettendo Controparte_1
di essere azionista di e contestando a vario titolo la Parte_2
validità delle operazioni di acquisto delle relative azioni, avvenute per il tramite di (nello specifico, disconoscendo le firme Controparte_1
presenti nel contratto quadro di negoziazione del 19 marzo 2009, quindi instando per la nullità degli ordini di borsa e prospettando anche ulteriori profili di responsabilità dell'intermediario a causa della violazione degli obblighi informativi sullo stesso incombenti).
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
e nel giudizio interveniva anche . Parte_3
pag. 2/19 Con sentenza n. 4227/2021, pubblicata il 23 novembre 2021 e notificata in data 24 novembre 2021, il Tribunale di Bari condannava Controparte_1
alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 439.995,62, oltre accessori e spese di lite.
Avverso la detta decisione propone appello (quale Controparte_4
incorporante di , chiedendo di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - nel merito, per le motivazioni in narrativa, riformare ed annullare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4227/2021, pubblicata il 23/11/2021, emessa nel procedimento avente R.G. 18274/17; - per l'effetto, riconoscere e dichiarare
[...]
unica legittimata Parte_4
passivamente a conoscere delle domande proposte dalla Controparte_2
estromettendo (quale incorporante Controparte_5 CP_1
dal giudizio e rigettando ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
quest'ultima; - in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, compensare con il petitum attoreo ovvero condannare la a Controparte_2
restituire Euro 23.659,83, pari ai rendimenti incassati dagli investimenti in esame, nonché i titoli oggetto di lite;
- nella ipotesi di accogliemento di uno
o più dei motivi di appello proposti, condannare la alla Controparte_6
restituzione delle somme – pari ad almeno euro 471.987,28, comprensivo delle spese di lite – versate alla medesima da in Controparte_5
forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
- laddove nel corso del giudizio emergesse l'incasso da parte della
[...]
degli indennizzi statali previsti per gli azionisti a CP_2 CP_3
seguito dell'istituzione del Fondo di Ristoro Finanziario ovvero del Fondo
pag. 3/19 EN OR (FIR), attribuire alla banca esponente tali importi, con interessi da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado. In via istruttoria, si chiede alla Ecc.ma Corte di disporre la rinnovazione della CT grafica disposta in primo grado”.
Si è costituito in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “CHIEDE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, di voler così pronunciare: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 4227/2021 pubblicata il 23 Controparte_5
novembre 2021 dal Tribunale di Bari in persona del Giudice dr. Nicola
Magaletti, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di appello proposi dalla accolga l'appello incidentale condizionato Controparte_5
della e per l'effetto in via principale: 1) Accertare e, Controparte_2
dichiarare l'inesistenza o, in subordine, l'invalidità/nullità del contratto quadro n. 224159 ed “in via derivata” delle operazioni di investimento oggetto dell'odierno giudizio, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
b) per l'effetto, condannare l'appellante alla ripetizione in favore di della somma di euro 1.341.687,75, ovvero Controparte_2
della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli illeciti prelievi al dì dell'effettivo soddisfo;
in via estremamente subordinata: c.
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di CP_1
oggi per violazione delle disposizioni
[...] Controparte_4
normative cui è tenuta nella prestazione die servizi d'investimento previste
pag. 4/19 dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11522 del 98 (e successive modificazioni ed integrazioni), con conseguente risoluzione ex art. 1453
c.c. delle operazioni di acquisto/sottoscrizione per cui è causa, e condanna della banca convenuta alla ripetizione ovvero al risarcimento in favore dell'attrice di un importo corrispondente al capitale investito nelle operazioni di cui è causa, o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli illeciti prelievi al dì dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso:
d) condannare la appellante al risarcimento del danno subito dalla CP_1
per violazione delle regole codificate nel TUF e Parte_5
nel Regolamento Consob, nonché degli artt. 1175, ,1176, 1337, 1375 c.c. di cui si chiede, eventualmente, anche la liquidazione in via equitativa;
e) condannare, altresì l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Nessuno si è costituito per in L.c.a. Parte_2
Disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 7 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 5/19 Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia di Parte_6
che, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
La banca appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha proposto la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di rigettata dal primo Giudice Controparte_1
che non ha ritenuto applicabile al caso di specie il d.l. 99/2017. Ritiene, invece, l'appellante che in forza di quel decreto, delle passività di CP_1
(soggetto distinto, al momento della cessione, da
[...] CP_3
continuava a continua a rispondere (ed in tal senso si Parte_3
pone il contratto di cessione del 26 giugno 2017), così come sono esclusi anche i contenziosi relativi a giudizi promossi prima o dopo la data di esecuzione del contratto di cessione di azienda (nei quali vanno compresi i contenziosi relativi a in materia di azioni delle ex Controparte_1
banche Venete). Poiché il contenzioso in oggetto è stato instaurato il 16 novembre 2017 (dopo la conclusione del contratto di cessione) e riguarda azioni VB, quindi esso non può essere considerato come passività
“inclusa”, con la conseguenza che permane la legittimazione passiva di in LCA. CP_3
Sul punto la società appellata ha dedotto che non v'è alcun dubbio in ordine alla legittimazione passiva di nel giudizio, istituto con il CP_1
quale l'appellata ha intrattenuto rapporti finanziari, risultando essa un autonomo soggetto di diritto ed alla quale non può essere estesa l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. B, d.l. 99/2017 ed ogni interpretazione contraria sarebbe derogatoria della disciplina codicistica sulla cessione del credito, di fatto non consentita, posto che il detto testo pag. 6/19 legislativo ha natura eccezionale;
consegue da tanto che l'eccezione è infondata e la domanda è pienamente procedibile.
Pur dovendo essere evidenziato che l'appellante si è limitato ad una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado, senza contestare in alcun modo il ragionamento seguito del primo Giudice, il Collegio ritiene che il motivo di appello sia infondato.
La tesi dell'appellante, secondo cui il debito di derivante da CP_1
un rapporto di conto corrente sarebbe stato trasferito a Parte_6
è priva del benché minimo fondamento normativo.
[...]
Non è quel che dispone l'art. 3 del D.L. n. 99 del 25.6.17 (convertito con modificazioni dalla l. 121/17), invocato dall'appellante.
La norma, infatti, nel tener fuori dalla cessione d'azienda del 26.6.17 tra ed sia i debiti “nei Parte_6 Controparte_5
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett.
b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione del 26.6.17 - c.d.
“Passività escluse”), sia “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”
(art. 3, co. 1, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di
In buona sostanza, il presupposto della norma è che del CP_3
pag. 7/19 rapporto giuridico o delle passività esclusi dalla cessione ad
[...]
sia titolare ma non è il caso in esame, in cui si CP_5 CP_3
discute di un assunto obbligo restitutorio di verso un Controparte_1
suo cliente in conseguenza della nullità parziale di un contratto di conto corrente.
Né rileva in senso contrario che, all'epoca della cessione, CP_1
fosse partecipata da trattandosi - pur sempre - di soggetti CP_3
giuridici distinti, sicché parlare di cessione delle passività di quest'ultima non equivale ad includere debiti facenti capo alla partecipata.
In questi termini si è già espressa questa Corte, che “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la , in contrasto così CP_1
con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore” (App. Bari, n.
1584/23; 1247/23; 1168/22, che cita la decisione n. 112 del 16 novembre
2017 dell'Arbitro per le controversie finanziarie).
Ed invero, come ben chiarisce il primo giudice, “Nel caso di specie, la ha proposto domande fondate su contratti, se pur contestati, CP_2
conclusi con la , al pari delle contestate condotte violative CP_1
degli obblighi informativi e pertanto è l'Istituto di credito correttamente pag. 8/19 richiamato unico legittimato passivo”, e sulla titolarità di tale obbligazione non hanno affatto inciso il d.l. 2017 né l'atto di cessione di giugno 2017, che, come detto, hanno riguardato unicamente passività proprie della banca cedente sottoposta alla l.c.a. (cioè , in assenza di CP_3
qualsivoglia riferimento anche a fatti o atti precedenti alla cessione ed alle relative passività riferibili alla controllata (v. pgg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Un'interpretazione estensiva della norma e del contratto di cessione oltre a non essere autorizzata dal loro tenore letterale, sarebbe gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza, in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto-legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sulla controllata in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore.
Va, per queste ragioni, confermata la legittimazione passiva di
[...]
, quale incorporante di in assenza di un CP_5 Controparte_1
qualunque meccanismo legale o convenzionale per il quale obbligazioni proprie di quest'ultima (che è sempre soggetto giuridicamente autonomo rispetto a VB) dovrebbero far capo alla LCA della sua ex controllante.
Con il secondo motivo di appello la appellante censura la sentenza CP_1
impugnata per avere dichiarato, in dipendenza del ritenuto carattere apocrifo delle firme del legale rappresentante del la nullità CP_2
del contratto quadro stipulato nel 2009 tra la detta società e CP_1
pag. 9/19 rigettando invece le argomentazioni della difesa in ordine alla disciplina applicabile ai cosiddetti “clienti professionali di diritto”. Nello specifico,
l'appellante evidenzia che il CT nominato nel giudizio di primo grado aveva ritenuto apocrifa la firma apposto sulla dichiarazione del 27 marzo
2009, ex art. 35 reg. n. 16190 /07 del legale rappresentante CP_7 CP_2
in ordine ai requisiti della società per rientrare tra i clienti
[...]
professionali di diritto, oltre che quelle presenti sul contratto quadro del 19 marzo 2009, sul questionario rilasciato dalla società istante il 25 marzo
2009 (attestante la elevata esperienza e conoscenza della medesima in strumenti finanziari derivati IOTC), sull'accordo integrativo su strumenti finanziari derivati e sugli ordini di borsa. ha comunque CP_1
provveduto al deposito dei bilanci della da cui si evince che la CP_2
stessa società soddisfaceva tutti i presupposti per rientrare nella categoria dei Clienti professionali di diritto, trattandosi di impresa di grandi dimensioni (ed avendo essa appellante depositato i bilanci della società, a riprova della sussistenza dei presupposti per qualificarla come “Cliente professionale”). Sicché, in quanto rientrante in questa categoria, alla stessa non era applicabile l'art. 23 TUF, con la conseguenza che il ritenuto carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante del sul contratto quadro e sulla dichiarazione ex art. 35 reg. CP_2
non poteva determinare la sanzione di nullità. CP_7
Sul punto la società appellata ha dedotto che la non autenticità della sottoscrizione del contratto quadro esclude a priori la qualificazione della società come cliente professionale e la sua riconducibilità alla categoria del cliente al dettaglio, con la conseguente necessità dell'utilizzo della forma scritta.
pag. 10/19 Pur dovendo essere segnalata la tardività di questa eccezione, va detto, nel merito, che anche questo motivo è infondato e non può essere accolto, per i motivi che seguono.
E' noto che l'art. 37 del Regolamento Consob 16190/2007 impone il requisito della forma scritta per i contratti stipulati dai soli clienti al dettaglio, escludendolo, invece ed implicitamente, per i “clienti professionali”.
Nel caso di specie, i bilanci della società appellata, presenti nel giudizio di primo grado e riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010, dimostrerebbero, a parere dell'appellante, che essa rientra pienamente in quella categoria, con la conseguenza, che alcun contratto scritto sarebbe necessario per la stipula dei contratti con l'intermediario, dovendosi, quindi, riconoscere una sorta di “qualifica di fatto” di cliente professionale.
Così non è, a parere del Collegio.
Infatti, recita l'art. 35 del Regolamento 16190/2007 quanto segue: CP_7
“Art. 35
(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti) 1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che
pag. 11/19 potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del
Testo Unico nonché ai sensi dell'articolo 58, comma 2; b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto”.
Ed in forza di questa disposizione, è depositato agli atti un documento
(allegato n. 6 alla comparsa della banca appellante), datato 27 marzo 2009, in cui, in ossequio proprio all'art. 35 sopra citato, veniva resa una dichiarazione (come si vedrà infra del tutto inutilizzabile, perché recante una firma apocrifa) di adesione alla qualifica di cliente professionale di diritto.
In sostanza, non valgono solo i bilanci per qualificare un cliente come rientrante nell'una o nell'altra categoria, essendo necessaria o una iniziativa del cliente o una comunicazione dell'intermediario, in questo caso mancanti (per essere la firma della comunicazione Mifid assolutamente apocrifa e per non esservi stata alcuna valida comunicazione da parte dell'intermediario (sul punto, si richiama Corte di cassazione, sentenza n.
21887/2015, ma soprattutto la decisione n. 490 del 30 maggio 2018, dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in ordine alla sussistenza dei requisiti per assumere, da parte del cliente, l'una o l'altra qualifica, attraverso uno specifico esame degli stessi, che non può limitarsi certo al mero deposito dei bilanci che, potrebbero, per assurdo, anche non essere veritieri. Sicché, in sostanza, si ritorna sempre al punto di partenza, ossia alla considerazione che la sussunzione nell'una o nell'altra categoria necessitano di una chiara manifestazione di volontà, assunta pag. 12/19 consapevolmente dallo stesso cliente, in ordine all'inserimento in una categoria maggiormente rischiosa in termini di investimenti).
Ora, la falsità delle firme è stata acclarata, tramite un giudizio tecnico, svolto da professionista in materia grafologica e condotto attraverso l'esame di scritture di comparizione, con metodo scientifico che non lascia alcun dubbio sulla bontà dell'operato svolto, che sia i contratti quadro (a monte), sia la comunicazione Mifid recassero firme apocrife. Essi non sono attribuibili a sicché deve ritenersene la nullità, come Controparte_8
correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
Correttamente, quindi, ha ragionato il primo Giudice, nel senso che, in mancanza di un contratto scritto, tutte le successive operazioni oggetto del giudizio devono essere considerate nulle ai sensi dell'art. 23 TUF. La mancanza di un contratto quadro valido ed efficace (risultando apocrifa la firma apposta al contratto quadro n. 224159) rende nulle tutte le successive operazioni effettuate a valle.
Con il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla domanda di compensazione di quanto richiesto con i rendimenti incassati dalla controparte (per euro 16.157,20 ed euro
7.502,63) ed alla restituzione dei titoli (in conseguenza della statuizione di nullità).
Sul punto, occorre evidenziare che già nel corso del primo grado di giudizio era stata depositata documentazione relativa agli incassi del
(pari a complessivi euro 16.157,20, come dividendi incassati CP_2
in data 4 maggio 2012, 5 maggio 2011 e 29 aprile 2010 ed euro 7.502,63,
pag. 13/19 come cedole, il tutto elencato nei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta della banca).
Ebbene, non può dirsi, come sostiene l'appellata, che la questione vada ricondotta nell'ambito delle mere riproposizioni delle difese svolte in primo grado, perché effettivamente vi è una omessa pronuncia del primo Giudice su questo specifico punto, come anche con riferimento alla mancata pronuncia sulla restituzione dei titoli. Né peraltro, risulta una esplicita presa di posizione della società appellata su questa domanda, né nel primo grado del giudizio, né nel giudizio di appello.
Essendo evidente la prova del percepimento da parte della società appellata delle somme su indicate, esse vanno poste in compensazione con il quantum dovuto dalla banca (proprio perché si è verificato, di fatto, un ingiustificato arricchimento della società), essendo stata svolta in proposito una specifica domanda.
Deve invece diversamente opinarsi con riferimento alla questione della presunta mancata restituzione dei titoli, posto che la sentenza impugnata fa riferimento all'obbligo di restituzione, in capo alla società dei CP_2
titoli non smobilizzati. Ma sul punto deve ritenersi che la domanda sia stata pota in modo del tutto generico (sia nel primo che in questo giudizio), non avendo la banca appellante elencato quali sarebbero i titoli smobilizzati da restituirle da parte dell'appellata.
Il motivo è quindi fondato e va accolto, nei limiti indicati in premessa.
pag. 14/19 Con il quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata per avere il primo Giudice recepito acriticamente le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, della quale ha chiesto la rinnovazione.
La società appellata ha contestato la fondatezza del motivo di appello, stante l'esito dell'accertamento peritale, da intendersi svolto in modo puntuale e completo (data anche la molteplicità delle scritture di comparazione esaminate e l'intervenuta rinuncia, da parte dell'appellante, ad una prova testimoniale che avrebbe dovuto confermare la sottoscrizione dei contratti da parte del legale rappresentante della . CP_2
Questo motivo di appello è infondato.
Ed infatti, si è già detto (analizzando il secondo motivo di appello) che la
CT è stata svolta da una professionista in materia grafologica, con metodo scientifico da condividere pienamente (essendo state utilizzate plurime scritture di comparazione ed essendo stata esclusa qualsivoglia possibilità di autenticità delle sottoscrizioni, con l'esclusione del profilo della dissimulazione della firma, pure invocata).
A ciò va aggiunto che poco importa che le firme, ritenute apocrife, fossero accompagnate dai timbri autentici della società. Ed in effetti, in mancanza peraltro di prova testimoniale (rinunciata dalla banca nel corso del giudizio di primo grado, pur potendo essa dimostrare la sottoscrizione dei contratti), resta la considerazione, indubitabile, della non autenticità delle firme.
Il motivo va quindi rigettato, perché infondato, oltre a consistere in una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.
pag. 15/19 Con il quinto motivo di appello ha rilevato che il Tribunale di Bari non ha motivato sulla eccezione, formulata dalla difesa di circa la CP_1
mancata prova da parte della in ordine alla titolarità delle CP_2
azioni in discussione (con conseguente mancata prova nell'an e nel quantum del danno lamentato).
Sul punto, la società appellata ha dedotto che è provata la titolarità delle azioni da parte della società, avendo la prodotto ed esibito i CP_1
documenti da cui risultava l'acquisto di azioni (peraltro provato anche con il deposito di due estratti).
Il motivo è del tutto infondato, posto che è la stessa a fornire la piena CP_1
prova della titolarità delle azioni da parte del avendo CP_2
depositato i documenti da cui risultava l'acquisto e finanche chiedendo la restituzione delle somme sotto forma di dividendi e di cedole (come indicato nel terzo motivo di appello).
Con il sesto motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la domanda della banca volta alla restituzione degli indennizzi statali eventualmente riscossi dalla controparte (e rivenienti dal
Fondo di Ristoro Finanziario e dal Fondo EN OR), motivo contestato dalla società appellata.
Ora, va detto che la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la domanda, in quanto proposta solo in sede di comparsa conclusionale ed il Collegio ritiene che la statuizione sia del tutto corretta.
pag. 16/19 Infatti, in sede di comparsa di costituzione e risposta CP_9
convenuta nel giudizio di primo grado, si è limitata a svolgere una domanda di compensazione e quindi di restituzione con riferimento agli importi esaminati nel terzo motivo di appello, senza invece fare riferimento alla restituzione degli indennizzi statali, invece introdotti, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.
A ciò si aggiunga che la domanda pecca per estrema genericità, avendo chiesto la “restituzione degli indennizzi statali Controparte_5
eventualmente incassati dalla controparte”.
Ebbene, è chiaro che la domanda, così posta, ed in disparte la sua tardività, non può essere in alcun caso accolta, tenuto conto della circostanza che, di fatto, non ha nemmeno la certezza che il Controparte_5 CP_2
abbia incassato effettivamente gli indennizzi in esame.
Il motivo va quindi rigettato.
Quanto alle difese svolte in primo grado e riproposte in appello, va detto che le stesse, in quanto non rappresentando alcuna concreta critica al ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, non vanno in questa sede nuovamente esaminate.
Va detto, inoltre, che ha proposto appello incidentale nei Controparte_2
seguenti termini: ha riproposto, nel caso di un diverso giudizio sulla nullità degli investimenti per difetto di forma, “le ulteriori cause petendi e/o motivi di nullità, inefficacia, risoluzione, delle operazioni di investimento per cui è causa, richiamandosi, all'uopo, tutte le deduzioni, difese e richieste formulate negli scritti difensivi e nei verbali di causa del giudizio di primo grado”; nello specifico, ha evidenziato che il rappresentante della pag. 17/19 società è abilitato, in ragione dello Statuto, a svolgere attività finanziarie nei limiti del raggiungimento dello scopo sociale. Resterebbe, poi, la possibilità di una risoluzione per inadempimento della banca, con conseguenze ripetitorie e risarcitorie, per la violazione degli obblighi di cui al TUF ed al reg. Consob (obblighi informativi attivi e passivi), oltre che per l'esistenza di un conflitto di interesse.
Dunque, l'appello è stato proposto in forma di fatto condizionata all'accoglimento della impugnazione della banca, sicché, stante l'esito del giudizio, non va neanche esaminato, in quanto assorbito.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico della banca appellante.
Nulla nel rapporto con L.c.a., che non si è costituita Parte_6
in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 1865/2021
R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di Parte_6
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, 4227/2021, pubblicata il 23 novembre 2021
(procedimento n. 18274/2017), condanna alla Controparte_2
restituzione di euro 23.659,83, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
pag. 18/19 3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) liquida le spese di lite in euro 20.119,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico di Controparte_4
ed in favore di
[...] Controparte_2
5) nulla sulle spese per l.c.a.. Parte_6
Cosi deciso in Bari, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1865/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1865/2021 R.G., pendente tra:
(quale incorporante di , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Vanessa P.IVA_2
Romito, ed elettivamente domiciliata come in atti in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta P.IVA_3
Stasi, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 7 febbraio 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la società conveniva in CP_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la , premettendo Controparte_1
di essere azionista di e contestando a vario titolo la Parte_2
validità delle operazioni di acquisto delle relative azioni, avvenute per il tramite di (nello specifico, disconoscendo le firme Controparte_1
presenti nel contratto quadro di negoziazione del 19 marzo 2009, quindi instando per la nullità degli ordini di borsa e prospettando anche ulteriori profili di responsabilità dell'intermediario a causa della violazione degli obblighi informativi sullo stesso incombenti).
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
e nel giudizio interveniva anche . Parte_3
pag. 2/19 Con sentenza n. 4227/2021, pubblicata il 23 novembre 2021 e notificata in data 24 novembre 2021, il Tribunale di Bari condannava Controparte_1
alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 439.995,62, oltre accessori e spese di lite.
Avverso la detta decisione propone appello (quale Controparte_4
incorporante di , chiedendo di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: - nel merito, per le motivazioni in narrativa, riformare ed annullare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4227/2021, pubblicata il 23/11/2021, emessa nel procedimento avente R.G. 18274/17; - per l'effetto, riconoscere e dichiarare
[...]
unica legittimata Parte_4
passivamente a conoscere delle domande proposte dalla Controparte_2
estromettendo (quale incorporante Controparte_5 CP_1
dal giudizio e rigettando ogni domanda proposta nei confronti di
[...]
quest'ultima; - in ogni caso, in riforma della sentenza impugnata, compensare con il petitum attoreo ovvero condannare la a Controparte_2
restituire Euro 23.659,83, pari ai rendimenti incassati dagli investimenti in esame, nonché i titoli oggetto di lite;
- nella ipotesi di accogliemento di uno
o più dei motivi di appello proposti, condannare la alla Controparte_6
restituzione delle somme – pari ad almeno euro 471.987,28, comprensivo delle spese di lite – versate alla medesima da in Controparte_5
forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
- laddove nel corso del giudizio emergesse l'incasso da parte della
[...]
degli indennizzi statali previsti per gli azionisti a CP_2 CP_3
seguito dell'istituzione del Fondo di Ristoro Finanziario ovvero del Fondo
pag. 3/19 EN OR (FIR), attribuire alla banca esponente tali importi, con interessi da ogni singolo accredito al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado. In via istruttoria, si chiede alla Ecc.ma Corte di disporre la rinnovazione della CT grafica disposta in primo grado”.
Si è costituito in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “CHIEDE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, di voler così pronunciare: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 4227/2021 pubblicata il 23 Controparte_5
novembre 2021 dal Tribunale di Bari in persona del Giudice dr. Nicola
Magaletti, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di appello proposi dalla accolga l'appello incidentale condizionato Controparte_5
della e per l'effetto in via principale: 1) Accertare e, Controparte_2
dichiarare l'inesistenza o, in subordine, l'invalidità/nullità del contratto quadro n. 224159 ed “in via derivata” delle operazioni di investimento oggetto dell'odierno giudizio, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
b) per l'effetto, condannare l'appellante alla ripetizione in favore di della somma di euro 1.341.687,75, ovvero Controparte_2
della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli illeciti prelievi al dì dell'effettivo soddisfo;
in via estremamente subordinata: c.
Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di CP_1
oggi per violazione delle disposizioni
[...] Controparte_4
normative cui è tenuta nella prestazione die servizi d'investimento previste
pag. 4/19 dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11522 del 98 (e successive modificazioni ed integrazioni), con conseguente risoluzione ex art. 1453
c.c. delle operazioni di acquisto/sottoscrizione per cui è causa, e condanna della banca convenuta alla ripetizione ovvero al risarcimento in favore dell'attrice di un importo corrispondente al capitale investito nelle operazioni di cui è causa, o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli illeciti prelievi al dì dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso:
d) condannare la appellante al risarcimento del danno subito dalla CP_1
per violazione delle regole codificate nel TUF e Parte_5
nel Regolamento Consob, nonché degli artt. 1175, ,1176, 1337, 1375 c.c. di cui si chiede, eventualmente, anche la liquidazione in via equitativa;
e) condannare, altresì l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Nessuno si è costituito per in L.c.a. Parte_2
Disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 7 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 5/19 Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia di Parte_6
che, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
La banca appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha proposto la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di rigettata dal primo Giudice Controparte_1
che non ha ritenuto applicabile al caso di specie il d.l. 99/2017. Ritiene, invece, l'appellante che in forza di quel decreto, delle passività di CP_1
(soggetto distinto, al momento della cessione, da
[...] CP_3
continuava a continua a rispondere (ed in tal senso si Parte_3
pone il contratto di cessione del 26 giugno 2017), così come sono esclusi anche i contenziosi relativi a giudizi promossi prima o dopo la data di esecuzione del contratto di cessione di azienda (nei quali vanno compresi i contenziosi relativi a in materia di azioni delle ex Controparte_1
banche Venete). Poiché il contenzioso in oggetto è stato instaurato il 16 novembre 2017 (dopo la conclusione del contratto di cessione) e riguarda azioni VB, quindi esso non può essere considerato come passività
“inclusa”, con la conseguenza che permane la legittimazione passiva di in LCA. CP_3
Sul punto la società appellata ha dedotto che non v'è alcun dubbio in ordine alla legittimazione passiva di nel giudizio, istituto con il CP_1
quale l'appellata ha intrattenuto rapporti finanziari, risultando essa un autonomo soggetto di diritto ed alla quale non può essere estesa l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. B, d.l. 99/2017 ed ogni interpretazione contraria sarebbe derogatoria della disciplina codicistica sulla cessione del credito, di fatto non consentita, posto che il detto testo pag. 6/19 legislativo ha natura eccezionale;
consegue da tanto che l'eccezione è infondata e la domanda è pienamente procedibile.
Pur dovendo essere evidenziato che l'appellante si è limitato ad una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado, senza contestare in alcun modo il ragionamento seguito del primo Giudice, il Collegio ritiene che il motivo di appello sia infondato.
La tesi dell'appellante, secondo cui il debito di derivante da CP_1
un rapporto di conto corrente sarebbe stato trasferito a Parte_6
è priva del benché minimo fondamento normativo.
[...]
Non è quel che dispone l'art. 3 del D.L. n. 99 del 25.6.17 (convertito con modificazioni dalla l. 121/17), invocato dall'appellante.
La norma, infatti, nel tener fuori dalla cessione d'azienda del 26.6.17 tra ed sia i debiti “nei Parte_6 Controparte_5
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett.
b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione del 26.6.17 - c.d.
“Passività escluse”), sia “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”
(art. 3, co. 1, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di
In buona sostanza, il presupposto della norma è che del CP_3
pag. 7/19 rapporto giuridico o delle passività esclusi dalla cessione ad
[...]
sia titolare ma non è il caso in esame, in cui si CP_5 CP_3
discute di un assunto obbligo restitutorio di verso un Controparte_1
suo cliente in conseguenza della nullità parziale di un contratto di conto corrente.
Né rileva in senso contrario che, all'epoca della cessione, CP_1
fosse partecipata da trattandosi - pur sempre - di soggetti CP_3
giuridici distinti, sicché parlare di cessione delle passività di quest'ultima non equivale ad includere debiti facenti capo alla partecipata.
In questi termini si è già espressa questa Corte, che “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la , in contrasto così CP_1
con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore” (App. Bari, n.
1584/23; 1247/23; 1168/22, che cita la decisione n. 112 del 16 novembre
2017 dell'Arbitro per le controversie finanziarie).
Ed invero, come ben chiarisce il primo giudice, “Nel caso di specie, la ha proposto domande fondate su contratti, se pur contestati, CP_2
conclusi con la , al pari delle contestate condotte violative CP_1
degli obblighi informativi e pertanto è l'Istituto di credito correttamente pag. 8/19 richiamato unico legittimato passivo”, e sulla titolarità di tale obbligazione non hanno affatto inciso il d.l. 2017 né l'atto di cessione di giugno 2017, che, come detto, hanno riguardato unicamente passività proprie della banca cedente sottoposta alla l.c.a. (cioè , in assenza di CP_3
qualsivoglia riferimento anche a fatti o atti precedenti alla cessione ed alle relative passività riferibili alla controllata (v. pgg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Un'interpretazione estensiva della norma e del contratto di cessione oltre a non essere autorizzata dal loro tenore letterale, sarebbe gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza, in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto-legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sulla controllata in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore.
Va, per queste ragioni, confermata la legittimazione passiva di
[...]
, quale incorporante di in assenza di un CP_5 Controparte_1
qualunque meccanismo legale o convenzionale per il quale obbligazioni proprie di quest'ultima (che è sempre soggetto giuridicamente autonomo rispetto a VB) dovrebbero far capo alla LCA della sua ex controllante.
Con il secondo motivo di appello la appellante censura la sentenza CP_1
impugnata per avere dichiarato, in dipendenza del ritenuto carattere apocrifo delle firme del legale rappresentante del la nullità CP_2
del contratto quadro stipulato nel 2009 tra la detta società e CP_1
pag. 9/19 rigettando invece le argomentazioni della difesa in ordine alla disciplina applicabile ai cosiddetti “clienti professionali di diritto”. Nello specifico,
l'appellante evidenzia che il CT nominato nel giudizio di primo grado aveva ritenuto apocrifa la firma apposto sulla dichiarazione del 27 marzo
2009, ex art. 35 reg. n. 16190 /07 del legale rappresentante CP_7 CP_2
in ordine ai requisiti della società per rientrare tra i clienti
[...]
professionali di diritto, oltre che quelle presenti sul contratto quadro del 19 marzo 2009, sul questionario rilasciato dalla società istante il 25 marzo
2009 (attestante la elevata esperienza e conoscenza della medesima in strumenti finanziari derivati IOTC), sull'accordo integrativo su strumenti finanziari derivati e sugli ordini di borsa. ha comunque CP_1
provveduto al deposito dei bilanci della da cui si evince che la CP_2
stessa società soddisfaceva tutti i presupposti per rientrare nella categoria dei Clienti professionali di diritto, trattandosi di impresa di grandi dimensioni (ed avendo essa appellante depositato i bilanci della società, a riprova della sussistenza dei presupposti per qualificarla come “Cliente professionale”). Sicché, in quanto rientrante in questa categoria, alla stessa non era applicabile l'art. 23 TUF, con la conseguenza che il ritenuto carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante del sul contratto quadro e sulla dichiarazione ex art. 35 reg. CP_2
non poteva determinare la sanzione di nullità. CP_7
Sul punto la società appellata ha dedotto che la non autenticità della sottoscrizione del contratto quadro esclude a priori la qualificazione della società come cliente professionale e la sua riconducibilità alla categoria del cliente al dettaglio, con la conseguente necessità dell'utilizzo della forma scritta.
pag. 10/19 Pur dovendo essere segnalata la tardività di questa eccezione, va detto, nel merito, che anche questo motivo è infondato e non può essere accolto, per i motivi che seguono.
E' noto che l'art. 37 del Regolamento Consob 16190/2007 impone il requisito della forma scritta per i contratti stipulati dai soli clienti al dettaglio, escludendolo, invece ed implicitamente, per i “clienti professionali”.
Nel caso di specie, i bilanci della società appellata, presenti nel giudizio di primo grado e riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010, dimostrerebbero, a parere dell'appellante, che essa rientra pienamente in quella categoria, con la conseguenza, che alcun contratto scritto sarebbe necessario per la stipula dei contratti con l'intermediario, dovendosi, quindi, riconoscere una sorta di “qualifica di fatto” di cliente professionale.
Così non è, a parere del Collegio.
Infatti, recita l'art. 35 del Regolamento 16190/2007 quanto segue: CP_7
“Art. 35
(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti) 1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che
pag. 11/19 potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del
Testo Unico nonché ai sensi dell'articolo 58, comma 2; b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto”.
Ed in forza di questa disposizione, è depositato agli atti un documento
(allegato n. 6 alla comparsa della banca appellante), datato 27 marzo 2009, in cui, in ossequio proprio all'art. 35 sopra citato, veniva resa una dichiarazione (come si vedrà infra del tutto inutilizzabile, perché recante una firma apocrifa) di adesione alla qualifica di cliente professionale di diritto.
In sostanza, non valgono solo i bilanci per qualificare un cliente come rientrante nell'una o nell'altra categoria, essendo necessaria o una iniziativa del cliente o una comunicazione dell'intermediario, in questo caso mancanti (per essere la firma della comunicazione Mifid assolutamente apocrifa e per non esservi stata alcuna valida comunicazione da parte dell'intermediario (sul punto, si richiama Corte di cassazione, sentenza n.
21887/2015, ma soprattutto la decisione n. 490 del 30 maggio 2018, dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in ordine alla sussistenza dei requisiti per assumere, da parte del cliente, l'una o l'altra qualifica, attraverso uno specifico esame degli stessi, che non può limitarsi certo al mero deposito dei bilanci che, potrebbero, per assurdo, anche non essere veritieri. Sicché, in sostanza, si ritorna sempre al punto di partenza, ossia alla considerazione che la sussunzione nell'una o nell'altra categoria necessitano di una chiara manifestazione di volontà, assunta pag. 12/19 consapevolmente dallo stesso cliente, in ordine all'inserimento in una categoria maggiormente rischiosa in termini di investimenti).
Ora, la falsità delle firme è stata acclarata, tramite un giudizio tecnico, svolto da professionista in materia grafologica e condotto attraverso l'esame di scritture di comparizione, con metodo scientifico che non lascia alcun dubbio sulla bontà dell'operato svolto, che sia i contratti quadro (a monte), sia la comunicazione Mifid recassero firme apocrife. Essi non sono attribuibili a sicché deve ritenersene la nullità, come Controparte_8
correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
Correttamente, quindi, ha ragionato il primo Giudice, nel senso che, in mancanza di un contratto scritto, tutte le successive operazioni oggetto del giudizio devono essere considerate nulle ai sensi dell'art. 23 TUF. La mancanza di un contratto quadro valido ed efficace (risultando apocrifa la firma apposta al contratto quadro n. 224159) rende nulle tutte le successive operazioni effettuate a valle.
Con il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla domanda di compensazione di quanto richiesto con i rendimenti incassati dalla controparte (per euro 16.157,20 ed euro
7.502,63) ed alla restituzione dei titoli (in conseguenza della statuizione di nullità).
Sul punto, occorre evidenziare che già nel corso del primo grado di giudizio era stata depositata documentazione relativa agli incassi del
(pari a complessivi euro 16.157,20, come dividendi incassati CP_2
in data 4 maggio 2012, 5 maggio 2011 e 29 aprile 2010 ed euro 7.502,63,
pag. 13/19 come cedole, il tutto elencato nei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta della banca).
Ebbene, non può dirsi, come sostiene l'appellata, che la questione vada ricondotta nell'ambito delle mere riproposizioni delle difese svolte in primo grado, perché effettivamente vi è una omessa pronuncia del primo Giudice su questo specifico punto, come anche con riferimento alla mancata pronuncia sulla restituzione dei titoli. Né peraltro, risulta una esplicita presa di posizione della società appellata su questa domanda, né nel primo grado del giudizio, né nel giudizio di appello.
Essendo evidente la prova del percepimento da parte della società appellata delle somme su indicate, esse vanno poste in compensazione con il quantum dovuto dalla banca (proprio perché si è verificato, di fatto, un ingiustificato arricchimento della società), essendo stata svolta in proposito una specifica domanda.
Deve invece diversamente opinarsi con riferimento alla questione della presunta mancata restituzione dei titoli, posto che la sentenza impugnata fa riferimento all'obbligo di restituzione, in capo alla società dei CP_2
titoli non smobilizzati. Ma sul punto deve ritenersi che la domanda sia stata pota in modo del tutto generico (sia nel primo che in questo giudizio), non avendo la banca appellante elencato quali sarebbero i titoli smobilizzati da restituirle da parte dell'appellata.
Il motivo è quindi fondato e va accolto, nei limiti indicati in premessa.
pag. 14/19 Con il quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata per avere il primo Giudice recepito acriticamente le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, della quale ha chiesto la rinnovazione.
La società appellata ha contestato la fondatezza del motivo di appello, stante l'esito dell'accertamento peritale, da intendersi svolto in modo puntuale e completo (data anche la molteplicità delle scritture di comparazione esaminate e l'intervenuta rinuncia, da parte dell'appellante, ad una prova testimoniale che avrebbe dovuto confermare la sottoscrizione dei contratti da parte del legale rappresentante della . CP_2
Questo motivo di appello è infondato.
Ed infatti, si è già detto (analizzando il secondo motivo di appello) che la
CT è stata svolta da una professionista in materia grafologica, con metodo scientifico da condividere pienamente (essendo state utilizzate plurime scritture di comparazione ed essendo stata esclusa qualsivoglia possibilità di autenticità delle sottoscrizioni, con l'esclusione del profilo della dissimulazione della firma, pure invocata).
A ciò va aggiunto che poco importa che le firme, ritenute apocrife, fossero accompagnate dai timbri autentici della società. Ed in effetti, in mancanza peraltro di prova testimoniale (rinunciata dalla banca nel corso del giudizio di primo grado, pur potendo essa dimostrare la sottoscrizione dei contratti), resta la considerazione, indubitabile, della non autenticità delle firme.
Il motivo va quindi rigettato, perché infondato, oltre a consistere in una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.
pag. 15/19 Con il quinto motivo di appello ha rilevato che il Tribunale di Bari non ha motivato sulla eccezione, formulata dalla difesa di circa la CP_1
mancata prova da parte della in ordine alla titolarità delle CP_2
azioni in discussione (con conseguente mancata prova nell'an e nel quantum del danno lamentato).
Sul punto, la società appellata ha dedotto che è provata la titolarità delle azioni da parte della società, avendo la prodotto ed esibito i CP_1
documenti da cui risultava l'acquisto di azioni (peraltro provato anche con il deposito di due estratti).
Il motivo è del tutto infondato, posto che è la stessa a fornire la piena CP_1
prova della titolarità delle azioni da parte del avendo CP_2
depositato i documenti da cui risultava l'acquisto e finanche chiedendo la restituzione delle somme sotto forma di dividendi e di cedole (come indicato nel terzo motivo di appello).
Con il sesto motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la domanda della banca volta alla restituzione degli indennizzi statali eventualmente riscossi dalla controparte (e rivenienti dal
Fondo di Ristoro Finanziario e dal Fondo EN OR), motivo contestato dalla società appellata.
Ora, va detto che la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la domanda, in quanto proposta solo in sede di comparsa conclusionale ed il Collegio ritiene che la statuizione sia del tutto corretta.
pag. 16/19 Infatti, in sede di comparsa di costituzione e risposta CP_9
convenuta nel giudizio di primo grado, si è limitata a svolgere una domanda di compensazione e quindi di restituzione con riferimento agli importi esaminati nel terzo motivo di appello, senza invece fare riferimento alla restituzione degli indennizzi statali, invece introdotti, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.
A ciò si aggiunga che la domanda pecca per estrema genericità, avendo chiesto la “restituzione degli indennizzi statali Controparte_5
eventualmente incassati dalla controparte”.
Ebbene, è chiaro che la domanda, così posta, ed in disparte la sua tardività, non può essere in alcun caso accolta, tenuto conto della circostanza che, di fatto, non ha nemmeno la certezza che il Controparte_5 CP_2
abbia incassato effettivamente gli indennizzi in esame.
Il motivo va quindi rigettato.
Quanto alle difese svolte in primo grado e riproposte in appello, va detto che le stesse, in quanto non rappresentando alcuna concreta critica al ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, non vanno in questa sede nuovamente esaminate.
Va detto, inoltre, che ha proposto appello incidentale nei Controparte_2
seguenti termini: ha riproposto, nel caso di un diverso giudizio sulla nullità degli investimenti per difetto di forma, “le ulteriori cause petendi e/o motivi di nullità, inefficacia, risoluzione, delle operazioni di investimento per cui è causa, richiamandosi, all'uopo, tutte le deduzioni, difese e richieste formulate negli scritti difensivi e nei verbali di causa del giudizio di primo grado”; nello specifico, ha evidenziato che il rappresentante della pag. 17/19 società è abilitato, in ragione dello Statuto, a svolgere attività finanziarie nei limiti del raggiungimento dello scopo sociale. Resterebbe, poi, la possibilità di una risoluzione per inadempimento della banca, con conseguenze ripetitorie e risarcitorie, per la violazione degli obblighi di cui al TUF ed al reg. Consob (obblighi informativi attivi e passivi), oltre che per l'esistenza di un conflitto di interesse.
Dunque, l'appello è stato proposto in forma di fatto condizionata all'accoglimento della impugnazione della banca, sicché, stante l'esito del giudizio, non va neanche esaminato, in quanto assorbito.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico della banca appellante.
Nulla nel rapporto con L.c.a., che non si è costituita Parte_6
in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 1865/2021
R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di Parte_6
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, 4227/2021, pubblicata il 23 novembre 2021
(procedimento n. 18274/2017), condanna alla Controparte_2
restituzione di euro 23.659,83, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
pag. 18/19 3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) liquida le spese di lite in euro 20.119,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico di Controparte_4
ed in favore di
[...] Controparte_2
5) nulla sulle spese per l.c.a.. Parte_6
Cosi deciso in Bari, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19