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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 24/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 13.3.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(p.Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Roma viale Giulio Cesare 128, elettivamente domiciliata Pt_2 in Roma via Antonio Musa n. 12/A presso lo studio dell' Avv. Luca Pompei, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cicerone (CF ) che la C.F._1 rappresenta e difendo in virtù di procura in atti dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0865194056 Email_1
Appellante E (c.f. , in persona del L.R.P.T. con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Terracina (LT) via Sarti n. 21, elettivamente domiciliata in Roma via Monte Zebio n. 19 presso lo studio dell'Avv. Giandomenico Cozzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia (CF. ) in virtù di procura in atti, pec C.F._2
fax 0773700884 appellata Email_2
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 22308/2019
Oggetto: accertamento negativo del credito Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ha adito il Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento negativo CP_1 del credito di € 44.319,36 vantato nei confronti della a titolo di premi economici Pt_1 relativi all'anno 2013 conseguenti da acquisti di beni, a seguito dell'emissione da parte della di una nota di credito per € 20.038,97 con conseguente Pt_1 compensazione del credito di € 17.582,08 vantato dalla nei confronti della Pt_1
con il maggior credito residuo della di € 24.280,39. CP_1 CP_1
Si costituiva la he eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma Pt_1 essendo, a suo dire, competente il Tribunale di Isernia e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Nelle more del presente giudizio la hiedeva ed otteneva presso il Tribunale di Pt_1
Isernia il decreto ingiuntivo n. 298/2015 per il credito di € 17.582,08 vantato nei confronti della CP_1
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla eccependo la litispendenza CP_1
e la continenza con il presente procedimento. Il Tribunale di Isernia con ordinanza del 23/5/2016 ha dichiarato la continenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispetto al presente procedimento e riassunto dalla il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma i due procedimenti venivano riuniti. Con sentenza n. 22308/2019 il Tribunale di Roma, ritenuto il rapporto di continenza tra i due procedimenti riuniti ha accolto la domanda della dichiarando CP_1 estinto il credito di € 17.582,08 azionato in via monitoria dalla con il maggior Pt_1 credito residuo di € 24.280,39, vantato dalla condannando la l CP_1 Pt_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la chiedendo la Pt_1 declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Isernia e, nel merito la riforma della sentenza impugnata nel senso di dichiarare la sussistenza del credito della di € 17.582,08, rigettando l'opposizione e Pt_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto. L' appellata dal canto loro, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con condanna dell'appellante alle spese del grado. All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 19 e 20 cpc e 46 c.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Isernia in considerazione del fatto che la sede effettiva della società è ubicata a Venafro (IS). Il motivo è infondato. Difatti ai sensi dell'art. 19 cpc il foro generale delle persone giuridiche è quello dove la persona giuridica ha la sede legale, nel caso di specie Roma, come risultante dal Registro delle Imprese.
2 Il foro della sede effettiva (Venafro) rientrante nel circondario del Tribunale di Isernia invocato dall'appellante, è un foro alternativo che parte attrice non ha inteso utilizzare, non essendo obbligata a farlo anche se fosse stata a conoscenza dell'ubicazione della sede effettiva della convenuta, in quanto il principio generale è quello di privilegiare il criterio formale della sede legale al criterio sostanziale della sede effettiva. Nel caso in esame risulta dai documenti in atti che al momento della proposizione del presente giudizio la veva sede legale in Roma viale Giulio Cesare n. 128, Pt_1 luogo nel quale aveva trasferito la sede fin dal 30/5/2011. Inoltre parte appellante non ha provato, come era suo onere, perché non sarebbe applicabile il foro generale previsto dall'art 19 c.1 cpc, ragion per cui resta definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore con correlativa competenza del giudice adito ovvero dell' autorità giudiziaria di Roma (Cass. sez. VI ord. 24090/2018). Occorre poi rilevare che avendo il Tribunale di Isernia, adito successivamente all'inizio del presente giudizio, dichiarato la continenza tra l'opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi a lui e il presente procedimento instaurato precedentemente, ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente (Tribunale di Isernia) ed il giudizio rimesso al Giudice competente (Tribunale di Roma), adito preventivamente, non è più il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che, di fatto, non esiste più, ma è un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio (Cass. n.7720/2019, n. 1372/2016). Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. nel senso che il giudice di prime cure avrebbe male interpretato la produzione documentale in atti in ordine alla sussistenza del credito di di € Pt_1
17.582,08, nonché in ordine al fatto che la non avrebbe provato CP_1
l'esistenza del suo controcredito. Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo osserva la Corte che il credito della i € 17.582,08 non è Pt_1 mai stato oggetto di contestazione da parte della che, anzi, riconosce CP_1 detto credito tanto da chiederne la declaratoria di estinzione per compensazione con controcredito vantato dalla CP_1
Sotto il profilo della prova del controcredito della parte appellante CP_1 sostiene che la documentazione contabile prodotta e le dichiarazioni rese dal teste non possono costituire prova del credito in quanto la documentazione si Tes_1 riferisce al primo semestre 2013 e, in quel periodo il , che ha riconosciuto Tes_1 la documentazione e la sua sottoscrizione apposta sulla stessa, non sarebbe stato legale rappresentante della , conseguentemente non aveva potere di firma. Pt_1
In proposito a prescindere dalla circostanza che la on contesta specificamente Pt_1 il contenuto del documento riportante l'esistenza di un controcredito della CP_1 per premi economici maturati nel 2013, la tesi di parte appellante trova smentita
[...] nelle visure camerali prodotte agli atti dalle quali si evince che il ha Tes_1 ricoperto la Carica di Consigliere di Amministazione della al 20/5/2011 ed il Pt_1
20/8/2013 è stato nominato Presidente del CdA.
3 Pertanto il documento attestante l'esistenza del controcredito della per CP_1 premi economici maturati sino al mese di luglio 2013 per € 24.280,39 recante la data del 14/1/2014, costituisce prova dell'esistenza del controcredito della CP_1 in quanto documento sottoscritto e riconosciuto dal all'epoca della Tes_1 formazione del documento Presidente del CdA della soggetto che era titolare Pt_1 dei poteri statutari per sottoscrivere il documento. Conclusivamente l'appello proposto dalla deve Parte_1 essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza n. 22308/2019 del Tribunale di Roma. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 5.201 ad € 26.000 come dichiarato nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato dalla Parte_1 liquidazione in persona del LRPT, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22308 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
b) condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata CP_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro
[...]
3.966,00, oltre a rimborso forfettario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 10 giugno 2024
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Geremia Casaburi
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