Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/04/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03059/2025REG.PROV.COLL.
N. 09202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2023, proposto da
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Tito Munari, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Raffaella Chiummiento, in Roma, via Salaria n. 103;
contro
CU EL, non costituita in giudizio;
nei confronti
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege , domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissario Straordinario ex art. 8 Quinquies L. n. 33/09, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05690/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 4802/2011 l’Azienda Agricola CU EL impugnava dinanzi al Tar per il Lazio:
- la comunicazione n. ARE33-3689374-P (Prot. n. CS.CCSLU.2011.839) del 21 febbraio 2011, a firma del Commissario Straordinario, con la quale AGEA comunicava alla ricorrente che con precedente provvedimento (prot. CS.CCSLU.2010.2421 del 15 novembre 2010) era stata revocata la quota assegnata ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 119/2003 all’Azienda ON NO (successivamente acquisita dalla ricorrente);
- il predetto provvedimento di revoca prot. CS.CCSLU.2010.2421 del 15 novembre 2010;
- la comunicazione AVEPA n. 16211228644 recante « regime comunitario quote latte – comunicazione quote individuali periodo 2011-2012 ».
Il Tar, con sentenza n. 5690 del 4 aprile 2023, accoglieva il ricorso rilevando, sotto un primo profilo, la violazione delle garanzie partecipative della ricorrente rimasta estranea al procedimento di revoca delle quote nei confronti del proprio dante causa nonostante l’assegnazione delle stesse, a seguito dell’acquisizione dell’Azienda ON fossero già state formalmente assegnate dal Commissario con atto del 6 luglio 2010.
Sotto atro profilo, poiché la revoca veniva disposta omettendo ogni considerazione in merito ai principi affermati dalla « Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19)» che, relativamente alle campagne dal 1995/1996 al 2014/2015, accertava come lo Stato italiano avesse sempre operato «in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, dalla P.A. » (punto 2.1 della sentenza impugnata).
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, impugnava la sentenza con appello depositato il 23 novembre 2023 deducendone l’erroneità per:
1. « Error in iudicando: violazione ed errata applicazione di legge, in particolare dell’art. 8 quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 119/03 »;
2. « Error in iudicando: violazione ed errata applicazione di legge, in particolare degli artt. 3 e 7 L. n. 241/90 e artt. 2, 3, 97 Cost. ».
AGEA si costituiva in giudizio con memoria formale depositata il 23 dicembre 2023.
L’Azienda appellata non si costituiva in giudizio.
All’esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve riconoscersi la legittimazione passiva di AVEPA atteso che viene impugnata la sopra richiamata comunicazione dell’Agenzia nella parte in cui « risulta registrata la revoca di parte delle quote latte acquisite dall’azienda agricola ricorrente a seguito dell’acquisizione dell’azienda agricola ON NO » (terzo atto impugnato).
La stessa appellante inoltre riconosce di aver adottato « atti confermativi e conformativi degli atti presupposti di Agea » (pag. 5 dell’appello) riconoscendo di fatto un diretto impatto degli stessi nella sfera giuridico-soggettiva del destinatario.
Quanto al merito della presente controversia, l’appello è infondato.
Con il primo motivo AVEPA, censura la sentenza impugnata nella parte (ritrascritta in appello) in cui afferma che « è necessario premettere che il Commissario Straordinario, su parere conforme di AGEA con provvedimento del 6 luglio 2010, aveva riconosciuto come dovute, e quindi aveva assegnato definitivamente in capo alla ditta CU EL, tutte le quote già in possesso dell’azienda ON NO (provvedimento recepito anche da AVEPA in data 12 agosto 2010) e, ciò, in conseguenza dell’avvenuto acquisto dell’intera azienda ON NO, con atto di cessione del 22 settembre 2009 e registrato il successivo 30 settembre 2009. Il Commissario straordinario, pertanto, aveva accertato l’esistenza del diritto della ditta CU, ad ottenere anche le quote aggiuntive assegnate alla società cedente e, ciò, su concorde parere di AGEA e AVEPA. Tale definitivo riconoscimento era intervenuto nelle more del giudizio R.G. 5586/2010 che, a sua volta, era stato poi definito con sentenza n. 1327/2018 dichiarativa della cessata materia del contendere ».
La decisione tuttavia sconterebbe la mancata considerazione della natura provvisoria dell’attribuzione delle quote del dante causa della ricorrente ex L. n. 33/2009 posto che l’attribuzione delle stesse, era stata disposta con provvedimento commissariale del 6 luglio 2010 condizionato a fatti poi non verificatisi.
Il motivo è fondato.
Per mere esigenze di completezza espositiva si precisa che nell’evocato giudizio n. 5586/2010, la Signora EL CU, titolare dell’omonima azienda, impugnava la comunicazione AVEPA n. 06210400112 recante « regime comunitario quote latte – comunicazione quote individuali periodo 2010-2011 ».
In particolare, agiva « per l’accertamento del quantitativo di quote latte determinato in relazione alla campagna 2010/2011, in relazione ad atti di trasferimento di quote in precedenza intervenuti dei quali, secondo la ricorrente, l’Agenzia non avrebbe tenuto conto » ed il relativo giudizio veniva definito con la sopra citata sentenza n. 1327/2018 con la quale, « dato atto che con memoria del 14 novembre 2017 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che l’AGEA, nelle more del giudizio, ha preso atto di quanto lamentato dalla ricorrente medesima ed ha disposto le conseguenti rettifiche, recepite sia dal Commissario Straordinario che da AVEPA », il Tar dichiarava cessata la materia del contendere.
Tale vicenda tuttavia non rileva nel presente giudizio ove si controverte su fatti successivi come la revoca di quote (nella specie quelle assegnate all’Azienda ON poi acquisita dall’appellata) per successivo omesso pagamento del prelievo e mancata realizzazione di condizioni apposte alla cessione a suo tempo intervenuta.
Con il richiamato provvedimento del 6 luglio 2010 (che il Tar descrive come assegnazione definitiva in capo all’appellante delle quote già assegnate alla Ditta ON) il Commissario straordinario, nell’operare la « rettifica assegnazione quota aggiuntiva », precisava che le « quote assegnate sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del provvedimento di revoca qualora si verifichi uno dei casi previsti dall’art. 8-quinquies, comma 7, della legge 33 ».
È pertanto chiaro che l’atto richiamato si limita a chiarire la legittimità del trasferimento della quota aggiuntiva dal ON alla CU per effetto del negozio di cessione d’azienda configurandola tuttavia come una assegnazione condizionata al rispetto di quanto stabilito dalla norma, espressamente richiamata, ai sensi della quale « le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2 […] ».
Nel caso di specie, non essendo stato corrisposto il prelievo riferito alla quota riassegnata né accettata la rateizzazione del debito (v. atto del Commissario straordinario del 14 febbraio 2011 recante comunicazione di avvio del procedimento), ricorrono i presupposti di cui all’art. 8 quinquies per operare la revoca contestata dall’appellante.
Con il secondo motivo AVEPA deduce che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca all’Azienda non possa determinare l’illegittimità dell’atto atteso che sia l’Azienda ON (dante causa) che la ricorrente CU erano consapevoli del fatto che il mancato pagamento del prelievo latte (anche in forma rateale) avrebbe determinato la revoca delle quote ai sensi dell’art. 8 quinquies della L. n. 33/2009 dovendosi quindi disattendere la tesi del Tar espressa affermando che « è evidente il pregiudizio subito dalla ricorrente che è risultata destinataria solo dell’atto finale di un procedimento ablativo di revoca ».
Il motivo è fondato.
Deve rilevarsi che, come evidenziato e documentato dall’appellante, l’Azienda CU è stata destinataria degli atti in virtù dei quali si determinava il trasferimento delle quote già dell’Azienda ON.
Tale trasferimento comporta il trasferimento in capo all’avente causa degli oneri connessi alla titolarità delle stesse imposti dalla legge prevedendo, come già evidenziato, le conseguenze dell’omesso versamento del prelievo dovuto (o della mancata adesione ad un piano di rateizzazione del debito)
In presenza di una determinazione imposta dalla legge al ricorrere di presupposti, come nel caso di specie, non oggetto di contestazione, l’omissione della comunicazione di avvio è priva di portata invalidante (fra le tante, Cass. Civ., Sez. Un., 1° dicembre 2023, n. 34961).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO