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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2024, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6565/2016.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6565/2016 proposta da
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandro Iacobellis,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Camillo Larato,
-parti convenute-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere titolare di una azienda zootecnica ubicata in agro di
Altamura alla contrada Pacciarella.
Ha allegato che da oltre venti anni possiede, in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta, anche un terreno abbandonato attiguo a quello della sua azienda. Ha precisato che nel 2003 il terreno è stato formalmente alienato, ma che sia il precedente proprietario che il successivo se ne sono sempre disinteressati.
Ha concluso domandando: l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione;
l'ordine di trascrizione della sentenza presso
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 5 R.G. 6565/2016.
la Conservatoria. Con vittoria di spese di lite in caso di ingiusta opposizione (atto di citazione notificato il
18.04.2016).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere proprietaria del terreno per averlo acquistato con compravendita del 2003 immettendosi altresì nel possesso e continuando ad esercitarlo anche successivamente.
Ha precisato di pagare i relativi tributi e di provvedere alla manutenzione.
Ha concluso per: il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.07.2016).
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e con l'escussione di cinque testimoni.
I.4.- Con provvedimento presidenziale del 12.03.2024 la causa
è stata assegnata a questo giudice.
I.5.- All'udienza del 22.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede dichiararsi l'interruzione del processo per decesso della controparte;
b) parte convenuta: conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'esito, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II. Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di parte attrice di declaratoria di interruzione del processo per decesso della controparte.
Infatti, l'interruzione del processo non è conseguenza della morte della parte bensì della relativa dichiarazione fatta dal difensore della parte medesima;
mentre il codice di rito non
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 5 R.G. 6565/2016.
attribuisce alcuna rilevanza alla dichiarazione che ne fa il difensore della controparte.
III.- La domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento.
L'attore non ha fornito prova sufficiente del possesso uti dominus del terreno per cui è causa.
III.1.- Sul versante oggettivo, egli non ha dimostrato la disponibilità materiale del bene in via esclusiva.
A tal proposito nel corso del giudizio sono stati ascoltati diversi testimoni i quali, ove indicati dall'attore, hanno dichiarato che il utilizzava il fondo per il pascolo Pt_1
e ne aveva la disponibilità senza che mai altri soggetti abbiano potuto interferire;
mentre, i testimoni indicati dalla convenuta, hanno dichiarato che almeno dal 2003 la CP_1 tramite suoi incaricati, provvedeva alla cura del fondo e alla manutenzione nonché al rifacimento annuale delle zone di sicurezza per la prevenzione degli incendi.
Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali complessivamente raccolte, sono emerse situazioni di fatto del tutto incompatibili tra loro senza che vi siano elementi che possano far propendere per la maggiore veridicità delle une piuttosto che delle altre. Di conseguenza, sul versante processuale, poiché l'onere di fornire la prova ricadeva sull'attore, deve ritenersi non sufficientemente raggiunta la prova già della disponibilità materiale del bene.
III.2.- In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente che l'attore abbia avuto la materiale disponibilità del bene, deve pur sempre escludersi che essa abbia potuto trovare corrispondenza in un comportamento uti dominus.
III.2.1.- Infatti, in primo luogo, per stessa deduzione resa dalla parte attrice, il avrebbe utilizzato il fondo Pt_1 nel disinteresse e nell'inerzia sia dei proprietari precedenti al 2003 sia dell'attuale convenuta che in quell'anno lo acquistò. Ciò significa che il aveva da sempre piena Pt_1 consapevolezza dell'altruità del bene benché lo utilizzasse.
Tale circostanza comporta, ai fini del preteso acquisto per usucapione, che egli avrebbe dovuto provare di aver compiuto espressamente nei confronti dei proprietari uno o più atti di
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 5 R.G. 6565/2016.
interversione, tali cioè da manifestare in maniera chiara ed inequivoca il suo intento di iniziare a possedere la cosa come se fosse propria;
non essendo invece sufficiente la mera inerzia o il disinteresse altrui.
Una tale prova, invece, manca del tutto agli atti del giudizio.
III.2.2.- In secondo luogo, la convenuta ha prodotto un contratto di affitto registrato il 20.07.2011 (cfr. all.1 al deposito telematico del 10.11.2016) in cui si dà atto che il terreno veniva assegnato in godimento a tale Parte_2 moglie dell'odierno attore. Tale circostanza è indicativa dell'esercizio di un potere di disposizione da parte del proprietario effettivo e qualifica in termini di detenzione
(anziché di possesso) la relazione materiale che l'attore abbia potuto avere sul bene.
Ancora, agli atti (cfr. deposito telematico del 22.03.2019) vi è una dichiarazione sostitutiva datata 01.05.2010 e indirizzata alla AGEA in cui l'attore si dichiara comodatario di diversi terreni ivi compreso quello per cui è causa. Poiché anche il comodato – come l'affitto - configura una ipotesi di detenzione qualificata del bene, una volta di più deve escludersi in radice l'animus rem sibi habendi in capo al
Pt_1
III.2.3.- Da ultimo, è pure rimasta non contestata la circostanza che la pagasse i tributi sul fondo;
CP_1 laddove invece, chi si dichiari proprietario del bene e tale voglia apparire nei confronti di terzi dovrebbe altresì provvedere al pagamento degli oneri fondiari.
III.3.- In definitiva, dal complesso dell'istruttoria è emerso che, quand'anche il abbia effettivamente avuto Pt_1 la disponibilità materiale del terreno, questa certamente non potrebbe qualificarsi in termini di possesso avendo egli assunto, anche nei confronti dei terzi, la qualità di detentore e non avendo mai compiuto alcun atto di interversione nei confronti del proprietario.
La domanda di usucapione deve pertanto essere rigettata.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 5 R.G. 6565/2016.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nei confronti della convenuta.
I compensi devono essere determinati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo agli importi previsti per i giudizi ordinari innanzi al
Tribunale con valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in ragione del valore indeterminabile della controversia ma a bassa complessità). Non sussistono ragioni per discostarsi dai parametri base a norma dell'art. 4 del
D.M. citato:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI Parte_3
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 / € 1.806,00
Decisoria € 2.905,00 / € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 6565/2016 introdotto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 18.04.2016 nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Camillo Larato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 19 settembre 2024. Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6565/2016 proposta da
( , rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandro Iacobellis,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Camillo Larato,
-parti convenute-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere titolare di una azienda zootecnica ubicata in agro di
Altamura alla contrada Pacciarella.
Ha allegato che da oltre venti anni possiede, in maniera pacifica, esclusiva e ininterrotta, anche un terreno abbandonato attiguo a quello della sua azienda. Ha precisato che nel 2003 il terreno è stato formalmente alienato, ma che sia il precedente proprietario che il successivo se ne sono sempre disinteressati.
Ha concluso domandando: l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione;
l'ordine di trascrizione della sentenza presso
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 5 R.G. 6565/2016.
la Conservatoria. Con vittoria di spese di lite in caso di ingiusta opposizione (atto di citazione notificato il
18.04.2016).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere proprietaria del terreno per averlo acquistato con compravendita del 2003 immettendosi altresì nel possesso e continuando ad esercitarlo anche successivamente.
Ha precisato di pagare i relativi tributi e di provvedere alla manutenzione.
Ha concluso per: il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.07.2016).
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e con l'escussione di cinque testimoni.
I.4.- Con provvedimento presidenziale del 12.03.2024 la causa
è stata assegnata a questo giudice.
I.5.- All'udienza del 22.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede dichiararsi l'interruzione del processo per decesso della controparte;
b) parte convenuta: conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'esito, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II. Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di parte attrice di declaratoria di interruzione del processo per decesso della controparte.
Infatti, l'interruzione del processo non è conseguenza della morte della parte bensì della relativa dichiarazione fatta dal difensore della parte medesima;
mentre il codice di rito non
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 5 R.G. 6565/2016.
attribuisce alcuna rilevanza alla dichiarazione che ne fa il difensore della controparte.
III.- La domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento.
L'attore non ha fornito prova sufficiente del possesso uti dominus del terreno per cui è causa.
III.1.- Sul versante oggettivo, egli non ha dimostrato la disponibilità materiale del bene in via esclusiva.
A tal proposito nel corso del giudizio sono stati ascoltati diversi testimoni i quali, ove indicati dall'attore, hanno dichiarato che il utilizzava il fondo per il pascolo Pt_1
e ne aveva la disponibilità senza che mai altri soggetti abbiano potuto interferire;
mentre, i testimoni indicati dalla convenuta, hanno dichiarato che almeno dal 2003 la CP_1 tramite suoi incaricati, provvedeva alla cura del fondo e alla manutenzione nonché al rifacimento annuale delle zone di sicurezza per la prevenzione degli incendi.
Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali complessivamente raccolte, sono emerse situazioni di fatto del tutto incompatibili tra loro senza che vi siano elementi che possano far propendere per la maggiore veridicità delle une piuttosto che delle altre. Di conseguenza, sul versante processuale, poiché l'onere di fornire la prova ricadeva sull'attore, deve ritenersi non sufficientemente raggiunta la prova già della disponibilità materiale del bene.
III.2.- In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente che l'attore abbia avuto la materiale disponibilità del bene, deve pur sempre escludersi che essa abbia potuto trovare corrispondenza in un comportamento uti dominus.
III.2.1.- Infatti, in primo luogo, per stessa deduzione resa dalla parte attrice, il avrebbe utilizzato il fondo Pt_1 nel disinteresse e nell'inerzia sia dei proprietari precedenti al 2003 sia dell'attuale convenuta che in quell'anno lo acquistò. Ciò significa che il aveva da sempre piena Pt_1 consapevolezza dell'altruità del bene benché lo utilizzasse.
Tale circostanza comporta, ai fini del preteso acquisto per usucapione, che egli avrebbe dovuto provare di aver compiuto espressamente nei confronti dei proprietari uno o più atti di
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 5 R.G. 6565/2016.
interversione, tali cioè da manifestare in maniera chiara ed inequivoca il suo intento di iniziare a possedere la cosa come se fosse propria;
non essendo invece sufficiente la mera inerzia o il disinteresse altrui.
Una tale prova, invece, manca del tutto agli atti del giudizio.
III.2.2.- In secondo luogo, la convenuta ha prodotto un contratto di affitto registrato il 20.07.2011 (cfr. all.1 al deposito telematico del 10.11.2016) in cui si dà atto che il terreno veniva assegnato in godimento a tale Parte_2 moglie dell'odierno attore. Tale circostanza è indicativa dell'esercizio di un potere di disposizione da parte del proprietario effettivo e qualifica in termini di detenzione
(anziché di possesso) la relazione materiale che l'attore abbia potuto avere sul bene.
Ancora, agli atti (cfr. deposito telematico del 22.03.2019) vi è una dichiarazione sostitutiva datata 01.05.2010 e indirizzata alla AGEA in cui l'attore si dichiara comodatario di diversi terreni ivi compreso quello per cui è causa. Poiché anche il comodato – come l'affitto - configura una ipotesi di detenzione qualificata del bene, una volta di più deve escludersi in radice l'animus rem sibi habendi in capo al
Pt_1
III.2.3.- Da ultimo, è pure rimasta non contestata la circostanza che la pagasse i tributi sul fondo;
CP_1 laddove invece, chi si dichiari proprietario del bene e tale voglia apparire nei confronti di terzi dovrebbe altresì provvedere al pagamento degli oneri fondiari.
III.3.- In definitiva, dal complesso dell'istruttoria è emerso che, quand'anche il abbia effettivamente avuto Pt_1 la disponibilità materiale del terreno, questa certamente non potrebbe qualificarsi in termini di possesso avendo egli assunto, anche nei confronti dei terzi, la qualità di detentore e non avendo mai compiuto alcun atto di interversione nei confronti del proprietario.
La domanda di usucapione deve pertanto essere rigettata.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 5 R.G. 6565/2016.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nei confronti della convenuta.
I compensi devono essere determinati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo agli importi previsti per i giudizi ordinari innanzi al
Tribunale con valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in ragione del valore indeterminabile della controversia ma a bassa complessità). Non sussistono ragioni per discostarsi dai parametri base a norma dell'art. 4 del
D.M. citato:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI Parte_3
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 / € 1.806,00
Decisoria € 2.905,00 / € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 6565/2016 introdotto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 18.04.2016 nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Camillo Larato dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 19 settembre 2024. Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 5