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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 21.5.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 /2023 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_2
, dagli avv.ti Fina Giuseppe e Fina Michele con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed eletti iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, già riconosciuta invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) e portatore di CP_ handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 (cfr. verbale del 28.11.2019), a seguito di visita di revisione del 25.11.2021 è stata riconosciuta dalla compe commissione medica: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%; portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104. Quindi, il ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con Persona_1 relazione depositata in data 21.5.2023, valutate le osservazioni trasmesse d te ai sensi dell'art. 195 cpc, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento, la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requis il riconoscimento dei benefici ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Non sussistendo i presupposti per disporre un'indagine peritale ulteriore rispetto a quella già espletata in fase di ATP, la causa veniva rinviata per la decisione. La udienza del 21.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo, ha rilevat risulta essere affetto da: Parte_2
“linfoma N.H. dal(2016) con recidiva nel 2019 in attu ore di protesi aorto-bisiliaca, cardiopatia ischemica, esiti di fratture multiple con cedimenti strutturali del rachide a livello di L1-d3-d5-d8-d11- L2-L3-L4-L5 con lombalgia e radicolopatia trattate con busto in estensione, lesione cuffia di rotatori spalla sx”. Inoltre, dall'esame obiettivo è emerso che il ricorrente: “si presenta in discrete condizioni generali di salute masse muscolari normali, sono presenti componenti depressive del tono dell'umore, l'eloquio avviene con naturalezza, la deambulazione avviene con appoggio, possibili i cambiamenti posturali dalla posizione seduta in piedi”. Pertanto, l'ausiliare ha concluso ritenendo che “le patologie suddette sono gravi le facolta' intellettive superiori sono ancora conservate pertanto si ravvisa un complesso di patologie tali da determinare una invalidita' del 100%. Per tali patologie il/la ricorrente e' invalido/a con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della CP sua eta' in misura del 100% La decorrenza di tale invalidita' va collocata alla data della visita di revisione del 25/11/2021. per le stesse considerazioni medico legali di cui sopra ritengo che la sig. P nni Parte_2 71 allo stato è da considerarsi persona portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c 02/1992 n°104”. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta. Ha osservato che per le sue patologie, in particolare quelle muscolo- scheletriche, non è in grado di condurre un normale e regolare stile di vita. Ha dedotto, altresì, che “purtroppo non è migliorato affatto nel suo stato di salute. Nel caso di specie il sig. ha dolori continui cronici al rachide in toto con deficit di forza arti superiori ed inferiori e parestesie arti Parte_2 e fanno sì che lo stesso necessiti di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, perché autonomamente il ricorrente non è nelle condizioni di poter compiere gli atti quotidiani della vita”. 3.1. Le censure della parte ricorrente, già formulate al CTU in sede di ATP, risultano prive di fondamento. Il consulente, infatti, nella risposta alle osservazioni trasmesse alla bozza peritale ex art. 195 cpc, precisava quanto segue: “… da una attenta lettura della documentazione agli atti e dalla attenta lettura delle vostre osservazioni vi è l'assenza di una conclamata evidenza della perdita di autonomia del periziato. Dalla vostra controdeduzione si insiste sulla grave patologia osteo-articolari non rilevate dal ctu.
Pag. 2 di 4 La certificazione ortopedica allegata espressamente dice: dolori continui del rachide con deficit della forza in esiti di collasso vertebrale multiplo, l'assistito deambula con doppio appoggio, l'avvocato aggiunge che necessita di aiuto da parte dei familiari. I collassi vertebrali sono caratterizzati da schiacciamento delle vertebre le quali vanno ad assumere una forma cuneiforme, una delle cause più frequenti è l'osteoporosi. La sintomatologia caratteristica è il dolore, e la limitazione funzionale. Il trattamento consigliato è di natura medica e nel caso di forte instabilità si interviene con l'applicazione di un busto di sostegno. Questa patologia certamente invalidante può essere emendata mediante trattamento medico e fisioterapico. Pertanto, ritengo che il complesso delle patologie di cui soffre il periziato Complessivamente non sono tali da rendere il periziato incapace di compiere i comuni atti della vita quotidiana. La deambulazione anche se assistita da appoggi avviene autonomamente. Per la stessa valutazione di cui sopra è da ritenersi portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104”. Da ultimo, con note del 13.5.2025, il ricorrente ha dedotto che “… con la presente opposizione ciò che prevalentemente viene contestato al CTU è la sua mancata presa in considerazione di un certificato che egli stesso aveva richiesto in sede di visita medico-legale”. Anche sul punto la contestazione sollevata è infondata, in quanto il consulente ha esaminato il contenuto del detto certificato (cfr. certificato ortopedico del 16.9.2022 – Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri), come risulta dalla suddetta risposta alle osservazioni mosse nella precedente fase. 3.2. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. È d'uopo, altresì, sottolineare come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità” (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica. Nel caso di specie, il consulente tecnico non ha ritenuto sufficiente quanto riscontrato ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. 3.3. Pertanto, a fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. La rinnovazione delle operazioni peritali è richiesta sulla scorta non di documentazione sanitaria, ma sulla scorta di un mero dissenso rispetto agli esiti della CTU. Per tale ragione non si è dato ingresso a nuova consulenza. Ed invero, quanto alle deduzioni relative alla generalizzata condizione clinico – patologica connotata da maggiore gravità rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, le stesse si risolvono in affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che aveva recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre rinnovi peritali. Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì, fondamentalmente, difformità nella valutazione della
Pag. 3 di 4 condizione sanitaria della parte. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, il ricorrente esprime doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni non trovano supporto. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Orbene, per tutte le ragioni sopra dette non si è ritenuto di dare ingresso alla rinnovazione della consulenza.
3.4. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né lo status di persona portatrice di handicap grave, in quanto difettano i requisiti sanitari prescritti dalla legge.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
Pag. 4 di 4
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 /2023 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_2
, dagli avv.ti Fina Giuseppe e Fina Michele con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed eletti iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, già riconosciuta invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) e portatore di CP_ handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 (cfr. verbale del 28.11.2019), a seguito di visita di revisione del 25.11.2021 è stata riconosciuta dalla compe commissione medica: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%; portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104. Quindi, il ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con Persona_1 relazione depositata in data 21.5.2023, valutate le osservazioni trasmesse d te ai sensi dell'art. 195 cpc, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento, la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requis il riconoscimento dei benefici ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Non sussistendo i presupposti per disporre un'indagine peritale ulteriore rispetto a quella già espletata in fase di ATP, la causa veniva rinviata per la decisione. La udienza del 21.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo, ha rilevat risulta essere affetto da: Parte_2
“linfoma N.H. dal(2016) con recidiva nel 2019 in attu ore di protesi aorto-bisiliaca, cardiopatia ischemica, esiti di fratture multiple con cedimenti strutturali del rachide a livello di L1-d3-d5-d8-d11- L2-L3-L4-L5 con lombalgia e radicolopatia trattate con busto in estensione, lesione cuffia di rotatori spalla sx”. Inoltre, dall'esame obiettivo è emerso che il ricorrente: “si presenta in discrete condizioni generali di salute masse muscolari normali, sono presenti componenti depressive del tono dell'umore, l'eloquio avviene con naturalezza, la deambulazione avviene con appoggio, possibili i cambiamenti posturali dalla posizione seduta in piedi”. Pertanto, l'ausiliare ha concluso ritenendo che “le patologie suddette sono gravi le facolta' intellettive superiori sono ancora conservate pertanto si ravvisa un complesso di patologie tali da determinare una invalidita' del 100%. Per tali patologie il/la ricorrente e' invalido/a con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della CP sua eta' in misura del 100% La decorrenza di tale invalidita' va collocata alla data della visita di revisione del 25/11/2021. per le stesse considerazioni medico legali di cui sopra ritengo che la sig. P nni Parte_2 71 allo stato è da considerarsi persona portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c 02/1992 n°104”. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta. Ha osservato che per le sue patologie, in particolare quelle muscolo- scheletriche, non è in grado di condurre un normale e regolare stile di vita. Ha dedotto, altresì, che “purtroppo non è migliorato affatto nel suo stato di salute. Nel caso di specie il sig. ha dolori continui cronici al rachide in toto con deficit di forza arti superiori ed inferiori e parestesie arti Parte_2 e fanno sì che lo stesso necessiti di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, perché autonomamente il ricorrente non è nelle condizioni di poter compiere gli atti quotidiani della vita”. 3.1. Le censure della parte ricorrente, già formulate al CTU in sede di ATP, risultano prive di fondamento. Il consulente, infatti, nella risposta alle osservazioni trasmesse alla bozza peritale ex art. 195 cpc, precisava quanto segue: “… da una attenta lettura della documentazione agli atti e dalla attenta lettura delle vostre osservazioni vi è l'assenza di una conclamata evidenza della perdita di autonomia del periziato. Dalla vostra controdeduzione si insiste sulla grave patologia osteo-articolari non rilevate dal ctu.
Pag. 2 di 4 La certificazione ortopedica allegata espressamente dice: dolori continui del rachide con deficit della forza in esiti di collasso vertebrale multiplo, l'assistito deambula con doppio appoggio, l'avvocato aggiunge che necessita di aiuto da parte dei familiari. I collassi vertebrali sono caratterizzati da schiacciamento delle vertebre le quali vanno ad assumere una forma cuneiforme, una delle cause più frequenti è l'osteoporosi. La sintomatologia caratteristica è il dolore, e la limitazione funzionale. Il trattamento consigliato è di natura medica e nel caso di forte instabilità si interviene con l'applicazione di un busto di sostegno. Questa patologia certamente invalidante può essere emendata mediante trattamento medico e fisioterapico. Pertanto, ritengo che il complesso delle patologie di cui soffre il periziato Complessivamente non sono tali da rendere il periziato incapace di compiere i comuni atti della vita quotidiana. La deambulazione anche se assistita da appoggi avviene autonomamente. Per la stessa valutazione di cui sopra è da ritenersi portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104”. Da ultimo, con note del 13.5.2025, il ricorrente ha dedotto che “… con la presente opposizione ciò che prevalentemente viene contestato al CTU è la sua mancata presa in considerazione di un certificato che egli stesso aveva richiesto in sede di visita medico-legale”. Anche sul punto la contestazione sollevata è infondata, in quanto il consulente ha esaminato il contenuto del detto certificato (cfr. certificato ortopedico del 16.9.2022 – Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri), come risulta dalla suddetta risposta alle osservazioni mosse nella precedente fase. 3.2. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. È d'uopo, altresì, sottolineare come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità” (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica. Nel caso di specie, il consulente tecnico non ha ritenuto sufficiente quanto riscontrato ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. 3.3. Pertanto, a fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. La rinnovazione delle operazioni peritali è richiesta sulla scorta non di documentazione sanitaria, ma sulla scorta di un mero dissenso rispetto agli esiti della CTU. Per tale ragione non si è dato ingresso a nuova consulenza. Ed invero, quanto alle deduzioni relative alla generalizzata condizione clinico – patologica connotata da maggiore gravità rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, le stesse si risolvono in affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che aveva recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre rinnovi peritali. Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì, fondamentalmente, difformità nella valutazione della
Pag. 3 di 4 condizione sanitaria della parte. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nell'elaborato del CTU, il ricorrente esprime doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni non trovano supporto. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Orbene, per tutte le ragioni sopra dette non si è ritenuto di dare ingresso alla rinnovazione della consulenza.
3.4. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né lo status di persona portatrice di handicap grave, in quanto difettano i requisiti sanitari prescritti dalla legge.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
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