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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6086/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa LV GI Presidente
dott. ssa ID EF Giudice Relatore
dott. ssa Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta la n. r.g. 6086/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rudi FLOREANI, Stefano
ET e LI EA ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima in via P.L. Da Paletsrina, 2, Milano
- parte attrice contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NC DE UR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Chiavenna in Piazza
Donegani, n. 4;
- parte convenuta pagina 1 di 21 Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza respinta, così giudicare: nel merito:
1. accertare
e dichiarare che ha posto in essere attività di sfruttamento abusivo di informazioni riservate Controparte_1
legittimamente detenute dalla preordinata a realizzare uno sviamento della clientela Parte_1
riconducibile al portafoglio dell'esponente in danno della medesima ai sensi degli artt. 98, 99 c.p.i. e 2958, n. 3
c.c.; 2. conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Controparte_1
da liquidarsi ai sensi dell'art. 125 c.p.i. o, in subordine, ex artt. 2043 e 2056 c.c., anche in Parte_1
via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria e applicare alla convenuta le misure correttive e
le sanzioni civili individuate dall'art. 124 c.p.i., nei termini di seguito indicati:
2.1 condannare CP_1
a risarcire alla il danno derivante dal mancato incasso delle provvigioni sulle posizioni
[...] Parte_1
assicurative oggetto di distrazione, nella misura che potrà essere esattamente quantificata solo in corso di causa, a
seguito del confronto con i documenti commerciali che saranno richiesti alla convenuta e all'esito della ctu
contabile;
2.2 considerata la circostanza che buona parte degli assicurati distratti dal portafoglio Parte_1
erano clienti fidelizzati dell'Agenzia, condannare a risarcire il danno derivante alla Controparte_1
dalla perdita di clientela fidelizzata, danno che potrà essere esattamente quantificato solo in corso Parte_1
di causa e a seguito di apposita ctu contabile;
2.3 condannare alla restituzione degli utili Controparte_1
realizzati per effetto dell'attività di sviamento della clientela posta in essere, nella misura in cui dovessero essere
superiori al risarcimento del danno;
2.4 condannare alla restituzione dell'importo che la Controparte_1
ha corrisposto ad a titolo di rivalsa sul portafoglio assegnato in gestione, da Parte_1 CP_2
calcolarsi nei limiti delle posizioni assicurative che risulteranno effettivamente distratte a seguito dell'analisi delle
scritture contabili della convenuta e all'esito della richiesta ctu contabile;
2.5 condannare a Controparte_1
pagina 2 di 21 risarcire il danno per mancato raggiungimento dello scaglione di rappel previsto per l'anno 2018, nella misura
che potrà essere quantificata a seguito dell'analisi delle scritture contabili della convenuta e all'esito della richiesta
ctu contabile, che consentiranno di determinare l'esatta portata della distrazione di clienti, ovvero nella misura
anche maggiore ritenuta di giustizia;
2.6 condannare la convenuta a rimborsare all'attrice la percentuale di
extrapremio relativa al mantenimento del portafoglio che l'Agenzia – attesa la condotta posta in essere dalla
nella misura che potrà essere quantificata solo dopo aver determinato l'esatta portata della Controparte_1
distrazione di clientela patita dalla 2.7 inibire la reiterazione delle condotte Parte_1 Controparte_1
illecite e, in considerazione dell'ordine di inibitoria già disposto attraverso l'ordinanza cautelare dd. 31.12.19,
applicare una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, la cui
quantificazione viene rimessa al Giudicante (artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c.);
2.8 ordinare la distruzione, a cura e
spese di , di tutte le informazioni illecitamente detenute su qualsivoglia supporto Controparte_1
riconducibile al portafoglio clienti dell' attrice;
2.9 condannare a rimborsare le Pt_3 Controparte_1
spese e i costi sostenuti dall'esponente per arrestare le attività illecite poste in essere dalla medesima, compresi i
costi e le spese del procedimento di descrizione, anche di consulenza tecnica, e quelli successivi;
2.10 emettere,
anche ai sensi dell'art. 2599 c.c., ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
3. In ogni caso con vittoria di
spese e compensi di causa.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“nel merito rigettare ogni domanda svolta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per carenza
di legittimazione passiva. Con il favore di spese e compensi, anche relativi al giudizio cautelare. In via
istruttoria. Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
cod. proc. civ. e non ammessi: 1) vero che il OR è suocero della ORa , il Persona_1 Controparte_1
OR è il di lei marito, il OR è il padre, la ORa è zia CP_3 Parte_4 CP_4
del marito, mentre i ORi e sono parenti del marito della ORa CP_5 Controparte_6 [...]
; 2) vero che Lei intrattiene rapporti di amicizia con la famiglia della ORa CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 21 da vecchia data;
7) vero che Lei ha preso contatti con la ORa perché insoddisfatto del Controparte_1
servizio reso dalla 8) vero che Lei ha preso contatti con la ORa Parte_1 CP_1
per il rapporto di fiducia personale;
indicando a testi: sul capitolo n. 1 i ORi , residente a
[...] Persona_1
Samolaco, , residente a [...], residente a [...]; sul capitolo n. 2 i ORi CP_3 CP_5
residente a [...], residente a [...], residente a [...]
Samolaco, residente a [...], residente a [...], Controparte_7 Controparte_8 [...]
e entrambi residenti a [...], , residente a [...], CP_9 CP_10 Controparte_11
residente a [...], residente a [...]; sul capitolo n. 7 i ORi Persona_3 Testimone_3 [...]
residente a [...], sul capitolo n. 8 i ORi residente a [...], Tes_1 Testimone_1
, residente a [...], residente a [...], residente a [...]
Samolaco, residente a [...], residente a [...]. Persona_2 Controparte_7
Opponendosi ad ogni diversa eccezione, domanda e istanza avversaria, non accettando il contraddittorio su
eventuali diverse eccezioni/istanze o domande ex adverso svolte in sede di precisazione delle conclusioni, chiede,
infine, la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.”
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, – società che Parte_1
svolge attività di agenzia di assicurazione plurimandataria per diverse compagnie – ha convenuto in giudizio l'ex dipendente per l'accertamento dello sfruttamento illecito di Controparte_1
informazioni riservate ex art. 98 e 99 c.p.i., riguardanti il “portafoglio” dei clienti gestito dalla attrice, e degli atti di concorrenza sleale consistenti nello sviamento della clientela ai sensi dell'art. 2958, n. 3 c.c.; nonché per la pronuncia di provvedimenti inibitori aventi ad oggetto la reiterazione delle condotte contestate e risarcitori.
Giova premettere che il presente giudizio è stato introdotto a conclusione del procedimento cautelare avente ad oggetto la descrizione e la pronuncia dei provvedimenti cautelari inibitori pagina 4 di 21 (iscritto al n. R.G. 24497/2019) e promosso dall'attrice per “precostituire la prova della detezione, da parte della odierna convenuta, successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia attrice, di documentazione di agenzia contenente segreti commerciali e,
precisamente, informazioni aziendali relative al portafoglio clienti della Parte_1
e dello sfruttamento abusivo dei medesimi”.
[...]
1.2. Circostanze, in fatto, riferite nel presente procedimento e nel precedente giudizio cautelare di descrizione.
A fondamento delle pretese azionate nel procedimento cautelare e nel presente giudizio di merito, la società attrice ha riferito che:
- svolge attività di agenzia di assicurazione plurimandataria, Parte_1
avvalendosi di dipendenti e collaboratori;
- la convenuta è stata assunta in data 12 settembre 2018 con contratto di Controparte_1
lavoro part time ed assegnata, dopo un periodo di formazione, alla sede secondaria di
Chiavenna;
- all'assunzione la convenuta sottoscriveva, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 196/2003, un impegno a non divulgare e a distruggere al momento della cessazione del rapporto i dati personali relativi ai clienti ed ai quali avrebbe avuto accesso nell'esecuzione delle mansioni affidatele;
- in particolare, nel corso del rapporto di lavoro la convenuta aveva avuto accesso al gestionale dell'Agenzia; peraltro, le parti erano solite scambiarsi periodicamente gli elenchi delle polizze in scadenza nel mese di riferimento e dei premi da corrispondere (doc. 7);
- la convenuta ha rassegnato le proprie dimissioni in data 11 gennaio 2019 con decorrenza a partire dal 12 febbraio 2019 e, alla data dell'istaurazione del procedimento cautelare, risultava iscritta nel registro degli Intermediari Assicurativi, alla sezione E n. E000597011 quale collaboratore dell' mandataria della Parte_5
compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; pagina 5 di 21 - a decorrere dal primo aprile 2018, epoca delle dimissioni della convenuta, l' attrice Pt_3
registrava “quasi quotidianamente” disdette o mancati rinnovi delle polizze da parte dei propri clienti;
segnatamente, fino al mese di gennaio 2019 l'attrice aveva ricevuto cinquantaquattro mancati rinnovi di polizze auto ed altrettante disdette di polizze relative a
“rami diversi” da parte di clienti compresi nel “portafoglio di Chiavenna”; tali posizioni risultavano peraltro “transitate presso la Compagnia Unipolsai”;
- la puntualità e la sistematicità delle disdette, nonché le modalità di predisposizione delle stesse, costituivano indici dell'uso illecito di dati “personali e commerciali, riconducibili al portafoglio dei clienti della società attrice, di cui era in possesso per effetto del rapporto di lavoro e che ha continuato a detenere anche successivamente all'interruzione del rapporto con la . Parte_1
- a conferma di ciò la società attrice ha richiamato quanto riferito da tale Testimone_5
collaboratore dell'attrice assegnato temporaneamente all'ufficio di Chiavenna, il quale “aveva chiamato il cliente, OR , per chiedere la motivazione per la quale avesse deciso Tes_6
di annullare la polizza abitazione in essere da 27 anni con l'Agenzia esponente” e di aver appreso da questi che aveva contattato sua figlia riferendole che aveva Parte_6
intrapreso una nuova attività autonoma e che avrebbe pensato lei a procedere con la proposta di una nuova polizza”, analoghe dichiarazioni erano state rese da Testimone_7
titolare della società Agrienergy, dai signori e Controparte_9 Parte_7
domandandosi l'attrice “a quale titolo la convenuta fosse in contatto con i clienti dell Pt_3
esponente e soprattutto come facesse a conoscere nel dettaglio la data dei scadenza dei premi degli assicurati”, non essendo più autorizzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro a
“trattare” i dati personali dei clienti, in virtù dell'atto di “designazione privacy” sottoscritto dalla dipendente. pagina 6 di 21 1.3. Il procedimento cautelare n. R.G. 24497/2019.
Al fine di acquisire la prova dell'illecito ipotizzato e di inibire la prosecuzione delle condotte lesive, l'attrice ha promosso un procedimento di descrizione giudiziale nell'ambito del quale, con decreto inaudita altera parte, il giudice designato ha disposto “la descrizione a mezzo di ufficiale giudiziario nei confronti di di ogni documentazione commerciale e Controparte_1
contabile, anche in formato informatico e su qualunque supporto, inerenti le informazioni aziendali segrete relative al portafoglio clienti del ricorrente […]” nominando come ausiliario il c.t.u. dott. Persona_4
Nell'ambito delle operazioni di descrizione è stata esaminata la documentazione cartacea rinvenuta presso la resistente ed è stata acquisita copia dei file presenti nel personal computer in uso alla convenuta. Il materiale rinvenuto, sommariamente descritto nel verbale di descrizione, è
stato salvato su una chiavetta USB messa a disposizione delle parti e del giudice. Dall'analisi dei supporti informatici condotta dai difensori delle parti era emersa la presenza dei seguenti file di interesse, denominati di seguito secondo la dicitura utilizzata dal c.t.u. dott. - cartella “02 Per_4
Gestionale Essig”, contenente la schermata dell'anagrafica e delle polizze intermediate dalla convenuta per la compagnia Unipolsai;
- cartella “04 Agenda 2018” e “06 Agenda 2017” nelle quali è stato rinvenuto il contenuto delle agende 2016, 2017 e 2018 utilizzate dall'ex dipendente;
- cartella “07 pen drive”, contenente l'intero portafoglio clienti dell Controparte_12
suddiviso in ordine alfabetico e completo della copia delle polizze sottoscritte e dei riepiloghi delle coperture predisposte (cfr. doc. 23); - file “scadenziario”, contenente l'elenco delle polizze in scadenza suddivise mensilmente (cfr. docc. 24, 24.1, 24.2 memoria attorea ex art. 183, CP_2
co. 6 n. 1, c.p.c.).
Con ordinanza del 31/12/2019 il Tribunale ha osservato che “la documentazione acquisita e i verbali delle operazioni di descrizione rendono del tutto verosimili i sospetti sulla effettiva pagina 7 di 21 violazione dei diritti del ricorrente. In particolare, sono stati rinvenuti plurimi riscontri della effettiva disponibilità presso la resistente delle informazioni relative al portafoglio clienti del ricorrente, in particolare di elenchi contenenti i nominativi ovvero di altri dati contrattuali aggregati dei clienti della ”, aggiungendo che “allo stato degli atti questi dati sembrano Parte_1
meritevoli di protezione ex art. 98 e 99 c.p.i., trattandosi di informazioni che, nella loro complessiva configurazione e composizione appaiono segrete poiché non facilmente accessibili,
di indubbio valore economico – anche in quanto frutto di un'elaborazione costante e stratificata
– e adeguatamente protette dal ricorrente”. Con riguardo alla richiesta di emissione dell'ulteriore misura inibitoria, il giudice del cautelare ha osservato che la “condotta di sottrazione di segreti commerciali da parte della resistente è comprovata dalle risultanze delle operazioni di descrizione, salve le più accurate verifiche sulla precisa delimitazione del titolo industrialistico invocato da . Giova rilevare che nella sede cautelare la ricorrente Parte_1
aveva dato prova di “disdette massive provenienti da alcuni suoi clienti e concentrate in un ristretto arco temporale, e seguite dal passaggio dei medesimi clienti alla Unipolsai, ovvero una
Compagnia che ha affidato il proprio mandato proprio all'Agenzia presso la quale ha CP_1
iniziato a collaborare dopo le sue dimissioni da;
tale circostanza, Parte_1
secondo quanto rilevato dal Tribunale, rendeva “verosimile che queste disdette possano costituire l'effetto di un uso sistematico da parte dei delle informazioni riservate CP_1
sottratte al ricorrente, che permettono di conoscere i nomi dei clienti, i prodotti assicurativi sottoscritti e le relative scadenze” e concreto il rischio “di un grave pregiudizio per il ricorrente,
in termini di perdita della clientela in misura largamente superiore rispetto ad una soglia fisiologica di mobilità, difficilmente reversibile e comunque di ardua risarcibilità”.
1.4. Domande svolte nel presente giudizio di merito.
pagina 8 di 21 Dopo aver lamentato l'inosservanza dell'inibitoria cautelare da parte della convenuta, la società
attrice ha lamentato la violazione da parte della convenuta degli impegni assunti in materia di trattamento dei dati personali degli assicurati e potenziali assicurati, oltre che la violazione dell'obbligo di riconsegna del materiale e della documentazione contenente i dati personali dei clienti e le informazioni commerciali della società Sotto altro profilo, l'attrice ha Parte_1
lamentato la violazione delle informazioni riservate rappresentate dalla lista clienti dell'attrice e tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. Segnatamente, la parte ha osservato che le informazioni relative agli assicurati non sono nel loro insieme note o facilmente accessibili;
hanno valore economico in quanto assicurano al detentore un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori, ed erano soggette a “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” evidenziando sul punto che “l' esponente, oltre ad essere soggetto autorizzato Pt_3
dalla Compagnia mandate a detenere dette informazioni e ad accedere al sistema informatico centralizzato, ha predisposto cautele e sistemi di protezione di natura tecnica (credenziali di autenticazione: codice di identificazione e parole chiave), sia di natura normativa, che garantiscono l'accesso e l'utilizzo ai soli autorizzati”, rinviando al contenuto del documento 17.
La società attrice ha, inoltre, rilevato che “le condotte poste in essere dalla convenuta costituiscono anche atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, n. 3 c.c.”. Con riguardo al rapporto di concorrenza, l'attrice ha osservato che le parti “operano nel settore della distribuzione assicurativa, offrendo al pubblico i medesimi prodotti, ovvero prodotti affini”,
come emergeva dalle risultanze del Registro degli Intermediari Assicurativi (sezione E, n.
E000597011), dal quale risultava che la convenuta svolgeva attività di collaboratrice della società
mandataria della Compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Parte_5
Ciò posto, l'attrice ha dedotto la contrarietà della condotta della convenuta ai principi della lealtà e della correttezza professionale in considerazione dell'abusivo sfruttamento delle pagina 9 di 21 informazioni riservate relative alla lista clienti di desumibile dalle modalità con Parte_1
cui le disdette erano state compilate e inviate ed attestanti “un'unica regia”. Inoltre, il numero di clienti che avevano inviato la disdetta, superava la soglia della “normale tollerabilità” per definire la quale occorre tenere in considerazione il “rapporto personale tra cliente e persona fisica dell'assicuratore”. Deduce l'attrice che il numero di disdette pervenute in un anno apparivano indicative di un “evidente flusso anomalo”.
Con riguardo alle domande risarcitorie, l'attrice ha chiesto il risarcimento: a) del danno all'immagine e alla reputazione;
b) del danno patrimoniale per lucro cessante consistente nella perdita delle provvigioni conseguente al mancato incasso dei premi assicurativi, danno da moltiplicarsi per un coefficiente in ragione del livello di fidelizzazione della clientela distratta;
c)
del danno patrimoniale per lucro cessante, derivante dall'impossibilità per l'attrice di proporre alla clientela stornata la sottoscrizione di nuove e diverse polizze assicurative e di “farsi introdurre presso parenti e amici, aumentando così la clientela attraverso lo sfruttamento di quella già fidelizzata”; d) del danno emergente pari alla rivalsa pagata dalla società attrice sul
“portafoglio stornato”, liquidata in complessivi € 10.000,00; e) del danno consistente nella perdita di incentivi economici legati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali.
1.5 Difese della convenuta Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/07/2020 la convenuta CP_1
ha chiesto rigettarsi le domande dell'attrice per mancanza dei relativi presupposti in fatto e
[...]
diritto.
In primo luogo, la convenuta ha riferito di aver rispettato l'impegno a non utilizzare i dati acquisiti nel corso del rapporto di lavoro con la società attrice, assunto nel procedimento cautelare.
pagina 10 di 21 In fatto, pur confermando di essere stata dipendente della società e di aver iniziato a Parte_1
collaborare, dopo le dimissioni, con altra agenzia assicurativa, ha contestato la sussistenza di elementi di fatto a prova di un presunto utilizzo indebito dei dati acquisiti in costanza del rapporto di lavoro. A tal proposito la convenuta ha riferito di aver operato per conto dell'attrice in un ambito territoriale limitato, caratterizzato da una “ridotta popolazione” (contando il
Comune di Samolaco meno di 3.000 abitanti), da “un'ovvia conoscenza personale” e da legami di parentela ed amicizia, che vanno oltre i rapporti di natura professionale”. Tali circostanze rendevano del tutto plausibile che un numero di assicurati decidesse di “seguirla”.
Secondo la convenuta anche l'ulteriore elemento – asseritamente rilevante - consistente nell'invio “sistematico di missive di disdetta” doveva essere ridimensionato atteso che la disamina delle disdette consentiva di appurare che non si trattava di missive redatte su moduli,
ma di comunicazioni assai stringate, diverse tra loro e in parte scritte con impostazioni differenti. Peraltro, alcune disdette erano tate inviate nel 2017, quando la convenuta era ancora dipendente dell'attrice; alcune disdette provenivano da persone strettamente legate alla convenuta in virtù di rapporti di parentela ( e IL IK erano rispettivamente Persona_5
suocero e marito della convenuta;
era il di lei padre;
era Parte_4 CP_4
una zia, i erano cugini del marito, mentre era il cugino della suocera); CP_5 Controparte_6
altre provenivano da amici e conoscenti ( ed erano amici di Testimone_1 CP_8
vecchia data, era un compagno di caccia del marito, , e Per_6 Per_7 CP_7 Per_2
e erano vicini di casa, e i figli e
[...] Tes_2 CP_13 Persona_8 Per_9
Per
, , e e , erano Per_10 Tes_4 Per_11 Per_13 CP_9 CP_10 Testimone_3
persone legate alla convenuta e ai suoi familiari da rapporti di vecchia data); alcune disdette erano state inviate da clienti ( , , Per_14 Persona_15 Per_16 Per_17 Per_18
pagina 11 di 21 , , , Persona_19 Persona_20 Persona_21 Persona_22 Per_23 Persona_24
Vanerps, , con cui la convenuta ha negato di aver avuto contatti. Per_25 Per_26 Per_27
Sotto altro profilo la convenuta ha rilevato che non vi era prova alcuna di una indebita ingerenza dell'ex dipendente nella decisione di alcuni clienti di rivolgersi ad altra compagnia di assicurazione, essendosi sul punto l'attrice limitata a richiamare le dichiarazioni di pochi assicurati. Sempre con riguardo al carattere asseritamente sistematico e anomalo delle disdette,
la convenuta ha osservato che, tenuto conto del numero di polizze gestite sul territorio in esame
(circa 2000), il numero di assicurati che avevano deciso di passare ad altra agenzia era perfettamente fisiologico soprattutto nel contesto geografico in cui la convenuta operava.
Svolta tale premessa, la convenuta ha negato di aver utilizzato illecitamente informazioni riservate ex art. 98 e 99 c.p.i., osservando che i dati rinvenuti nel procedimento di descrizione erano stati acquisiti in virtù del pregresso rapporto di lavoro ed erano utilizzabili in quanto parte del proprio bagaglio professionale.
Con riguardo alla fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2958, n. 3, c.c. per sviamento della clientela, richiamata dall'attrice, la convenuta ha rilevato che le norme in materia di concorrenza sleale postulano che le parti siano “concorrenti e, in particolare, siano imprenditori” (Tribunale
di Milano 25/09/1997, Cass. civ. 560/2005), osservando che, nel caso di specie la convenuta,
mera collaboratrice di un'Agenzia, non poteva essere considerata imprenditore né concorrente della società Parte_1
2. Attività istruttoria svolta nel presente giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
23/06/2021, il giudice istruttore ha ammesso: la prova per interpello formulata da parte attrice sui capitoli n. 3 e 4 formulati nella seconda memoria istruttoria;
la prova per interpello e testi formulata dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria sui capitoli n. 3, 4, 5, 6, 9, 10, pagina 12 di 21 limitando la lista testi a n. 5; ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento cautelare e ha ordinato alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili e delle anagrafiche dei clienti dalla stessa seguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'attrice.
All'udienza del 10/11/2021 sono stati escussi i testi e (cfr. Testimone_8 CP_10
disdetta allegata al doc. 12.48 datata 2018) sui capitoli di prova formulati dalla convenuta con memoria del 26/03/2021. In particolare, la teste ha riferito di essere cliente “storica” Tes_8
dell'attrice e di conoscere “per mera amicizia” la convenuta, ha confermato di aver contattato quest'ultima per un preventivo nel 2020, in quanto la le aveva comunicato Parte_2
di poterle fare un'assicurazione con l'agenzia “Amissima” e non con ”, promossa come CP_2
più vantaggiosa, pertanto, decideva di rivolgersi alla convenuta per avere un ulteriore preventivo da valutare;
aggiunge che aveva un'altra assicurazione con l' ed era seguita da un Parte_8
agente che poi non è stato più operativo, motivo per il quale pensava di rivolgersi alla convenuta così da stipulare una polizza sempre con l' Ha riferito di aver saputo Parte_8
“informalmente” che la convenuta si era “messa in proprio”, parlando con il CP_1
suocero “che frequenta Madesimo” e ha confermato di aver fornito alla convenuta copia della polizza via WhatsApp (cfr. cartaceo chat estratta da WhatsApp tra e la convenuta). La Tes_8
teste riferisce che il marito aveva contattato telefonicamente , in quanto CP_10 CP_1
aveva saputo “al bar che la aveva aperto la sua assicurazione” e di aver CP_1
successivamente richiesto a il contratto per poi inviarlo alla convenuta. Parte_1
All'udienza del 22/06/2022, è stata interrogata la convenuta, la quale ha affermato di essere stata contattata via WhatsApp, via e-mail e telefonicamente dagli interessati. Infine, è stato escusso il teste della convenuta la quale ha riferito di aver contattato la Testimone_9
convenuta, di sua conoscenza da molto tempo, per insoddisfazione del trattamento economico applicato dalla . Parte_1
pagina 13 di 21 All'udienza del 20/07/2022, sono stati escussi tre testi indicati dalla convenuta, i quali hanno confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova. Il teste ha riferito di aver Tes_10
contattato la convenuta in quanto l'assicurazione era per lui troppo esosa. Il teste Parte_1
ha riferito di aver cambiato assicurazione in quanto voleva avere un unico soggetto Per_13
Per assicuratore. Il teste ha riferito che egli, o sua moglie, avrebbero contattato la convenuta per una proposta di preventivo a seguito della quale la convenuta si è recata presso la loro abitazione e in quell'occasione le avrebbero mostrato i preventivi della Esaurita Parte_2
l'escussione dei testi ammessi, con ordinanza del 19/12/2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/02/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle more il giudice istruttore veniva assegnato ad altro ufficio e con provvedimento del
31/07/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di precisare conclusioni davanti al nuovo giudice assegnatario. Quindi, all'udienza del 20/12/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Valutazione del Tribunale.
Ritiene il Collegio che la documentazione acquisita presso la convenuta in sede di descrizione integra un complesso di informazioni commerciali e personali riguardanti non solo i nominativi ed i recapiti degli assicurati, le cui polizze sono state intermediate da , ma anche la Parte_1
copia dei contratti di assicurazione, il resoconto dei premi e l'elenco delle scadenze contrattuali
(cfr. contenuto della ped drive e dello “scadenziario”). Nel loro complesso si tratta di informazioni non note o facilmente accessibili agli operatori di settore in quanto riguardanti rapporti contrattuali individuali e dalle quali sono ricavabili informazioni sui profili di ciascun pagina 14 di 21 assicurato;
cosicché risulta integrato il requisito di cui all'art. 98 lett. a) e b). Con riguardo alle misure di predisposte dall'attrice a tutela della riservatezza, la parte ha depositato documentazione atta a comprovare l'impegno assunto dalla dipendente rispetto alla non divulgazione dei dati e al non utilizzo degli stessi al di fuori del mandato conferito dall' Pt_3
Tali impegni comprendevano anche un preciso obbligo di cancellazione dei dati nella detenzione della dipendente ed un divieto di conservazione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Dalla relazione prodotta come doc. 17 risulta, inoltre, che l'accesso alla banca dati della era subordinato al rilascio di un username e di una password, tali circostanze non Pt_3
sono state peraltro contestate dalla convenuta (cfr. doc. 17 e 4 del fascicolo di parte attrice).
Per quanto concerne la violazione del divieto di cui all'art. 99 c.p.i. – riguardante non solo l'utilizzo o la rivelazione a terzi dei dati segreti, ma anche la loro illegittima acquisizione – ritiene il Collegio che l'autorizzazione all'accesso (mediante password e username) ai dati personali e commerciali relativi agli assicurati nel corso del rapporto di lavoro, non integri il presupposto della legittima acquisizione in relazione alla successiva detenzione dei medesimi dati – peraltro in violazione degli obblighi contrattuali assunti- una volta cessato il rapporto di lavoro, laddove siano integrati i requisiti di cui all'art. 98 lett. a) e b), ossia si tratti di un complesso di dati ed informazioni dotato di valore economico in quanto, per un verso, non sia facilmente accessibile ai terzi e, per altro verso, superi le ordinarie capacità memoniche del dipendente.
Giova, peraltro, rilevare che, come già osservato da questo Tribunale, nemmeno può ritenersi che la raccolta dei dati in questione nel corso del rapporto di lavoro possa integrare i presupposti della “raccolta svolta in maniera indipendente”, eccezione al divieto generale posto dalla prima parte del comma 1 dell'art. 99 c.p.i., atteso che la raccolta dei dati e delle informazioni è avvenuta nel contesto della collaborazione con l attrice e con l'uso di Pt_3
risorse da questa messe a disposizione (Tribunale di Milano, 21/05/2014, n. 6579). pagina 15 di 21 Ciò premesso, le difese svolte della convenuta – in ordine al limitato ambito territoriale assegnatole dalla attrice ed ai rapporti di parentela e di conoscenza che la legavano ad alcuni dei clienti che non hanno rinnovato il contratto di assicurazione o hanno inviato disdetta –
corrispondono a dati di comune esperienza in merito al rapporto di conoscenza personale e di fiducia che può istaurarsi tra l'agente ed il cliente e di cui si terrà conto in sede di quantificazione del danno anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolte nel presente giudizio (Tribunale di Milano, cit.).
Ai fini della liquidazione del danno viene in considerazione la previsione di cui all'art. 125 c.p.i.
secondo cui “il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt.
1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e nei casi appropriati elementi economici diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”, il secondo comma della norma in esame consente di liquidare il risarcimento in una “somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano”.
In applicazione della disposizione richiamata, deve essere considerata la dimensione effettiva dell'illecito in relazione alle conseguenze dannose riconducibili alla condotta della convenuta e risultanti dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Al riguardo occorre rilevare che l'attrice ha prodotto come doc. 31 e 32 l'elenco dei clienti che assumere essere stati complessivamente “stornati” grazie al complesso di informazioni riservate di cui si è detto;
al fine di acquisire riscontri fattuali circa l'effettiva dimensione delle conseguenze lesive dell'illecito attribuito alla convenuta, il contenuto di tali documenti è stato confrontato con il contenuto dei documenti 12 e seguenti (lettere di disdetta pervenute all'attrice prima dell'istaurazione del procedimento cautelare), dei documenti 30 e 30.1, che riportano i dati dei clienti che dall'attrice pagina 16 di 21 sono “passati” ad Unipolsai (distinguendo il ramo auto dagli “altri rami”) e del documento prodotto dalla convenuta a seguito di ordine di esibizione, relativo all'elenco clienti seguiti dalla convenuta in Unipolsai.
I testi sentiti nel presente giudizio hanno riferito di non essere stati contattati dalla convenuta,
ma di essere amici e conoscenti della e di esser venuti a sapere, tramite conoscenti Pt_9
comuni, che la convenuta aveva iniziato a collaborare con altra Agenzia di intermediazione assicurativa. I testimoni hanno riferito di una realtà locale piuttosto piccola e di essere legati alla convenuta da rapporti di lunga data.
Appare, quindi, verosimile che non tutti gli assicurati indicati negli elenchi forniti dall'attrice siano transitati presso altra compagina di assicurazioni grazie all'uso da parte della convenuta delle informazioni riservate di cui si è detto;
potendo ragionevolmente ritenersi che tale nesso debba essere escluso con riguardo ai diversi assicurati legati all'attrice da rapporti di parentela e di amicizia e conoscenza, secondo quanto proposto dalla stessa convenuta;
non possono concorrere nella valutazione complessiva del danno le disdette inviate all'attrice prima dell'assunzione delle convenuta presso altra agenzia di assicurazioni (primo aprile 2018).
Utilizzando il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante corrispondente alla perdita delle provvigioni parametrate al valore annuo dei premi assicurativi relativi alle polizze auto,
allegato dalla attrice, risulta che l'importo annuale delle provvigioni “perse” con riguardo al ramo auto ammonta a circa 2.144,00 euro (pari al 12% di € 17.619,28); mentre quello delle provvigioni annuali “perse” per i “rami diversi” ammonta a cica 3.375,06 euro (pari al 24% di €
14.062,78). La dimensione obiettivamente contenuta delle conseguenze lesive riconducibili alla condotta illecita (consistente nell'acquisizione illecita e nell'utilizzo di informazioni segrete ex art. 98 e 99 c.p.i.) dipende in parte dalla tempestività della reazione della ricorrente, che ha agito in via cautelare nei confronti dell'ex dipendente prima di un significativo approfondimento delle pagina 17 di 21 conseguenza dannose dell'illecito (di pericolo); in parte dall'osservanza da parte della convenuta dell'ordine inibitorio pronunciato a conclusione del procedimento cautelare e, prima ancora, dal rispetto dell'impegno dalla stessa assunto nel corso del procedimento cautelare;
in parte, dalle caratteristiche del territorio assegnato alla convenuta quando era alle dipendenze della attrice e dal preesistente rapporto di conoscenza e di parentela della convenuta con numerosi assicurati e che consente di ritenere che verosimilmente tali assicurati si sarebbero rivolti alla convenuta per valutare offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quelle applicate dall'attrice.
Con riguardo al mancato rinnovo dell'assicurazione RC auto non pare pertinente una liquidazione del danno da lucro cessante che tenga conto del livello di “fidelizzazione dei clienti”, atteso che le polizze auto hanno una scadenza annuale e che è assolutamente usuale che una parte delle polizze venute a scadenza non venga rinnovata, così come è diffusa la tendenza degli assicurati a ricercare sul mercato alternative più convenienti. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al lucro cessante collegato alla perdita della fidelizzazione degli assicurati nel settore dei rami diversi non avendo l'attrice fornito elementi fattuali dai quali ricavare il coefficiente di fidelizzazione dei clienti.
Parimenti non provato è il danno relativo alla perdita degli incentivi economici correlata alla riduzione del numero di assicurati intermediati dall'attrice, non avendo la parte fornito alcun dato relativo alle modalità di calcolo dei premi e all'incidenza del recesso esercitato da meno di quaranta assicurati. Analoghi rilievi debbono essere svolti con riguardo alla quota della “rivalsa”
pagata dalla società da imputare al numero di clienti “stornati”.
Infine, l'attrice non ha fornito elementi – quali la diffusione di notizie screditanti – a fondamento della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la cui esistenza non è
presunta prevedendone l'art. 125 c.p.i. il risarcimento nei “casi appropriati”.
pagina 18 di 21 Ne deriva che il danno patito dall'attrice debba essere complessivamente liquidato in € 5.900,00
importo già rivalutato ad oggi. Su tale somma devalutata al mese di gennaio 2019 e annualmente rivalutata (Cass. Sez. Unite 1995/n. 1712), sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., pari ad € 650,00 alla data odierna. Inoltre, sull'importo di € 5.900,00 sono dovuti gli ulteriori interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Non merita di essere accolta la richiesta di conferma dei provvedimenti inibitori attesa il radicale mutamento delle circostanze di fatto, che non rende verosimile la reiterazione dell'illecito.
Giova, infatti, rilevare che nel mese di giugno 2022 la convenuta ha definitivamente cessato di svolgere attività in ambito assicurativo, avendo superato un concorso pubblico (docc. 12 e 13
del fascicolo di parte convenuta).
L'accoglimento, se pure in misura inferiore rispetto al quantum domandato dall'attrice, della domanda risarcitoria fondate sulla violazione dei segreti commerciali (art. 98 e 99 c.p.i.) esonera il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze in punto di violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 3 c.c., dovendo, tuttavia, ricordarsi che l'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2958 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori,
sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione presuppone il possesso della qualità di imprenditore o almeno l'esercizio di un'attività di impresa (Cass. 18772/2019; Cass. ord.
12092/2023).
Se è vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la necessità di un rapporto di concorrenzialità tra imprenditori non esclude che la condotta illecita possa essere compiuta dal soggetto che si trovi in una relazione particolare con il concorrente avvantaggiato dall'illecito, è, tuttavia, necessario che sia prospettata una relazione di interessi tra l'autore pagina 19 di 21 dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in mancanza della quale il primo potrà al più rispondere dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta era una ex dipendente della società
[...]
rassegnate le proprie dimissioni, la parte ha iniziato a collaborare con l Parte_1 [...]
mandataria della Controparte_14 Controparte_15
(doc. 8 e 9 del fascicolo dell'attrice). Ne deriva che il “rapporto di
[...]
concorrenzialità” nel settore dell'intermediazione delle polizze assicurative possa essere ravvisato tra le due società e Manca, tuttavia, nell'originaria prospettazione Parte_1 Pt_5
dell'attrice qualsiasi riferimento al rapporto di collaborazione tra la convenuta e la società
ed al vantaggio tratto dalla società dall'illecito materialmente compiuto dalla Pt_5 Pt_5
dipendente; sicché in mancanza di tale collegamento, la condotta della convenuta avrebbe dovuto essere vagliata quale illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Il parziale accoglimento, in misura di gran lunga inferiore alla domanda, della domanda risarcitoria formulata dall'attrice consente di disporre la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto;
la restante parte, liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in base al valore effettivo della controversia, ridotta la fase decisoria alla luce del tenore degli atti di parte, ripetitivo delle difese già svolte, è posta a carico della convenuta. Le spese del procedimento cautelare liquidate in € 2.500,00 per compensi, sono parimenti poste a carico della convenuta, unitamente alle spese della c.t.u., liquidata nel procedimento cautelare e alle spese per contributo unificato e marca da bollo relative ai due procedimenti.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa -A-, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 5.900,00, oltre interessi come in parte motiva;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) disposta la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto, condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura di tre quarti che liquida in favore dell'attrice per compensi nella misura di € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. come per legge, e le spese per contributo unificato e marca da bollo;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del procedimento cautelare liquidate in € 2.400,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, nonché le spese vive per contributo unificato e marca da bollo e pone definitivamente a carico della convenuta i compensi del c.t.u. come liquidati nel procedimento cautelare.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore il Presidente
ID EF LV GI
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa LV GI Presidente
dott. ssa ID EF Giudice Relatore
dott. ssa Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta la n. r.g. 6086/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rudi FLOREANI, Stefano
ET e LI EA ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima in via P.L. Da Paletsrina, 2, Milano
- parte attrice contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NC DE UR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Chiavenna in Piazza
Donegani, n. 4;
- parte convenuta pagina 1 di 21 Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza respinta, così giudicare: nel merito:
1. accertare
e dichiarare che ha posto in essere attività di sfruttamento abusivo di informazioni riservate Controparte_1
legittimamente detenute dalla preordinata a realizzare uno sviamento della clientela Parte_1
riconducibile al portafoglio dell'esponente in danno della medesima ai sensi degli artt. 98, 99 c.p.i. e 2958, n. 3
c.c.; 2. conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Controparte_1
da liquidarsi ai sensi dell'art. 125 c.p.i. o, in subordine, ex artt. 2043 e 2056 c.c., anche in Parte_1
via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria e applicare alla convenuta le misure correttive e
le sanzioni civili individuate dall'art. 124 c.p.i., nei termini di seguito indicati:
2.1 condannare CP_1
a risarcire alla il danno derivante dal mancato incasso delle provvigioni sulle posizioni
[...] Parte_1
assicurative oggetto di distrazione, nella misura che potrà essere esattamente quantificata solo in corso di causa, a
seguito del confronto con i documenti commerciali che saranno richiesti alla convenuta e all'esito della ctu
contabile;
2.2 considerata la circostanza che buona parte degli assicurati distratti dal portafoglio Parte_1
erano clienti fidelizzati dell'Agenzia, condannare a risarcire il danno derivante alla Controparte_1
dalla perdita di clientela fidelizzata, danno che potrà essere esattamente quantificato solo in corso Parte_1
di causa e a seguito di apposita ctu contabile;
2.3 condannare alla restituzione degli utili Controparte_1
realizzati per effetto dell'attività di sviamento della clientela posta in essere, nella misura in cui dovessero essere
superiori al risarcimento del danno;
2.4 condannare alla restituzione dell'importo che la Controparte_1
ha corrisposto ad a titolo di rivalsa sul portafoglio assegnato in gestione, da Parte_1 CP_2
calcolarsi nei limiti delle posizioni assicurative che risulteranno effettivamente distratte a seguito dell'analisi delle
scritture contabili della convenuta e all'esito della richiesta ctu contabile;
2.5 condannare a Controparte_1
pagina 2 di 21 risarcire il danno per mancato raggiungimento dello scaglione di rappel previsto per l'anno 2018, nella misura
che potrà essere quantificata a seguito dell'analisi delle scritture contabili della convenuta e all'esito della richiesta
ctu contabile, che consentiranno di determinare l'esatta portata della distrazione di clienti, ovvero nella misura
anche maggiore ritenuta di giustizia;
2.6 condannare la convenuta a rimborsare all'attrice la percentuale di
extrapremio relativa al mantenimento del portafoglio che l'Agenzia – attesa la condotta posta in essere dalla
nella misura che potrà essere quantificata solo dopo aver determinato l'esatta portata della Controparte_1
distrazione di clientela patita dalla 2.7 inibire la reiterazione delle condotte Parte_1 Controparte_1
illecite e, in considerazione dell'ordine di inibitoria già disposto attraverso l'ordinanza cautelare dd. 31.12.19,
applicare una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, la cui
quantificazione viene rimessa al Giudicante (artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c.);
2.8 ordinare la distruzione, a cura e
spese di , di tutte le informazioni illecitamente detenute su qualsivoglia supporto Controparte_1
riconducibile al portafoglio clienti dell' attrice;
2.9 condannare a rimborsare le Pt_3 Controparte_1
spese e i costi sostenuti dall'esponente per arrestare le attività illecite poste in essere dalla medesima, compresi i
costi e le spese del procedimento di descrizione, anche di consulenza tecnica, e quelli successivi;
2.10 emettere,
anche ai sensi dell'art. 2599 c.c., ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
3. In ogni caso con vittoria di
spese e compensi di causa.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“nel merito rigettare ogni domanda svolta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per carenza
di legittimazione passiva. Con il favore di spese e compensi, anche relativi al giudizio cautelare. In via
istruttoria. Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
cod. proc. civ. e non ammessi: 1) vero che il OR è suocero della ORa , il Persona_1 Controparte_1
OR è il di lei marito, il OR è il padre, la ORa è zia CP_3 Parte_4 CP_4
del marito, mentre i ORi e sono parenti del marito della ORa CP_5 Controparte_6 [...]
; 2) vero che Lei intrattiene rapporti di amicizia con la famiglia della ORa CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 21 da vecchia data;
7) vero che Lei ha preso contatti con la ORa perché insoddisfatto del Controparte_1
servizio reso dalla 8) vero che Lei ha preso contatti con la ORa Parte_1 CP_1
per il rapporto di fiducia personale;
indicando a testi: sul capitolo n. 1 i ORi , residente a
[...] Persona_1
Samolaco, , residente a [...], residente a [...]; sul capitolo n. 2 i ORi CP_3 CP_5
residente a [...], residente a [...], residente a [...]
Samolaco, residente a [...], residente a [...], Controparte_7 Controparte_8 [...]
e entrambi residenti a [...], , residente a [...], CP_9 CP_10 Controparte_11
residente a [...], residente a [...]; sul capitolo n. 7 i ORi Persona_3 Testimone_3 [...]
residente a [...], sul capitolo n. 8 i ORi residente a [...], Tes_1 Testimone_1
, residente a [...], residente a [...], residente a [...]
Samolaco, residente a [...], residente a [...]. Persona_2 Controparte_7
Opponendosi ad ogni diversa eccezione, domanda e istanza avversaria, non accettando il contraddittorio su
eventuali diverse eccezioni/istanze o domande ex adverso svolte in sede di precisazione delle conclusioni, chiede,
infine, la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.”
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, – società che Parte_1
svolge attività di agenzia di assicurazione plurimandataria per diverse compagnie – ha convenuto in giudizio l'ex dipendente per l'accertamento dello sfruttamento illecito di Controparte_1
informazioni riservate ex art. 98 e 99 c.p.i., riguardanti il “portafoglio” dei clienti gestito dalla attrice, e degli atti di concorrenza sleale consistenti nello sviamento della clientela ai sensi dell'art. 2958, n. 3 c.c.; nonché per la pronuncia di provvedimenti inibitori aventi ad oggetto la reiterazione delle condotte contestate e risarcitori.
Giova premettere che il presente giudizio è stato introdotto a conclusione del procedimento cautelare avente ad oggetto la descrizione e la pronuncia dei provvedimenti cautelari inibitori pagina 4 di 21 (iscritto al n. R.G. 24497/2019) e promosso dall'attrice per “precostituire la prova della detezione, da parte della odierna convenuta, successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia attrice, di documentazione di agenzia contenente segreti commerciali e,
precisamente, informazioni aziendali relative al portafoglio clienti della Parte_1
e dello sfruttamento abusivo dei medesimi”.
[...]
1.2. Circostanze, in fatto, riferite nel presente procedimento e nel precedente giudizio cautelare di descrizione.
A fondamento delle pretese azionate nel procedimento cautelare e nel presente giudizio di merito, la società attrice ha riferito che:
- svolge attività di agenzia di assicurazione plurimandataria, Parte_1
avvalendosi di dipendenti e collaboratori;
- la convenuta è stata assunta in data 12 settembre 2018 con contratto di Controparte_1
lavoro part time ed assegnata, dopo un periodo di formazione, alla sede secondaria di
Chiavenna;
- all'assunzione la convenuta sottoscriveva, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 196/2003, un impegno a non divulgare e a distruggere al momento della cessazione del rapporto i dati personali relativi ai clienti ed ai quali avrebbe avuto accesso nell'esecuzione delle mansioni affidatele;
- in particolare, nel corso del rapporto di lavoro la convenuta aveva avuto accesso al gestionale dell'Agenzia; peraltro, le parti erano solite scambiarsi periodicamente gli elenchi delle polizze in scadenza nel mese di riferimento e dei premi da corrispondere (doc. 7);
- la convenuta ha rassegnato le proprie dimissioni in data 11 gennaio 2019 con decorrenza a partire dal 12 febbraio 2019 e, alla data dell'istaurazione del procedimento cautelare, risultava iscritta nel registro degli Intermediari Assicurativi, alla sezione E n. E000597011 quale collaboratore dell' mandataria della Parte_5
compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; pagina 5 di 21 - a decorrere dal primo aprile 2018, epoca delle dimissioni della convenuta, l' attrice Pt_3
registrava “quasi quotidianamente” disdette o mancati rinnovi delle polizze da parte dei propri clienti;
segnatamente, fino al mese di gennaio 2019 l'attrice aveva ricevuto cinquantaquattro mancati rinnovi di polizze auto ed altrettante disdette di polizze relative a
“rami diversi” da parte di clienti compresi nel “portafoglio di Chiavenna”; tali posizioni risultavano peraltro “transitate presso la Compagnia Unipolsai”;
- la puntualità e la sistematicità delle disdette, nonché le modalità di predisposizione delle stesse, costituivano indici dell'uso illecito di dati “personali e commerciali, riconducibili al portafoglio dei clienti della società attrice, di cui era in possesso per effetto del rapporto di lavoro e che ha continuato a detenere anche successivamente all'interruzione del rapporto con la . Parte_1
- a conferma di ciò la società attrice ha richiamato quanto riferito da tale Testimone_5
collaboratore dell'attrice assegnato temporaneamente all'ufficio di Chiavenna, il quale “aveva chiamato il cliente, OR , per chiedere la motivazione per la quale avesse deciso Tes_6
di annullare la polizza abitazione in essere da 27 anni con l'Agenzia esponente” e di aver appreso da questi che aveva contattato sua figlia riferendole che aveva Parte_6
intrapreso una nuova attività autonoma e che avrebbe pensato lei a procedere con la proposta di una nuova polizza”, analoghe dichiarazioni erano state rese da Testimone_7
titolare della società Agrienergy, dai signori e Controparte_9 Parte_7
domandandosi l'attrice “a quale titolo la convenuta fosse in contatto con i clienti dell Pt_3
esponente e soprattutto come facesse a conoscere nel dettaglio la data dei scadenza dei premi degli assicurati”, non essendo più autorizzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro a
“trattare” i dati personali dei clienti, in virtù dell'atto di “designazione privacy” sottoscritto dalla dipendente. pagina 6 di 21 1.3. Il procedimento cautelare n. R.G. 24497/2019.
Al fine di acquisire la prova dell'illecito ipotizzato e di inibire la prosecuzione delle condotte lesive, l'attrice ha promosso un procedimento di descrizione giudiziale nell'ambito del quale, con decreto inaudita altera parte, il giudice designato ha disposto “la descrizione a mezzo di ufficiale giudiziario nei confronti di di ogni documentazione commerciale e Controparte_1
contabile, anche in formato informatico e su qualunque supporto, inerenti le informazioni aziendali segrete relative al portafoglio clienti del ricorrente […]” nominando come ausiliario il c.t.u. dott. Persona_4
Nell'ambito delle operazioni di descrizione è stata esaminata la documentazione cartacea rinvenuta presso la resistente ed è stata acquisita copia dei file presenti nel personal computer in uso alla convenuta. Il materiale rinvenuto, sommariamente descritto nel verbale di descrizione, è
stato salvato su una chiavetta USB messa a disposizione delle parti e del giudice. Dall'analisi dei supporti informatici condotta dai difensori delle parti era emersa la presenza dei seguenti file di interesse, denominati di seguito secondo la dicitura utilizzata dal c.t.u. dott. - cartella “02 Per_4
Gestionale Essig”, contenente la schermata dell'anagrafica e delle polizze intermediate dalla convenuta per la compagnia Unipolsai;
- cartella “04 Agenda 2018” e “06 Agenda 2017” nelle quali è stato rinvenuto il contenuto delle agende 2016, 2017 e 2018 utilizzate dall'ex dipendente;
- cartella “07 pen drive”, contenente l'intero portafoglio clienti dell Controparte_12
suddiviso in ordine alfabetico e completo della copia delle polizze sottoscritte e dei riepiloghi delle coperture predisposte (cfr. doc. 23); - file “scadenziario”, contenente l'elenco delle polizze in scadenza suddivise mensilmente (cfr. docc. 24, 24.1, 24.2 memoria attorea ex art. 183, CP_2
co. 6 n. 1, c.p.c.).
Con ordinanza del 31/12/2019 il Tribunale ha osservato che “la documentazione acquisita e i verbali delle operazioni di descrizione rendono del tutto verosimili i sospetti sulla effettiva pagina 7 di 21 violazione dei diritti del ricorrente. In particolare, sono stati rinvenuti plurimi riscontri della effettiva disponibilità presso la resistente delle informazioni relative al portafoglio clienti del ricorrente, in particolare di elenchi contenenti i nominativi ovvero di altri dati contrattuali aggregati dei clienti della ”, aggiungendo che “allo stato degli atti questi dati sembrano Parte_1
meritevoli di protezione ex art. 98 e 99 c.p.i., trattandosi di informazioni che, nella loro complessiva configurazione e composizione appaiono segrete poiché non facilmente accessibili,
di indubbio valore economico – anche in quanto frutto di un'elaborazione costante e stratificata
– e adeguatamente protette dal ricorrente”. Con riguardo alla richiesta di emissione dell'ulteriore misura inibitoria, il giudice del cautelare ha osservato che la “condotta di sottrazione di segreti commerciali da parte della resistente è comprovata dalle risultanze delle operazioni di descrizione, salve le più accurate verifiche sulla precisa delimitazione del titolo industrialistico invocato da . Giova rilevare che nella sede cautelare la ricorrente Parte_1
aveva dato prova di “disdette massive provenienti da alcuni suoi clienti e concentrate in un ristretto arco temporale, e seguite dal passaggio dei medesimi clienti alla Unipolsai, ovvero una
Compagnia che ha affidato il proprio mandato proprio all'Agenzia presso la quale ha CP_1
iniziato a collaborare dopo le sue dimissioni da;
tale circostanza, Parte_1
secondo quanto rilevato dal Tribunale, rendeva “verosimile che queste disdette possano costituire l'effetto di un uso sistematico da parte dei delle informazioni riservate CP_1
sottratte al ricorrente, che permettono di conoscere i nomi dei clienti, i prodotti assicurativi sottoscritti e le relative scadenze” e concreto il rischio “di un grave pregiudizio per il ricorrente,
in termini di perdita della clientela in misura largamente superiore rispetto ad una soglia fisiologica di mobilità, difficilmente reversibile e comunque di ardua risarcibilità”.
1.4. Domande svolte nel presente giudizio di merito.
pagina 8 di 21 Dopo aver lamentato l'inosservanza dell'inibitoria cautelare da parte della convenuta, la società
attrice ha lamentato la violazione da parte della convenuta degli impegni assunti in materia di trattamento dei dati personali degli assicurati e potenziali assicurati, oltre che la violazione dell'obbligo di riconsegna del materiale e della documentazione contenente i dati personali dei clienti e le informazioni commerciali della società Sotto altro profilo, l'attrice ha Parte_1
lamentato la violazione delle informazioni riservate rappresentate dalla lista clienti dell'attrice e tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. Segnatamente, la parte ha osservato che le informazioni relative agli assicurati non sono nel loro insieme note o facilmente accessibili;
hanno valore economico in quanto assicurano al detentore un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori, ed erano soggette a “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” evidenziando sul punto che “l' esponente, oltre ad essere soggetto autorizzato Pt_3
dalla Compagnia mandate a detenere dette informazioni e ad accedere al sistema informatico centralizzato, ha predisposto cautele e sistemi di protezione di natura tecnica (credenziali di autenticazione: codice di identificazione e parole chiave), sia di natura normativa, che garantiscono l'accesso e l'utilizzo ai soli autorizzati”, rinviando al contenuto del documento 17.
La società attrice ha, inoltre, rilevato che “le condotte poste in essere dalla convenuta costituiscono anche atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2958, n. 3 c.c.”. Con riguardo al rapporto di concorrenza, l'attrice ha osservato che le parti “operano nel settore della distribuzione assicurativa, offrendo al pubblico i medesimi prodotti, ovvero prodotti affini”,
come emergeva dalle risultanze del Registro degli Intermediari Assicurativi (sezione E, n.
E000597011), dal quale risultava che la convenuta svolgeva attività di collaboratrice della società
mandataria della Compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Parte_5
Ciò posto, l'attrice ha dedotto la contrarietà della condotta della convenuta ai principi della lealtà e della correttezza professionale in considerazione dell'abusivo sfruttamento delle pagina 9 di 21 informazioni riservate relative alla lista clienti di desumibile dalle modalità con Parte_1
cui le disdette erano state compilate e inviate ed attestanti “un'unica regia”. Inoltre, il numero di clienti che avevano inviato la disdetta, superava la soglia della “normale tollerabilità” per definire la quale occorre tenere in considerazione il “rapporto personale tra cliente e persona fisica dell'assicuratore”. Deduce l'attrice che il numero di disdette pervenute in un anno apparivano indicative di un “evidente flusso anomalo”.
Con riguardo alle domande risarcitorie, l'attrice ha chiesto il risarcimento: a) del danno all'immagine e alla reputazione;
b) del danno patrimoniale per lucro cessante consistente nella perdita delle provvigioni conseguente al mancato incasso dei premi assicurativi, danno da moltiplicarsi per un coefficiente in ragione del livello di fidelizzazione della clientela distratta;
c)
del danno patrimoniale per lucro cessante, derivante dall'impossibilità per l'attrice di proporre alla clientela stornata la sottoscrizione di nuove e diverse polizze assicurative e di “farsi introdurre presso parenti e amici, aumentando così la clientela attraverso lo sfruttamento di quella già fidelizzata”; d) del danno emergente pari alla rivalsa pagata dalla società attrice sul
“portafoglio stornato”, liquidata in complessivi € 10.000,00; e) del danno consistente nella perdita di incentivi economici legati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali.
1.5 Difese della convenuta Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/07/2020 la convenuta CP_1
ha chiesto rigettarsi le domande dell'attrice per mancanza dei relativi presupposti in fatto e
[...]
diritto.
In primo luogo, la convenuta ha riferito di aver rispettato l'impegno a non utilizzare i dati acquisiti nel corso del rapporto di lavoro con la società attrice, assunto nel procedimento cautelare.
pagina 10 di 21 In fatto, pur confermando di essere stata dipendente della società e di aver iniziato a Parte_1
collaborare, dopo le dimissioni, con altra agenzia assicurativa, ha contestato la sussistenza di elementi di fatto a prova di un presunto utilizzo indebito dei dati acquisiti in costanza del rapporto di lavoro. A tal proposito la convenuta ha riferito di aver operato per conto dell'attrice in un ambito territoriale limitato, caratterizzato da una “ridotta popolazione” (contando il
Comune di Samolaco meno di 3.000 abitanti), da “un'ovvia conoscenza personale” e da legami di parentela ed amicizia, che vanno oltre i rapporti di natura professionale”. Tali circostanze rendevano del tutto plausibile che un numero di assicurati decidesse di “seguirla”.
Secondo la convenuta anche l'ulteriore elemento – asseritamente rilevante - consistente nell'invio “sistematico di missive di disdetta” doveva essere ridimensionato atteso che la disamina delle disdette consentiva di appurare che non si trattava di missive redatte su moduli,
ma di comunicazioni assai stringate, diverse tra loro e in parte scritte con impostazioni differenti. Peraltro, alcune disdette erano tate inviate nel 2017, quando la convenuta era ancora dipendente dell'attrice; alcune disdette provenivano da persone strettamente legate alla convenuta in virtù di rapporti di parentela ( e IL IK erano rispettivamente Persona_5
suocero e marito della convenuta;
era il di lei padre;
era Parte_4 CP_4
una zia, i erano cugini del marito, mentre era il cugino della suocera); CP_5 Controparte_6
altre provenivano da amici e conoscenti ( ed erano amici di Testimone_1 CP_8
vecchia data, era un compagno di caccia del marito, , e Per_6 Per_7 CP_7 Per_2
e erano vicini di casa, e i figli e
[...] Tes_2 CP_13 Persona_8 Per_9
Per
, , e e , erano Per_10 Tes_4 Per_11 Per_13 CP_9 CP_10 Testimone_3
persone legate alla convenuta e ai suoi familiari da rapporti di vecchia data); alcune disdette erano state inviate da clienti ( , , Per_14 Persona_15 Per_16 Per_17 Per_18
pagina 11 di 21 , , , Persona_19 Persona_20 Persona_21 Persona_22 Per_23 Persona_24
Vanerps, , con cui la convenuta ha negato di aver avuto contatti. Per_25 Per_26 Per_27
Sotto altro profilo la convenuta ha rilevato che non vi era prova alcuna di una indebita ingerenza dell'ex dipendente nella decisione di alcuni clienti di rivolgersi ad altra compagnia di assicurazione, essendosi sul punto l'attrice limitata a richiamare le dichiarazioni di pochi assicurati. Sempre con riguardo al carattere asseritamente sistematico e anomalo delle disdette,
la convenuta ha osservato che, tenuto conto del numero di polizze gestite sul territorio in esame
(circa 2000), il numero di assicurati che avevano deciso di passare ad altra agenzia era perfettamente fisiologico soprattutto nel contesto geografico in cui la convenuta operava.
Svolta tale premessa, la convenuta ha negato di aver utilizzato illecitamente informazioni riservate ex art. 98 e 99 c.p.i., osservando che i dati rinvenuti nel procedimento di descrizione erano stati acquisiti in virtù del pregresso rapporto di lavoro ed erano utilizzabili in quanto parte del proprio bagaglio professionale.
Con riguardo alla fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2958, n. 3, c.c. per sviamento della clientela, richiamata dall'attrice, la convenuta ha rilevato che le norme in materia di concorrenza sleale postulano che le parti siano “concorrenti e, in particolare, siano imprenditori” (Tribunale
di Milano 25/09/1997, Cass. civ. 560/2005), osservando che, nel caso di specie la convenuta,
mera collaboratrice di un'Agenzia, non poteva essere considerata imprenditore né concorrente della società Parte_1
2. Attività istruttoria svolta nel presente giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
23/06/2021, il giudice istruttore ha ammesso: la prova per interpello formulata da parte attrice sui capitoli n. 3 e 4 formulati nella seconda memoria istruttoria;
la prova per interpello e testi formulata dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria sui capitoli n. 3, 4, 5, 6, 9, 10, pagina 12 di 21 limitando la lista testi a n. 5; ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento cautelare e ha ordinato alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili e delle anagrafiche dei clienti dalla stessa seguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'attrice.
All'udienza del 10/11/2021 sono stati escussi i testi e (cfr. Testimone_8 CP_10
disdetta allegata al doc. 12.48 datata 2018) sui capitoli di prova formulati dalla convenuta con memoria del 26/03/2021. In particolare, la teste ha riferito di essere cliente “storica” Tes_8
dell'attrice e di conoscere “per mera amicizia” la convenuta, ha confermato di aver contattato quest'ultima per un preventivo nel 2020, in quanto la le aveva comunicato Parte_2
di poterle fare un'assicurazione con l'agenzia “Amissima” e non con ”, promossa come CP_2
più vantaggiosa, pertanto, decideva di rivolgersi alla convenuta per avere un ulteriore preventivo da valutare;
aggiunge che aveva un'altra assicurazione con l' ed era seguita da un Parte_8
agente che poi non è stato più operativo, motivo per il quale pensava di rivolgersi alla convenuta così da stipulare una polizza sempre con l' Ha riferito di aver saputo Parte_8
“informalmente” che la convenuta si era “messa in proprio”, parlando con il CP_1
suocero “che frequenta Madesimo” e ha confermato di aver fornito alla convenuta copia della polizza via WhatsApp (cfr. cartaceo chat estratta da WhatsApp tra e la convenuta). La Tes_8
teste riferisce che il marito aveva contattato telefonicamente , in quanto CP_10 CP_1
aveva saputo “al bar che la aveva aperto la sua assicurazione” e di aver CP_1
successivamente richiesto a il contratto per poi inviarlo alla convenuta. Parte_1
All'udienza del 22/06/2022, è stata interrogata la convenuta, la quale ha affermato di essere stata contattata via WhatsApp, via e-mail e telefonicamente dagli interessati. Infine, è stato escusso il teste della convenuta la quale ha riferito di aver contattato la Testimone_9
convenuta, di sua conoscenza da molto tempo, per insoddisfazione del trattamento economico applicato dalla . Parte_1
pagina 13 di 21 All'udienza del 20/07/2022, sono stati escussi tre testi indicati dalla convenuta, i quali hanno confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova. Il teste ha riferito di aver Tes_10
contattato la convenuta in quanto l'assicurazione era per lui troppo esosa. Il teste Parte_1
ha riferito di aver cambiato assicurazione in quanto voleva avere un unico soggetto Per_13
Per assicuratore. Il teste ha riferito che egli, o sua moglie, avrebbero contattato la convenuta per una proposta di preventivo a seguito della quale la convenuta si è recata presso la loro abitazione e in quell'occasione le avrebbero mostrato i preventivi della Esaurita Parte_2
l'escussione dei testi ammessi, con ordinanza del 19/12/2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/02/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle more il giudice istruttore veniva assegnato ad altro ufficio e con provvedimento del
31/07/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di precisare conclusioni davanti al nuovo giudice assegnatario. Quindi, all'udienza del 20/12/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Valutazione del Tribunale.
Ritiene il Collegio che la documentazione acquisita presso la convenuta in sede di descrizione integra un complesso di informazioni commerciali e personali riguardanti non solo i nominativi ed i recapiti degli assicurati, le cui polizze sono state intermediate da , ma anche la Parte_1
copia dei contratti di assicurazione, il resoconto dei premi e l'elenco delle scadenze contrattuali
(cfr. contenuto della ped drive e dello “scadenziario”). Nel loro complesso si tratta di informazioni non note o facilmente accessibili agli operatori di settore in quanto riguardanti rapporti contrattuali individuali e dalle quali sono ricavabili informazioni sui profili di ciascun pagina 14 di 21 assicurato;
cosicché risulta integrato il requisito di cui all'art. 98 lett. a) e b). Con riguardo alle misure di predisposte dall'attrice a tutela della riservatezza, la parte ha depositato documentazione atta a comprovare l'impegno assunto dalla dipendente rispetto alla non divulgazione dei dati e al non utilizzo degli stessi al di fuori del mandato conferito dall' Pt_3
Tali impegni comprendevano anche un preciso obbligo di cancellazione dei dati nella detenzione della dipendente ed un divieto di conservazione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Dalla relazione prodotta come doc. 17 risulta, inoltre, che l'accesso alla banca dati della era subordinato al rilascio di un username e di una password, tali circostanze non Pt_3
sono state peraltro contestate dalla convenuta (cfr. doc. 17 e 4 del fascicolo di parte attrice).
Per quanto concerne la violazione del divieto di cui all'art. 99 c.p.i. – riguardante non solo l'utilizzo o la rivelazione a terzi dei dati segreti, ma anche la loro illegittima acquisizione – ritiene il Collegio che l'autorizzazione all'accesso (mediante password e username) ai dati personali e commerciali relativi agli assicurati nel corso del rapporto di lavoro, non integri il presupposto della legittima acquisizione in relazione alla successiva detenzione dei medesimi dati – peraltro in violazione degli obblighi contrattuali assunti- una volta cessato il rapporto di lavoro, laddove siano integrati i requisiti di cui all'art. 98 lett. a) e b), ossia si tratti di un complesso di dati ed informazioni dotato di valore economico in quanto, per un verso, non sia facilmente accessibile ai terzi e, per altro verso, superi le ordinarie capacità memoniche del dipendente.
Giova, peraltro, rilevare che, come già osservato da questo Tribunale, nemmeno può ritenersi che la raccolta dei dati in questione nel corso del rapporto di lavoro possa integrare i presupposti della “raccolta svolta in maniera indipendente”, eccezione al divieto generale posto dalla prima parte del comma 1 dell'art. 99 c.p.i., atteso che la raccolta dei dati e delle informazioni è avvenuta nel contesto della collaborazione con l attrice e con l'uso di Pt_3
risorse da questa messe a disposizione (Tribunale di Milano, 21/05/2014, n. 6579). pagina 15 di 21 Ciò premesso, le difese svolte della convenuta – in ordine al limitato ambito territoriale assegnatole dalla attrice ed ai rapporti di parentela e di conoscenza che la legavano ad alcuni dei clienti che non hanno rinnovato il contratto di assicurazione o hanno inviato disdetta –
corrispondono a dati di comune esperienza in merito al rapporto di conoscenza personale e di fiducia che può istaurarsi tra l'agente ed il cliente e di cui si terrà conto in sede di quantificazione del danno anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale svolte nel presente giudizio (Tribunale di Milano, cit.).
Ai fini della liquidazione del danno viene in considerazione la previsione di cui all'art. 125 c.p.i.
secondo cui “il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt.
1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e nei casi appropriati elementi economici diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”, il secondo comma della norma in esame consente di liquidare il risarcimento in una “somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano”.
In applicazione della disposizione richiamata, deve essere considerata la dimensione effettiva dell'illecito in relazione alle conseguenze dannose riconducibili alla condotta della convenuta e risultanti dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Al riguardo occorre rilevare che l'attrice ha prodotto come doc. 31 e 32 l'elenco dei clienti che assumere essere stati complessivamente “stornati” grazie al complesso di informazioni riservate di cui si è detto;
al fine di acquisire riscontri fattuali circa l'effettiva dimensione delle conseguenze lesive dell'illecito attribuito alla convenuta, il contenuto di tali documenti è stato confrontato con il contenuto dei documenti 12 e seguenti (lettere di disdetta pervenute all'attrice prima dell'istaurazione del procedimento cautelare), dei documenti 30 e 30.1, che riportano i dati dei clienti che dall'attrice pagina 16 di 21 sono “passati” ad Unipolsai (distinguendo il ramo auto dagli “altri rami”) e del documento prodotto dalla convenuta a seguito di ordine di esibizione, relativo all'elenco clienti seguiti dalla convenuta in Unipolsai.
I testi sentiti nel presente giudizio hanno riferito di non essere stati contattati dalla convenuta,
ma di essere amici e conoscenti della e di esser venuti a sapere, tramite conoscenti Pt_9
comuni, che la convenuta aveva iniziato a collaborare con altra Agenzia di intermediazione assicurativa. I testimoni hanno riferito di una realtà locale piuttosto piccola e di essere legati alla convenuta da rapporti di lunga data.
Appare, quindi, verosimile che non tutti gli assicurati indicati negli elenchi forniti dall'attrice siano transitati presso altra compagina di assicurazioni grazie all'uso da parte della convenuta delle informazioni riservate di cui si è detto;
potendo ragionevolmente ritenersi che tale nesso debba essere escluso con riguardo ai diversi assicurati legati all'attrice da rapporti di parentela e di amicizia e conoscenza, secondo quanto proposto dalla stessa convenuta;
non possono concorrere nella valutazione complessiva del danno le disdette inviate all'attrice prima dell'assunzione delle convenuta presso altra agenzia di assicurazioni (primo aprile 2018).
Utilizzando il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante corrispondente alla perdita delle provvigioni parametrate al valore annuo dei premi assicurativi relativi alle polizze auto,
allegato dalla attrice, risulta che l'importo annuale delle provvigioni “perse” con riguardo al ramo auto ammonta a circa 2.144,00 euro (pari al 12% di € 17.619,28); mentre quello delle provvigioni annuali “perse” per i “rami diversi” ammonta a cica 3.375,06 euro (pari al 24% di €
14.062,78). La dimensione obiettivamente contenuta delle conseguenze lesive riconducibili alla condotta illecita (consistente nell'acquisizione illecita e nell'utilizzo di informazioni segrete ex art. 98 e 99 c.p.i.) dipende in parte dalla tempestività della reazione della ricorrente, che ha agito in via cautelare nei confronti dell'ex dipendente prima di un significativo approfondimento delle pagina 17 di 21 conseguenza dannose dell'illecito (di pericolo); in parte dall'osservanza da parte della convenuta dell'ordine inibitorio pronunciato a conclusione del procedimento cautelare e, prima ancora, dal rispetto dell'impegno dalla stessa assunto nel corso del procedimento cautelare;
in parte, dalle caratteristiche del territorio assegnato alla convenuta quando era alle dipendenze della attrice e dal preesistente rapporto di conoscenza e di parentela della convenuta con numerosi assicurati e che consente di ritenere che verosimilmente tali assicurati si sarebbero rivolti alla convenuta per valutare offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quelle applicate dall'attrice.
Con riguardo al mancato rinnovo dell'assicurazione RC auto non pare pertinente una liquidazione del danno da lucro cessante che tenga conto del livello di “fidelizzazione dei clienti”, atteso che le polizze auto hanno una scadenza annuale e che è assolutamente usuale che una parte delle polizze venute a scadenza non venga rinnovata, così come è diffusa la tendenza degli assicurati a ricercare sul mercato alternative più convenienti. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al lucro cessante collegato alla perdita della fidelizzazione degli assicurati nel settore dei rami diversi non avendo l'attrice fornito elementi fattuali dai quali ricavare il coefficiente di fidelizzazione dei clienti.
Parimenti non provato è il danno relativo alla perdita degli incentivi economici correlata alla riduzione del numero di assicurati intermediati dall'attrice, non avendo la parte fornito alcun dato relativo alle modalità di calcolo dei premi e all'incidenza del recesso esercitato da meno di quaranta assicurati. Analoghi rilievi debbono essere svolti con riguardo alla quota della “rivalsa”
pagata dalla società da imputare al numero di clienti “stornati”.
Infine, l'attrice non ha fornito elementi – quali la diffusione di notizie screditanti – a fondamento della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la cui esistenza non è
presunta prevedendone l'art. 125 c.p.i. il risarcimento nei “casi appropriati”.
pagina 18 di 21 Ne deriva che il danno patito dall'attrice debba essere complessivamente liquidato in € 5.900,00
importo già rivalutato ad oggi. Su tale somma devalutata al mese di gennaio 2019 e annualmente rivalutata (Cass. Sez. Unite 1995/n. 1712), sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., pari ad € 650,00 alla data odierna. Inoltre, sull'importo di € 5.900,00 sono dovuti gli ulteriori interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Non merita di essere accolta la richiesta di conferma dei provvedimenti inibitori attesa il radicale mutamento delle circostanze di fatto, che non rende verosimile la reiterazione dell'illecito.
Giova, infatti, rilevare che nel mese di giugno 2022 la convenuta ha definitivamente cessato di svolgere attività in ambito assicurativo, avendo superato un concorso pubblico (docc. 12 e 13
del fascicolo di parte convenuta).
L'accoglimento, se pure in misura inferiore rispetto al quantum domandato dall'attrice, della domanda risarcitoria fondate sulla violazione dei segreti commerciali (art. 98 e 99 c.p.i.) esonera il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze in punto di violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 3 c.c., dovendo, tuttavia, ricordarsi che l'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2958 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori,
sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione presuppone il possesso della qualità di imprenditore o almeno l'esercizio di un'attività di impresa (Cass. 18772/2019; Cass. ord.
12092/2023).
Se è vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la necessità di un rapporto di concorrenzialità tra imprenditori non esclude che la condotta illecita possa essere compiuta dal soggetto che si trovi in una relazione particolare con il concorrente avvantaggiato dall'illecito, è, tuttavia, necessario che sia prospettata una relazione di interessi tra l'autore pagina 19 di 21 dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in mancanza della quale il primo potrà al più rispondere dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta era una ex dipendente della società
[...]
rassegnate le proprie dimissioni, la parte ha iniziato a collaborare con l Parte_1 [...]
mandataria della Controparte_14 Controparte_15
(doc. 8 e 9 del fascicolo dell'attrice). Ne deriva che il “rapporto di
[...]
concorrenzialità” nel settore dell'intermediazione delle polizze assicurative possa essere ravvisato tra le due società e Manca, tuttavia, nell'originaria prospettazione Parte_1 Pt_5
dell'attrice qualsiasi riferimento al rapporto di collaborazione tra la convenuta e la società
ed al vantaggio tratto dalla società dall'illecito materialmente compiuto dalla Pt_5 Pt_5
dipendente; sicché in mancanza di tale collegamento, la condotta della convenuta avrebbe dovuto essere vagliata quale illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Il parziale accoglimento, in misura di gran lunga inferiore alla domanda, della domanda risarcitoria formulata dall'attrice consente di disporre la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto;
la restante parte, liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in base al valore effettivo della controversia, ridotta la fase decisoria alla luce del tenore degli atti di parte, ripetitivo delle difese già svolte, è posta a carico della convenuta. Le spese del procedimento cautelare liquidate in € 2.500,00 per compensi, sono parimenti poste a carico della convenuta, unitamente alle spese della c.t.u., liquidata nel procedimento cautelare e alle spese per contributo unificato e marca da bollo relative ai due procedimenti.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa -A-, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 5.900,00, oltre interessi come in parte motiva;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) disposta la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto, condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura di tre quarti che liquida in favore dell'attrice per compensi nella misura di € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. come per legge, e le spese per contributo unificato e marca da bollo;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del procedimento cautelare liquidate in € 2.400,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, nonché le spese vive per contributo unificato e marca da bollo e pone definitivamente a carico della convenuta i compensi del c.t.u. come liquidati nel procedimento cautelare.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore il Presidente
ID EF LV GI
pagina 21 di 21